Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 44/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 131-bis del codice penale nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per l’estorsione tentata, sollevato dai Tribunali di Pavia e Cassino.
Di cosa si tratta
L’art. 131-bis del codice penale consente di non punire i fatti di particolare tenuità, ma il suo terzo comma elenca reati per i quali questa causa di non punibilità è sempre esclusa, tra cui l’estorsione (art. 629 cod. pen.). I Tribunali di Pavia e di Cassino hanno dubitato della ragionevolezza di applicare questa preclusione anche all’estorsione soltanto tentata. La Corte ha confrontato l’estorsione con la rapina, reato affine, evidenziando un’irragionevole disparità: per il tentativo di estorsione la tenuità era preclusa, con un trattamento più severo non giustificato. Ha quindi accolto la questione per l’ipotesi tentata, mentre ha dichiarato inammissibili le censure relative all’estorsione consumata, lasciando per quella ferma l’esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, su iniziativa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia e del Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. nella parte in cui escludeva la particolare tenuità per il delitto tentato di estorsione (art. 629, primo comma, cod. pen.). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’estorsione consumata.
Il principio
È irragionevole escludere in modo automatico la particolare tenuità del fatto per la sola estorsione tentata: la preclusione viene meno per l’ipotesi del tentativo.
Domande e risposte
Cosa cambia per l’estorsione tentata?
Il giudice può ora valutare la particolare tenuità del fatto e, ricorrendone i presupposti, escludere la punibilità.
E per l’estorsione consumata?
Resta esclusa la tenuità: le questioni su quell’ipotesi sono state dichiarate inammissibili.
Cos’è la particolare tenuità del fatto?
È la causa di non punibilità per i fatti offensivi in misura particolarmente lieve, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, cuore della comparazione con la rapina.
- Art. 27 della Costituzione — ai commi primo e terzo riguarda la personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.