Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 45/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 628, secondo comma, del codice penale in materia di rapina, sollevata dal Tribunale di Firenze.
Di cosa si tratta
L’art. 628 del codice penale punisce la rapina; il secondo comma riguarda la cosiddetta rapina impropria, in cui la violenza o la minaccia interviene per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o l’impunità. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto da questa disposizione, ipotizzando una disparità rispetto ad altre fattispecie. In gioco c’era la coerenza interna del sistema penale e la proporzione della pena. La Corte ha escluso la violazione, ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore di equiparare il trattamento delle due forme di rapina, attesa l’analoga offensività delle condotte. La questione è quindi stata respinta e la norma confermata.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina della rapina impropria è conforme all’art. 3 Cost. e resta in vigore.
Il principio
L’equiparazione sanzionatoria tra le diverse forme di rapina non è irragionevole, data l’analoga offensività delle condotte.
Domande e risposte
Cos’è la rapina impropria?
È l’ipotesi in cui la violenza o la minaccia è usata dopo la sottrazione, per garantirsi il possesso della cosa o l’impunità.
La norma sulla rapina cambia dopo questa sentenza?
No. La questione è stata respinta e la disciplina resta quella vigente.
Su quale parametro si fondava la censura?
Sull’art. 3 Cost., per una presunta disparità di trattamento; la Corte l’ha esclusa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro della questione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.