Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari
In sintesi
Il lavoro domestico è regolato dal CCNL specifico che distingue colf, badanti, baby-sitter e governanti in quattro livelli (A, B, C, D), ciascuno con un parametro “super” (art. 9), con retribuzioni tabellari, vitto e alloggio, tredicesima e contribuzione INPS Gestione domestici. Dal 1° gennaio 2026 il minimo mensile del convivente va da 908,10 € (livello A) a 1.474,73 € (livello D super); il contributo INPS orario è di 1,70 €, 1,92 € o 2,34 € secondo la retribuzione oraria.
Riferimento normativo
CCNL Lavoro Domestico (Fidaldo-Domina / Filcams-Fisascat); L. 339/1958
Tabella riepilogativa
Livelli del CCNL Lavoro Domestico e minimo mensile del lavoratore convivente dal 1° gennaio 2026
Livello
Profili indicati dal contratto (art. 9)
Minimo mensile convivente
A
Addetto alle pulizie, alla lavanderia, aiuto di cucina, assistente ad animali domestici
908,10 €
A super
Addetto alla compagnia di persone adulte autosufficienti
958,55 €
B
Collaboratore familiare polifunzionale, custode, addetto alla stireria, cameriere, giardiniere, autista
983,16 €
B super
Assistente familiare di persone autosufficienti, baby sitter
1.053,39 €
C
Cuoco
1.123,63 €
C super
Assistente familiare di persone non autosufficienti (non formato)
1.193,84 €
D
Amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore
1.404,51 €
D super
Assistente familiare di persone non autosufficienti (formato), direttore di casa, assistente familiare educatore formato
1.474,73 €
Fonte: tabella dei minimi con decorrenza 1° gennaio 2026 e art. 9 del testo del CCNL lavoro domestico del 28 ottobre 2025. Per i non conviventi il minimo è orario: 6,51 € (A), 6,76 € (A super), 7,01 € (B), 7,45 € (B super); gli altri valori orari sono nelle tabelle allegate al contratto. I minimi sono rivalutati ogni anno sul costo della vita (art. 38) e aumentano per effetto del rinnovo 2025-2028 (art. 55).
Chi è il datore di lavoro domestico
Il datore di lavoro domestico è la famiglia (o il singolo nucleo familiare) che impiega colf, badanti, baby-sitter o governanti a uso privato. Nonostante non sia un imprenditore, ha gli stessi obblighi del datore ordinario: comunicazione di assunzione all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, qualunque sia l’orario (vale anche per Centro per l’impiego, Ministero del Lavoro e INAIL), versamento dei contributi INPS alla Gestione domestici trimestralmente, applicazione del CCNL e rilascio del cedolino paga.
Retribuzione, vitto e alloggio
La retribuzione è definita dalle tabelle del CCNL in base al livello e all’orario (minimi nella tabella qui sopra). I lavoratori conviventi hanno diritto a vitto e alloggio: i valori convenzionali dal 1° gennaio 2026 sono 2,33 € al giorno per pranzo e/o colazione, 2,33 € per la cena e 2,00 € per l’alloggio, in tutto 6,66 € al giorno (art. 36 e tabella F; i valori mensili si ottengono moltiplicando per 30). Spettano la tredicesima mensilità (art. 39), ferie di 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio (art. 17) e il riposo settimanale: 36 ore per i conviventi, di cui 24 la domenica, e 24 ore la domenica per i non conviventi (art. 13).
Contribuzione INPS e adempimenti del datore
I contributi alla Gestione domestici si versano a scadenza trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre) tramite il MAV o i canali INPS online. La quota è divisa tra datore e lavoratore; l’importo dipende dalla retribuzione oraria e dall’orario settimanale. Per il 2026, per i rapporti fino a 24 ore settimanali, il contributo orario è di 1,70 € (quota del lavoratore 0,43 €) fino a 9,61 € di retribuzione oraria, 1,92 € (0,48 €) fra 9,61 € e 11,70 €, 2,34 € (0,59 €) oltre 11,70 €; per i rapporti a tempo determinato si aggiunge l’1,4% a carico del datore. Fonte: INPS (circolare n. 9 del 3 febbraio 2026); la tabella completa è nella circolare. Il lavoratore domestico matura pensione, indennità di malattia e di maternità dall’INPS e TFR a carico del datore.
Casi pratici
Tizio – assunzione di una colf a ore
Tizio assume una colf per pulire la casa due volte a settimana: anche per poche ore deve comunicare l’assunzione all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, applicare il CCNL livello A e versare i contributi INPS ogni trimestre. Al termine del rapporto dovrà corrispondere il TFR.
Caia – badante convivente al livello B super o C super
Caia assume una badante per assistere sua madre anziana: il contratto è full time con convivenza. La badante è inquadrata al livello B super se la madre è autosufficiente, al C super se non lo è (art. 9), ha diritto a vitto e alloggio gratuiti (valore convenzionale di 6,66 € al giorno nel 2026), 26 giorni lavorativi di ferie all’anno e 36 ore di riposo settimanale, di cui 24 la domenica.
Sempronio – contributi non versati e sanzioni
Sempronio non ha versato i contributi alla Gestione domestici per due anni. L’INPS, su segnalazione della lavoratrice, contesta il mancato versamento: Sempronio deve saldare i contributi arretrati maggiorati delle sanzioni civili e degli interessi.
Domande frequenti
A chi si comunica l’assunzione di colf e badanti?
All’INPS, per via telematica (Portale servizi lavoro domestico, app INPS Mobile, Contact Center o intermediari), entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, anche se festivo, e per qualsiasi orario: non esiste una soglia di 10 ore settimanali. La comunicazione all’INPS vale anche per i servizi per l’impiego, il Ministero del Lavoro e l’INAIL.
Quando si versano i contributi INPS per la colf?
A cadenza trimestrale: entro il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre, tramite MAV o canali INPS online.
La badante convivente ha diritto a riposi?
Sì: 36 ore di riposo settimanale, di cui 24 la domenica e 12 in un altro giorno concordato (art. 13). Il riposo domenicale è irrinunciabile; se si lavora nelle 12 ore non domenicali la retribuzione è maggiorata del 40%.
Come si calcola il TFR per la colf?
Con la stessa formula del TFR ordinario (retribuzione utile divisa per 13,5), ma considerando la retribuzione del CCNL domestico, compreso il valore convenzionale di vitto e alloggio se spettanti.
Cosa succede se il datore non assume regolarmente il lavoratore domestico?
Il rapporto di lavoro in nero espone il datore alle sanzioni per lavoro irregolare, al recupero dei contributi evasi con sanzioni civili e, in certi casi, a responsabilità penale.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari
In sintesi
Il contratto a termine per ragioni stagionali non soggiace al limite massimo dei 24 mesi né al tetto del 20% dei lavoratori a termine, e può essere rinnovato più volte senza causale. Il lavoratore stagionale mantiene tutti i diritti retributivi e previdenziali proporzionati alla durata.
Riferimento normativo
Art. 21 D.Lgs. 81/2015; CCNL di settore
Tabella riepilogativa
Lavoro stagionale vs contratto a termine ordinario
Regola
Contratto a termine ordinario
Contratto stagionale
Durata massima
24 mesi (proroghe e rinnovi compresi)
Nessun limite legale; segue la stagione
Causale per rinnovi
Richiesta oltre i 12 mesi
Non richiesta
Tetto numerico 20%
Sì (salvo CCNL)
Esente
Diritto di precedenza
Dopo 6 mesi, su nuove assunzioni a tempo indet.
Dopo 1 stagione, sulla stagione successiva
TFR, ferie, 13ª
Proporzionati alla durata
Proporzionati alla durata
Quando si applica il regime stagionale
Il regime stagionale si applica ai contratti conclusi per attività che per loro natura si svolgono solo in certi periodi dell’anno: turismo balneare e montano, agricoltura stagionale, stabilimenti climatici. I CCNL di settore individuano le attività stagionali; la stagionalità deve essere oggettiva e non può essere dichiarata unilateralmente dal datore solo per eludere i limiti dei contratti a termine ordinari. Le esenzioni previste dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015 si applicano solo ai contratti genuinamente stagionali.
Diritti del lavoratore stagionale
Il lavoratore stagionale ha gli stessi diritti del lavoratore a termine ordinario, proporzionati alla durata: ferie, tredicesima, TFR e contributi previdenziali vengono maturati su base giornaliera. In caso di infortuno o malattia durante la stagione si applicano le ordinarie tutele INPS/INAIL. Al termine della stagione, il lavoratore che abbia prestato servizio per almeno una stagione ha il diritto di precedenza per la stagione successiva, se manifesta il proprio interesse entro tre mesi dalla fine del rapporto.
Proroga e rinnovi della stagione
Il contratto stagionale può essere prorogato senza causale durante la stessa stagione, purché la proroga sia giustificata dalla prosecuzione dell’attività stagionale. Il rinnovo per la stagione successiva non richiede causale e non si cumula con la durata della stagione precedente. Non sussiste il diritto alla conversione a tempo indeterminato per il solo fatto della stagionalità ripetuta, a meno che il rapporto non presenti caratteri di continuità effettiva.
Casi pratici
Tizio – bagnino stagionale per tre estati consecutive
Tizio lavora come bagnino ogni estate per tre anni: ogni anno il contratto stagionale viene rinnovato senza causale. Dopo la prima stagione Tizio ha il diritto di precedenza per quella successiva; ogni stagione matura TFR, ferie e contributi proporzionali ai giorni lavorati.
Caia – stagionale in un hotel montano con proroga
Caia è assunta come cameriera dal 1° dicembre al 31 marzo. A metà febbraio l’hotel prolunga l’apertura: il contratto viene prorogato al 30 aprile senza necessità di causale, perché la stagione è ancora in corso.
Sempronio – qualificazione errata come stagionale
Un’azienda di pulizie assume Sempronio con contratto definito stagionale per mansioni svolte tutto l’anno. In caso di ispezione, il rapporto viene riqualificato come contratto a termine ordinario (o come tempo indeterminato se supera i limiti di legge), con le relative conseguenze.
Domande frequenti
Il contratto stagionale ha un limite di durata?
No: il limite massimo dei 24 mesi e il tetto del 20% non si applicano ai contratti genuinamente stagionali ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
Il lavoratore stagionale ha diritto alla NASpI?
Sì, se ha i requisiti contributivi. Matura un’aliquota proporzionale ai giorni di contribuzione stagionale; può richiedere la NASpI al termine della stagione.
Come si esercita il diritto di precedenza per la stagione successiva?
Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria disponibilità entro tre mesi dalla fine del contratto. L’imprenditore è tenuto a preferirlo nelle nuove assunzioni per la stagione seguente con le stesse mansioni.
La tredicesima spetta anche al lavoratore stagionale?
Sì, in misura proporzionale ai mesi lavorati, solitamente liquidata alla fine della stagione insieme alla busta paga finale.
Quali settori usano più frequentemente il contratto stagionale?
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato con un periodo di inserimento di sei mesi, durante il quale il datore beneficia di uno sgravio contributivo del 100% (nei limiti di legge). L’assunzione deve riguardare un lavoratore in stato di disoccupazione. La misura è stata reintrodotta e prorogata più volte; verificare la vigenza al momento dell’assunzione.
Riferimento normativo
Art. 41-bis D.L. 73/2021 (conv. L. 106/2021); proroghe successive
Tabella riepilogativa
Caratteristiche principali del contratto di rioccupazione
Elemento
Regola
Tipo di contratto
Tempo indeterminato
Periodo di inserimento
6 mesi
Sgravio contributivo
100% dei contributi datoriali nei limiti di legge
Requisito del lavoratore
Stato di disoccupazione (ai sensi del D.Lgs. 150/2015)
Obbligo di mantenimento
Almeno 6 mesi dopo il periodo di inserimento
Decadenza
Recesso senza giusta causa entro i 6 mesi di mantenimento → restituzione sgravio
Requisiti e come si attiva
Il contratto di rioccupazione è stipulato a tempo indeterminato e prevede un periodo di inserimento di sei mesi durante il quale il datore e il lavoratore definiscono un progetto individuale di inserimento, con obiettivi condivisi. Per poterne beneficiare, il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ovvero aver perso il lavoro o essere alla ricerca di prima occupazione e aver dichiarato l’immediata disponibilità (DID) al CPI.
Lo sgravio contributivo
Per i sei mesi del periodo di inserimento il datore è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico (fatte salve alcune voci non sgravabili, come i premi INAIL) nel limite massimo fissato dalla legge istitutiva e dai successivi provvedimenti. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS, al quale il datore deve preventivamente comunicare l’assunzione tramite i canali telematici ordinari.
Obbligo di mantenimento e decadenza
Dopo il periodo di inserimento il datore deve mantenere il lavoratore in forza per almeno ulteriori sei mesi. In caso di recesso ingiustificato entro tale periodo, l’incentivo decade e il datore deve restituire le somme ricevute, maggiorate. Il recesso per giusta causa o giustificato motivo, o le dimissioni del lavoratore, non determinano decadenza.
Casi pratici
Tizio – assunzione di un disoccupato con contratto di rioccupazione
Tizio gestisce una PMI e vuole assumere un lavoratore che ha perso il lavoro sei mesi fa. Stipula un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato: per i primi sei mesi non paga i contributi datoriali (nei limiti di legge), poi mantiene il lavoratore in servizio per altri sei mesi. Il costo netto dell’assunzione si riduce significativamente.
Caia – recesso anticipato e restituzione dello sgravio
Caia assuma con contratto di rioccupazione e, dopo quattro mesi dalla fine del periodo di inserimento, licenzia il lavoratore senza giusta causa. L’INPS notifica la decadenza dall’incentivo: Caia deve restituire tutti i contributi sgravati nei sei mesi di inserimento.
Sempronio – lavoratore che si dimette durante il mantenimento
Sempronio ha assunto tramite contratto di rioccupazione; il lavoratore si dimette spontaneamente nel settimo mese. Le dimissioni volontarie non causano la decadenza dallo sgravio: Sempronio conserva l’incentivo già goduto.
Domande frequenti
Chi può essere assunto con il contratto di rioccupazione?
Solo lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, cioè che hanno rilasciato la DID e sono registrati come disoccupati al Centro per l’Impiego.
Quanto dura lo sgravio contributivo?
Sei mesi, corrispondenti al periodo di inserimento previsto dal contratto.
Il contratto di rioccupazione è cumulabile con altri incentivi?
Di norma gli incentivi contributivi non sono cumulabili tra loro, salvo espressa previsione di legge. È necessario verificare caso per caso con l’INPS e il consulente del lavoro.
Cosa succede se il datore licenzia il lavoratore senza giusta causa?
Decade dall’incentivo e deve restituire all’INPS i contributi sgravati, maggiorati delle somme previste dalla normativa.
Il contratto di rioccupazione è ancora in vigore nel 2026?
La misura è stata prorogata più volte dalla sua introduzione nel 2021. Prima di procedere è indispensabile verificare la vigenza aggiornata sul sito INPS e con un consulente del lavoro.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Detrazione del 75% delle spese sostenute dal 2022 al 2025 per interventi di superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
I massimali di spesa variano in base al tipo di edificio: 50.000 euro per unifamiliari e unità indipendenti, 40.000 euro per unità in edifici da 2 a 8 appartamenti, 30.000 euro per edifici con più di 8 unità (importi da moltiplicare per il numero di unità).
La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 2024 (5 quote per quelle del 2022 e 2023).
Per le spese dal 30 dicembre 2023 la detrazione copre solo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo i lavori già avviati o con titolo edilizio richiesto entro il 29 dicembre 2023.
Il 75% non richiede lavori energetici abbinati: è una detrazione autonoma, diversa dal Superbonus. Dal 30 dicembre 2023 serve l’asseverazione di un tecnico abilitato sul rispetto del DM 236/1989.
Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito/debito.
Che cos'è il bonus barriere architettoniche al 75%
Il bonus barriere architettoniche è una detrazione IRPEF del 75% pensata per chi interviene su un edificio esistente per renderlo accessibile a tutti, in particolare alle persone con difficoltà motorie o agli anziani. Puoi detrarre tre quarti della spesa sostenuta, spalmati in dieci anni se la spesa è del 2024 o del 2025.
L’agevolazione è attiva per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Nel 730/2026 dichiari quindi le spese del 2025 (prima rata) oppure le rate successive di spese già sostenute negli anni precedenti.
Dal 30 dicembre 2023 la norma è stata parzialmente modificata: per le spese sostenute da quella data, la detrazione al 75% spetta esclusivamente per interventi che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per gli altri lavori di abbattimento delle barriere si può scegliere la detrazione per ristrutturazione edilizia o, se i lavori sono eseguiti insieme a un intervento «trainante», il Superbonus (Agenzia delle Entrate).
Massimali di spesa per tipo di edificio (codici 21 e 22 quadro E)
Tipo di edificio
Massimale per unità immobiliare
Codice 730
Edificio unifamiliare o unità indipendente con accesso autonomo
50.000 euro
21
Edificio da 2 a 8 unità immobiliari
40.000 euro x n. unità
22
Edificio con più di 8 unità immobiliari
30.000 euro x n. unità
22
Esempio pratico
Caio abita in un appartamento all’interno di un edificio condominiale composto da 6 unità. Il condominio installa un ascensore nel 2025: spesa totale 120.000 euro. Il massimale è 40.000 euro x 6 unità = 240.000 euro. L’intera spesa di 120.000 euro rientra nel limite. Detrazione totale del condominio: 75% di 120.000 = 90.000 euro, in 10 quote da 9.000 euro. A Caio spetta la quota millesimale: se è al 20%, detrae 1.800 euro all’anno per 10 anni.
Documenti necessari
Fatture dell’impresa che ha eseguito i lavori
Bonifico bancario o postale da cui risultino causale, codice fiscale del pagante e partita IVA del beneficiario
Asseverazione di un tecnico abilitato sul rispetto dei requisiti del DM 236/1989 (obbligatoria per le spese dal 30 dicembre 2023) e titolo edilizio se richiesto
Per condomini: delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
Per conduttori (inquilini): dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori
Caso 1 – Ascensore in condominio piccolo
Scenario. Tizio vive al terzo piano di un palazzo con 4 appartamenti. Il condominio ha installato un ascensore nel 2025, spendendo 60.000 euro. A Tizio spetta il 25% delle spese condominiali (quota millesimale).
Come si applica. Il massimale per un edificio da 2 a 8 unità è 40.000 euro per appartamento: qui 40.000 x 4 = 160.000 euro totali. La spesa di 60.000 euro rientra abbondantemente. Detrazione del condominio: 75% di 60.000 = 45.000 euro in 10 quote. Quota di Tizio (25%): 45.000 x 25% = 11.250 euro totali, cioè 1.125 euro per quota. Nel 730/2026 Tizio porta la prima quota di 1.125 euro (colonna «Numero rata» = 1), indicando il codice fiscale del condominio.
In pratica
Massimale abbondantemente rispettato: 160.000 euro disponibili, spesi 60.000.
Prima quota di Tizio nel 730/2026: 1.125 euro.
Compilare colonna 3 del rigo con il codice fiscale del condominio.
Caso 2 – Villa unifamiliare con rampa per anziani
Scenario. Sempronio possiede una villa unifamiliare. La madre anziana vive con lui e ha difficoltà a salire i gradini dell’ingresso. Nel 2025 ha fatto costruire una rampa di accesso al piano terra. Spesa: 18.000 euro.
Come si applica. Per gli edifici unifamiliari il massimale è 50.000 euro. La spesa di 18.000 euro è ampiamente sotto il limite. Detrazione: 75% di 18.000 = 13.500 euro in 10 quote da 1.350 euro ciascuna. Nel 730/2026 Sempronio dichiara la prima rata e compila anche la sezione III-B con i dati catastali dell’immobile.
In pratica
75% di 18.000 euro = 13.500 euro di detrazione totale.
10 quote da 1.350 euro all’anno.
La rampa rientra nell’agevolazione se è parte dell’accesso all’edificio.
Barriere architettoniche: quali lavori rientrano dal 30 dicembre 2023
Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta solo per interventi che hanno ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Fanno eccezione i lavori per cui, entro il 29 dicembre 2023, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, se il titolo non serve, i lavori erano già iniziati o era stato stipulato un accordo vincolante con la fornitura e versato un acconto. Per le spese fino al 29 dicembre 2023, salvo condizioni, rientravano anche l’automazione degli impianti funzionale ad abbattere le barriere e lo smaltimento dei materiali sostituiti (istruzioni del 730/2026).
Sconto in fattura e cessione del credito per le barriere architettoniche
Lo sconto in fattura e la cessione del credito per le barriere architettoniche sono stati possibili fino al 31 dicembre 2023. Dal 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, non sono più possibili neanche per queste spese, salvo le deroghe previste (istruzioni del 730/2026). Chi ha speso nel 2025 recupera quindi il 75% solo con le quote in dichiarazione dei redditi.
Condominio e barriere architettoniche: quale maggioranza serve
Per approvare questi lavori in condominio occorre, secondo l’Agenzia delle Entrate, la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. Il singolo condomino detrae la propria quota di spesa e nel 730 indica il codice fiscale del condominio, barrando la casella «Condominio» in uno dei righi E51-E53; i dati catastali li comunica l’amministratore.
Le alternative al bonus del 75% per le barriere architettoniche
L’Agenzia delle Entrate indica due strade alternative al 75%: la detrazione per ristrutturazione edilizia (per le spese del 2025 il 36%, il 50% sull’abitazione principale del titolare, su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare) e il Superbonus per gli interventi «trainati», se i lavori sui servizi per persone con disabilità grave sono eseguiti insieme a un intervento trainante. La guida di confronto è detrazione ristrutturazione 2026: aliquote 50% e 36%.
Come compilare il 730/2026 per i codici 21 e 22
Nella sezione III-A del quadro E (righi da E41 a E43) indichi in colonna 2 il codice 21 per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti con accessi autonomi dall’esterno, oppure 22 per le spese sostenute sulle parti di edifici da 2 a 8 unità o con più di 8 unità; in colonna «Numero rata» il numero della quota che usi nel 2025 (1 per le spese 2025). Il codice 20 riguarda un caso diverso, le barriere eliminate insieme a interventi trainanti del Superbonus o del Sismabonus. I dati catastali vanno nella sezione III-B (righi E51-E53).
Il bonus del 75% nel 2026
Il 75% riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Per quelle del 2026 questa pagina non conferma alcuna proroga: le quote delle spese 2022-2025 continuano a comparire nelle dichiarazioni degli anni successivi.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Detrazione del 19% per fisioterapia e riabilitazione nel rigo E1 come spese sanitarie
Franchigia di 129,11 euro: la detrazione si applica solo sulla parte di spesa che supera questa soglia
Professionista abilitato: la prestazione deve essere resa da un fisioterapista o da una figura sanitaria riconosciuta
Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta o bancomat (no contanti), salvo strutture pubbliche o accreditate SSN
Spese per familiari a carico incluse: puoi detrarre anche quelle pagate per coniuge o figli a tuo carico
Fisioterapia e riabilitazione: cosa si può detrarre
Le spese sostenute nel 2025 per sedute di fisioterapia, riabilitazione motoria o trattamenti riabilitativi danno diritto a una detrazione del 19% nel Modello 730/2026. Rientrano tra le spese sanitarie del rigo E1, a condizione che la prestazione sia resa da una figura professionale sanitaria abilitata, come un fisioterapista iscritto all’albo.
Come per tutte le spese mediche, la detrazione non si calcola sull’intera somma spesa, ma solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Questa è la quota che resta sempre a tuo carico: se nell’anno hai speso meno di 129,11 euro in totale di spese sanitarie, non hai diritto ad alcuna detrazione.
Dal 2020 è obbligatorio pagare con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, bancomat). I pagamenti in contanti non danno diritto alla detrazione. L’unica eccezione riguarda le prestazioni rese direttamente da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Se sei una persona con disabilità e hai bisogno di assistenza riabilitativa continuativa, esiste una regola diversa e più favorevole che vale la pena conoscere: le spese di assistenza infermieristica e riabilitativa rientrano nelle spese mediche deducibili (non detraibili) del rigo E25, senza franchigia e senza limite di importo.
Riepilogo detrazione fisioterapia e riabilitazione
Voce
Importo / regola
Aliquota di detrazione
19%
Franchigia (parte non detraibile)
129,11 euro
Pagamento ammesso
Tracciabile (bonifico, carta, bancomat)
Professionista richiesto
Fisioterapista o figura sanitaria abilitata
Rateizzazione opzionale
4 rate se spese sanitarie totali superano 15.493,71 euro
Esempio pratico
Esempio: Caio ha sostenuto nel 2025 spese per 10 sedute di fisioterapia pari a 450 euro totali, tutte pagate con bonifico a una clinica privata non accreditata SSN. La base di calcolo è 450 – 129,11 = 320,89 euro. La detrazione spettante è il 19% di 320,89 euro, cioè circa 60,97 euro in meno di imposta da pagare.
Documenti necessari
Fattura o ricevuta fiscale del fisioterapista o della struttura, con codice fiscale del paziente e indicazione della prestazione
Ricevuta di pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta carta)
Attestazione della qualifica professionale del fisioterapista (in caso di richiesta da parte del Fisco)
Se la struttura è accreditata SSN, documentazione che lo attesti (in tal caso il pagamento in contanti è ammesso)
Tizio fa fisioterapia dopo un infortunio in un centro privato
Scenario. Tizio si è sottoposto a 15 sedute di fisioterapia nel 2025 presso un centro privato non convenzionato, pagando 600 euro con carta di credito. Il fisioterapista ha emesso regolare fattura.
Come si applica. Le spese rientrano nel rigo E1 come spese sanitarie. La detrazione del 19% si calcola su 600 – 129,11 = 470,89 euro. Il risparmio fiscale è circa 89,47 euro. Il pagamento con carta soddisfa il requisito della tracciabilità.
In pratica
Conserva le fatture con il tuo codice fiscale e i dati del professionista e della prestazione svolta
Tieni l’estratto conto o la ricevuta della carta come prova del pagamento tracciabile
Inserisci il totale nel rigo E1: il CAF calcola la detrazione al netto della franchigia di 129,11 euro
Sempronio paga la riabilitazione del padre non a carico con patologia esente
Scenario. Il padre di Sempronio ha una patologia cronica che dà diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Sempronio ha pagato 800 euro per sedute di riabilitazione del padre, che non è fiscalmente a carico perché ha un reddito proprio.
Come si applica. Le spese sanitarie per un familiare non fiscalmente a carico ma con patologia esente seguono regole speciali: vanno indicate nel rigo E2, non nel rigo E1. Il limite massimo di spesa detraibile in questo rigo è 6.197,48 euro. La detrazione del 19% si calcola sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro, considerando la somma dei righi E1 ed E2.
In pratica
Verifica che il padre abbia una patologia inclusa nell’elenco delle patologie esenti dal ticket (disponibile su salute.gov.it)
L’importo va inserito nel rigo E2, non nel rigo E1: la differenza è importante per non perdere la detrazione
Il massimale per il rigo E2 è 6.197,48 euro per anno
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
I compensi da sondaggi e micro-task online sono, in genere, redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente: rigo D5 del 730.
Il cashback puro (rimborso di una quota di spesa effettuata) non è reddito imponibile: non va dichiarato.
I premi e bonus in denaro erogati da app e programmi di fidelizzazione possono configurare redditi diversi se non sono semplici rimborsi.
Non esiste una franchigia di esenzione automatica per questi proventi: ogni compenso concorre al reddito complessivo.
La prova della spesa: conserva screenshot, email di pagamento e estratti conto per documentare la natura del provento.
Se il pagamento arriva dall’estero, occorre valutare se l’intermediario ha già applicato ritenute; in caso contrario il reddito va dichiarato.
Come capire se i guadagni da app e sondaggi vanno dichiarati
Molte persone utilizzano app per sondaggi retribuiti, piattaforme di micro-task o programmi di cashback e si ritrovano a incassare piccole somme nel corso dell’anno. La domanda frequente è: devo dichiarare questi guadagni nel 730?
La risposta dipende dalla natura del provento. Un rimborso percentuale su acquisti effettuati (cashback classico) non è un reddito: è la restituzione di una parte di denaro già tuo. Non va dichiarato. Diverso è il caso in cui ricevi un compenso in cambio di un’attività svolta – rispondere a un sondaggio, completare un compito, testare un prodotto – oppure un premio in denaro per aver raggiunto una soglia. In queste ipotesi si configura un reddito.
Dal punto di vista fiscale, questi compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi, in particolare come proventi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Vanno inseriti nel rigo D5 del Modello 730 (o nel quadro RL del Modello Redditi PF). Se i pagamenti arrivano da piattaforme straniere senza applicazione di ritenute, l’obbligo di dichiarazione è invariato.
Natura dei proventi da app e online: schema fiscale
Tipo di provento
Natura fiscale
Dove dichiararlo
Compenso per sondaggio, micro-task, test prodotto
Reddito da attività commerciale/lavoro autonomo occasionale
730 rigo D5 codice 1 o 2
Premio in denaro per soglia raggiunta
Reddito diverso occasionale (valutare natura)
730 rigo D5 codice 1 o 2
Cashback puro (rimborso % su acquisti)
Non è reddito imponibile
Non va dichiarato
Vincita a giochi online esteri senza ritenuta applicata
Reddito diverso (art. 67 TUIR)
730 rigo D4 codice 9
Esempio pratico
Tizio, dipendente, nel 2025 ha risposto a sondaggi online per un totale di 180 euro e ha ricevuto 50 euro di cashback da una carta di credito. I 180 euro da sondaggi sono un compenso per un’attivita’ svolta: vanno dichiarati nel rigo D5, codice 1 del 730, come reddito da attività commerciale non esercitata abitualmente. I 50 euro di cashback non vanno dichiarati: sono la restituzione di parte del denaro già speso. Il reddito netto da sondaggi (180 euro, al netto di eventuali spese documentate) concorre al reddito complessivo di Tizio.
Documenti necessari
Email o notifiche di pagamento ricevute dalle piattaforme
Estratti conto o storico transazioni del portafoglio digitale (PayPal, Revolut, ecc.)
Screenshot della dashboard della piattaforma con riepilogo annuale dei guadagni
Eventuale documentazione di spese sostenute per svolgere l’attivita’ (es. connessione internet dedicata, se sostenuta specificamente per l’attivita’)
Certificazione Unica se la piattaforma è italiana e ha applicato ritenute d’acconto
Caio: sondaggista part-time da divano
Scenario. Caio è pensionato e nel 2025 ha partecipato a sondaggi su due piattaforme online, guadagnando 420 euro totali. Una piattaforma è italiana e ha applicato una ritenuta d’acconto del 20%; l’altra è straniera e ha pagato senza ritenute.
Come si applica. I compensi di entrambe le piattaforme sono redditi diversi da attività commerciale occasionale. Caio deve dichiarare il totale lordo di 420 euro nel rigo D5, codice 1 del 730. La ritenuta applicata dalla piattaforma italiana appare nella Certificazione Unica e va indicata nella colonna delle ritenute. Per la parte pagata dalla piattaforma estera senza ritenuta, Caio inserisce comunque il compenso lordo: non ci sono ritenute da compensare, ma il reddito concorre all’IRPEF.
In pratica
Somma i compensi lordi di tutte le piattaforme: italiane ed estere.
Le ritenute subite (Certificazione Unica) si compensano con l’IRPEF dovuta.
Per i pagamenti esteri senza ritenuta, dichiari comunque il lordo nel rigo D5.
Sempronia: app di cashback e premi fedeltà
Scenario. Sempronia usa un’app di cashback: nel 2025 ha ricevuto 90 euro di rimborso sugli acquisti e 60 euro come premio per aver raggiunto una soglia di spesa mensile per tre mesi di fila.
Come si applica. I 90 euro di cashback puro sono una restituzione parziale di denaro speso: non sono reddito e non vanno dichiarati. I 60 euro di premio soglia sono più incerti: se il programma li eroga come compenso per un comportamento specifico (un obiettivo raggiunto), possono configurare un reddito diverso. In caso di dubbio, la scelta prudente è dichiararli nel rigo D5 come reddito da attività commerciale occasionale. L’importo è comunque modesto e l’imposta sarebbe minima.
In pratica
Cashback su acquisti: non è reddito, non si dichiara.
Premi per obiettivi raggiunti: possono essere redditi diversi; in caso di dubbio, dichiarali nel rigo D5.
Importi bassi generano imposte modeste, ma l’omissione rimane formalmente irregolare.
Quando rivolgersi a un professionista
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Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 68.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.
8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
9. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
Detrazione del 19% anche sulle spese sanitarie pagate per i familiari fiscalmente a carico
Il familiare è fiscalmente a carico se ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni)
Il documento può essere intestato al familiare a carico: la detrazione spetta comunque a chi ha sostenuto la spesa
Se entrambi i genitori pagano le spese del figlio, ciascuno detrae la propria quota: annotare la percentuale sul documento
Spese per familiari non a carico con patologia esente: rigo E2, solo per la parte di detrazione che il familiare non riesce a usare, con un limite di 6.197,48 euro di spesa
Suoceri, fratelli, generi e nuore conviventi: dal 2025 non danno più la detrazione per carichi di famiglia, ma le loro spese sanitarie restano detraibili se il loro reddito non supera 2.840,51 euro
Chi sono i familiari a carico e cosa cambia per le spese sanitarie
Quando paghi le spese mediche di un familiare che dipende economicamente da te, puoi detrarre quelle spese nella tua dichiarazione dei redditi esattamente come faresti per le tue. La detrazione è sempre del 19% e si applica sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro, considerando insieme le spese tue e quelle dei familiari a carico.
Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando ha avuto nell’anno un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è più alto: 4.000 euro. Questo limite vale indipendentemente dall’anagrafe o dalla convivenza: un figlio che vive altrove può essere comunque a tuo carico se il suo reddito non supera la soglia.
Una regola pratica utile: la fattura o la ricevuta della spesa può essere intestata al familiare a carico, non necessariamente a te. La detrazione spetta comunque a chi ha effettivamente pagato la spesa. Se però il documento è intestato al figlio, occorre che i genitori annotino la quota che ciascuno ha sostenuto, quando vogliono ripartirla in modo diverso dal 50%.
Esiste anche una situazione speciale per i familiari che non sono a tuo carico ma hanno una patologia grave che dà diritto all’esenzione dal ticket sanitario. In questo caso puoi detrarre le spese che hai pagato per loro solo per la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare (risulta dalle annotazioni del suo 730-3 o dal quadro RN del suo modello Redditi), con un limite di 6.197,48 euro di spesa, da indicare nel rigo E2 del quadro E. Approfondimento: spese mediche per patologie esenti nel 730.
Familiare a carico, regola generale
2.840,51 €
Limite di reddito complessivo annuo
Figli fino a 24 anni
4.000 €
Limite più alto, fino al compimento dei 24 anni
Familiari a carico: limiti di reddito e regole principali
Familiare
Limite di reddito per essere a carico
Detrazione spese sanitarie
Coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche parte di unione civile)
2.840,51 euro
19%, rigo E1
Figli di età non superiore a 24 anni
4.000 euro
19%, rigo E1
Figli oltre i 24 anni
2.840,51 euro
19%, rigo E1
Genitori e altri ascendenti conviventi
2.840,51 euro
19%, rigo E1
Suoceri, fratelli e sorelle, generi e nuore, nipoti (discendenti dei figli), coniuge separato: conviventi o che ricevono assegni alimentari
2.840,51 euro
19%, rigo E1: dal 2025 niente detrazione per carichi di famiglia, ma le spese sanitarie restano detraibili
Coniuge fiscalmente a carico dell'altro
2.840,51 euro
Le spese dei figli possono essere attribuite per intero al coniuge non a carico
Familiare non a carico con patologia esente
Qualsiasi reddito
19%, rigo E2, solo per la detrazione che il familiare non riesce a usare; massimo 6.197,48 euro di spesa
Esempio pratico
Esempio: Tizio ha sostenuto nel 2025 700 euro di spese sanitarie per sé e 400 euro di spese mediche per la figlia di 20 anni fiscalmente a carico. Il totale da indicare nel rigo E1 è 1.100 euro. La detrazione si calcola su 1.100 – 129,11 = 970,89 euro. Tizio recupera il 19% di questa cifra, cioè circa 184,47 euro di imposte in meno.
Documenti necessari
Fattura o ricevuta sanitaria intestata al contribuente o al familiare a carico
Ricevuta di pagamento tracciabile (bonifico, carta, bancomat) per prestazioni sanitarie private
Documentazione che attesti lo stato di familiare fiscalmente a carico (dichiarazione reddituale del familiare se richiesta)
Per spese ripartite tra i genitori: annotazione della percentuale di ripartizione sul documento di spesa
Per patologie esenti: certificazione medica attestante la patologia che dà diritto all’esenzione ticket
Spese sanitarie di suoceri, fratelli e altri familiari conviventi dal 2025
La legge di Bilancio 2025 ha ristretto le detrazioni per carichi di famiglia: dal 2025 non spettano più per il coniuge separato, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle, anche se convivono o ricevono assegni alimentari. Le istruzioni del 730/2026 precisano però che il contribuente può ancora detrarre gli oneri e le spese sostenuti per questi familiari, se conviventi o destinatari di assegni alimentari, pur senza la detrazione per carichi di famiglia. Resta il limite di reddito del familiare: 2.840,51 euro.
Esempio: Mevia paga 900 euro di visite per la suocera che vive con lei e ha un reddito di 2.500 euro. Mevia non ha la detrazione per familiare a carico, ma somma i 900 euro alle proprie spese nel rigo E1.
Spese mediche dei figli a carico: chi detrae tra i genitori
Spese mediche dei figli: chi le detrae
Situazione
Chi detrae
Documento intestato al figlio a carico
I genitori, ciascuno per la parte effettivamente sostenuta; se la divisione non è al 50%, va annotata la percentuale sul documento
Documento intestato a uno dei genitori
Il genitore intestatario, che ha sostenuto la spesa
Un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro
L’intera spesa può essere attribuita al coniuge non a carico
Documento intestato a un altro familiare a carico di chi paga
Chi ha sostenuto la spesa
Le spese del figlio non vanno indicate in un rigo separato: si sommano alle proprie nel rigo E1, colonna 2. Fanno eccezione le spese per patologie esenti, che vanno nella colonna 1 dello stesso rigo.
Franchigia, pagamento tracciabile e redditi alti
Franchigia di 129,11 euro, una sola volta sul totale dei righi E1 ed E2: la detrazione del 19% si calcola sulla parte che eccede.
Pagamento tracciabile (carta, bancomat, bonifico) per le prestazioni sanitarie private. Non serve per medicinali, dispositivi medici e prestazioni di strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Medicinali: serve la fattura o lo scontrino parlante con natura, quantità, codice del farmaco e codice fiscale del destinatario.
Redditi oltre 75.000 e oltre 120.000 euro: le spese sanitarie sono escluse sia dal tetto agli oneri detraibili per i redditi sopra 75.000 euro sia dalla riduzione delle detrazioni sopra i 120.000 euro. Non c’è un massimale di spesa nel rigo E1.
Caio paga le spese mediche dei genitori fiscalmente a carico
Scenario. I genitori di Caio vivono con lui e sono a suo carico perché hanno una pensione modesta, inferiore a 2.840,51 euro annui ciascuno. Nel 2025 Caio ha pagato per loro 1.200 euro di visite specialistiche e analisi del sangue, oltre a 300 euro di spese sanitarie proprie.
Come si applica. Caio inserisce nel rigo E1 il totale di 1.500 euro (300 proprie + 1.200 dei genitori). La detrazione del 19% si calcola su 1.500 – 129,11 = 1.370,89 euro. Il risparmio fiscale è circa 260,47 euro. Le ricevute possono essere intestate ai genitori.
In pratica
Verifica ogni anno che il reddito dei genitori non superi 2.840,51 euro: anche una piccola pensione integrativa potrebbe fare superare il limite
Somma le spese dei genitori alle tue nel rigo E1: non serve un rigo separato per ciascun familiare
Se le fatture sono intestate ai genitori, conservale comunque: la detrazione spetta a Caio che ha pagato
Sempronio e la moglie dividono le spese sanitarie dei figli
Scenario. Sempronio e la moglie hanno due figli a carico. Nel 2025 hanno pagato insieme 800 euro di spese mediche per i figli. La fattura è intestata a un figlio.
Come si applica. Se vogliono dividere la spesa al 50%, ciascuno mette 400 euro nel proprio rigo E1 e annota sul documento la ripartizione. Se invece vogliono attribuire tutta la spesa a uno solo dei due (per esempio perché l’altro ha meno imposta da pagare), possono farlo scrivendo ‘100%’ sul documento. Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, chi sostiene la spesa detrae l’intero importo.
In pratica
Scrivete sul documento la percentuale di ripartizione scelta: il 50% si assume automaticamente se non indicate nulla
Conviene attribuire la spesa al coniuge che paga più IRPEF: la detrazione vale di più se c’è più imposta da scalare
La ripartizione deve rispettare quanto effettivamente pagato da ciascuno
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
L. 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore a una famiglia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici: a) l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma, della leg ge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore adottato ha superato i sei anni di età; b) l’assenza dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo comma, e dall’articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977 , sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età; c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione
2 euro di bollo su ricevute e quietanze che non espongono IVA e superano 77,47 euro.
Una quietanza è la dichiarazione scritta con cui si attesta di aver ricevuto un pagamento: deve recare il bollo se supera la soglia.
Il principio di alternatività IVA/bollo esclude il bollo se il documento è già soggetto a IVA.
Il bollo sulle ricevute e quietanze è dovuto per ogni esemplare, a prescindere dal numero di facciate o di righe.
L’assolvimento può avvenire con marca da bollo (contrassegno telematico dal tabaccaio) o in modo virtuale se autorizzati.
Numerosi atti sono esenti: atti del processo, previdenza e assistenza, adozioni – verificare sempre la tabella B al DPR 642/1972.
Che cos'è una ricevuta soggetta a bollo
Ogni volta che qualcuno riceve un pagamento e rilascia un documento scritto per attestarlo, nasce potenzialmente l’obbligo dell’imposta di bollo. La ricevuta è il foglio che il creditore consegna al debitore come prova dell’avvenuto pagamento; la quietanza è la dichiarazione formale con cui si dichiara di essere stati soddisfatti. Entrambe rientrano nel campo di applicazione dell’imposta di bollo prevista dal DPR 642/1972.
La regola è chiara: il bollo è di 2 euro su ricevute e quietanze che riportano importi non soggetti a IVA superiori a 77,47 euro. Se invece l’operazione è soggetta a IVA, il bollo non si paga – vale il principio di alternatività: o IVA o bollo, mai entrambi sullo stesso documento.
Nella pratica quotidiana questo riguarda molte situazioni: il privato che riceve il rimborso di un prestito, il lavoratore autonomo che rilascia una ricevuta per una prestazione esente IVA, il padrone di casa che firma la quietanza al conduttore. Capire quando scatta il bollo e come si assolve evita dimenticanze costose.
Per ricevute e quietanze la tariffa allegata al DPR 642/1972 (art. 13) fissa l’imposta «per ogni esemplare»: non conta quante facciate o righe occupa il documento. Conta invece quanti esemplari si rilasciano e quanti sono i percipienti: se un’unica quietanza riguarda più persone che incassano, il bollo si applica per ciascuna di esse.
Bollo su ricevute e quietanze – schema di applicazione
Situazione
Bollo dovuto
Ricevuta/quietanza senza IVA fino a 77,47 euro
Nessun bollo
Ricevuta/quietanza senza IVA superiore a 77,47 euro
2 euro
Ricevuta/quietanza con IVA esposta
Nessun bollo (alternatività IVA/bollo)
Ricevuta/quietanza su più facciate o in più esemplari
2 euro per ogni esemplare, a prescindere dalle facciate (per ciascun percipiente, se sono più d’uno)
Nessun bollo (esenzione assoluta tabella B DPR 642/1972)
Esempio pratico
Tizio presta 500 euro a Caio, suo amico, e dopo tre mesi Caio restituisce il denaro. Tizio rilascia a Caio una quietanza scritta con la dicitura ‘Dichiaro di aver ricevuto da Caio la somma di 500 euro a saldo del prestito’. L’importo (500 euro) supera 77,47 euro e il documento non è soggetto a IVA (si tratta di un prestito privato). Tizio deve applicare una marca da bollo da 2 euro sul documento prima di consegnarlo. La marca si acquista presso qualsiasi tabaccaio autorizzato come contrassegno telematico.
Documenti necessari
Marca da bollo (contrassegno telematico, acquistabile in tabaccheria)
Quietanza o ricevuta firmata dalle parti
Documentazione dell’operazione sottostante (contratto di prestito, accordo di rimborso, ecc.)
DPR 642/1972 – tariffa allegata e tabella B (esenzioni)
Tizio: libero professionista esente IVA che rilascia ricevuta
Scenario. Tizio è un medico che esercita la professione in modo privato. Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA per legge. A fine visita rilascia una ricevuta di 150 euro al paziente.
Come si applica. La ricevuta non espone IVA (operazione esente) e supera 77,47 euro: scatta il bollo da 2 euro. Tizio deve apporre una marca da bollo da 2 euro sulla ricevuta cartacea prima di consegnarla. Non può addebitare automaticamente il bollo al paziente a meno che non lo abbia previsto nel preventivo, ma nella pratica professionale è uso comune indicare ‘più imposta di bollo di legge’.
In pratica
Acquista la marca da bollo in tabaccheria prima di emettere la ricevuta.
Apponi la marca sul documento in modo che risulti annullata (di norma vi si scrive sopra la data).
Conserva copia della ricevuta con la marca per eventuali verifiche fiscali.
Caio: privato cittadino che firma una quietanza di rimborso
Scenario. Caio ha ricevuto un risarcimento danni di 300 euro da un vicino a seguito di un accordo bonario per danni al proprio veicolo. Il vicino gli chiede di firmare una quietanza liberatoria.
Come si applica. La quietanza attesta la ricezione di 300 euro non soggetti a IVA (si tratta di un risarcimento tra privati). L’importo supera 77,47 euro. Il documento deve recare il bollo da 2 euro. In genere chi paga (il vicino) ha interesse a che la quietanza sia regolare, quindi provvede lui alla marca da bollo; ma l’obbligo formale è in capo a chi rilascia il documento, cioè Caio.
In pratica
Verifica sempre se l’atto rientra in una categoria esente prima di applicare il bollo.
Per importi fino a 77,47 euro il bollo non è dovuto, salvo le quietanze a saldo per una somma inferiore al debito originario che non lo indicano, o quelle per somma indeterminata.
Accordati con controparte su chi acquista la marca: di fatto spesso la paga chi ha più interesse alla quietanza regolare.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Tributo obbligatorio: ogni impresa iscritta al Registro delle Imprese o al REA deve versarlo ogni anno, a prescindere dall’attività svolta.
Importo variabile per forma giuridica: nel 2026 le imprese individuali della sezione speciale versano 44 euro (più 8,80 per ogni unità locale), quelle della sezione ordinaria 100 euro; per le società l’importo si calcola per scaglioni di fatturato, con un minimo di 100 euro fino a 100.000 euro di fatturato.
Scadenza F24: il versamento avviene con modello F24 (codice tributo 3850) entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi, di norma il 30 giugno; nel 2026 i soggetti ISA hanno avuto la proroga al 20 luglio.
Ravvedimento possibile: se il pagamento è omesso o tardivo, si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, applicando sanzioni ridotte e interessi.
Nessun avviso preventivo: la Camera di Commercio non manda una bolletta; è il contribuente a dover calcolare e versare autonomamente l’importo corretto.
Che cos'è il diritto annuale e chi deve pagarlo
Il diritto annuale è un tributo che le imprese iscritte al Registro delle Imprese – o al REA, il Repertorio Economico Amministrativo – devono versare ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio. Non si tratta di un corrispettivo per un servizio specifico, ma di un contributo dovuto per il solo fatto di essere iscritti, a prescindere da quanti ricavi si realizzino o addirittura se l’impresa sia temporaneamente ferma.
Sono tenuti al pagamento le imprese individuali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, professionisti in forma individuale con obbligo di iscrizione), le società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali (Srl, Spa, cooperative), nonché gli altri soggetti iscritti al REA. In pratica, quasi chiunque apra una partita IVA con obbligo di iscrizione camerale deve fare i conti con questo adempimento.
La misura esatta dell’importo è deliberata anno per anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sentita Unioncamere. Per questo motivo è importante verificare ogni anno i valori aggiornati sul sito della propria Camera di Commercio o su quello di Unioncamere, piuttosto che affidarsi a cifre di anni precedenti che potrebbero essere cambiate.
Il versamento avviene in un’unica soluzione tramite il modello F24, entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi: di norma il 30 giugno, oppure entro i trenta giorni successivi (il 30 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%. Nel 2026 i soggetti ISA, compresi i forfettari e i soci delle società che li applicano, hanno potuto pagare entro il 20 luglio senza maggiorazione o nei trenta giorni successivi con lo 0,80% (art. 6 D.L. 89/2026, poi abrogato dalla L. 113/2026 che ne ha fatto salvi gli effetti; vedi proroga versamenti ISA 2026). Chi dimentica di pagare o paga meno del dovuto può regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, strumento che permette di sanare l’errore pagando una sanzione ridotta in funzione del ritardo.
Per scaglioni di fatturato; minimo 100 € fino a 100.000 € di fatturato (misure 2026)
F24 – di norma entro il 30 giugno
Soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, comitati)
Importo fisso per la sola sede (18 € dove si applica la maggiorazione del 20%)
F24 – di norma entro il 30 giugno
Pagamento differito (proroga)
Come sopra, più maggiorazione 0,40%
F24 – di norma entro il 30 luglio
Attenzione alla maggiorazione del 20%: per il triennio 2026-2028 molte Camere di Commercio, autorizzate dal D.M. MIMIT del 17 marzo 2026 (allegato A), applicano un incremento del 20% sugli importi base. Dove è stata deliberata, l’impresa individuale in sezione speciale versa quindi 53 euro invece di 44 e quella in sezione ordinaria 120 euro invece di 100: l’importo esatto va sempre verificato sul sito della propria Camera.
Diritto annuale 2026: importi e scaglioni di fatturato
Gli importi 2026 sono quelli base ridotti del 50% dall’art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, confermati dalla nota MIMIT del 15 gennaio 2026; dove la Camera ha ottenuto l’incremento, si aggiunge il 20%. Il risultato si arrotonda all’unità di euro: per eccesso se la prima cifra decimale è 5 o più, per difetto se è inferiore.
Esempio: importi fissi 2026 con la maggiorazione del 20% (CCIAA Venezia Rovigo)
Soggetto
Sede
Ogni unità locale
Impresa individuale in sezione speciale (artigiani, piccoli imprenditori, coltivatori diretti)
53 € (44 € senza maggiorazione)
11 € (8,80 € senza maggiorazione)
Impresa individuale in sezione ordinaria
120 € (100 € senza maggiorazione)
24 €
Società semplice agricola
60 €
12 €
Società semplice non agricola
120 €
24 €
Soggetto iscritto solo al REA
18 €
–
Impresa con sede principale all’estero
–
66 € per ogni unità locale o sede secondaria
Per le società e le altre imprese iscritte in sezione ordinaria l’importo si calcola sul fatturato dell’anno precedente, sommando la misura fissa e le aliquote di ogni scaglione fino a quello in cui cade il fatturato. Il totale va poi ridotto del 50% e, dove previsto, aumentato del 20%. Ogni unità locale paga il 20% di quanto dovuto per la sede, alla Camera della provincia in cui si trova.
Scaglioni di fatturato del diritto annuale (misure base, prima della riduzione del 50%)
Fatturato da
a
Misura
0
100.000 €
200 € in misura fissa
100.000 €
250.000 €
0,015%
250.000 €
500.000 €
0,013%
500.000 €
1.000.000 €
0,010%
1.000.000 €
10.000.000 €
0,009%
10.000.000 €
35.000.000 €
0,005%
35.000.000 €
50.000.000 €
0,003%
oltre 50.000.000 €
0,001%, fino a un massimo di 40.000 € (20.000 € dopo la riduzione del 50%)
Quale fatturato si usa. Quello risultante dalla dichiarazione IRAP, secondo i righi indicati dal Ministero con la nota n. 19230 del 3 marzo 2009: per le società di capitali industriali e commerciali, per esempio, rigo IC1 + rigo IC5 del quadro IC. Il conto esatto, per qualsiasi forma giuridica, lo fa il servizio «calcola e paga» del sito dirittoannuale.camcom.it.
Come si paga il diritto annuale con l’F24: codice tributo 3850
La Camera di commercio non invia bollettini: il contribuente calcola e paga da solo, e le richieste di pagamento che arrivano per posta da soggetti diversi dalla Camera vanno trattate con sospetto. Il diritto si paga in unica soluzione con l’F24, oppure con pagoPA dal sito dirittoannuale.camcom.it, che permette anche di stampare l’F24 precompilato. Chi ha la partita IVA deve presentare l’F24 in via telematica: servizi dell’Agenzia delle Entrate, home banking o intermediario.
F24 diritto camerale: come si compila
Campo
Cosa scrivere
Sezione
«IMU e altri tributi locali»
Codice ente
Sigla automobilistica della provincia della Camera destinataria (per esempio VE)
Codice tributo
3850 per il diritto; 3851 per gli interessi e 3852 per le sanzioni in caso di ravvedimento (questi due non compensabili)
Anno di riferimento
L’anno per cui si paga il diritto (2026)
Importi a debito versati
Una riga per ogni Camera se le unità locali sono in province diverse
Quando si paga il diritto camerale
Scadenze del diritto annuale 2026
Situazione
Termine
Imprese già iscritte al 1° gennaio
30 giugno 2026, oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%
Soggetti ISA (anche forfettari e soci delle società ISA)
20 luglio 2026, oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,80%
Nuove imprese iscritte nel 2026
Alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese
Pagamento omesso o insufficiente
Ravvedimento entro un anno dalla scadenza
Il diritto è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al 1° gennaio e da quelle che si iscrivono durante l’anno, e non si riduce in base ai mesi di iscrizione (art. 3, comma 2, D.M. 359/2001). Se la sede si trasferisce in un’altra provincia, il diritto va alla Camera dove la sede si trovava al 1° gennaio. Pagano anche le società in liquidazione e quelle che hanno comunicato la cessazione dell’attività ma restano iscritte.
Quando non si paga la Camera di commercio
Impresa individuale cessata: non paga dall’anno successivo alla cessazione, se la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese è presentata entro il 30 gennaio.
Società: non paga dall’anno successivo all’approvazione del bilancio finale di liquidazione, se la cancellazione è chiesta entro il 30 gennaio successivo.
Fallimento o liquidazione coatta amministrativa: dall’anno successivo al provvedimento, salvo esercizio provvisorio.
Cooperative sciolte per atto dell’autorità (art. 2544 c.c.): dall’anno successivo al provvedimento.
Mancato pagamento: sanzioni e ravvedimento
Per il pagamento tardivo od omesso la sanzione va dal 10% al 100% del diritto dovuto (D.M. 54/2005). Con il ravvedimento si paga meno: entro 30 giorni dalla scadenza basta la maggiorazione dello 0,40%; entro un anno si versano il diritto, la sanzione ridotta a un ottavo del minimo del 30% (cioè il 3,75%) e gli interessi legali, tutto nello stesso F24 e nello stesso giorno. Fonte: Camera di commercio di Venezia Rovigo, ravvedimento e sanzioni.
Esempio pratico
Alfa Srl ha avuto nel 2025 un fatturato di 180.000 euro. Il diritto 2026 si calcola così: 200 euro di misura fissa fino a 100.000 euro, più lo 0,015% degli 80.000 euro dello scaglione successivo (12 euro), per un totale di 212 euro. Ridotto del 50% diventa 106 euro; se la Camera della sede applica la maggiorazione del 20%, 106 × 1,20 = 127,20, arrotondato a 127 euro. Il risultato si versa con F24, codice tributo 3850, entro il 30 giugno. Se Alfa Srl dimenticasse il versamento e lo regolarizzasse dopo 40 giorni dalla scadenza, dovrebbe aggiungere la sanzione ridotta del 3,75% e gli interessi legali.
Documenti necessari
Modello F24 (compilato con il codice tributo del diritto annuale)
Visura camerale dell’impresa (per verificare la forma giuridica e la data di iscrizione)
Bilancio o dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per determinare il fatturato e lo scaglione applicabile alle società)
Tabella aggiornata degli importi del diritto annuale pubblicata da Unioncamere o dalla Camera di Commercio competente
Ricevuta del versamento F24 (da conservare)
Tizio, artigiano idraulico in ditta individuale
Scenario. Tizio gestisce una ditta individuale di impianti idraulici, iscritta sia al Registro delle Imprese sia all’albo artigiani. Non ha mai sentito parlare del diritto annuale e non sa se deve pagarlo.
Come si applica. Poiché Tizio è iscritto al Registro delle Imprese come imprenditore individuale, è obbligato al pagamento del diritto annuale ogni anno. Per lui l’importo è un fisso ridotto, deliberato annualmente: basta consultare il sito della propria Camera di Commercio per trovare la cifra esatta dell’anno in corso. Il versamento va fatto con F24 entro il 30 giugno (o il 30 luglio con la maggiorazione). Non riceverà alcuna bolletta: deve attivarsi da solo o affidare il compito al proprio consulente.
In pratica
Controlla ogni anno sul sito della Camera di Commercio provinciale l’importo aggiornato per le ditte individuali.
Usa il modello F24 con il codice tributo corretto: un intermediario o il servizio «calcola e paga» delle Camere dell’Agenzia delle Entrate ti guidano nella compilazione.
Conserva la ricevuta del versamento: in caso di controllo, è la prova del pagamento.
Caio, socio di una Srl con fatturato variabile
Scenario. Caio è amministratore di Beta Srl, un’azienda di consulenza che ha avuto ricavi in crescita negli ultimi anni. Vorrebbe capire come si calcola il diritto annuale per la sua società e se cambia ogni anno.
Come si applica. Per una società come Beta Srl, il diritto annuale si calcola per scaglioni di fatturato: più alto è il fatturato dell’anno precedente, maggiore è la fascia e quindi l’importo da versare. Esiste però un minimo garantito, che va versato anche se il fatturato è molto basso o se la società non ha ancora iniziato a operare. Dato che il fatturato di Beta Srl cresce, Caio deve verificare ogni anno in quale scaglione rientra – il dato rilevante è solitamente il fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’anno solare precedente.
In pratica
Ogni anno, prima del 30 giugno, verifica il fatturato dell’anno solare precedente e individua lo scaglione applicabile nella tabella ministeriale aggiornata.
Se la società si iscrive nel corso dell’anno, paga il diritto in misura fissa al momento della domanda di iscrizione al Registro delle imprese (120 euro dove si applica la maggiorazione del 20%): l’importo non si riduce in proporzione ai mesi.
In caso di ritardo, calcola subito il ravvedimento: più aspetti, più la sanzione cresce.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari
In sintesi
I tirocini extracurriculari per disoccupati e NEET sono regolati dalle Regioni sulla base delle Linee guida nazionali Stato-Regioni del 2017. Non sono rapporti di lavoro, ma prevedono un’indennità minima mensile (di norma almeno 300-500 €) e un progetto formativo individuale. La durata massima varia per Regione.
Almeno 300 € lordi/mese (soglia orientativa; le Regioni fissano il minimo)
Durata massima
12 mesi (variabile per Regione e tipologia)
Progetto formativo
Obbligatorio: obiettivi, attività, tutor aziendale e universitario
Soggetto promotore
Centro per l’Impiego, enti accreditati, università, centri di formazione
Divieti
Non sostituire lavoratori in CIG, non coprire posizioni oggetto di licenziamenti recenti
Chi può avviare e ospitare un tirocinio
I tirocini extracurriculari possono essere promossi da Centri per l’Impiego, università, istituti di istruzione secondaria superiore, centri di formazione professionale accreditati e agenzie per il lavoro. Il soggetto ospitante (l’azienda) deve nominare un tutor aziendale e rispettare i vincoli quantitativi stabiliti dalla Regione (in genere un tirocinante ogni tot dipendenti). I NEET – giovani tra 15 e 29 anni non in istruzione né in occupazione – possono accedere anche tramite i programmi GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).
Progetto formativo e obblighi
Prima dell’avvio occorre sottoscrivere un progetto formativo individuale che definisce obiettivi di apprendimento, attività, orario, tutor aziendale e tutor del promotore, sede e durata. Il tirocinante deve essere coperto da assicurazione INAIL e da polizza RC a carico del soggetto promotore. Il mancato pagamento dell’indennità o l’assenza del progetto formativo espongono l’azienda a sanzioni e, in certi casi, alla riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro.
Indennità e trattamento del tirocinante
L’indennità non è un salario ma un rimborso obbligatorio: le Linee guida del 2017 fissano un minimo orientativo, poi ciascuna Regione stabilisce la propria soglia (alcune Regioni prevedono importi superiori, specie per i tirocini finanziati con fondi europei). L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente. Il tirocinante non matura ferie, TFR né contributi previdenziali ordinari.
Casi pratici
Tizio – NEET 22 anni, tirocinio tramite GOL
Tizio è disoccupato da oltre 12 mesi e rientra nel programma GOL. Il CPI lo orienta verso un tirocinio di 6 mesi in un’azienda logistica: riceve l’indennità mensile prevista dalla Regione e, al termine, l’azienda valuta l’assunzione incentivata grazie a un bonus occupazionale previsto dal programma.
Caia – tirocinio di reinserimento dopo lunga disoccupazione
Caia, 45 anni, è disoccupata da oltre 24 mesi. Il CPI le propone un tirocinio di reinserimento di 12 mesi presso un ente del terzo settore, con progetto formativo su mansioni amministrative. L’azienda è tenuta a versarle l’indennità mensile e a coprirla con assicurazione INAIL.
Sempronio – tirocinio irregolare riqualificato come lavoro
Sempronio svolge un tirocinio privo di progetto formativo e senza indennità per sei mesi. A seguito di un’ispezione, il rapporto viene riqualificato come lavoro subordinato di fatto: l’azienda deve versare contributi arretrati, retribuzioni e TFR, oltre alle sanzioni previste.
Domande frequenti
Il tirocinio extracurriculare è un contratto di lavoro?
No. È un periodo di orientamento e formazione che non instaura un rapporto di lavoro subordinato, salvo che non ne abbia i requisiti sostanziali, nel qual caso può essere riqualificato dall’ispettorato.
Quanto dura al massimo un tirocinio per disoccupati?
Le Linee guida indicano 12 mesi come durata massima, ma le Regioni possono fissare limiti diversi. Per soggetti svantaggiati o disabili alcune Regioni consentono proroghe.
L'indennità del tirocinio è tassata?
Sì. È considerata reddito assimilato al lavoro dipendente e soggetta a IRPEF; il soggetto promotore o il datore applicano la ritenuta d’acconto.
Il tirocinante matura contributi INPS?
No, il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non genera contribuzione previdenziale ordinaria. È tuttavia coperto da assicurazione INAIL contro gli infortuni.
Quando è vietato attivare un tirocinio?
Quando l’azienda ha in corso cassa integrazione per mansioni equivalenti o ha effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti nella stessa unità produttiva e per le stesse mansioni.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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