Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 42/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dal Governo contro la legge della Regione siciliana che impone di dotare di personale non obiettore i reparti dedicati all’interruzione di gravidanza.
Di cosa si tratta
La legge della Regione siciliana n. 23 del 2025 ha previsto l’istituzione di aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e ha stabilito che le aziende sanitarie le dotino, nelle ordinarie procedure di reclutamento, di personale non obiettore di coscienza. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione lamentando il contrasto con la libertà di coscienza e religione, con il principio di eguaglianza, con il buon andamento e con il riparto di competenze tra Stato e Regione. La questione tocca un tema delicatissimo: garantire l’effettività dell’accesso all’IVG, riconosciuto dalla legge n. 194 del 1978, senza comprimere l’obiezione di coscienza del personale sanitario. La Corte ha respinto le censure, ma con un’interpretazione orientativa (‘nei sensi di cui in motivazione’) che indica come la norma vada letta in modo compatibile con la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all’art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni nei sensi di cui in motivazione: la previsione regionale è legittima se interpretata in modo coerente con l’organizzazione del personale sanitario e con la tutela dell’obiezione di coscienza, restando volta a garantire l’effettività del servizio di IVG.
Il principio
L’organizzazione del personale per assicurare l’effettività dell’accesso all’IVG è compatibile con la Costituzione purché letta in modo da non comprimere indebitamente l’obiezione di coscienza del personale sanitario.
Domande e risposte
Cosa significa ‘non fondate nei sensi di cui in motivazione’?
Significa che la norma è salva, ma solo nell’interpretazione indicata dalla Corte: va applicata secondo le precisazioni contenute nella motivazione.
La Regione può imporre personale non obiettore?
La Corte ha ritenuto legittima la previsione, intesa come strumento organizzativo per garantire il servizio, senza eliminare il diritto di obiezione di coscienza.
Cambia il diritto all’obiezione di coscienza dei medici?
No. L’obiezione di coscienza prevista dalla legge n. 194 del 1978 resta; la pronuncia riguarda l’organizzazione del personale per assicurare comunque il servizio.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili, tra cui la libertà di coscienza.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza.
- Art. 19 della Costituzione — libertà religiosa.
- Art. 21 della Costituzione — libertà di manifestazione del pensiero.
- Art. 51 della Costituzione — al primo comma, accesso alle cariche e agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione — al secondo comma, lettera l), riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.