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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 68/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applicava anche ai condannati per atti sessuali con minorenne cui fosse riconosciuta l’attenuante della minore gravità, sollevato dal Tribunale di Catanzaro.

Di cosa si tratta

L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario individua i reati cosiddetti ‘ostativi’, per i quali l’accesso a certi benefici penitenziari è precluso o limitato, e l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale impedisce, per quei reati, la sospensione dell’esecuzione della pena. Il Tribunale di Catanzaro ha dubitato della legittimità di applicare questo regime anche a chi sia condannato per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) quando sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità. In gioco c’erano l’eguaglianza e la funzione rieducativa della pena: trattare allo stesso modo i casi più gravi e quelli di minore gravità appariva irragionevole. La Corte ha accolto la questione sull’art. 4-bis, comma 1-quater, limitatamente a tale ipotesi.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

Il principio

È irragionevole estendere il regime ostativo dei benefici penitenziari ai casi di atti sessuali con minorenne di minore gravità: il trattamento deve tener conto dell’attenuante riconosciuta.

Domande e risposte

Cosa cambia per questi condannati?

Chi è condannato per atti sessuali con minorenne con l’attenuante della minore gravità non è più soggetto, per questo, al regime ostativo dell’art. 4-bis, comma 1-quater.

Cosa sono i reati ostativi?

Sono i reati per i quali l’accesso a determinati benefici penitenziari è precluso o subordinato a condizioni più rigorose, elencati nell’art. 4-bis ordin. penit.

La pronuncia riguarda tutti gli atti sessuali con minorenne?

No. Solo l’ipotesi in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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