Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 139/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’esclusione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi per i condannati per reati cosiddetti ostativi.
Di cosa si tratta
La riforma Cartabia ha potenziato le “pene sostitutive” delle pene detentive brevi: il giudice, in alcuni casi, può sostituire la breve pena di carcere con misure come la semiliberta sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. L’art. 59 della legge n. 689 del 1981, come riscritto nel 2022, esclude però l’accesso a queste pene sostitutive per chi è condannato per i reati cosiddetti ostativi (i gravi reati elencati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario). I giudici di Firenze hanno dubitato che questa esclusione automatica fosse coerente con la finalità rieducativa della pena e con i criteri della legge di delega. In gioco c’era l’equilibrio tra la severità verso i reati più gravi e l’esigenza di valutare il percorso individuale del condannato.
La questione di legittimità costituzionale
La Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze e la Corte d’appello di Firenze, seconda sezione penale, hanno sollevato questioni sull’art. 59 della legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni. L’esclusione delle pene sostitutive per i condannati per reati ostativi rientra nella discrezionalità del legislatore, riflette una valutazione di particolare gravità di quei reati e non viola né la funzione rieducativa della pena né i limiti della delega legislativa.
Il principio
Il legislatore può ragionevolmente escludere l’accesso alle pene sostitutive delle pene detentive brevi per i condannati per reati ostativi: tale scelta, espressione di discrezionalità legislativa, non contrasta con la funzione rieducativa della pena né eccede la delega.
Domande e risposte
Che cosa sono le pene sostitutive delle pene detentive brevi?
Sono misure (come detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) con cui il giudice può sostituire una breve pena di carcere, secondo la riforma Cartabia.
Chi resta escluso da queste misure?
I condannati per i reati cosiddetti ostativi, cioè i gravi reati elencati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario; la Corte ha confermato la legittimità di tale esclusione.
Perché si parlava di funzione rieducativa della pena?
Perché i giudici ritenevano che un’esclusione automatica impedisse di valutare il percorso del condannato; la Corte ha però ritenuto la scelta non irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena.
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.