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Con la sentenza n. 46/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina del contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Udine.
Di cosa si tratta
L’art. 10 della legge n. 287 del 1990, che istituisce l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), prevede un contributo a carico delle imprese per il funzionamento dell’Autorità. La Corte di giustizia tributaria di Udine, in una causa tra alcune imprese siderurgiche, l’AGCM e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato della legittimità di tale contributo sotto il profilo dell’eguaglianza, della capacità contributiva e del rispetto del diritto dell’Unione europea. In gioco c’erano la natura del prelievo e la sua compatibilità con i principi tributari e con le regole europee sulla concorrenza. La Corte ha esaminato le numerose censure, anche di matrice eurounitaria, e le ha respinte, confermando la legittimità del contributo a favore dell’Autorità.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotti dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a principi e norme del diritto dell’Unione europea, su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il contributo per il funzionamento dell’AGCM è conforme alla Costituzione e al diritto dell’Unione europea, e resta in vigore.
Il principio
Il contributo per il finanziamento dell’Autorità antitrust rispetta i principi di eguaglianza e capacità contributiva e non contrasta con il diritto dell’Unione europea.
Domande e risposte
Le imprese devono ancora versare il contributo all’AGCM?
Sì. La Corte ha confermato la legittimità del prelievo, che resta dovuto.
Su cosa si fondavano le censure?
Su eguaglianza, capacità contributiva (art. 53 Cost.) e rispetto del diritto UE in materia di concorrenza.
Cosa stabilisce l’art. 53 Cost.?
Che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, secondo criteri di progressività.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, parametro centrale sul prelievo.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma vincola il legislatore al rispetto del diritto dell’Unione europea.
Vedi anche
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