Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 82 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Abruzzo che fissa il metodo D’Hondt per ripartire i rappresentanti delle associazioni venatorie negli organismi di gestione della caccia.
Di cosa si tratta
La gestione della caccia sul territorio passa per organismi (gli ambiti territoriali di caccia) nei quali siedono rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni agricole e delle associazioni ambientaliste. Stabilire quanti seggi spettano a ciascuna associazione richiede un criterio di calcolo. La Regione Abruzzo, con la legge regionale 9 marzo 2023, n. 11, aveva precisato – con una norma di interpretazione autentica – che il numero dei rappresentanti va determinato ripartendo il totale dei cacciatori residenti su base provinciale secondo il “metodo D’Hondt”, lo stesso utilizzato in alcuni sistemi elettorali. L’associazione Arci Caccia ha contestato questa scelta davanti al giudice amministrativo, che ha sollevato la questione costituzionale. Per il mondo associativo venatorio la posta in gioco è il peso di ciascuna sigla negli organismi che incidono sulla gestione faunistica e sul calendario venatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11, che, qualificandosi come norma di interpretazione autentica, impone il metodo D’Hondt per ripartire i rappresentanti delle associazioni venatorie. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (formazioni sociali, ragionevolezza e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta del metodo D’Hondt per ripartire la rappresentanza delle associazioni venatorie rientra nella discrezionalità del legislatore regionale e non risulta irragionevole, né lesiva delle formazioni sociali o della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Il criterio adottato è un legittimo strumento tecnico di ripartizione dei seggi.
Il principio
La determinazione del criterio con cui ripartire i rappresentanti delle associazioni venatorie negli organismi di gestione della caccia rientra nella discrezionalità del legislatore regionale; l’adozione del metodo D’Hondt non è di per sé irragionevole né contrasta con i parametri costituzionali invocati.
Domande e risposte
Cos’è il metodo D’Hondt?
È un sistema matematico di ripartizione di seggi, noto in ambito elettorale, basato su divisioni successive dei voti (qui, dei cacciatori residenti); qui serve a distribuire i posti tra le associazioni venatorie.
Perché la Corte ha respinto le censure?
Perché la scelta del criterio di ripartizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale e il metodo adottato non è stato giudicato irragionevole o lesivo dei parametri costituzionali invocati.
Cosa cambia per le associazioni venatorie abruzzesi?
La norma regionale resta in vigore: la rappresentanza negli organismi di gestione della caccia continua a essere calcolata con il metodo D’Hondt.
Era in gioco la tutela dell’ambiente?
Sì, tra i parametri vi era l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sulla tutela dell’ambiente; la Corte ha però escluso che la disciplina regionale violasse tale competenza statale.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela delle formazioni sociali, tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione – principio di ragionevolezza ed eguaglianza.
- Art. 117 della Costituzione – tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata allo Stato (secondo comma, lettera s).
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.