Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 103/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, come modificato nel 2023.

Di cosa si tratta

Il datore di lavoro trattiene dalla busta paga del dipendente i contributi previdenziali a carico del lavoratore e deve versarli all’ente di previdenza. L’omesso versamento di queste ritenute è da tempo sanzionato: l’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983 lo punisce, ma una riforma del 2023 (d.l. n. 48 del 2023) ha rimodulato la disciplina, prevedendo una soglia di rilevanza penale (sotto un certo importo annuo scatta solo la sanzione amministrativa, sopra la soglia il reato). Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della ragionevolezza di questa nuova disciplina sotto il profilo dell’uguaglianza, ad esempio per il diverso trattamento tra situazioni vicine alla soglia. La posta in gioco riguarda datori di lavoro e imprese, perché dalla configurazione della soglia dipende se l’omesso versamento costituisca reato o mero illecito amministrativo, con conseguenze molto diverse sul piano sanzionatorio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 (come modificato dall’art. 23, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023) in riferimento all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza e ragionevolezza). I giudizi sono stati riuniti; era costituito l’ente previdenziale.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali, come riformata nel 2023, non viola il principio di uguaglianza: la previsione di una soglia di rilevanza penale rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta irragionevole.

Il principio

La scelta del legislatore di subordinare la rilevanza penale dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali al superamento di una soglia non contrasta con l’art. 3 Cost.: rientra nella discrezionalità legislativa di graduare la risposta sanzionatoria.

Domande e risposte

Quando l’omesso versamento delle ritenute è reato?

Dopo la riforma del 2023, costituisce reato quando l’importo omesso supera una determinata soglia annua; al di sotto si applica la sanzione amministrativa. La Corte ha ritenuto legittimo questo meccanismo.

Cosa sono le ritenute previdenziali?

Sono i contributi a carico del lavoratore che il datore trattiene dalla retribuzione e deve versare all’ente di previdenza.

La Corte ha modificato la soglia di punibilità?

No. La questione è stata respinta: la disciplina introdotta nel 2023 resta in vigore.

Perché si invocava una disparità di trattamento?

Il giudice riteneva irragionevole il diverso trattamento di situazioni vicine alla soglia; la Corte ha però ritenuto la scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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