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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 105/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 639 del codice penale, che punisce il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui.

Di cosa si tratta

L’art. 639 del codice penale punisce chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, una fattispecie che ricomprende, ad esempio, le scritte e i graffiti abusivi su muri e beni pubblici o privati. Negli anni il legislatore ha inasprito la disciplina, prevedendo aggravanti e sanzioni più severe, soprattutto per i beni di interesse storico o artistico e per le condotte recidive. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della legittimità della norma sotto il profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio e dell’uguaglianza, ritenendo che, in alcune ipotesi, la pena potesse risultare sproporzionata rispetto al disvalore del fatto e alla funzione rieducativa che la pena deve avere. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra la tutela del decoro e dell’integrità dei beni e la necessità che la risposta sanzionatoria sia proporzionata. Per arrivare a una decisione di merito, però, la Corte deve verificare la corretta formulazione delle questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 639 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché, quanto al quinto comma dello stesso articolo, in riferimento all’art. 3 Cost. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Maria Rosaria San Giorgio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili sia le questioni relative all’art. 639 cod. pen. (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), sia quella relativa al quinto comma (art. 3 Cost.). La pronuncia non entra nel merito della proporzionalità delle pene: si ferma sui presupposti processuali. La norma resta in vigore.

Il principio

Le censure sulla proporzionalità delle sanzioni per il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilità lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.

Domande e risposte

Cosa punisce l’art. 639 del codice penale?

Punisce il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui, come le scritte e i graffiti abusivi su beni mobili e immobili di altri.

La Corte ha ridotto le pene per i graffiti abusivi?

No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: il trattamento sanzionatorio resta quello vigente.

Cosa significa che la pena deve essere proporzionata?

Significa che la sanzione deve essere adeguata alla gravità del fatto e tendere alla rieducazione (art. 27, terzo comma, Cost.); è il profilo che il giudice aveva sollevato, ma non esaminato nel merito.

La questione potrà tornare davanti alla Corte?

In linea di principio sì, se riproposta correttamente in un altro giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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