Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 64/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, sollevate dal Tribunale di Siena.
Di cosa si tratta
L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina i casi di incompatibilità del giudice, cioè le situazioni in cui chi ha già compiuto certe valutazioni non può poi giudicare nel merito, a tutela dell’imparzialità. Il Tribunale di Siena ha dubitato della legittimità della disciplina perché non prevederebbe l’incompatibilità in una specifica situazione processuale, con possibile pregiudizio per l’imparzialità del giudice. In gioco c’era una garanzia fondamentale del giusto processo: che chi decide sia terzo e imparziale, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, escludendo che la mancata previsione contestata determini una lesione dell’imparzialità, e ha respinto le questioni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU e all’art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), su iniziativa del Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’incompatibilità del giudice di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. è conforme alla Costituzione e resta in vigore.
Il principio
La garanzia dell’imparzialità del giudice non impone di estendere l’incompatibilità alla situazione contestata: la disciplina vigente assicura già la terzietà richiesta dal giusto processo.
Domande e risposte
Cos’è l’incompatibilità del giudice?
È la situazione in cui un giudice, per aver già compiuto certe valutazioni, non può poi decidere il merito, a tutela dell’imparzialità.
La disciplina cambia dopo questa sentenza?
No. La Corte ha respinto le questioni: l’art. 34 cod. proc. pen. resta in vigore.
Quale garanzia era in gioco?
L’imparzialità e la terzietà del giudice, sancite dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — al secondo comma esige un giudice terzo e imparziale, cuore della questione.
- Art. 24 della Costituzione — al secondo comma, diritto di difesa.
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma vincola il legislatore agli obblighi internazionali, qui CEDU e Patto sui diritti civili e politici.
Vedi anche
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