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Con la sentenza n. 167/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni introdotto dalla legge di bilancio 2023, confermando che la misura non è un tributo mascherato.
Di cosa si tratta
La rivalutazione (o perequazione) automatica adegua ogni anno le pensioni all’andamento dell’inflazione, per non far perdere potere d’acquisto a chi vive di pensione. La legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022) ha previsto, per quell’anno, un adeguamento ridotto rispetto alla regola ordinaria: le pensioni sono comunque aumentate, ma in percentuale più bassa, soprattutto per gli importi più alti. Alcuni ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza, in causa davanti alla Corte dei conti dell’Emilia-Romagna contro l’INPS, hanno contestato questo taglio dell’adeguamento. Il giudice contabile ha allora chiesto alla Corte costituzionale di valutarne la legittimità, sostenendo che si trattasse in sostanza di un prelievo fiscale nascosto, colpendo solo una parte dei pensionati e reiterando nel tempo misure che dovrebbero restare eccezionali. In gioco c’era la tenuta del meccanismo che protegge il valore reale delle pensioni dall’inflazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, ha sollevato la questione sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 in riferimento all’art. 53 Cost. (capacità contributiva ed eguaglianza tributaria) e all’art. 3 Cost. (ragionevolezza e proporzionalità), lamentando un “prelievo coatto” di natura tributaria limitato a una sola categoria di pensionati e la trasformazione di una misura eccezionale in un intervento di fatto permanente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il raffreddamento dell’indicizzazione non è un tributo: non comporta alcuna decurtazione del patrimonio già acquisito dal pensionato, perché la pensione viene comunque aumentata, sia pure in misura ridotta. Mancando una vera sottrazione patrimoniale, viene meno il presupposto stesso della natura tributaria e, con esso, la denuncia di disparità fiscale.
Il principio
La riduzione temporanea della percentuale di rivalutazione delle pensioni non equivale a un’imposta: poiché la pensione continua a crescere, sia pure meno, non c’è la decurtazione patrimoniale che caratterizza il prelievo tributario. La Corte ribadisce però l’invito al legislatore alla prudenza nel reiterare misure di questo tipo.
Domande e risposte
La mia pensione è stata tagliata da questa misura?
No. La pensione non viene ridotta: continua ad aumentare per effetto della rivalutazione, ma con una percentuale inferiore a quella ordinaria, in particolare per gli importi più elevati.
Perché non si tratta di una tassa sulle pensioni?
Perché manca l’elemento essenziale del tributo, cioè una sottrazione di ricchezza già nelle mani del pensionato. Qui l’importo cresce: cambia solo la misura dell’incremento.
La Corte aveva già deciso su questo tema?
Sì. La sentenza richiama la precedente sentenza n. 19 del 2025, che aveva già respinto censure analoghe sollevate da altre sezioni della Corte dei conti.
Il legislatore può continuare a ridurre la rivalutazione ogni anno?
La Corte non lo vieta in assoluto, ma invita alla prudenza: la frequente reiterazione di misure di raffreddamento dell’indicizzazione può creare tensioni con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la presunta discriminazione tra pensionati.
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva ed eguaglianza tributaria, parametro centrale della tesi sul “tributo mascherato”.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.