Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 70/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito di cinque anni di residenza per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica previsto da una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, sollevato dal TAR del Friuli.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 subordinava l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Il TAR del Friuli-Venezia Giulia, in una causa tra una persona residente in Italia dal 1990 e l’azienda per l’edilizia residenziale (ATER) di Pordenone, ha dubitato della legittimità di questo requisito in riferimento al principio di eguaglianza. Il tema è ricorrente: i requisiti di residenza prolungata per accedere ai servizi sociali rischiano di discriminare chi ha effettivo bisogno ma risiede da meno tempo. La Corte ha accolto la questione, dichiarando illegittimo il requisito di anzianità di residenza, e ne ha esteso in via consequenziale la portata al testo della disposizione modificato da una legge regionale successiva.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 nella parte in cui imponeva, quale requisito minimo per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, cinque anni di residenza nel territorio regionale negli otto anni precedenti; in via consequenziale ha esteso l’illegittimità al testo modificato dalla legge reg. n. 8 del 2024.
Il principio
Il requisito di una residenza pluriennale per accedere all’edilizia residenziale pubblica viola il principio di eguaglianza, perché non è ragionevolmente collegato allo stato di bisogno che la misura intende soddisfare.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi chiede un alloggio popolare in Friuli?
Non gli può più essere richiesto il requisito dei cinque anni di residenza nel territorio regionale: la condizione è stata dichiarata illegittima.
Perché il requisito di residenza era incostituzionale?
Perché non era ragionevolmente collegato allo stato di bisogno, finendo per escludere chi ha effettivo bisogno ma risiede da meno tempo.
La pronuncia vale solo per il testo originario della legge?
No. La Corte ha esteso in via consequenziale l’illegittimità anche al testo modificato da una legge regionale successiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, unico parametro: il requisito di residenza prolungata è stato ritenuto irragionevole e discriminatorio.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.