Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 32/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale nella parte in cui negava la sospensione condizionale della pena a chi avesse riportato una precedente condanna già coperta da riabilitazione.

Di cosa si tratta

La sospensione condizionale è il beneficio che consente, entro certi limiti di pena, di non eseguire subito la condanna se il condannato non commette nuovi reati. Il codice penale (art. 164) ne escludeva la concessione a chi avesse già subito una precedente condanna a pena detentiva, anche quando per quella condanna fosse intervenuta la riabilitazione, cioè l’istituto che cancella gli effetti penali di una condanna dopo un periodo di buona condotta. Il Giudice dell’udienza preliminare di Catania ha ritenuto irragionevole che un beneficio venisse precluso da un precedente ormai ‘estinto’ dalla riabilitazione. In gioco c’era la coerenza del sistema: la riabilitazione serve proprio a restituire al condannato una posizione pulita, e farla pesare ancora contro di lui appariva contraddittorio.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, su iniziativa del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. nella parte in cui precludeva la sospensione condizionale a chi avesse riportato una precedente condanna già riabilitata, anche quando le pene cumulate superino i limiti previsti. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 178, ultimo inciso, cod. pen.

Il principio

La riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna: un precedente ormai riabilitato non può continuare a impedire l’accesso alla sospensione condizionale della pena.

Domande e risposte

Cosa cambia in concreto?

Chi ha ottenuto la riabilitazione per una vecchia condanna non se la vede più opporre come ostacolo automatico alla sospensione condizionale di una nuova pena.

Che cos’è la riabilitazione?

È l’istituto che, dopo un congruo periodo di buona condotta, cancella gli effetti penali di una condanna, restituendo al condannato la sua posizione.

La parte sull’art. 178 è stata accolta?

No. Su quella disposizione la Corte ha dichiarato la questione non fondata, ritenendola conforme alla Costituzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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