Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 62/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sulle norme in materia di riscossione dei tributi locali introdotte dal d.l. n. 202 del 2024, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 202 del 2024 (cosiddetto ‘milleproroghe’, convertito nella legge n. 15 del 2025) ha introdotto, con l’art. 3, comma 14-septies, disposizioni che incidono sulla riscossione dei tributi locali e sull’affidamento del relativo servizio. La Corte di giustizia tributaria di Napoli, in cause che coinvolgevano una società concessionaria, un contribuente e il Comune di Napoli, ha sollevato numerose questioni su molti parametri costituzionali ed europei, dubitando in particolare della legittimità e della tutela della concorrenza. La materia è complessa: tocca il rapporto tra enti locali, società affidatarie del servizio di riscossione e contribuenti. La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, confermando la disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 25, 41, 76, 77, 97, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione (in relazione al diritto UE e alla CEDU), su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezioni prima e ventinovesima.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla sezione prima e non fondate quelle sollevate dalla sezione ventinovesima. La disciplina sulla riscossione dei tributi locali resta in vigore.
Il principio
La disciplina sulla riscossione dei tributi locali e sull’affidamento del servizio supera il vaglio di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
Domande e risposte
La disciplina sulla riscossione dei tributi locali resta valida?
Sì. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibili le altre.
Perché alcune questioni sono inammissibili e altre no?
Dipende dal modo in cui ciascuna sezione rimettente ha impostato la questione: alcune presentavano difetti, altre sono state esaminate e respinte.
Erano coinvolti anche profili europei?
Sì. Tra i parametri figuravano l’art. 102 TFUE sulla concorrenza e l’art. 6 CEDU, ritenuti non violati.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e vincoli UE e CEDU.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.