Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 83 del 2025 la Corte costituzionale ha reso più proporzionata la pena per il reato di deformazione o sfregio permanente del viso, introducendo un’attenuante per i fatti di lieve entità e trasformando da obbligatoria a facoltativa l’interdizione perpetua.
Di cosa si tratta
Il reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” (art. 583-quinquies del codice penale) è stato introdotto nel 2019 dalla legge sul cosiddetto Codice rosso, a tutela soprattutto delle vittime di violenza. Punisce con la reclusione da otto a quattordici anni chi causa una deformazione o uno sfregio permanente del viso. Il problema sollevato dai giudici è che la stessa pena severissima si applica indistintamente sia ai casi più gravi sia a quelli più lievi: in un caso concreto, ad esempio, si discuteva di una cicatrice di pochi centimetri sotto la palpebra. I giudici hanno osservato che il reato non prevedeva alcuna possibilità di graduare la pena per i fatti meno gravi, né di modulare la pena accessoria, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata automaticamente. La posta in gioco è il principio per cui la pena deve essere proporzionata alla concreta gravità del fatto e tendere alla rieducazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 583-quinquies del codice penale, introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, sotto due profili: l’assenza di un’attenuante per i fatti di lieve entità e l’automatica applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le questioni sono state sollevate dai Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Taranto, Bergamo e Catania, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione (ragionevolezza, eguaglianza e finalità rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena (in misura non eccedente un terzo) quando il fatto risulti di lieve entità per la natura, i mezzi, le modalità, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo. Ha inoltre dichiarato illegittimo il secondo comma nella parte in cui dispone che il reato “comporta l’interdizione perpetua”, anziché prevedere che “può comportare l’interdizione”: la pena accessoria diventa così facoltativa e graduabile dal giudice.
Il principio
La pena per la deformazione o lo sfregio permanente del viso deve poter essere adeguata alla concreta gravità del fatto: serve un’attenuante per i casi di lieve entità e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici non può essere automatica, ma deve poter essere modulata dal giudice, in coerenza con i principi di proporzionalità e di finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
Cosa cambia con questa sentenza?
Il giudice può ora ridurre la pena, fino a un terzo, quando il fatto è di lieve entità, e non è più obbligato ad applicare l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che diventa facoltativa.
Il reato resta punito severamente?
Sì. La cornice di pena base resta quella prevista dalla legge; la Corte ha solo introdotto la possibilità di una riduzione per i casi meno gravi e di graduare la pena accessoria.
Perché contano gli artt. 3 e 27 della Costituzione?
L’art. 3 impone trattamenti ragionevoli e proporzionati; l’art. 27 stabilisce che le pene non possono essere disumane e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Vale solo per i casi di violenza domestica?
Il reato è nato nel contesto della tutela contro la violenza, ma la sua formulazione è generale; la decisione riguarda la disciplina della pena per chiunque commetta il fatto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza ed eguaglianza, alla base della richiesta di proporzionalità della pena.
- Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena.
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Vedi anche
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