Art. 215 c.p.c. – Riconoscimento tacito della scrittura privata
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma;
se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
