Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 108/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Molise n. 20 del 2006 sull’inquinamento elettromagnetico, annullando un limite ai poteri comunali ma salvandone un altro.
Di cosa si tratta
L’installazione di antenne per la telefonia mobile e per le trasmissioni radiotelevisive è da sempre terreno di tensione tra l’interesse alla diffusione delle reti e le preoccupazioni delle comunità per i campi elettromagnetici. La legge della Regione Molise n. 20 del 2006 ha dettato norme per tutelare la popolazione dall’inquinamento elettromagnetico, attribuendo ai Comuni alcuni poteri di disciplina nella localizzazione degli impianti. La cornice nazionale, però, è fissata dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla legge quadro statale: lo Stato stabilisce i limiti di esposizione e i principi, mentre Regioni e Comuni possono intervenire solo entro spazi ben definiti. In una controversia tra Wind Tre e il Comune di Campobasso, davanti al Consiglio di Stato, è emerso il dubbio che alcune previsioni regionali eccedessero questi limiti, di fatto consentendo ai Comuni divieti o vincoli non ammessi. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e i poteri locali di governo del territorio in materia di antenne.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha impugnato l’art. 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge reg. Molise n. 20 del 2006 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003). Erano costituite Wind Tre spa e il Comune di Campobasso, con intervento della Regione Molise; relatore Marco D’Alberti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera e), della legge reg. Molise n. 20 del 2006. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa alla lettera d) del medesimo comma. Una delle previsioni regionali eccedeva quindi gli spazi consentiti dalla cornice statale, mentre l’altra è stata ritenuta compatibile.
Il principio
Le Regioni e i Comuni possono disciplinare la localizzazione delle antenne solo nei limiti fissati dalla legislazione statale sulle comunicazioni elettroniche: previsioni che si traducono in vincoli o divieti non consentiti dalla cornice statale sono incostituzionali per violazione del riparto di competenze.
Domande e risposte
I Comuni possono vietare le antenne dove vogliono?
No. Possono regolare la localizzazione degli impianti solo entro i limiti della legge statale; divieti generalizzati o vincoli non ammessi eccedono le loro competenze.
Cosa è stato annullato della legge molisana?
La lettera e) dell’art. 5, comma 3, perché contrastante con la cornice statale; la lettera d), invece, è stata ritenuta legittima.
Chi fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici?
Lo Stato, attraverso la normativa quadro e il Codice delle comunicazioni elettroniche: a livello locale non si possono introdurre limiti diversi mascherati da regole urbanistiche.
Perché la questione era arrivata davanti al Consiglio di Stato?
Da una lite tra un operatore di telefonia (Wind Tre) e il Comune di Campobasso sull’installazione di impianti, nel cui ambito è stata sollevata la questione di costituzionalità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni (comunicazioni elettroniche), parametro decisivo.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.