Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 61/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della Regione Toscana sulle semplificazioni in materia edilizia, impugnate dal Governo.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana n. 51 del 2025 ha introdotto semplificazioni in materia edilizia, modificando la legge regionale sul governo del territorio (n. 65 del 2014) per adeguarla alla normativa statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune disposizioni, ritenendo che la Regione avesse derogato ai principi statali in materia di governo del territorio ed edilizia, che fissano lo standard minimo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il giudizio in via principale serve a verificare il rispetto del riparto di competenze. La Corte ha accolto in parte le censure, dichiarando illegittime alcune specifiche previsioni (limitatamente a determinate parole o richiami), perché in contrasto con i principi statali, lasciando per il resto in vigore la disciplina regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parti dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025 (limitatamente a determinate parole introdotte nella legge reg. n. 65 del 2014) e dell’art. 36 della stessa legge. Le altre previsioni restano in vigore.
Il principio
Le semplificazioni edilizie regionali devono rispettare i principi statali in materia di governo del territorio: le deroghe che li violano sono illegittime, anche se limitate a singole parole.
Domande e risposte
Tutta la legge toscana è stata annullata?
No. Solo alcune specifiche previsioni, limitatamente a determinate parole o richiami; il resto della disciplina resta in vigore.
Perché alcune deroghe sono illegittime?
Perché contrastavano con i principi statali in materia di edilizia e governo del territorio, che fissano lo standard uniforme nazionale.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la potestà legislativa, con i principi statali in materia di governo del territorio.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio, sfondo della disciplina edilizia.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.