Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 34/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul reato di favoreggiamento della prostituzione previsto dalla legge Merlin, sollevate dal Tribunale di Bologna.
Di cosa si tratta
La legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta legge Merlin) punisce, fra l’altro, il favoreggiamento della prostituzione altrui. Il Tribunale di Bologna, in un procedimento penale, ha dubitato della legittimità della norma sotto il profilo della ragionevolezza e della funzione della pena, mettendo in discussione l’ampiezza della fattispecie. La Corte ha ricordato che la cornice edittale prevista, che va da due a sei anni di reclusione, consente al giudice di graduare la pena in modo proporzionato alla concreta gravità del fatto, valutando tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale. La descrizione volutamente ampia del reato non si traduce quindi in un’indebita rigidità sanzionatoria, perché resta affidato al giudice un largo potere di adeguamento al caso concreto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del favoreggiamento della prostituzione è conforme alla Costituzione perché la pena, modulabile dal giudice tra due e sei anni, consente una risposta proporzionata alla gravità del singolo caso.
Il principio
Una fattispecie descritta in modo ampio non è di per sé incostituzionale se la cornice di pena lascia al giudice il potere di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto.
Domande e risposte
La legge Merlin sul favoreggiamento è stata cancellata?
No. La Corte ha confermato la legittimità della norma, che resta in vigore.
Come si evita che la pena sia sproporzionata?
Il giudice modula la pena tra due e sei anni valutando tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., cioè natura, mezzi, tempo e modalità del fatto.
La genericità della norma viola la Costituzione?
Secondo la Corte no: lascia al giudice un margine di valutazione che permette di adeguare la risposta al caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della censura.
- Art. 27 della Costituzione — al terzo comma impone la funzione rieducativa della pena e la sua proporzione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.