Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 2/2026 – Reato prescritto in appello e statuizioni civili

    Con la sentenza n. 2/2026 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 578 del codice di procedura penale, che impone al giudice dell’impugnazione, in caso di reato prescritto, di decidere comunque sui risarcimenti civili.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona è condannata in primo grado anche al risarcimento della parte civile, ma in appello il reato si prescrive, si pone un problema: il giudice deve comunque pronunciarsi sui danni? L’art. 578 del codice di procedura penale risponde di sì: pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, il giudice dell’impugnazione decide sulle statuizioni civili, cioè sul diritto al risarcimento del danneggiato. La Corte d’appello di Lecce ha sollevato dubbi, temendo che, accertando in quella sede l’esistenza del fatto di reato ai fini civili, si violasse la presunzione di innocenza dell’imputato, ormai non più punibile penalmente. In gioco c’era il rapporto tra l’esigenza di tutelare la vittima, che ha diritto al risarcimento, e la garanzia della presunzione di innocenza dell’imputato, soprattutto alla luce delle regole europee in materia. La Corte ha chiarito che i due piani restano distinti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 578, comma 1, del codice di procedura penale. A sollevare le questioni è stata la Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale (giudice rimettente), in riferimento all’art. 27, secondo comma, e agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, alla direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 27, secondo comma, Cost. e non fondate le altre. Il giudice dell’impugnazione, decidendo sugli interessi civili dopo aver dichiarato la prescrizione, non deve più statuire sulla responsabilità penale né rivalutare il fatto di reato: deve solo accertare il diritto al risarcimento del danno secondo le regole della responsabilità civile. Resta inoltre fermo che, se ne ricorrono i presupposti, il giudice può comunque assolvere nel merito, anche nel dubbio, caducando le statuizioni civili. Per questo non vi è lesione della presunzione di innocenza garantita dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU.

    Il principio

    Quando in appello il reato si prescrive, il giudice che decide sulle statuizioni civili accerta soltanto il diritto al risarcimento secondo le regole della responsabilità civile, senza pronunciarsi sulla responsabilità penale: i due piani restano distinti e non vi è violazione della presunzione di innocenza.

    Domande e risposte

    Se il reato si prescrive, la vittima perde il risarcimento?

    No. L’art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice dell’impugnazione di decidere comunque sulle statuizioni civili: il diritto al risarcimento del danneggiato viene accertato anche dopo la prescrizione.

    Decidere sui danni significa dichiarare colpevole l’imputato?

    No. La Corte ha chiarito che il giudice non statuisce sulla responsabilità penale: accerta solo l’esistenza e l’entità del danno risarcibile secondo le regole civili. La presunzione di innocenza non è lesa.

    Il giudice può comunque assolvere nel merito?

    Sì. Se ne ricorrono i presupposti, il giudice dell’impugnazione può assolvere nel merito, anche nel dubbio, e in tal caso vengono meno anche le statuizioni civili.

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  • Corte cost. n. 3/2026 – Rapina e divieto di prevalenza delle attenuanti

    Con la sentenza n. 3/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 628, quinto comma, del codice penale, che limita la prevalenza delle attenuanti nel reato di rapina.

    Di cosa si tratta

    Nel determinare la pena, il giudice bilancia le circostanze aggravanti e attenuanti. Per alcuni reati ritenuti gravi, però, la legge “blinda” il giudizio: l’art. 628, quinto comma, del codice penale vieta che, nella rapina aggravata, le attenuanti siano ritenute prevalenti sulle aggravanti, impedendo così riduzioni di pena rilevanti. Il Tribunale di Vercelli ha sollevato dubbi su questo divieto, ritenendolo in contrasto con l’uguaglianza e con la finalità rieducativa della pena, perché impedirebbe di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto. La Corte si era già occupata più volte di questo meccanismo, dichiarando illegittime alcune sue applicazioni specifiche. In gioco c’era la proporzionalità della pena per la rapina: la tensione tra l’esigenza di un trattamento severo per un reato che offende persone e beni, e la necessità che la pena resti adeguata al caso concreto e alla personalità dell’autore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 628, quinto comma, del codice penale, che limita la prevalenza delle circostanze attenuanti nel reato di rapina aggravata. A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina della rapina, pur severa, è bilanciata da una serie di temperamenti già introdotti dalla giurisprudenza costituzionale: tra questi, le sentenze che hanno consentito la prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente in concorso con specifiche aggravanti, la cedevolezza delle aggravanti di fronte all’attenuante della minore età, e l’introduzione di una diminuente per i fatti di lieve entità (sentenza n. 86 del 2024). Questi correttivi assicurano l’equilibrio complessivo della disciplina sanzionatoria, sicché il divieto censurato non risulta incostituzionale.

    Il principio

    Il divieto di prevalenza delle attenuanti nella rapina aggravata non viola la Costituzione: pur trattandosi di una disciplina severa, essa è temperata da una serie di correttivi già introdotti dalla giurisprudenza costituzionale, che ne assicurano l’equilibrio complessivo e la proporzionalità della pena.

    Domande e risposte

    Nella rapina le attenuanti contano ancora?

    Sì, ma con i limiti previsti dalla legge. Il divieto di farle prevalere sulle aggravanti, nei casi in esame, è stato confermato legittimo; restano però i temperamenti introdotti da precedenti sentenze della Corte.

    Cosa sono i “temperamenti” richiamati dalla Corte?

    Sono interventi precedenti che hanno mitigato la “blindatura”: ad esempio la possibilità di far prevalere il vizio parziale di mente con certe aggravanti, la cedevolezza davanti all’attenuante della minore età e la diminuente per i fatti di lieve entità (sentenza n. 86 del 2024).

    Perché il divieto è considerato legittimo?

    Perché, grazie a quei correttivi, la disciplina della rapina mantiene un equilibrio complessivo: la pena resta severa ma adeguabile al caso concreto, senza violare uguaglianza e finalità rieducativa.

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  • Corte cost. n. 4/2026 – Bilancio della Regione Puglia 2025: alcune norme illegittime

    Con la sentenza n. 4/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime e in parte legittime diverse disposizioni della legge di stabilità 2025 della Regione Puglia, impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Ogni anno le Regioni approvano la propria legge di stabilità, che contiene numerose disposizioni di spesa e di organizzazione. Il Governo può impugnare davanti alla Corte costituzionale le norme regionali che ritiene invadano le competenze statali o violino la Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato vari articoli della legge di stabilità 2025 della Regione Puglia (legge regionale n. 42 del 2024), in materie diverse, comprese alcune che toccano la disciplina delle professioni, ambito in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. La Regione Puglia si è difesa rivendicando la legittimità delle proprie scelte. In gioco c’era il consueto equilibrio tra l’autonomia legislativa regionale e i limiti posti dalla Costituzione e dai principi statali, in particolare nelle materie di competenza concorrente, dove la Regione deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 (legge di stabilità regionale 2025). A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione ai principi fondamentali in materia di professioni di cui al d.lgs. n. 30 del 2006). Si è costituita la Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte il ricorso. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 98, comma 5, e dell’art. 160, comma 2, della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 117 e (nei sensi di cui in motivazione) agli artt. 132 e 217, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. La decisione sulle ulteriori questioni è stata riservata a separate pronunce. Per le norme salvate, la Regione è rimasta nei limiti dei principi fondamentali statali; per quelle annullate, li ha superati.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, la legge regionale deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato (art. 117, terzo comma, Cost.): le disposizioni che li violano sono illegittime, mentre restano valide quelle che vi si mantengono coerenti, anche attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Domande e risposte

    Tutta la legge di stabilità pugliese è stata annullata?

    No. Solo due disposizioni (art. 98, comma 5, e art. 160, comma 2) sono state dichiarate illegittime; altre sono state ritenute legittime e su ulteriori questioni la Corte deciderà con separate pronunce.

    Cosa significa che alcune questioni sono “riservate a separate pronunce”?

    Significa che la Corte ha deciso ora solo una parte delle censure e si pronuncerà sulle altre con sentenze o ordinanze successive.

    Perché conta la disciplina delle professioni?

    Perché è una materia di competenza concorrente: la Regione può legiferare, ma deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato (qui richiamati dal d.lgs. n. 30 del 2006).

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  • Corte cost. n. 1/2026 – Edilizia residenziale pubblica e requisiti di accesso degli stranieri

    Con la sentenza n. 1/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo un requisito previsto dalla legge della Regione Toscana per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica: l’allegato colpito violava il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia residenziale pubblica (le case popolari) è uno strumento per garantire un’abitazione a chi si trova in stato di bisogno. Le Regioni stabiliscono i requisiti per accedere alle graduatorie. La legge della Regione Toscana del 2019, tramite un allegato richiamato dall’art. 10, prevedeva una specifica condizione (lettera c-1) collegata a un requisito di stabilità o radicamento sul territorio. Il Tribunale di Firenze, in una causa promossa da associazioni che tutelano i migranti (ASGI e L’Altro diritto) contro il Comune di Arezzo e la Regione Toscana, ha sollevato la questione, ritenendo che quel requisito penalizzasse irragionevolmente alcuni richiedenti, in particolare stranieri, in contrasto con il principio di uguaglianza. In gioco c’era l’accesso a un servizio sociale essenziale come la casa: la Corte ha valorizzato il fatto che lo stato di bisogno e la permanenza prolungata in graduatoria sono già di per sé indici rilevanti, senza necessità del requisito censurato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 (edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui richiamava l’Allegato B, lettera c-1). A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, sezione quarta civile (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, all’art. 3 della Costituzione, nell’ambito di una causa promossa dall’ASGI APS e da L’Altro diritto ODV contro il Comune di Arezzo e la Regione Toscana, costituitasi in giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lettera c-1), alla legge regionale toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10. Restano assorbite le ulteriori censure riferite all’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha osservato che il prolungarsi dell’attesa in graduatoria è già un indice di persistente stato di bisogno e può ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità; lo stesso legislatore regionale prevede un punteggio progressivo per l’anzianità di permanenza. Il requisito colpito risultava perciò non giustificato.

    Il principio

    Nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, lo stato di bisogno e l’anzianità di permanenza nella graduatoria sono già indici idonei a documentare il radicamento e la stabilità del richiedente: un ulteriore requisito che penalizzi irragionevolmente alcuni aspiranti, in particolare stranieri, contrasta con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi chiede una casa popolare in Toscana?

    Viene meno il requisito previsto dall’Allegato B, lettera c-1), dichiarato illegittimo: non potrà più essere usato per escludere o penalizzare i richiedenti nelle graduatorie.

    Perché il requisito è stato considerato incostituzionale?

    Perché, secondo la Corte, lo stato di bisogno e la prolungata permanenza in graduatoria già documentano il radicamento del richiedente; l’ulteriore requisito introduceva una disparità non giustificata, in contrasto con l’art. 3 Cost.

    La decisione riguarda solo gli stranieri?

    La questione era nata dalla tutela dei migranti, ma il vizio accertato è la violazione del principio di uguaglianza: la norma colpita cessa di applicarsi a tutti i richiedenti interessati.

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  • Corte cost. n. 5/2026 – Incendio boschivo colposo e tenuità del fatto

    Con la sentenza n. 5/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione automatica della “particolare tenuità del fatto” per il delitto di incendio boschivo colposo: anche per questo reato il giudice può applicare la causa di non punibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità per i fatti di “particolare tenuità”: quando un reato, in concreto, è di offensività minima, il giudice può non punirlo. La legge esclude però questa possibilità per una lista di reati ritenuti gravi, tra cui figurava l’incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma). Il GUP del Tribunale di Potenza ha sollevato la questione: l’incendio boschivo colposo può comprendere fatti gravissimi (la distruzione di intere foreste) ma anche episodi minimi, come il rogo di poche sterpaglie con danni lievi. Escludere a priori la tenuità del fatto per tutti questi casi, anche i più lievi, appariva irragionevole, tanto più che la stessa esimente restava ammessa per reati più gravi. In gioco c’era la proporzionalità della risposta penale: la possibilità per il giudice di valutare la reale gravità del singolo episodio, senza essere vincolato a un’esclusione automatica che non distingue tra il disastro ambientale e il piccolo incendio di sottobosco.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma). A sollevare la questione è stato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto quando si procede per incendio boschivo colposo, per violazione dell’art. 3 Cost. (manifesta irragionevolezza). Ha invece dichiarato inammissibile l’ulteriore censura riferita al principio di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). I fatti di incendio boschivo colposo hanno gravità molto eterogenea: era irragionevole escludere la non punibilità per tenuità proprio per questi episodi, ammettendola invece per reati più gravi.

    Il principio

    Escludere in modo automatico la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di incendio boschivo colposo è manifestamente irragionevole: poiché il reato può comprendere episodi di gravità molto diversa, il giudice deve poter valutare la concreta offensività del singolo caso.

    Domande e risposte

    Adesso l’incendio boschivo colposo non è più punito?

    No, il reato resta. La sentenza consente solo al giudice di applicare, nei casi concreti di offensività minima, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prima esclusa a priori.

    Cos’è la “particolare tenuità del fatto”?

    È la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.: quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale, il giudice può non punire l’autore, pur essendo il fatto un reato.

    Perché era irragionevole l’esclusione?

    Perché l’incendio boschivo colposo può andare dalla distruzione di intere foreste al rogo di poche sterpaglie con danni lievi: escludere la tenuità per tutti i casi, anche i più lievi, mentre la si ammette per reati più gravi, era contraddittorio.

    Il giudice è obbligato ad applicare la non punibilità?

    No. La sentenza rende possibile la valutazione: spetta al giudice verificare, caso per caso, se ricorrano i presupposti della particolare tenuità del fatto.

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  • Corte cost. n. 6/2026 – Regolarizzazione COVID e segnalazione Schengen: niente esclusione automatica

    Con la sentenza n. 6/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dalla regolarizzazione dei lavoratori stranieri del 2020 chi era segnalato nel sistema Schengen per il solo mancato rispetto delle regole su ingresso e soggiorno.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19, il “decreto rilancio” del 2020 (d.l. n. 34 del 2020) aveva previsto una procedura di emersione (regolarizzazione) per i cittadini stranieri che lavoravano in Italia in condizione irregolare, soprattutto in agricoltura e nel lavoro domestico. La norma escludeva però dalla regolarizzazione chi risultava segnalato nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), la banca dati europea. Il Consiglio di Stato, in una causa tra un cittadino straniero e il Ministero dell’interno, ha sollevato la questione: l’esclusione scattava automaticamente anche quando la segnalazione dipendeva dal solo fatto di non aver rispettato le regole nazionali su ingresso e soggiorno, cioè proprio dalla condizione di irregolarità che la sanatoria voleva superare. In gioco c’era la ragionevolezza di una sanatoria che, da un lato, voleva far emergere il lavoro irregolare e, dall’altro, escludeva automaticamente proprio chi era irregolare, senza una valutazione del caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), convertito nella legge n. 77 del 2020. A sollevare la questione è stato il Consiglio di Stato, terza sezione (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, all’art. 3 della Costituzione, nell’ambito di una controversia tra un cittadino straniero e il Ministero dell’interno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non aver osservato le regole nazionali su ingresso e soggiorno. La segnalazione Schengen, infatti, non impedisce di per sé il rilascio di un titolo di soggiorno: impone anzi una valutazione individuale, e il titolo può essere concesso ogni volta che lo straniero non rappresenti in concreto una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica. L’esclusione automatica era quindi irragionevole.

    Il principio

    Una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen dovuta al solo mancato rispetto delle regole su ingresso e soggiorno non può comportare l’esclusione automatica dalla regolarizzazione: è necessaria una valutazione individuale del caso concreto, perché l’automatismo è irragionevole e contrario all’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi era escluso dalla sanatoria del 2020 può ora essere riammesso?

    La pronuncia rimuove l’esclusione automatica per chi era segnalato nel SIS solo per irregolarità su ingresso e soggiorno: in questi casi non può più operare l’automatismo, ma occorre una valutazione individuale.

    La segnalazione Schengen impedisce sempre il permesso di soggiorno?

    No. Come ha ricordato la Corte, la segnalazione non preclude di per sé il rilascio o la proroga del titolo: lo Stato deve valutare caso per caso se la persona costituisca una concreta minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.

    Perché l’esclusione era considerata irragionevole?

    Perché la sanatoria mirava proprio a far emergere chi si trovava in posizione irregolare, ma poi escludeva automaticamente chi era segnalato per quella stessa irregolarità, senza alcuna valutazione individuale.

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  • Corte cost. n. 7/2026 – Prescrizione sospesa anche tra i conviventi di fatto

    Con la sentenza n. 7/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2941 del codice civile nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra i conviventi di fatto, come già avviene tra i coniugi.

    Di cosa si tratta

    La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto non esercitato entro un certo tempo si estingue. Per evitare che durante il matrimonio un coniuge debba “fare causa” all’altro per non perdere i propri crediti, l’art. 2941 del codice civile prevede che tra i coniugi la prescrizione resti sospesa. La stessa garanzia, però, non era prevista per i conviventi di fatto, le coppie stabili non sposate né unite civilmente. Il Tribunale di Firenze, in una causa tra due ex conviventi, ha sollevato la questione: chi ha contribuito finanziariamente al patrimonio del partner rischiava di vedere i propri crediti prescriversi proprio perché, durante la convivenza, non aveva agito in giudizio contro la persona con cui condivideva la vita. In gioco c’era la parità di tutela tra le diverse forme di vita familiare riconosciute dall’ordinamento: una disparità che penalizzava chi, dentro una convivenza, aveva prestato un contributo economico all’altro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile e l’art. 1, comma 18, della legge n. 76 del 2016 (unioni civili e convivenze). A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, nell’ambito di una causa tra due ex conviventi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i conviventi di fatto. La mancata sospensione determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai coniugi, una lesione dell’art. 2 Cost. e una irragionevolezza intrinseca, facendo perdere al convivente la titolarità di crediti derivati dal contributo economico prestato all’altro. La formula “conviventi di fatto” comprende sia le coppie eterosessuali sia quelle dello stesso sesso, secondo la definizione della legge n. 76 del 2016.

    Il principio

    La prescrizione resta sospesa anche tra i conviventi di fatto, e non solo tra i coniugi: negarlo violava l’uguaglianza e la tutela dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (artt. 2 e 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi convive senza essere sposato?

    Tra i conviventi di fatto la prescrizione dei reciproci crediti resta ora sospesa per tutta la durata della convivenza, come già accade per i coniugi: non si è più costretti ad agire in giudizio contro il partner per non perdere i propri diritti.

    La regola vale anche per le coppie dello stesso sesso?

    Sì. La Corte ha precisato che la formula “conviventi di fatto” comprende sia le coppie eterosessuali sia quelle dello stesso sesso, secondo la definizione della legge n. 76 del 2016.

    Perché era considerata ingiusta la vecchia regola?

    Perché creava una disparità irragionevole: il coniuge era protetto, il convivente no, e quest’ultimo rischiava di perdere crediti nati dal contributo economico dato al partner proprio perché non gli aveva fatto causa durante la convivenza.

    Riguarda solo i crediti tra i partner?

    Sì, la sospensione opera nei rapporti tra i conviventi di fatto, analogamente a quanto previsto tra coniugi dall’art. 2941 del codice civile.

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  • Corte cost. n. 10/2026 – Droga alla guida: serve il pericolo per la circolazione

    Con la sentenza n. 10/2026 la Corte costituzionale ha salvato la nuova disciplina del codice della strada sulla guida dopo l’assunzione di droghe, ma solo “nei sensi di cui in motivazione”: per la condanna penale occorre un pericolo concreto per la sicurezza stradale.

    Di cosa si tratta

    La riforma del codice della strada del 2024 (legge n. 177 del 2024) ha modificato l’art. 187, che punisce chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. La nuova formulazione ha fatto temere che bastasse la semplice presenza di tracce di droga nei liquidi corporei per far scattare il reato, anche senza un reale stato di alterazione: chi avesse assunto sostanze giorni prima, senza più effetti, avrebbe rischiato la condanna. Tre giudici (i GIP dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone) hanno sollevato dubbi di costituzionalità, lamentando la possibile irragionevolezza e la violazione del principio di offensività e della finalità rieducativa della pena. In gioco c’era un equilibrio delicato: garantire la sicurezza stradale, reprimendo seriamente la guida sotto l’effetto di droghe, senza però punire penalmente comportamenti che non creano alcun pericolo concreto, come la mera assunzione pregressa priva di effetti sulla guida.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), come modificati dalla legge n. 177 del 2024. A sollevare le questioni sono stati i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone (giudici rimettenti), in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione: ha cioè salvato la norma, ma imponendone un’interpretazione restrittiva. Le disposizioni sono legittime a condizione che il reato si configuri solo quando la condotta abbia creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In concreto, occorre accertare che, in un momento prossimo alla guida, nei liquidi corporei fossero presenti sostanze in qualità e quantità tali da determinare, in un assuntore medio, un’alterazione psico-fisica idonea a incidere sulla capacità di guida. La semplice presenza di tracce, senza effetto alterante, non basta.

    Il principio

    Punire penalmente la guida dopo l’assunzione di droghe è legittimo solo se la condotta crea un pericolo concreto per la sicurezza stradale: occorre dimostrare che l’assuntore aveva ancora nell’organismo sostanze idonee, per qualità e quantità, a produrre un’alterazione psico-fisica incidente sulla capacità di guida. La mera presenza di tracce, priva di effetti, non integra il reato.

    Domande e risposte

    Basta una positività al test per essere condannati?

    No. La Corte ha chiarito che non è sufficiente la semplice presenza di tracce di droga: occorre che le sostanze fossero presenti in quantità e qualità idonee a determinare un’alterazione psico-fisica capace di incidere sulla guida.

    La nuova norma del codice della strada è stata bocciata?

    No, è stata salvata. Ma con un’interpretazione vincolante: il reato sussiste solo se la condotta ha creato un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione.

    Chi ha assunto droga giorni prima, senza effetti, commette reato?

    Secondo l’interpretazione imposta dalla Corte, no: se al momento della guida non vi è un’alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla capacità di guida, manca il pericolo richiesto per la responsabilità penale.

    Cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma resta in vigore, ma deve essere applicata nel solo significato indicato dalla Corte, l’unico compatibile con la Costituzione.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 60/2025 – Fermo delle navi delle ONG e interventi di terzi

    Con l’ordinanza n. 60 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune organizzazioni non governative nel giudizio sulla disciplina del fermo amministrativo delle navi impegnate nei soccorsi in mare.

    Di cosa si tratta

    Questa è un’ordinanza che decide una questione processuale all’interno di un più ampio giudizio sulla disciplina dei soccorsi in mare. La normativa contestata (introdotta nel 2023 nel cosiddetto decreto migranti) prevede il fermo amministrativo delle navi che effettuano attività di soccorso quando non rispettano determinate condizioni e prescrizioni. Il Tribunale di Brindisi ha sollevato dubbi di costituzionalità su quella disciplina. Nel giudizio davanti alla Corte hanno cercato di intervenire diverse organizzazioni non governative attive nel soccorso in mare (tra cui Sea Watch e altre), che possiedono navi sottoposte a provvedimenti di fermo analoghi e hanno giudizi pendenti. La Corte ha dovuto stabilire se questi soggetti, che non sono parti del giudizio da cui nasce la questione, potessero partecipare. È un tema processuale ma rilevante: regola chi può entrare nel giudizio costituzionale e con quali limiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio principale riguarda l’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come inserito dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (gestione dei flussi migratori), sulla disciplina del fermo delle navi impegnate nei soccorsi, sollevato dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione. L’ordinanza in commento decide però soltanto sull’ammissibilità degli interventi delle organizzazioni non governative, che non erano parti del giudizio a quo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dalle organizzazioni Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit – nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Secondo il costante orientamento, la partecipazione al giudizio incidentale è di regola riservata alle parti del giudizio da cui nasce la questione: non basta essere titolari di interessi analoghi o avere giudizi pendenti su provvedimenti simili. La pronuncia non decide il merito della disciplina sul fermo delle navi.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono intervenire i terzi che siano titolari solo di interessi analoghi a quelli in discussione o parti di giudizi diversi su provvedimenti simili: l’intervento è ammesso solo a chi ha un interesse qualificato e direttamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio di origine.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Decide solo una questione processuale: se alcune organizzazioni non governative potessero intervenire nel giudizio sulla disciplina del fermo delle navi da soccorso. La Corte ha risposto di no.

    Perché le ONG non sono state ammesse?

    Perché non erano parti del giudizio da cui nasce la questione e avevano solo interessi analoghi o giudizi pendenti su provvedimenti simili, condizione non sufficiente per intervenire.

    Cosa prevede la norma contestata nel merito?

    Prevede il fermo amministrativo delle navi che effettuano soccorsi in mare quando non rispettano determinate condizioni; la legittimità di tale disciplina sarà valutata separatamente.

    La Corte ha deciso sul fermo delle navi?

    No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilità degli interventi; il merito della disciplina resta da decidere.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 61/2025 – Correzione di errori materiali in un’ordinanza della Corte

    Con l’ordinanza n. 61 del 2025 la Corte costituzionale ha corretto alcuni errori materiali contenuti in una propria precedente ordinanza, riguardanti soprattutto l’esatta indicazione di cifre e di un’annualità.

    Di cosa si tratta

    Anche le decisioni della Corte costituzionale possono contenere semplici errori materiali, come un anno indicato in modo sbagliato o cifre riportate in forma approssimata o incompleta. Per rimediare, l’ordinamento prevede un apposito procedimento di correzione, che non modifica il contenuto sostanziale della decisione ma ne sistema le imprecisioni formali. In questo caso, la Corte è intervenuta sulla propria ordinanza n. 21 del 2025 per correggere tre errori: la sostituzione di “per l’anno 2022” con “per l’anno 2023” e la precisazione di due importi finanziari, espressi in precedenza in cifre approssimate e ora indicati nei valori esatti. Si tratta di un atto tecnico e privo di contenuto valutativo: serve a garantire che il testo della decisione corrisponda esattamente alla volontà della Corte e ai dati reali, a tutela della certezza e della precisione degli atti giudiziari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale, ma di un procedimento per la correzione di errori materiali contenuti nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 21 del 20 febbraio 2025. Non vi sono quindi norme impugnate né parametri costituzionali in discussione: l’oggetto è esclusivamente la rettifica formale del testo di una precedente decisione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione di tre errori materiali nell’ordinanza n. 21 del 2025: ha sostituito, in un passaggio, le parole “per l’anno 2022” con “per l’anno 2023”; ha precisato un importo, indicandolo nei valori esatti compresi tra 3.745.760.579,00 e 3.870.512.410,22 euro; e ha rettificato un secondo importo, indicandolo nei valori esatti compresi tra 1.701.971.599,16 e 1.912.000.000 euro circa. Le correzioni non incidono sul contenuto sostanziale della decisione.

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte costituzionale, come date o cifre imprecise, possono essere corretti con un apposito procedimento che ne rettifica la forma senza modificarne il contenuto sostanziale.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale?

    È un’imprecisione di carattere formale, come un anno o una cifra riportati in modo sbagliato o incompleto, che non riflette un diverso giudizio ma solo una svista nella stesura del testo.

    La correzione cambia la decisione?

    No. Il procedimento di correzione rettifica solo gli errori formali e non incide sul contenuto sostanziale della decisione originaria.

    Cosa è stato corretto in concreto?

    Un’annualità (da 2022 a 2023) e due importi finanziari, indicati in precedenza in cifre approssimate e ora riportati nei loro valori esatti.

    Perché serve un’apposita ordinanza?

    Perché anche le rettifiche degli atti della Corte devono avvenire con un atto formale, a garanzia della certezza e della precisione delle decisioni.

    Norme collegate

    • Art. 134 della Costituzione – funzioni e competenze della Corte costituzionale, nell’ambito delle quali si colloca anche la correzione dei propri atti.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 62/2025 – Imprese funebri e servizio di ambulanza in Calabria

    Con la sentenza n. 62 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma calabrese che vietava alle imprese funebri di svolgere il servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporti non urgenti, ritenendola lesiva della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    In Calabria una legge regionale del 2023 aveva vietato alle imprese funebri di esercitare il servizio di ambulanza, di trasporto sanitario e ogni attività assimilabile. L’obiettivo dichiarato era separare nettamente l’attività funebre da quella sanitaria, ma l’effetto era impedire a chi opera nel settore funebre di offrire anche servizi di trasporto con ambulanza, compresi quelli non urgenti e programmabili. Nel caso concreto, un’impresa che svolgeva trasporto con autoambulanza si era vista negare l’autorizzazione e intimare la cessazione dell’attività. Il TAR Calabria ha sollevato la questione, ritenendo che il divieto comprimesse irragionevolmente la libertà di impresa e la concorrenza, materia su cui le Regioni non possono incidere liberamente. La posta in gioco è la libertà degli operatori economici di offrire servizi sul mercato e il confine entro cui una Regione può limitarla.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, che sostituiva l’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 48 del 2019, vietando alle imprese funebri il servizio di ambulanza e di trasporto sanitario. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (ragionevolezza, libertà d’impresa e tutela della concorrenza riservata allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile, e, in via consequenziale, anche nella parte in cui vieta l’attività funebre a chi gestisce solo tale servizio. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’inciso sui servizi parasanitari e socioassistenziali. Il divieto introdotto incideva irragionevolmente sulla libertà d’impresa e sulla concorrenza.

    Il principio

    Una Regione non può vietare alle imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza per trasporti non urgenti e programmabili: un divieto di questo tipo comprime in modo irragionevole la libertà di iniziativa economica e incide sulla tutela della concorrenza, riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa vietava la legge calabrese?

    Vietava alle imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza, di trasporto sanitario e attività assimilabili, separando nettamente l’attività funebre da quella sanitaria.

    Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?

    Perché il divieto, almeno per i trasporti non urgenti e programmabili con ambulanza, comprimeva in modo irragionevole la libertà d’impresa e incideva sulla concorrenza, materia di competenza statale.

    Le imprese funebri possono ora svolgere il servizio di ambulanza?

    Per i trasporti non urgenti e programmabili sì: la Corte ha rimosso il divieto per questa specifica attività di noleggio con conducente.

    Cosa è rimasto fuori dalla decisione?

    Le questioni relative all’inciso sui servizi parasanitari e socioassistenziali sono state dichiarate inammissibili, quindi non decise nel merito.

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  • Corte cost. n. 63/2025 – Non punibilità dei reati patrimoniali tra familiari

    Con l’ordinanza n. 63 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla causa di non punibilità per i reati patrimoniali commessi tra familiari, prevista dall’art. 649 del codice penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649 del codice penale stabilisce che alcuni reati contro il patrimonio (come furto, truffa, appropriazione indebita) non sono punibili, o sono perseguibili solo a querela, quando vengono commessi a danno di stretti familiari, ad esempio il coniuge non separato o un parente convivente. La ragione storica è evitare l’intervento del diritto penale all’interno della famiglia, lasciando spazio alla composizione interna dei conflitti. Nel caso concreto, il Tribunale di Napoli dubitava della ragionevolezza di questa disciplina, ritenendo che potesse creare disparità ingiustificate e incidere sul diritto di difesa della persona offesa. La materia era già stata affrontata dalla Corte con una precedente sentenza del 2015. Per i cittadini la posta in gioco riguarda l’equilibrio tra la tutela della vittima di un reato patrimoniale e la particolare considerazione che l’ordinamento riserva ai rapporti familiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649 del codice penale, relativo alla non punibilità (o alla perseguibilità a querela) per i reati patrimoniali commessi tra determinati familiari. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, nona sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa della persona offesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia in forma di ordinanza che non entra nel merito: le questioni sono state ritenute non scrutinabili per ragioni processuali. La Corte aveva già affrontato il tema con la sentenza n. 223 del 2015. L’art. 649 cod. pen. resta quindi in vigore senza un nuovo giudizio sulla sua conformità a Costituzione.

    Il principio

    Le questioni sulla causa di non punibilità per i reati patrimoniali tra familiari sono state dichiarate manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato il merito e la disciplina dell’art. 649 cod. pen. resta in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?

    Prevede che alcuni reati contro il patrimonio commessi tra stretti familiari non siano punibili o siano perseguibili solo a querela, per limitare l’intervento penale all’interno della famiglia.

    Cosa significa manifesta inammissibilità?

    È una forma di inammissibilità evidente, dichiarata con ordinanza, per ragioni processuali che impediscono alla Corte di esaminare il merito della questione.

    La norma è stata modificata?

    No. La pronuncia non incide sull’art. 649 cod. pen., che resta in vigore; la Corte non si è espressa sulla sua legittimità in questa occasione.

    La Corte si era già occupata del tema?

    Sì, con la sentenza n. 223 del 2015, richiamata anche dal giudice rimettente.

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