Art. 18 L. 194/1978 – Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni
L. 22 maggio 1978, n. 194 – Tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto