Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 53/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 349 del codice di procedura penale in materia di accompagnamento per l’identificazione, sollevate dal Tribunale di Firenze.
Di cosa si tratta
L’art. 349, comma 2, del codice di procedura penale disciplina l’accompagnamento coattivo della persona ai fini dell’identificazione da parte della polizia giudiziaria, con i relativi limiti di tempo, nel testo modificato dalla riforma del 2021 (legge n. 134 del 2021). Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della legittimità di questa disciplina sotto i profili dell’eguaglianza e della libertà personale, considerando che l’accompagnamento incide sulla libertà del soggetto fermato per l’identificazione. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, ravvisando difetti nel modo in cui erano state poste. La disciplina sull’accompagnamento per l’identificazione resta quindi quella vigente, senza pronuncia sulla sua conformità a Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato difetti nella loro impostazione. La disciplina resta in vigore.
Il principio
L’inammissibilità chiude il giudizio senza valutare il merito: la disciplina sull’accompagnamento per l’identificazione potrà essere riesaminata in un giudizio correttamente impostato.
Domande e risposte
Cos’è l’accompagnamento per l’identificazione?
È la facoltà della polizia giudiziaria di condurre negli uffici, per il tempo necessario, la persona che non sia in grado o si rifiuti di farsi identificare.
La Corte ha deciso se la norma sia legittima?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi non si è espressa sul merito.
Quale libertà era in gioco?
La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., che presidia ogni forma di limitazione fisica della persona.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — sancisce l’inviolabilità della libertà personale, parametro centrale dell’accompagnamento.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.