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Con la sentenza n. 138/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’esclusione dalle gare d’appalto delle imprese con debiti fiscali definitivamente accertati superiori a 5.000 euro.
Di cosa si tratta
Per partecipare a un appalto pubblico le imprese devono essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. Il vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) prevedeva che le violazioni fiscali definitivamente accertate fossero considerate “gravi”, e quindi causa di esclusione dalla gara, quando superavano la soglia di 5.000 euro, rinviando a un parametro previsto da un’altra norma tributaria (art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973). Il Consiglio di Stato, in una controversia tra imprese concorrenti per un appalto sanitario, ha dubitato che fosse ragionevole considerare automaticamente “grave” qualsiasi superamento di quella soglia fissa, a prescindere dalle dimensioni e dal contesto dell’impresa. In gioco c’era la proporzionalità della causa di esclusione dalle gare pubbliche rispetto all’entità effettiva dell’irregolarità fiscale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato la questione sull’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per il fatto che il mero superamento della soglia fissa di 5.000 euro rendesse “grave” la violazione fiscale e comportasse l’esclusione dall’appalto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di fissare una soglia predeterminata oltre la quale la violazione fiscale è considerata grave, con conseguente esclusione dalla gara, non è irragionevole né sproporzionata: risponde all’esigenza di certezza e parità tra i concorrenti e rientra nella discrezionalità del legislatore.
Il principio
Il legislatore può ancorare la gravità dell’irregolarità fiscale, ai fini dell’esclusione dagli appalti, a una soglia predeterminata: tale criterio, garantendo certezza e parità tra i concorrenti, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Domande e risposte
Un’impresa con debiti fiscali può partecipare agli appalti?
Se le violazioni fiscali definitivamente accertate superano la soglia prevista (5.000 euro), scatta l’esclusione: la Corte ha confermato la legittimità di questa regola.
Perché il giudice riteneva irragionevole la soglia?
Perché lo stesso importo poteva pesare in modo diverso a seconda delle dimensioni dell’impresa; la Corte ha però privilegiato l’esigenza di certezza e parità.
La regola vale anche con il nuovo Codice dei contratti?
La decisione riguarda il d.lgs. n. 50 del 2016; il principio sulla legittimità di soglie predeterminate ha però portata generale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e proporzionalità, unico parametro della decisione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.