Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 106/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dallo Stato contro la legge della Regione Calabria n. 27 del 2024 in materia di forestazione.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria ha approvato una legge che modifica la propria disciplina in materia di forestazione, settore che coinvolge la gestione del patrimonio boschivo, gli interventi di rimboschimento e il personale impiegato in queste attività. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni di quella legge, ritenendo che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato, in particolare in materia di ordinamento civile (cioè i rapporti di lavoro, riservati alla competenza statale) e di principi di coordinamento. I conflitti tra Stato e Regioni sulla forestazione sono frequenti perché in questo campo si intrecciano competenze regionali (agricoltura, foreste) e statali (ordinamento civile dei rapporti di lavoro). La posta in gioco riguarda chi può dettare le regole su determinati aspetti dell’attività forestale e del relativo personale. Anche qui, però, la Corte ha dovuto preliminarmente verificare che il ricorso statale fosse formulato in modo adeguato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge reg. Calabria n. 27 del 2024 in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione (uguaglianza, ordinamento civile e coordinamento). Si è costituita la Regione Calabria; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non stabilisce se la legge calabrese sulla forestazione sia legittima: si arresta sui presupposti del ricorso, senza esaminare nel merito il riparto di competenze tra Stato e Regione. La legge regionale resta in vigore.
Il principio
Il ricorso statale contro una legge regionale deve indicare con precisione le ragioni della pretesa illegittimità: in difetto, la Corte dichiara l’inammissibilità senza pronunciarsi sul merito del conflitto di competenze.
Domande e risposte
La legge calabrese sulla forestazione è stata annullata?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la legge regionale resta in vigore.
Cosa contestava lo Stato?
Riteneva che alcune disposizioni invadessero ambiti riservati alla competenza statale, in particolare l’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lettera l, Cost.).
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché il ricorso non presentava i requisiti necessari a consentire l’esame del contenuto delle censure, da cui l’inammissibilità.
Lo Stato può tornare a contestare la materia?
L’inammissibilità riguarda quel ricorso; restano salve eventuali future iniziative su atti normativi successivi, nei limiti dell’ordinamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, tra i parametri invocati.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze (ordinamento civile e coordinamento).
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.