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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 25/2026 la Corte costituzionale ha riunito tre giudizi sull’adeguamento delle retribuzioni del pubblico impiego e ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027.

Di cosa si tratta

Il blocco e il contenimento delle retribuzioni nel settore pubblico hanno generato negli anni un contenzioso ricorrente: i lavoratori e i giudici lamentano che gli stipendi non vengano adeguati al costo della vita, in tensione con il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente garantito dall’art. 36 della Costituzione. In questo caso, tre tribunali amministrativi (TAR Marche, TAR Lazio e TAR Friuli-Venezia Giulia) hanno sollevato, con ordinanze di contenuto analogo, questioni di legittimità costituzionale su due norme di contenimento della spesa: l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 e l’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010. La Corte, trattandosi di questioni connesse, ha riunito i tre giudizi e ne ha rinviato la discussione a un’udienza pubblica futura, fissata per il gennaio 2027. È una decisione di carattere organizzativo: non anticipa l’esito, ma raggruppa le cause per esaminarle insieme. Per i lavoratori interessati significa che la decisione sul merito è solo rimandata.

La questione di legittimità costituzionale

Sono impugnati l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito nella legge n. 140 del 1997) e l’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge n. 122 del 2010), in materia di contenimento della finanza pubblica. A sollevare le questioni, con tre ordinanze analoghe, sono stati il TAR per le Marche, il TAR per il Lazio e il TAR per il Friuli-Venezia Giulia (giudici rimettenti), in riferimento all’art. 36 della Costituzione; il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno invocato anche l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (tutela della proprietà).

La decisione della Corte

La Corte non ha deciso nel merito: ha riunito i giudizi e ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027. Si tratta di una scelta di gestione del processo costituzionale, finalizzata a esaminare congiuntamente questioni omogenee provenienti da più giudici.

Il principio

Quando più giudici sollevano questioni analoghe sulle stesse norme, la Corte costituzionale può riunire i relativi giudizi e rinviarne la trattazione a un’unica udienza, per garantire una decisione coerente e completa.

Domande e risposte

La Corte ha già deciso se le norme sono incostituzionali?

No. Ha solo rinviato la discussione: la decisione sul merito è attesa dopo l’udienza pubblica fissata per il 14 gennaio 2027.

Perché ha riunito i tre giudizi?

Perché i TAR delle Marche, del Lazio e del Friuli-Venezia Giulia hanno sollevato questioni di contenuto analogo sulle stesse norme: trattarle insieme assicura una valutazione uniforme.

Cosa c’entra l’art. 36 della Costituzione?

È il parametro centrale: garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a una vita libera e dignitosa. I giudici dubitano che le norme di contenimento lo rispettino.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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