Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 45/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 628, secondo comma, del codice penale in materia di rapina, sollevata dal Tribunale di Firenze.

Di cosa si tratta

L’art. 628 del codice penale punisce la rapina; il secondo comma riguarda la cosiddetta rapina impropria, in cui la violenza o la minaccia interviene per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o l’impunità. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto da questa disposizione, ipotizzando una disparità rispetto ad altre fattispecie. In gioco c’era la coerenza interna del sistema penale e la proporzione della pena. La Corte ha escluso la violazione, ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore di equiparare il trattamento delle due forme di rapina, attesa l’analoga offensività delle condotte. La questione è quindi stata respinta e la norma confermata.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina della rapina impropria è conforme all’art. 3 Cost. e resta in vigore.

Il principio

L’equiparazione sanzionatoria tra le diverse forme di rapina non è irragionevole, data l’analoga offensività delle condotte.

Domande e risposte

Cos’è la rapina impropria?

È l’ipotesi in cui la violenza o la minaccia è usata dopo la sottrazione, per garantirsi il possesso della cosa o l’impunità.

La norma sulla rapina cambia dopo questa sentenza?

No. La questione è stata respinta e la disciplina resta quella vigente.

Su quale parametro si fondava la censura?

Sull’art. 3 Cost., per una presunta disparità di trattamento; la Corte l’ha esclusa.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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