Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 32/2025 – Registro tumori della Calabria e coordinamento statale

    Con la sentenza n. 32/2025 la Corte costituzionale ha salvato, con un’interpretazione conforme, la legge calabrese sul registro tumori impugnata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il registro tumori di popolazione della Regione Calabria, uno strumento di raccolta dei dati sanitari utile alla prevenzione e alla programmazione delle politiche di salute. Il Governo aveva impugnato una norma calabrese che modificava la disciplina del registro, ritenendo che invadesse le competenze statali in materia di coordinamento informativo e statistico. La Corte ha dovuto stabilire se la disposizione regionale interferisse illegittimamente con le funzioni dello Stato o se potesse essere letta in modo compatibile con il riparto di competenze. La vicenda interessa il funzionamento dei registri sanitari e il rapporto fra autonomia regionale e coordinamento nazionale dei dati, ambito in cui lo Stato ha un ruolo di garanzia dell’uniformità delle informazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge della Regione Calabria n. 9 del 2024, che modificava la disciplina del registro tumori. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto con l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell’interferenza con le competenze statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione «nei sensi di cui in motivazione», cioè salvando la norma attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione: letta correttamente, la disposizione calabrese non invade le competenze statali e resta compatibile con il riparto previsto.

    Il principio

    Quando una norma regionale può essere letta in modo coerente con il riparto di competenze, la Corte la salva attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione anziché dichiararla illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è il registro tumori di popolazione?

    È uno strumento che raccoglie in modo sistematico i dati sui tumori in un territorio, utile alla prevenzione, alla ricerca e alla programmazione sanitaria.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte, compatibile con la Costituzione.

    La legge calabrese resta in vigore?

    Sì, nell’interpretazione conforme indicata dalla Corte, che la rende compatibile con le competenze statali.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 33/2025 – Adozione internazionale da parte delle persone singole

    Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha aperto alle persone singole la possibilità di chiedere l’idoneità all’adozione di un minore straniero residente all’estero.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda l’adozione internazionale, cioè l’adozione di un minore straniero residente all’estero. La legge italiana sull’adozione riservava la dichiarazione di disponibilità e la richiesta di idoneità alle coppie coniugate, escludendo le persone singole. Una persona non coniugata, residente in Italia, si era rivolta al Tribunale per i minorenni di Firenze chiedendo di poter essere dichiarata idonea ad adottare un minore straniero; il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole l’esclusione automatica dei single. La pronuncia tocca un tema sociale di grande rilievo: chi può adottare, l’interesse del minore a trovare una famiglia e il principio di non discriminazione rispetto a chi non è sposato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 29-bis e 30 della legge n. 184 del 1983 (diritto del minore a una famiglia), nella parte relativa all’adozione internazionale. Il Tribunale per i minorenni di Firenze lamentava il contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e con i vincoli internazionali, per l’irragionevole esclusione delle persone singole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarate idonee all’adozione.

    Il principio

    Anche le persone singole possono chiedere di essere dichiarate idonee all’adozione internazionale di un minore straniero: escluderle in modo automatico, a priori, è irragionevole e contrasta con l’interesse del minore a trovare una famiglia.

    Domande e risposte

    Una persona single può adottare un minore straniero?

    Dopo questa sentenza può presentare la dichiarazione di disponibilità e chiedere al tribunale per i minorenni di essere dichiarata idonea all’adozione internazionale.

    Questo significa che l’adozione è automatica?

    No: resta necessaria la valutazione in concreto dell’idoneità da parte del tribunale per i minorenni, nell’interesse del minore.

    La sentenza riguarda anche l’adozione di minori italiani?

    La pronuncia riguarda specificamente l’adozione internazionale di minori stranieri residenti all’estero.

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  • Corte cost. n. 34/2025 – Tassazione dei fondi immobiliari e IMU

    Con la sentenza n. 34/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina IMU applicata agli immobili gestiti da una società di gestione del risparmio in un fondo immobiliare.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il trattamento ai fini IMU degli immobili detenuti dai fondi immobiliari, gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). Una SGR, in contenzioso con l’Agenzia delle entrate davanti alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, contestava il modo in cui veniva calcolata l’imposta su quegli immobili, ritenendo che la disciplina creasse una disparità di trattamento e non rispettasse il principio di capacità contributiva. Il giudice tributario ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale. La vicenda tocca il settore del risparmio gestito e degli investimenti immobiliari, e in generale il modo in cui il fisco tratta i patrimoni immobiliari detenuti tramite strumenti di investimento collettivo rispetto a quelli posseduti direttamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2013, sulla disciplina IMU applicabile agli immobili dei fondi. Il giudice tributario rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e principio di capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina contestata rientrasse nella discrezionalità del legislatore nel definire il trattamento fiscale degli immobili, senza determinare una disparità irragionevole né violare il principio di capacità contributiva.

    Il principio

    La definizione del trattamento IMU degli immobili, anche quando detenuti tramite strumenti di investimento collettivo, rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore tributario, purché non sfoci in disparità manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Come sono tassati gli immobili dei fondi immobiliari ai fini IMU?

    Secondo la disciplina ritenuta legittima da questa sentenza, che la Corte ha considerato non irragionevole né lesiva della capacità contributiva.

    Cos’è una società di gestione del risparmio?

    È la società (SGR) che gestisce fondi comuni di investimento, compresi i fondi immobiliari che raccolgono il risparmio per investirlo in immobili.

    La sentenza apre a rimborsi IMU?

    No: avendo respinto le questioni, la Corte ha confermato la legittimità della disciplina applicata.

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  • Corte cost. n. 35/2025 – Rapina e attenuante per i fatti di lieve entità

    Con l’ordinanza n. 35/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla mancata previsione di un’attenuante per la rapina di lieve entità.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da un episodio concreto: la sottrazione di alcuni detersivi da un supermercato, seguita da una breve colluttazione, qualificata come rapina impropria. Il giudice dell’udienza preliminare di Palermo riteneva sproporzionata la pena prevista per la rapina rispetto alla modestia del fatto, e chiedeva alla Corte di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità, sul modello di quanto previsto per altri reati. Il tema è quello della proporzionalità della pena: per la rapina, anche nelle forme meno gravi, la cornice edittale è elevata, e il giudice lamentava l’impossibilità di adeguarla a fatti di scarso disvalore. La Corte era chiamata a valutare se spettasse a lei o al legislatore introdurre una simile attenuante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 628 del codice penale (rapina), nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il giudice rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’introduzione di un’attenuante per la rapina di lieve entità avrebbe richiesto una scelta di politica criminale rimessa al legislatore, con la definizione di presupposti e limiti che la Corte non può determinare in via sostitutiva.

    Il principio

    La scelta di prevedere o meno un’attenuante per i fatti di lieve entità di un reato è espressione di discrezionalità legislativa in materia di politica criminale: la Corte non può sostituirsi al legislatore creando una nuova circostanza attenuante.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice di Palermo?

    Di introdurre per la rapina un’attenuante per i fatti di lieve entità, così da poter ridurre la pena nei casi di modesto disvalore.

    Perché la Corte non ha potuto accogliere la richiesta?

    Perché creare una nuova attenuante, con presupposti e limiti, è una scelta di politica criminale che spetta al legislatore.

    La pena per la rapina lieve resta invariata?

    Sì: in assenza di un intervento del legislatore, continua ad applicarsi la cornice di pena ordinaria prevista per la rapina.

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  • Corte cost. n. 36/2025 – Documenti nuovi nel processo tributario d’appello

    Con la sentenza n. 36/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la riforma del processo tributario nella parte che limitava la produzione di documenti nel giudizio d’appello.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda la riforma del 2023 del processo tributario, che aveva ristretto la possibilità di produrre nuovi documenti in appello rispetto al primo grado. Due Corti di giustizia tributaria di secondo grado (Campania e Lombardia) dubitavano della legittimità di questa preclusione: limitare l’ingresso di documenti come deleghe, procure e atti che attestano la legittimità della sottoscrizione degli atti impositivi poteva ledere il diritto di difesa e la parità delle parti nel processo. La Corte ha dovuto stabilire fino a che punto il legislatore possa irrigidire le regole sulle prove nel giudizio di appello tributario, bilanciando l’esigenza di concentrazione del processo con il diritto del contribuente a difendersi efficacemente. È un tema tecnico ma di grande impatto pratico per il contenzioso fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, come introdotto dalla riforma del 2023, sulla produzione di documenti in appello. I giudici rimettenti lamentavano il contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione: uguaglianza, diritto di difesa, unità della giurisdizione e giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla preclusione della produzione in appello di deleghe, procure e atti rilevanti per la legittimità della sottoscrizione, e ha dichiarato illegittima anche la relativa disciplina transitoria. Ha invece respinto le altre censure. È così riammessa in appello la produzione di quei documenti.

    Il principio

    Nel processo tributario d’appello non può essere preclusa la produzione di documenti essenziali a verificare la legittimità della sottoscrizione degli atti impugnati: tale limite comprometterebbe il diritto di difesa e il giusto processo.

    Domande e risposte

    Si possono produrre documenti nuovi in appello tributario?

    Dopo questa sentenza è ammessa in appello la produzione di deleghe, procure e atti rilevanti per la legittimità della sottoscrizione degli atti impositivi.

    Perché questi documenti sono importanti?

    Servono a verificare che l’atto impositivo sia stato sottoscritto da chi ne aveva il potere: senza poterli produrre, il contribuente non potrebbe contestarne la validità.

    La riforma del processo tributario è stata cancellata?

    No: solo la parte che precludeva la produzione di quei documenti è stata dichiarata illegittima; il resto della disciplina resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 37/2025 – Durata dei vincoli preordinati all’esproprio

    Con la sentenza n. 37/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Provincia di Bolzano che fissava in dieci anni la durata del vincolo preordinato all’esproprio, anziché in cinque.

    Di cosa si tratta

    Il vincolo preordinato all’esproprio è quel vincolo urbanistico che destina un terreno a un’opera pubblica futura, congelando di fatto la possibilità di edificarlo o utilizzarlo liberamente. Per legge questo vincolo ha durata limitata, perché un blocco prolungato del bene grava pesantemente sul proprietario senza ancora dare luogo all’esproprio vero e proprio. Una norma della Provincia autonoma di Bolzano fissava la durata di tale vincolo in dieci anni, il doppio rispetto allo standard di cinque anni previsto dalla disciplina nazionale. Il giudice amministrativo di Bolzano, investito di una controversia tra un’impresa e la Provincia, ha sollevato il dubbio di legittimità. La vicenda riguarda l’equilibrio fra esigenze di pianificazione urbanistica del territorio e tutela della proprietà privata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui fissava in dieci anni la durata del vincolo preordinato all’esproprio. Il giudice rimettente lamentava il contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e con l’art. 3 sotto il profilo dell’uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva la durata di «dieci anni» anziché di «cinque anni». Ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita alla Convenzione europea e non fondata quella riferita al solo principio di uguaglianza. Il termine del vincolo è così ricondotto a cinque anni.

    Il principio

    La durata del vincolo preordinato all’esproprio deve restare contenuta entro il termine standard di cinque anni: prolungarlo oltre, comprimendo la proprietà senza procedere all’esproprio, è costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Cos’è il vincolo preordinato all’esproprio?

    È il vincolo urbanistico che destina un terreno a una futura opera pubblica, limitandone temporaneamente l’uso e l’edificabilità in vista dell’esproprio.

    Quanto può durare il vincolo dopo questa sentenza?

    Cinque anni: la Corte ha eliminato la durata decennale prevista dalla norma di Bolzano, ricconducendola allo standard quinquennale.

    Cosa succede se il vincolo scade senza esproprio?

    Il vincolo decade e il proprietario riacquista la piena disponibilità del bene, salvo che l’amministrazione lo reitera secondo le regole previste.

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  • Corte cost. n. 38/2025 – Sequestro di impianti strategici e giudice competente

    Con la sentenza n. 38/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che concentrava sul solo Tribunale di Roma l’appello sui provvedimenti relativi al sequestro di impianti di interesse strategico nazionale.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce dalla disciplina, introdotta nel 2023, sugli stabilimenti di interesse strategico nazionale (si pensi a grandi impianti industriali ed energetici). Per consentirne la prosecuzione dell’attività anche in presenza di sequestri penali, la legge aveva previsto regole speciali, tra cui l’attribuzione al solo Tribunale di Roma della competenza a decidere in appello su certi provvedimenti, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’impianto. Il Tribunale di Roma stesso ha sollevato il dubbio: concentrare quella competenza presso un unico ufficio, scelto dalla legge, poteva contrastare con il principio del giudice naturale precostituito per legge. La vicenda tocca l’equilibrio fra esigenze di tutela della produzione strategica e garanzie processuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto nel 2023. Il Tribunale di Roma lamentava, fra l’altro, il contrasto con l’art. 25, primo comma, della Costituzione (giudice naturale precostituito per legge), oltre che con gli artt. 3 e 41 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla parte che attribuiva al Tribunale di Roma la competenza a decidere sull’appello, mentre ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 25, primo comma, sotto altro profilo. È venuta meno la concentrazione della competenza presso un unico tribunale individuato dalla legge.

    Il principio

    Le regole sulla competenza del giudice penale devono rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge: non è ammissibile concentrare arbitrariamente presso un solo ufficio una competenza che, secondo i criteri generali, spetterebbe al giudice del luogo.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli impianti di interesse strategico nazionale?

    Sono stabilimenti industriali ed energetici ritenuti essenziali per il Paese, per i quali la legge prevede regole speciali volte a garantirne la continuità produttiva.

    Perché era incostituzionale dare tutto al Tribunale di Roma?

    Perché spostava su un unico ufficio, scelto dalla legge, una competenza che spetterebbe al giudice del luogo, in tensione con il principio del giudice naturale.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Viene meno la concentrazione della competenza d’appello presso il Tribunale di Roma per quei provvedimenti, tornando alle regole generali.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 39/2025 – Trattenimento dello straniero e garanzie del giudice

    Con la sentenza n. 39/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma sul trattenimento dello straniero, nella parte in cui rinviava a una disciplina sbagliata sui termini del controllo giurisdizionale.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il trattenimento amministrativo delle persone straniere, cioè la privazione della libertà disposta in attesa dell’espulsione o nell’ambito delle procedure di protezione internazionale. Trattandosi di una misura che incide sulla libertà personale, la legge prevede un controllo del giudice entro termini precisi. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione: la norma, come modificata nel 2024, rinviava per i termini del controllo a una disposizione che non era quella corretta, finendo per indebolire le garanzie a tutela della persona trattenuta. In gioco c’era la coerenza del sistema delle garanzie sulla libertà personale degli stranieri, materia in cui la Costituzione impone tutele rafforzate e tempi certi per l’intervento del giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione), come modificato nel 2024, nella parte relativa al rinvio sui termini della convalida del trattenimento. La Corte di cassazione lamentava il contrasto, fra l’altro, con gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, in tema di uguaglianza, libertà personale e diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, per i termini del controllo giurisdizionale, rinviava a una disposizione errata anziché a quella che assicura le garanzie appropriate. È stata così ripristinata la corretta disciplina dei termini a tutela della persona trattenuta.

    Il principio

    La privazione della libertà personale dello straniero deve essere accompagnata da un controllo giurisdizionale entro termini certi e adeguati: un rinvio normativo che indebolisca tali termini viola le garanzie costituzionali sulla libertà personale.

    Domande e risposte

    Cos’è il trattenimento dello straniero?

    È una misura che limita la libertà personale dello straniero, ad esempio in attesa dell’espulsione o durante le procedure di protezione internazionale, soggetta al controllo del giudice.

    Cosa ha corretto la Corte?

    Ha eliminato un rinvio normativo errato che riduceva le garanzie sui termini del controllo del giudice, ripristinando la disciplina corretta.

    Perché la libertà personale richiede tutele rafforzate?

    Perché la Costituzione considera la libertà personale inviolabile: ogni sua limitazione deve avvenire con atto motivato del giudice ed entro termini precisi.

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  • Corte cost. n. 171/2025 – Furto con strappo e attenuante della lieve entità

    Con la sentenza n. 171/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione che chiedeva di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità nel furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, del codice penale): la fattispecie non ha una struttura tale da renderla necessaria.

    Di cosa si tratta

    Il furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, del codice penale) punisce chi si impossessa di una cosa strappandola di mano o di dosso alla persona, con una pena base severa (minimo edittale di quattro anni di reclusione). Il Tribunale di Firenze e il Giudice dell’udienza preliminare di Milano hanno sollevato la questione, chiedendo che anche per questo reato fosse prevista, come avviene per altre fattispecie, una diminuzione di pena per i “casi di minore gravità”. L’argomento richiamava l’asprezza del trattamento sanzionatorio e la mancanza di una “valvola di sicurezza” per i fatti meno offensivi. La Corte aveva già introdotto, in altri casi, attenuanti di lieve entità per reati la cui formulazione è molto ampia e abbraccia condotte di disvalore molto diverso. Il punto era stabilire se il furto con strappo presenti la stessa esigenza: la Corte ha però ritenuto che questa fattispecie, anche per come è costruita, non includa fatti di disvalore così variabile da rendere indispensabile l’introduzione dell’attenuante, e che il sistema preveda già altri correttivi sanzionatori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano hanno impugnato l’art. 624-bis, commi secondo e terzo, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i casi di lieve entità del furto con strappo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che il furto con strappo, anche nelle forme aggravate, non comprende al suo interno fatti di disvalore tale da rendere necessaria l’introduzione dell’attenuante della lieve entità. Ha inoltre osservato che il sistema prevede già correttivi (come l’attenuante della minore età e quella della collaborazione del reo) che contribuiscono all’equilibrio di una disciplina pur severa, escludendo così la violazione del principio di uguaglianza.

    Il principio

    L’attenuante per i casi di lieve entità non è costituzionalmente necessaria per il furto con strappo, perché questa fattispecie non abbraccia condotte di disvalore tanto variabile da imporla; la severità del trattamento è inoltre temperata da altri correttivi già previsti dal sistema.

    Domande e risposte

    Cosa distingue il furto con strappo dal furto semplice?

    Il furto con strappo si realizza strappando la cosa di mano o di dosso alla vittima: l’aggressione, sia pure minima, alla persona ne giustifica un trattamento più severo, con un minimo di quattro anni di reclusione.

    Perché la Corte non ha introdotto l’attenuante di lieve entità?

    Perché ha ritenuto che il furto con strappo non comprenda fatti di disvalore così diversificato da rendere necessaria una “valvola di sicurezza”, a differenza di reati dalla formulazione molto ampia come rapina ed estorsione.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Nulla nella disciplina: l’art. 624-bis resta com’è, senza un’attenuante specifica per i casi di lieve entità del furto con strappo.

    Il legislatore potrebbe comunque introdurla?

    Sì. La scelta di prevedere una diminuente di lieve entità rientra nella discrezionalità del legislatore; la Corte ha solo escluso che vi sia un obbligo costituzionale di introdurla.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 180/2025 – Contributo straordinario sugli extraprofitti energetici: questioni respinte

    Con la sentenza n. 180/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate da diverse Corti di giustizia tributaria sul contributo straordinario contro il caro bollette (la cosiddetta tassa sugli extraprofitti energetici), introdotto nel 2022 dopo la crisi ucraina.

    Di cosa si tratta

    Nel 2022, di fronte all’impennata dei prezzi dell’energia seguita alla crisi ucraina, lo Stato ha introdotto, con l’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, un contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico che avevano realizzato extraprofitti grazie all’aumento dei prezzi. La misura, una sorta di prelievo una tantum sui maggiori margini, mirava a finanziare gli interventi a sostegno di famiglie e imprese colpite dal caro bollette. Diverse Corti di giustizia tributaria (i giudici competenti in materia fiscale) di Cagliari e Roma hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, lamentando la violazione di principi fondamentali in materia tributaria: l’uguaglianza, la capacità contributiva, la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e la tutela della proprietà, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tra i profili contestati, anche la non deducibilità del contributo dall’IRES. Il tema è di grande rilievo economico e di principio: fin dove può spingersi un prelievo straordinario su profitti considerati eccezionali, senza violare i limiti costituzionali della tassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari e di Roma hanno impugnato l’art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (con le successive modifiche), in riferimento agli artt. 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, e all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul contributo straordinario a carico delle imprese energetiche e sulla sua non deducibilità dall’IRES.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni, alcune nei sensi precisati in motivazione. Il contributo straordinario sugli extraprofitti energetici, compresa la sua non deducibilità dall’IRES, ha quindi superato l’esame di costituzionalità: la misura è stata ritenuta conforme ai principi di uguaglianza, capacità contributiva e riserva di legge, oltre che ai vincoli convenzionali invocati.

    Il principio

    Il contributo straordinario a carico delle imprese energetiche, introdotto per fronteggiare gli effetti del caro bollette, è compatibile con i principi costituzionali in materia tributaria (uguaglianza, capacità contributiva, riserva di legge) e con la tutela della proprietà: un prelievo straordinario su profitti eccezionali, nei limiti indicati, è legittimo.

    Domande e risposte

    La tassa sugli extraprofitti energetici è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: il contributo straordinario del 2022, inclusa la non deducibilità dall’IRES, resta legittimo.

    Cos’è la “capacità contributiva”?

    È il principio (art. 53 della Costituzione) per cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica: un prelievo deve agganciarsi a una reale manifestazione di ricchezza.

    Perché contava la non deducibilità dall’IRES?

    Perché le imprese non potevano sottrarre il contributo dalla base imponibile dell’IRES, subendo di fatto un onere aggiuntivo; la Corte ha però ritenuto legittima anche questa previsione.

    Cosa significa che alcune questioni sono respinte “nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la Corte ha rigettato le censure fornendo una lettura della norma compatibile con la Costituzione: la disposizione resta valida, ma va interpretata nel modo indicato dalla sentenza.

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  • Corte cost. n. 176/2025 – Immunità parlamentare e processo civile: ammesso il conflitto della Corte d’appello

    Con l’ordinanza n. 176/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Ancona contro la Camera dei deputati, in relazione a una delibera di insindacabilità ai sensi dell’art. 68 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione tutela l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni. Quando un parlamentare è convenuto in un giudizio (penale o civile) per dichiarazioni ritenute lesive, la Camera di appartenenza può deliberare che quelle opinioni rientrano nell’esercizio delle funzioni, e quindi siano coperte dall’immunità. Il giudice che procede, se non condivide tale valutazione, può promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando alla Camera di aver indebitamente sottratto la vicenda al suo giudizio. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Ancona, in una causa civile, ha sollevato il conflitto a seguito di una deliberazione della Camera dei deputati dell’8 maggio 2024 che aveva ritenuto applicabile l’insindacabilità. Questa decisione riguarda la sola fase di ammissibilità: la Corte verifica se ricorrano i presupposti per instaurare il giudizio, cioè se vi sia effettivamente materia di conflitto tra il potere giurisdizionale e quello parlamentare, riservando al merito la decisione su chi abbia ragione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dalla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, contro la Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell’8 maggio 2024 sull’applicabilità dell’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Ancona nei confronti della Camera dei deputati, disponendo le comunicazioni e le notifiche di rito. Si tratta di una decisione interlocutoria che apre la fase di merito: il conflitto sarà deciso in seguito, dopo il contraddittorio tra gli organi coinvolti.

    Il principio

    Quando un giudice contesta a una Camera di aver indebitamente applicato l’insindacabilità prevista dall’art. 68 della Costituzione, sottraendo la vicenda al suo giudizio, sussistono i presupposti del conflitto di attribuzione, che la Corte dichiara ammissibile riservando al merito la decisione finale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se l’immunità andava applicata?

    No. Questa è la fase di ammissibilità: la Corte ha solo verificato l’esistenza dei presupposti del conflitto e aperto il giudizio. La decisione nel merito arriverà dopo.

    Cosa fa la Camera quando delibera l’insindacabilità?

    Valuta che le dichiarazioni del parlamentare rientrino nell’esercizio delle funzioni e siano quindi coperte dall’immunità dell’art. 68: una valutazione che il giudice può contestare con il conflitto.

    L’immunità dell’art. 68 vale anche nei processi civili?

    Sì. L’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni copre la responsabilità del parlamentare sia in sede penale sia in sede civile, come nel caso deciso dalla Corte d’appello di Ancona.

    Cosa succede adesso?

    Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Camera e al Senato; poi si svolgerà il giudizio di merito, che stabilirà se la delibera di insindacabilità abbia leso le attribuzioni del giudice.

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  • Corte cost. n. 178/2025 – Decreto sicurezza e conflitto di attribuzione di un deputato

    Con l’ordinanza n. 178/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso da un singolo deputato contro il Governo, in relazione all’adozione del decreto-legge sicurezza dell’aprile 2025.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge è uno strumento normativo che il Governo può adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, salvo poi convertirlo in legge entro sessanta giorni con l’intervento del Parlamento. Un deputato aveva promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Governo, contestando l’adozione del decreto-legge n. 48 del 2025, in materia di sicurezza pubblica e ordinamento penitenziario: secondo il ricorrente, il ricorso al decreto-legge avrebbe leso le prerogative del singolo parlamentare nel procedimento legislativo. La questione tocca un punto ricorrente: in quali casi un singolo membro del Parlamento può rivolgersi alla Corte lamentando la lesione delle proprie attribuzioni. La giurisprudenza costituzionale riconosce al singolo parlamentare la legittimazione a sollevare conflitti solo in ipotesi circoscritte, di violazione manifesta delle prerogative costituzionali connesse all’esercizio del mandato. Si tratta di una decisione di sola ammissibilità: la Corte verifica preliminarmente se ricorrano i presupposti per instaurare il giudizio, senza entrare nel merito della legittimità del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dal deputato Riccardo Magi contro il Governo della Repubblica, in relazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025 e al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di sicurezza pubblica e ordinamento penitenziario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal deputato. Si tratta di una decisione presa nella fase preliminare di ammissibilità: la Corte non ha riconosciuto, nel caso, i presupposti per instaurare il giudizio, e non è quindi entrata nel merito della legittimità del decreto-legge.

    Il principio

    Il singolo parlamentare può promuovere un conflitto di attribuzione solo in ipotesi circoscritte di lesione manifesta delle proprie prerogative costituzionali: in mancanza di tali presupposti il ricorso è dichiarato inammissibile, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato la legittimità del decreto sicurezza?

    No. Ha dichiarato inammissibile il conflitto nella fase preliminare, senza entrare nel merito del decreto-legge n. 48 del 2025.

    Perché il ricorso del deputato è stato dichiarato inammissibile?

    Perché, secondo la giurisprudenza costituzionale, il singolo parlamentare può sollevare conflitti solo in casi circoscritti di lesione manifesta delle sue prerogative: presupposti che la Corte non ha ravvisato.

    Un singolo deputato può fare ricorso alla Corte?

    Solo in ipotesi limitate. La Corte riconosce la legittimazione del singolo parlamentare quando vi sia una violazione evidente delle prerogative connesse all’esercizio del mandato, non per ogni contestazione politica.

    Resta possibile contestare il decreto-legge in altri modi?

    Sì. La legittimità di un decreto-legge può essere valutata, ad esempio, in sede di giudizio di costituzionalità sollevato da un giudice nel corso di un processo, secondo le vie ordinarie.

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