Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 53/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 349 del codice di procedura penale in materia di accompagnamento per l’identificazione, sollevate dal Tribunale di Firenze.

Di cosa si tratta

L’art. 349, comma 2, del codice di procedura penale disciplina l’accompagnamento coattivo della persona ai fini dell’identificazione da parte della polizia giudiziaria, con i relativi limiti di tempo, nel testo modificato dalla riforma del 2021 (legge n. 134 del 2021). Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della legittimità di questa disciplina sotto i profili dell’eguaglianza e della libertà personale, considerando che l’accompagnamento incide sulla libertà del soggetto fermato per l’identificazione. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, ravvisando difetti nel modo in cui erano state poste. La disciplina sull’accompagnamento per l’identificazione resta quindi quella vigente, senza pronuncia sulla sua conformità a Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato difetti nella loro impostazione. La disciplina resta in vigore.

Il principio

L’inammissibilità chiude il giudizio senza valutare il merito: la disciplina sull’accompagnamento per l’identificazione potrà essere riesaminata in un giudizio correttamente impostato.

Domande e risposte

Cos’è l’accompagnamento per l’identificazione?

È la facoltà della polizia giudiziaria di condurre negli uffici, per il tempo necessario, la persona che non sia in grado o si rifiuti di farsi identificare.

La Corte ha deciso se la norma sia legittima?

No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi non si è espressa sul merito.

Quale libertà era in gioco?

La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., che presidia ogni forma di limitazione fisica della persona.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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