Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 64/2026 – Incompatibilità del giudice e imparzialità

    Con la sentenza n. 64/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, sollevate dal Tribunale di Siena.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina i casi di incompatibilità del giudice, cioè le situazioni in cui chi ha già compiuto certe valutazioni non può poi giudicare nel merito, a tutela dell’imparzialità. Il Tribunale di Siena ha dubitato della legittimità della disciplina perché non prevederebbe l’incompatibilità in una specifica situazione processuale, con possibile pregiudizio per l’imparzialità del giudice. In gioco c’era una garanzia fondamentale del giusto processo: che chi decide sia terzo e imparziale, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, escludendo che la mancata previsione contestata determini una lesione dell’imparzialità, e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU e all’art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), su iniziativa del Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’incompatibilità del giudice di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    La garanzia dell’imparzialità del giudice non impone di estendere l’incompatibilità alla situazione contestata: la disciplina vigente assicura già la terzietà richiesta dal giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’incompatibilità del giudice?

    È la situazione in cui un giudice, per aver già compiuto certe valutazioni, non può poi decidere il merito, a tutela dell’imparzialità.

    La disciplina cambia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha respinto le questioni: l’art. 34 cod. proc. pen. resta in vigore.

    Quale garanzia era in gioco?

    L’imparzialità e la terzietà del giudice, sancite dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 63/2026 – Cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) e nuovi limiti

    Con la sentenza n. 63/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla riforma della cittadinanza per discendenza introdotta dal d.l. n. 36 del 2025, sollevate dal Tribunale di Torino.

    Di cosa si tratta

    La cittadinanza italiana per discendenza (ius sanguinis) consente di acquisirla in quanto figli o discendenti di cittadini italiani. Il decreto-legge n. 36 del 2025 (convertito nella legge n. 74 del 2025) ha introdotto l’art. 3-bis nella legge sulla cittadinanza (n. 91 del 1992), ponendo nuovi limiti e condizioni al riconoscimento, anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il Tribunale di Torino, in cause promosse da più persone contro il Ministero dell’interno, ha dubitato della legittimità della riforma, in particolare per la sua portata retroattiva. La materia è molto sentita dagli oriundi italiani all’estero. La Corte, dopo aver definito l’inammissibilità di numerosi interventi di associazioni e privati, ha dichiarato inammissibili anche le questioni di merito, senza pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della riforma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, in riferimento tra l’altro all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani), su iniziativa del Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili numerosi interventi in giudizio e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992: non si è quindi pronunciata sul merito della riforma.

    Il principio

    L’inammissibilità lascia in vigore la riforma della cittadinanza per discendenza: il dubbio di costituzionalità potrà essere riproposto in un giudizio correttamente impostato.

    Domande e risposte

    La riforma della cittadinanza per discendenza è stata confermata o annullata?

    Né l’una né l’altra. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere il merito.

    Cosa significa che molti interventi sono stati dichiarati inammissibili?

    Che diverse associazioni e privati non avevano titolo a partecipare al giudizio davanti alla Corte.

    La norma sui nuovi limiti resta applicabile?

    Sì. L’inammissibilità lascia inalterato l’art. 3-bis della legge sulla cittadinanza.

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  • Corte cost. n. 62/2026 – Riscossione dei tributi locali e affidamento del servizio

    Con la sentenza n. 62/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sulle norme in materia di riscossione dei tributi locali introdotte dal d.l. n. 202 del 2024, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 202 del 2024 (cosiddetto ‘milleproroghe’, convertito nella legge n. 15 del 2025) ha introdotto, con l’art. 3, comma 14-septies, disposizioni che incidono sulla riscossione dei tributi locali e sull’affidamento del relativo servizio. La Corte di giustizia tributaria di Napoli, in cause che coinvolgevano una società concessionaria, un contribuente e il Comune di Napoli, ha sollevato numerose questioni su molti parametri costituzionali ed europei, dubitando in particolare della legittimità e della tutela della concorrenza. La materia è complessa: tocca il rapporto tra enti locali, società affidatarie del servizio di riscossione e contribuenti. La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, confermando la disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 25, 41, 76, 77, 97, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione (in relazione al diritto UE e alla CEDU), su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezioni prima e ventinovesima.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla sezione prima e non fondate quelle sollevate dalla sezione ventinovesima. La disciplina sulla riscossione dei tributi locali resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina sulla riscossione dei tributi locali e sull’affidamento del servizio supera il vaglio di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

    Domande e risposte

    La disciplina sulla riscossione dei tributi locali resta valida?

    Sì. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibili le altre.

    Perché alcune questioni sono inammissibili e altre no?

    Dipende dal modo in cui ciascuna sezione rimettente ha impostato la questione: alcune presentavano difetti, altre sono state esaminate e respinte.

    Erano coinvolti anche profili europei?

    Sì. Tra i parametri figuravano l’art. 102 TFUE sulla concorrenza e l’art. 6 CEDU, ritenuti non violati.

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  • Corte cost. n. 61/2026 – Semplificazioni edilizie regionali in Toscana

    Con la sentenza n. 61/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della Regione Toscana sulle semplificazioni in materia edilizia, impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 51 del 2025 ha introdotto semplificazioni in materia edilizia, modificando la legge regionale sul governo del territorio (n. 65 del 2014) per adeguarla alla normativa statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune disposizioni, ritenendo che la Regione avesse derogato ai principi statali in materia di governo del territorio ed edilizia, che fissano lo standard minimo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il giudizio in via principale serve a verificare il rispetto del riparto di competenze. La Corte ha accolto in parte le censure, dichiarando illegittime alcune specifiche previsioni (limitatamente a determinate parole o richiami), perché in contrasto con i principi statali, lasciando per il resto in vigore la disciplina regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parti dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025 (limitatamente a determinate parole introdotte nella legge reg. n. 65 del 2014) e dell’art. 36 della stessa legge. Le altre previsioni restano in vigore.

    Il principio

    Le semplificazioni edilizie regionali devono rispettare i principi statali in materia di governo del territorio: le deroghe che li violano sono illegittime, anche se limitate a singole parole.

    Domande e risposte

    Tutta la legge toscana è stata annullata?

    No. Solo alcune specifiche previsioni, limitatamente a determinate parole o richiami; il resto della disciplina resta in vigore.

    Perché alcune deroghe sono illegittime?

    Perché contrastavano con i principi statali in materia di edilizia e governo del territorio, che fissano lo standard uniforme nazionale.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.

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  • Corte cost. n. 138/2025 – Esclusione dagli appalti per debiti fiscali oltre 5.000 euro

    Con la sentenza n. 138/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’esclusione dalle gare d’appalto delle imprese con debiti fiscali definitivamente accertati superiori a 5.000 euro.

    Di cosa si tratta

    Per partecipare a un appalto pubblico le imprese devono essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. Il vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) prevedeva che le violazioni fiscali definitivamente accertate fossero considerate “gravi”, e quindi causa di esclusione dalla gara, quando superavano la soglia di 5.000 euro, rinviando a un parametro previsto da un’altra norma tributaria (art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973). Il Consiglio di Stato, in una controversia tra imprese concorrenti per un appalto sanitario, ha dubitato che fosse ragionevole considerare automaticamente “grave” qualsiasi superamento di quella soglia fissa, a prescindere dalle dimensioni e dal contesto dell’impresa. In gioco c’era la proporzionalità della causa di esclusione dalle gare pubbliche rispetto all’entità effettiva dell’irregolarità fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato la questione sull’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per il fatto che il mero superamento della soglia fissa di 5.000 euro rendesse “grave” la violazione fiscale e comportasse l’esclusione dall’appalto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di fissare una soglia predeterminata oltre la quale la violazione fiscale è considerata grave, con conseguente esclusione dalla gara, non è irragionevole né sproporzionata: risponde all’esigenza di certezza e parità tra i concorrenti e rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il legislatore può ancorare la gravità dell’irregolarità fiscale, ai fini dell’esclusione dagli appalti, a una soglia predeterminata: tale criterio, garantendo certezza e parità tra i concorrenti, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

    Domande e risposte

    Un’impresa con debiti fiscali può partecipare agli appalti?

    Se le violazioni fiscali definitivamente accertate superano la soglia prevista (5.000 euro), scatta l’esclusione: la Corte ha confermato la legittimità di questa regola.

    Perché il giudice riteneva irragionevole la soglia?

    Perché lo stesso importo poteva pesare in modo diverso a seconda delle dimensioni dell’impresa; la Corte ha però privilegiato l’esigenza di certezza e parità.

    La regola vale anche con il nuovo Codice dei contratti?

    La decisione riguarda il d.lgs. n. 50 del 2016; il principio sulla legittimità di soglie predeterminate ha però portata generale.

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  • Corte cost. n. 15/2026 – Estinzione del processo costituzionale

    Con l’ordinanza n. 15/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si è chiuso per ragioni procedurali, senza una pronuncia sul merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale arrivano a una decisione sulla validità di una legge. In certi casi il processo si estingue per ragioni procedurali, ad esempio quando le parti rinunciano o viene meno l’interesse a proseguire. In queste ipotesi la Corte non esamina se la norma sia conforme alla Costituzione: si limita a constatare che il giudizio non può andare avanti e lo dichiara estinto. È un esito puramente tecnico che chiude il procedimento senza incidere sulla norma, che resta in vigore. Per chi seguiva il caso, significa che la questione costituzionale, in quel giudizio, non riceve una risposta nel merito e potrà eventualmente riproporsi in futuro, se ne sussisteranno i presupposti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso con una pronuncia di natura processuale. La Corte non è entrata nel merito delle censure, dichiarando estinto il processo per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di un esito processuale che non comporta alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale della norma, la quale non è toccata dalla decisione e continua ad applicarsi.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio, la Corte costituzionale dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito: la norma oggetto della questione resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma è incostituzionale?

    No. L’estinzione è una decisione processuale e non contiene alcun giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa significa che il processo è “estinto”?

    Significa che il giudizio si chiude per ragioni procedurali, senza arrivare alla decisione di merito: la questione, in quel procedimento, non viene esaminata.

    Si potrà riproporre la questione?

    In linea di principio sì: se ne ricorrono i presupposti, un giudice potrà sollevarla nuovamente in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 139/2025 – Pene sostitutive e reati ostativi

    Con la sentenza n. 139/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’esclusione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi per i condannati per reati cosiddetti ostativi.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia ha potenziato le “pene sostitutive” delle pene detentive brevi: il giudice, in alcuni casi, può sostituire la breve pena di carcere con misure come la semiliberta sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. L’art. 59 della legge n. 689 del 1981, come riscritto nel 2022, esclude però l’accesso a queste pene sostitutive per chi è condannato per i reati cosiddetti ostativi (i gravi reati elencati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario). I giudici di Firenze hanno dubitato che questa esclusione automatica fosse coerente con la finalità rieducativa della pena e con i criteri della legge di delega. In gioco c’era l’equilibrio tra la severità verso i reati più gravi e l’esigenza di valutare il percorso individuale del condannato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze e la Corte d’appello di Firenze, seconda sezione penale, hanno sollevato questioni sull’art. 59 della legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni. L’esclusione delle pene sostitutive per i condannati per reati ostativi rientra nella discrezionalità del legislatore, riflette una valutazione di particolare gravità di quei reati e non viola né la funzione rieducativa della pena né i limiti della delega legislativa.

    Il principio

    Il legislatore può ragionevolmente escludere l’accesso alle pene sostitutive delle pene detentive brevi per i condannati per reati ostativi: tale scelta, espressione di discrezionalità legislativa, non contrasta con la funzione rieducativa della pena né eccede la delega.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le pene sostitutive delle pene detentive brevi?

    Sono misure (come detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) con cui il giudice può sostituire una breve pena di carcere, secondo la riforma Cartabia.

    Chi resta escluso da queste misure?

    I condannati per i reati cosiddetti ostativi, cioè i gravi reati elencati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario; la Corte ha confermato la legittimità di tale esclusione.

    Perché si parlava di funzione rieducativa della pena?

    Perché i giudici ritenevano che un’esclusione automatica impedisse di valutare il percorso del condannato; la Corte ha però ritenuto la scelta non irragionevole.

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  • Corte cost. n. 14/2026 – Estinzione del processo costituzionale

    Con l’ordinanza n. 14/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si è chiuso per ragioni procedurali, senza una decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    I giudizi davanti alla Corte costituzionale non si concludono sempre con una pronuncia sulla validità di una legge. In alcuni casi il processo si estingue per ragioni procedurali, ad esempio per rinuncia delle parti o per il venir meno dell’interesse a proseguire. In queste situazioni la Corte non valuta se la norma sia conforme alla Costituzione: prende atto che il giudizio non può continuare e lo dichiara estinto. È un esito esclusivamente tecnico, che chiude il procedimento lasciando intatta la norma, la quale resta in vigore. Per chi seguiva la vicenda significa che, almeno in quel giudizio, la questione costituzionale non riceve risposta nel merito e potrà eventualmente essere riproposta in futuro, se ne ricorreranno i presupposti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso con una pronuncia di natura processuale. La Corte non è entrata nel merito delle censure, dichiarando estinto il processo per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. È un esito processuale che non comporta alcun giudizio sulla legittimità costituzionale della norma, la quale non è toccata dalla decisione e continua ad applicarsi.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio, la Corte costituzionale dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito: la norma oggetto della questione resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha stabilito se la norma è incostituzionale?

    No. La dichiarazione di estinzione è una decisione processuale e non contiene alcun giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Comporta la chiusura del giudizio per ragioni procedurali, senza esame nel merito: la questione, in quel procedimento, non viene decisa.

    La questione potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì: se ne ricorrono i presupposti, la questione potrà essere sollevata nuovamente in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 140/2025 – Ammissibilità del conflitto Tribunale di Potenza-Senato

    Con l’ordinanza n. 140/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, aprendo così la fase di merito del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve i contrasti tra organi diversi dello Stato sull’esercizio dei rispettivi poteri. Si articola in due fasi: prima la Corte verifica, con un’ordinanza, se il conflitto è ammissibile (cioè se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi); poi, se ammesso, si passa all’esame del merito. In questo caso il Tribunale di Potenza, sezione penale, ha promosso un conflitto nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione a una deliberazione del Senato del 7 maggio 2024. Con l’ordinanza in esame la Corte si è pronunciata solo sulla prima fase, quella di ammissibilità. In gioco, per il momento, è soltanto l’accesso al giudizio, non ancora la decisione sul contrasto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del Senato del 7 maggio 2024, chiedendone l’ammissione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ha quindi disposto che l’ordinanza sia comunicata al Tribunale e che il ricorso sia notificato al Senato della Repubblica, nei termini di rito, per la prosecuzione del giudizio nel merito. Si tratta di una decisione preliminare: non risolve il conflitto, ma ne consente l’esame.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: la dichiarazione di ammissibilità apre la fase di merito, senza alcuna anticipazione sull’esito del contrasto.

    Domande e risposte

    La Corte ha già deciso il conflitto?

    No. Con questa ordinanza ha solo dichiarato ammissibile il ricorso: il merito del contrasto tra il Tribunale di Potenza e il Senato sarà esaminato nella fase successiva.

    Che cos’è un conflitto tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve i contrasti tra organi dello Stato sull’esercizio dei rispettivi poteri costituzionali.

    Cosa succede adesso?

    Il ricorso viene notificato al Senato e il giudizio prosegue nel merito, dove la Corte deciderà sul fondo del conflitto.

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  • Corte cost. n. 11/2026 – Il giudice non può imporre una misura cautelare più grave di quella chiesta dal PM

    Con l’ordinanza n. 11/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice di procedura penale nella parte in cui non consentono al giudice di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale le misure cautelari (come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari) limitano la libertà dell’indagato prima della sentenza definitiva. Per garanzia, la legge prevede che sia il pubblico ministero a chiederle e che il giudice possa applicarle nei limiti della richiesta: il giudice non può, di propria iniziativa, imporre una misura più grave di quella domandata dall’accusa. Il Tribunale di Prato, in un procedimento per spaccio di stupefacenti con richiesta di patteggiamento, ha dubitato di questa regola (artt. 280 e 291 cod. proc. pen.), ritenendo che, impedendo al giudice di disporre una misura più severa, essa contrastasse con l’uguaglianza, con la soggezione del giudice soltanto alla legge e con l’obbligatorietà dell’azione penale. In gioco c’era l’equilibrio tra il ruolo dell’accusa e quello del giudice nel sistema delle cautele penali, un tema che tocca le garanzie di chi è sottoposto a indagini. La Corte, però, non ha esaminato la questione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale, in combinato disposto, nella parte in cui non consentono al giudice di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero. A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili. Si tratta di un esito processuale: la Corte non è entrata nel merito perché le questioni, così come sollevate, presentavano carenze che ne impedivano l’esame. La regola contestata resta in vigore: il giudice non può applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal pubblico ministero.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale è palesemente inidonea all’esame nel merito, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile, senza pronunciarsi sulla validità della norma, che continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    Il giudice può aggravare la misura cautelare chiesta dal PM?

    No. Dopo questa decisione resta confermata la regola: il giudice applica la misura cautelare nei limiti della richiesta del pubblico ministero e non può disporne una più grave di sua iniziativa.

    Cosa significa “manifestamente inammissibile”?

    È una forma rafforzata di inammissibilità: la questione presenta carenze così evidenti da non poter essere esaminata nel merito. Non equivale a un giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Perché esiste questa regola sulle misure cautelari?

    Per garanzia: l’iniziativa sulle misure che limitano la libertà personale spetta all’accusa, e il giudice opera entro i confini della richiesta, a tutela dell’indagato.

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  • Corte cost. n. 141/2025 – Blocco dei licenziamenti Covid e dirigenti

    Con la sentenza n. 141/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul “blocco dei licenziamenti” durante l’emergenza Covid, che non era stato esteso ai dirigenti.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza Covid, nel 2020, una serie di decreti vietò ai datori di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni economiche o organizzative), indipendentemente dal numero di dipendenti: è il cosiddetto “blocco dei licenziamenti”, introdotto per proteggere l’occupazione nella fase più acuta della pandemia. Questo divieto era però riferito alla disciplina del licenziamento dei lavoratori subordinati e non si estendeva ai dirigenti, che hanno un diverso regime. Alcuni dirigenti licenziati in quel periodo hanno chiesto la reintegrazione, e la Corte di cassazione e la Corte d’appello di Catania hanno dubitato che fosse ragionevole escluderli dalla tutela del blocco. In gioco c’era la parità di trattamento tra dirigenti e altri lavoratori di fronte a una misura emergenziale di protezione del posto di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, e la Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, hanno sollevato questioni sugli artt. 46 del d.l. n. 18 del 2020, 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020 e 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (come convertiti), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, perché il blocco dei licenziamenti non era stato esteso ai dirigenti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di non estendere ai dirigenti il blocco dei licenziamenti non è irragionevole: la posizione del dirigente è diversa da quella degli altri lavoratori subordinati, anche sul piano delle tutele contro il licenziamento, e giustifica un trattamento differenziato nella misura emergenziale.

    Il principio

    La diversità di disciplina tra dirigenti e altri lavoratori subordinati giustifica la scelta del legislatore di non estendere ai primi il blocco dei licenziamenti adottato durante l’emergenza Covid: non vi è violazione del principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cos’era il “blocco dei licenziamenti”?

    Un divieto, introdotto nel 2020, di licenziare per giustificato motivo oggettivo, valido per più mesi durante l’emergenza Covid, a protezione dell’occupazione.

    I dirigenti erano protetti dal blocco?

    No. La Corte ha confermato che l’esclusione dei dirigenti era legittima, data la diversità del loro regime rispetto agli altri lavoratori.

    Perché il trattamento è diverso?

    Perché la posizione del dirigente e le sue tutele contro il licenziamento differiscono da quelle degli altri lavoratori subordinati, secondo la Corte.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 13/2026 – Energie rinnovabili e autonomia della Regione siciliana

    Con la sentenza n. 13/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni con cui la Regione siciliana contestava la disciplina statale sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Di cosa si tratta

    La transizione energetica passa dalla semplificazione delle procedure per costruire impianti che producono energia da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico e simili). Lo Stato, con il decreto legislativo n. 190 del 2024, ha riordinato i regimi amministrativi (autorizzazioni, procedure semplificate, attività libera) per questi impianti, individuando in un allegato quali tipologie rientrino in ciascun regime. La Regione siciliana ha impugnato alcune di queste norme davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che lo Stato avesse invaso le competenze che lo Statuto speciale e la Costituzione riconoscono alla Regione, e che la disciplina violasse i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni. In gioco c’era il riparto di competenze tra centro e autonomie in un settore strategico, dove l’esigenza di standard uniformi per accelerare gli investimenti si confronta con le prerogative delle Regioni, in particolare di quelle a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, commi 1, 2 e 13, e il relativo Allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A promuovere il giudizio, in via principale, è stata la Regione siciliana, in riferimento all’art. 14 dello Statuto speciale (legge cost. n. 2 del 1948) e agli artt. 117, terzo comma, 118, quarto comma (sussidiarietà), 3 e 120, secondo comma (ragionevolezza e leale collaborazione), della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato nel merito se la disciplina statale invada o meno le competenze regionali, perché le censure, per come prospettate dalla Regione, non potevano essere esaminate. Le norme statali sui regimi amministrativi per le fonti rinnovabili restano dunque in vigore.

    Il principio

    Quando le censure di una Regione contro una legge statale sono formulate in modo da non consentire l’esame nel merito, la Corte le dichiara inammissibili: non si pronuncia sul riparto di competenze e la disciplina impugnata continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    La Corte ha dato torto alla Regione siciliana?

    Non nel merito. Ha dichiarato le questioni inammissibili per ragioni processuali, senza stabilire se lo Stato abbia invaso le competenze regionali.

    Cosa cambia per gli impianti di energia rinnovabile in Sicilia?

    Nulla: la disciplina statale del d.lgs. n. 190 del 2024 sui regimi amministrativi resta applicabile, non essendo stata toccata dalla decisione.

    La Regione potrà tornare a contestare la norma?

    L’inammissibilità è legata al modo in cui la questione era stata posta in questo giudizio; in linea generale eventuali profili potranno essere fatti valere, con i dovuti presupposti, in altre sedi.

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    Norme collegate

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