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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 70/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito di cinque anni di residenza per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica previsto da una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, sollevato dal TAR del Friuli.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 subordinava l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Il TAR del Friuli-Venezia Giulia, in una causa tra una persona residente in Italia dal 1990 e l’azienda per l’edilizia residenziale (ATER) di Pordenone, ha dubitato della legittimità di questo requisito in riferimento al principio di eguaglianza. Il tema è ricorrente: i requisiti di residenza prolungata per accedere ai servizi sociali rischiano di discriminare chi ha effettivo bisogno ma risiede da meno tempo. La Corte ha accolto la questione, dichiarando illegittimo il requisito di anzianità di residenza, e ne ha esteso in via consequenziale la portata al testo della disposizione modificato da una legge regionale successiva.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 nella parte in cui imponeva, quale requisito minimo per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, cinque anni di residenza nel territorio regionale negli otto anni precedenti; in via consequenziale ha esteso l’illegittimità al testo modificato dalla legge reg. n. 8 del 2024.

Il principio

Il requisito di una residenza pluriennale per accedere all’edilizia residenziale pubblica viola il principio di eguaglianza, perché non è ragionevolmente collegato allo stato di bisogno che la misura intende soddisfare.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi chiede un alloggio popolare in Friuli?

Non gli può più essere richiesto il requisito dei cinque anni di residenza nel territorio regionale: la condizione è stata dichiarata illegittima.

Perché il requisito di residenza era incostituzionale?

Perché non era ragionevolmente collegato allo stato di bisogno, finendo per escludere chi ha effettivo bisogno ma risiede da meno tempo.

La pronuncia vale solo per il testo originario della legge?

No. La Corte ha esteso in via consequenziale l’illegittimità anche al testo modificato da una legge regionale successiva.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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