Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 14/2026 – Estinzione del processo costituzionale

    Con l’ordinanza n. 14/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si è chiuso per ragioni procedurali, senza una decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    I giudizi davanti alla Corte costituzionale non si concludono sempre con una pronuncia sulla validità di una legge. In alcuni casi il processo si estingue per ragioni procedurali, ad esempio per rinuncia delle parti o per il venir meno dell’interesse a proseguire. In queste situazioni la Corte non valuta se la norma sia conforme alla Costituzione: prende atto che il giudizio non può continuare e lo dichiara estinto. È un esito esclusivamente tecnico, che chiude il procedimento lasciando intatta la norma, la quale resta in vigore. Per chi seguiva la vicenda significa che, almeno in quel giudizio, la questione costituzionale non riceve risposta nel merito e potrà eventualmente essere riproposta in futuro, se ne ricorreranno i presupposti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso con una pronuncia di natura processuale. La Corte non è entrata nel merito delle censure, dichiarando estinto il processo per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. È un esito processuale che non comporta alcun giudizio sulla legittimità costituzionale della norma, la quale non è toccata dalla decisione e continua ad applicarsi.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio, la Corte costituzionale dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito: la norma oggetto della questione resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha stabilito se la norma è incostituzionale?

    No. La dichiarazione di estinzione è una decisione processuale e non contiene alcun giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Comporta la chiusura del giudizio per ragioni procedurali, senza esame nel merito: la questione, in quel procedimento, non viene decisa.

    La questione potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì: se ne ricorrono i presupposti, la questione potrà essere sollevata nuovamente in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 140/2025 – Ammissibilità del conflitto Tribunale di Potenza-Senato

    Con l’ordinanza n. 140/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, aprendo così la fase di merito del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve i contrasti tra organi diversi dello Stato sull’esercizio dei rispettivi poteri. Si articola in due fasi: prima la Corte verifica, con un’ordinanza, se il conflitto è ammissibile (cioè se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi); poi, se ammesso, si passa all’esame del merito. In questo caso il Tribunale di Potenza, sezione penale, ha promosso un conflitto nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione a una deliberazione del Senato del 7 maggio 2024. Con l’ordinanza in esame la Corte si è pronunciata solo sulla prima fase, quella di ammissibilità. In gioco, per il momento, è soltanto l’accesso al giudizio, non ancora la decisione sul contrasto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del Senato del 7 maggio 2024, chiedendone l’ammissione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ha quindi disposto che l’ordinanza sia comunicata al Tribunale e che il ricorso sia notificato al Senato della Repubblica, nei termini di rito, per la prosecuzione del giudizio nel merito. Si tratta di una decisione preliminare: non risolve il conflitto, ma ne consente l’esame.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: la dichiarazione di ammissibilità apre la fase di merito, senza alcuna anticipazione sull’esito del contrasto.

    Domande e risposte

    La Corte ha già deciso il conflitto?

    No. Con questa ordinanza ha solo dichiarato ammissibile il ricorso: il merito del contrasto tra il Tribunale di Potenza e il Senato sarà esaminato nella fase successiva.

    Che cos’è un conflitto tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve i contrasti tra organi dello Stato sull’esercizio dei rispettivi poteri costituzionali.

    Cosa succede adesso?

    Il ricorso viene notificato al Senato e il giudizio prosegue nel merito, dove la Corte deciderà sul fondo del conflitto.

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  • Corte cost. n. 11/2026 – Il giudice non può imporre una misura cautelare più grave di quella chiesta dal PM

    Con l’ordinanza n. 11/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice di procedura penale nella parte in cui non consentono al giudice di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale le misure cautelari (come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari) limitano la libertà dell’indagato prima della sentenza definitiva. Per garanzia, la legge prevede che sia il pubblico ministero a chiederle e che il giudice possa applicarle nei limiti della richiesta: il giudice non può, di propria iniziativa, imporre una misura più grave di quella domandata dall’accusa. Il Tribunale di Prato, in un procedimento per spaccio di stupefacenti con richiesta di patteggiamento, ha dubitato di questa regola (artt. 280 e 291 cod. proc. pen.), ritenendo che, impedendo al giudice di disporre una misura più severa, essa contrastasse con l’uguaglianza, con la soggezione del giudice soltanto alla legge e con l’obbligatorietà dell’azione penale. In gioco c’era l’equilibrio tra il ruolo dell’accusa e quello del giudice nel sistema delle cautele penali, un tema che tocca le garanzie di chi è sottoposto a indagini. La Corte, però, non ha esaminato la questione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale, in combinato disposto, nella parte in cui non consentono al giudice di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero. A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili. Si tratta di un esito processuale: la Corte non è entrata nel merito perché le questioni, così come sollevate, presentavano carenze che ne impedivano l’esame. La regola contestata resta in vigore: il giudice non può applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal pubblico ministero.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale è palesemente inidonea all’esame nel merito, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile, senza pronunciarsi sulla validità della norma, che continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    Il giudice può aggravare la misura cautelare chiesta dal PM?

    No. Dopo questa decisione resta confermata la regola: il giudice applica la misura cautelare nei limiti della richiesta del pubblico ministero e non può disporne una più grave di sua iniziativa.

    Cosa significa “manifestamente inammissibile”?

    È una forma rafforzata di inammissibilità: la questione presenta carenze così evidenti da non poter essere esaminata nel merito. Non equivale a un giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Perché esiste questa regola sulle misure cautelari?

    Per garanzia: l’iniziativa sulle misure che limitano la libertà personale spetta all’accusa, e il giudice opera entro i confini della richiesta, a tutela dell’indagato.

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  • Corte cost. n. 141/2025 – Blocco dei licenziamenti Covid e dirigenti

    Con la sentenza n. 141/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul “blocco dei licenziamenti” durante l’emergenza Covid, che non era stato esteso ai dirigenti.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza Covid, nel 2020, una serie di decreti vietò ai datori di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni economiche o organizzative), indipendentemente dal numero di dipendenti: è il cosiddetto “blocco dei licenziamenti”, introdotto per proteggere l’occupazione nella fase più acuta della pandemia. Questo divieto era però riferito alla disciplina del licenziamento dei lavoratori subordinati e non si estendeva ai dirigenti, che hanno un diverso regime. Alcuni dirigenti licenziati in quel periodo hanno chiesto la reintegrazione, e la Corte di cassazione e la Corte d’appello di Catania hanno dubitato che fosse ragionevole escluderli dalla tutela del blocco. In gioco c’era la parità di trattamento tra dirigenti e altri lavoratori di fronte a una misura emergenziale di protezione del posto di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, e la Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, hanno sollevato questioni sugli artt. 46 del d.l. n. 18 del 2020, 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020 e 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (come convertiti), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, perché il blocco dei licenziamenti non era stato esteso ai dirigenti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di non estendere ai dirigenti il blocco dei licenziamenti non è irragionevole: la posizione del dirigente è diversa da quella degli altri lavoratori subordinati, anche sul piano delle tutele contro il licenziamento, e giustifica un trattamento differenziato nella misura emergenziale.

    Il principio

    La diversità di disciplina tra dirigenti e altri lavoratori subordinati giustifica la scelta del legislatore di non estendere ai primi il blocco dei licenziamenti adottato durante l’emergenza Covid: non vi è violazione del principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cos’era il “blocco dei licenziamenti”?

    Un divieto, introdotto nel 2020, di licenziare per giustificato motivo oggettivo, valido per più mesi durante l’emergenza Covid, a protezione dell’occupazione.

    I dirigenti erano protetti dal blocco?

    No. La Corte ha confermato che l’esclusione dei dirigenti era legittima, data la diversità del loro regime rispetto agli altri lavoratori.

    Perché il trattamento è diverso?

    Perché la posizione del dirigente e le sue tutele contro il licenziamento differiscono da quelle degli altri lavoratori subordinati, secondo la Corte.

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  • Corte cost. n. 13/2026 – Energie rinnovabili e autonomia della Regione siciliana

    Con la sentenza n. 13/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni con cui la Regione siciliana contestava la disciplina statale sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Di cosa si tratta

    La transizione energetica passa dalla semplificazione delle procedure per costruire impianti che producono energia da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico e simili). Lo Stato, con il decreto legislativo n. 190 del 2024, ha riordinato i regimi amministrativi (autorizzazioni, procedure semplificate, attività libera) per questi impianti, individuando in un allegato quali tipologie rientrino in ciascun regime. La Regione siciliana ha impugnato alcune di queste norme davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che lo Stato avesse invaso le competenze che lo Statuto speciale e la Costituzione riconoscono alla Regione, e che la disciplina violasse i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni. In gioco c’era il riparto di competenze tra centro e autonomie in un settore strategico, dove l’esigenza di standard uniformi per accelerare gli investimenti si confronta con le prerogative delle Regioni, in particolare di quelle a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, commi 1, 2 e 13, e il relativo Allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A promuovere il giudizio, in via principale, è stata la Regione siciliana, in riferimento all’art. 14 dello Statuto speciale (legge cost. n. 2 del 1948) e agli artt. 117, terzo comma, 118, quarto comma (sussidiarietà), 3 e 120, secondo comma (ragionevolezza e leale collaborazione), della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato nel merito se la disciplina statale invada o meno le competenze regionali, perché le censure, per come prospettate dalla Regione, non potevano essere esaminate. Le norme statali sui regimi amministrativi per le fonti rinnovabili restano dunque in vigore.

    Il principio

    Quando le censure di una Regione contro una legge statale sono formulate in modo da non consentire l’esame nel merito, la Corte le dichiara inammissibili: non si pronuncia sul riparto di competenze e la disciplina impugnata continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    La Corte ha dato torto alla Regione siciliana?

    Non nel merito. Ha dichiarato le questioni inammissibili per ragioni processuali, senza stabilire se lo Stato abbia invaso le competenze regionali.

    Cosa cambia per gli impianti di energia rinnovabile in Sicilia?

    Nulla: la disciplina statale del d.lgs. n. 190 del 2024 sui regimi amministrativi resta applicabile, non essendo stata toccata dalla decisione.

    La Regione potrà tornare a contestare la norma?

    L’inammissibilità è legata al modo in cui la questione era stata posta in questo giudizio; in linea generale eventuali profili potranno essere fatti valere, con i dovuti presupposti, in altre sedi.

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  • Corte cost. n. 142/2025 – Cittadinanza italiana per discendenza senza limiti

    Con la sentenza n. 142/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’acquisto della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) senza limiti generazionali, lasciando al legislatore ogni scelta di riforma.

    Di cosa si tratta

    In Italia la cittadinanza si trasmette per discendenza (iure sanguinis): è cittadino chi nasce da padre o madre italiani. La legge n. 91 del 1992 non pone limiti generazionali, sicché possono ottenere la cittadinanza anche discendenti di emigrati italiani nati all’estero, ivi residenti e in possesso di un’altra cittadinanza, pur senza altri legami concreti con l’Italia. Diversi tribunali specializzati in immigrazione (Bologna, Roma, Milano, Firenze) hanno dubitato che un riconoscimento senza limiti, fondato sulla sola discendenza, fosse coerente con la nozione di popolo e con i principi costituzionali. In gioco c’erano i criteri di appartenenza alla comunità nazionale e la questione, molto dibattuta, dei limiti all’acquisto della cittadinanza per discendenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze hanno sollevato questioni sull’art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992 (e, per il solo Tribunale di Milano, anche sull’art. 4 del codice civile del 1865 e sull’art. 1 della legge n. 555 del 1912), in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non pongono alcun limite all’acquisto della cittadinanza iure sanguinis.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni (oltre ad alcuni interventi di associazioni). L’inammissibilità è una pronuncia di rito: introdurre limiti generazionali alla cittadinanza per discendenza richiede scelte complesse e discrezionali, riservate al legislatore, e non può essere imposto dalla Corte. Spetta dunque al Parlamento un’eventuale riforma.

    Il principio

    La definizione dei criteri e degli eventuali limiti per l’acquisto della cittadinanza per discendenza spetta al legislatore: di fronte a una scelta di sistema così rilevante e discrezionale, la Corte dichiara l’inammissibilità senza sostituirsi al Parlamento.

    Domande e risposte

    La Corte ha introdotto limiti alla cittadinanza per discendenza?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili: ogni limite generazionale deve essere stabilito dal legislatore, non dalla Corte.

    Chi può ancora ottenere la cittadinanza iure sanguinis?

    Restano applicabili le regole vigenti: la sentenza non ha modificato la disciplina, ma ha rimesso al legislatore eventuali riforme.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché fissare limiti alla cittadinanza per discendenza comporta scelte di sistema discrezionali, che spettano al Parlamento.

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  • Corte cost. n. 12/2026 – Processo in assenza per tortura: anticipo dello Stato per il consulente di parte

    Con la sentenza n. 12/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 225 del codice di procedura penale nella parte in cui, in un peculiare processo in assenza per reati di tortura, non garantiva l’anticipo da parte dello Stato delle spese del consulente tecnico nominato dal difensore d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale ciascuna parte può nominare un consulente tecnico, una figura indispensabile, ad esempio, per contestare una perizia. Le sue spese sono però a carico di chi lo nomina. Il problema sorge nel processo “in assenza”: quando l’imputato non è presente né raggiungibile, è il difensore d’ufficio a tutelarne i diritti, ma senza un cliente che paghi il consulente la difesa rischia di restare priva di un supporto tecnico essenziale. La Corte d’assise di Roma ha sollevato la questione in un procedimento per gravi reati riconducibili alla tortura, a carico di imputati assenti, nel caso in cui, per la mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, non sia possibile provare che l’imputato fosse a conoscenza del processo. In gioco c’era l’effettività del diritto di difesa: senza la garanzia di un consulente, la difesa d’ufficio sarebbe stata solo formale, soprattutto in processi delicati per crimini di particolare gravità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia). A sollevare la questione è stata la Corte d’assise di Roma, prima sezione (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione. Si sono costituiti gli imputati ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel particolare processo in assenza per i delitti di tortura descritto, l’onorario e le spese del consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio siano anticipati dallo Stato, salvo il diritto di recuperarli dall’imputato che si renda poi reperibile. La liquidazione avverrà secondo le regole previste dall’art. 83 del testo unico sulle spese di giustizia, sul modello dell’anticipazione erariale già prevista per il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile.

    Il principio

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) impone che, nel processo in assenza in cui l’imputato non sia raggiungibile per fatti a lui non imputabili, lo Stato anticipi le spese del consulente tecnico nominato dal difensore d’ufficio, salvo recupero successivo: la difesa tecnica deve essere effettiva, non solo formale.

    Domande e risposte

    Chi paga il consulente della difesa in questi processi?

    Dopo questa sentenza lo anticipa lo Stato, nel caso particolare del processo in assenza per reati di tortura descritto dalla Corte, salvo il diritto di recuperare le somme dall’imputato che diventi reperibile.

    Perché serve un consulente di parte?

    Perché in molti processi la difesa non può essere effettiva senza un supporto tecnico (ad esempio per contestare una perizia). Garantirne l’anticipo evita che la difesa d’ufficio resti puramente formale.

    La regola vale per tutti i processi in assenza?

    No. La pronuncia riguarda la specifica ipotesi indicata: processo in assenza per delitti di tortura, quando, per la mancata assistenza dello Stato di appartenenza, è impossibile provare che l’imputato fosse a conoscenza del processo.

    Lo Stato perde quei soldi?

    No. È prevista l’anticipazione “salvo recupero”: lo Stato potrà ripetere gli importi nei confronti dell’imputato che successivamente si renda reperibile.

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  • Corte cost. n. 143/2025 – Vincolo alberghiero e svincolo per non convenienza economica

    Con la sentenza n. 143/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Liguria nella parte in cui non consentiva di chiedere lo svincolo della destinazione alberghiera di un immobile quando la struttura risulti economicamente non conveniente.

    Di cosa si tratta

    Per tutelare l’offerta turistico-ricettiva, alcune Regioni impongono agli immobili alberghieri un “vincolo di destinazione d’uso”: l’edificio deve restare albergo e non può essere trasformato, ad esempio, in abitazioni. La legge della Regione Liguria consentiva di chiedere lo svincolo solo in presenza di determinati presupposti (impossibilità di adeguamento per vincoli monumentali o di sicurezza, collocazione inidonea), ma non contemplava la semplice insostenibilità economica della struttura. Una società proprietaria di un hotel, in causa con il Comune di Ameglia, si è vista negare lo svincolo nonostante la non convenienza economica dell’attività. Il TAR Liguria ha sollevato la questione. In gioco c’erano il diritto di proprietà e la libertà di impresa di fronte a un vincolo che poteva costringere a mantenere in attività un albergo in perdita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Liguria, sezione seconda, ha sollevato la questione sull’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008 (come sostituito nel 2013), in riferimento agli artt. 3, 41, 42, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU) e secondo comma, lettera l), nella parte in cui non prevedeva lo svincolo per insostenibilità economica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma ligure nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili vincolati ad albergo di presentare un’istanza motivata e documentata di svincolo, con indicazione della nuova destinazione d’uso, nel caso di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. Va dunque introdotta questa via d’uscita dal vincolo.

    Il principio

    Il vincolo di destinazione alberghiera non può essere assoluto: il proprietario deve poter chiedere lo svincolo anche quando dimostri la comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura, a tutela del diritto di proprietà e della libertà di impresa.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i proprietari di alberghi in Liguria?

    Possono ora chiedere lo svincolo della destinazione alberghiera anche dimostrando la non convenienza economico-produttiva della struttura, e non solo nei casi prima previsti.

    Lo svincolo è automatico?

    No. Occorre presentare un’istanza motivata e documentata, con l’indicazione della destinazione d’uso che si intende insediare; la valutazione spetta al Comune.

    Perché esiste il vincolo alberghiero?

    Per salvaguardare l’offerta turistico-ricettiva del territorio, evitando che gli immobili alberghieri vengano facilmente convertiti ad altri usi.

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  • Corte cost. n. 144/2025 – Indennità per licenziamento illegittimo nel pubblico impiego

    Con la sentenza n. 144/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’indennità risarcitoria spettante al dipendente pubblico licenziato illegittimamente, confermando il criterio di calcolo previsto dalla legge.

    Di cosa si tratta

    Quando un dipendente pubblico viene licenziato illegittimamente, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro gli spetta un’indennità risarcitoria. L’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 commisura questa indennità all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, fino a un massimo di ventiquattro mensilità. Il Tribunale di Trento, giudice del lavoro, in una causa relativa a un dipendente sanitario soggetto a un particolare regime (indennità premio di servizio), ha dubitato che fosse ragionevole agganciare l’indennità a quella base di calcolo, anziché a una retribuzione comprensiva di tutte le voci continuative. In gioco c’era l’adeguatezza del risarcimento riconosciuto al lavoratore pubblico illegittimamente licenziato e la coerenza tra le diverse categorie di dipendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato nel 2017) in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità nel criterio di calcolo dell’indennità risarcitoria per i dipendenti pubblici illegittimamente licenziati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il criterio di commisurazione dell’indennità alla base di calcolo prevista dalla legge non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore nel definire la misura del risarcimento, senza violare il principio di eguaglianza tra le diverse categorie di lavoratori pubblici.

    Il principio

    La scelta del parametro retributivo cui agganciare l’indennità per licenziamento illegittimo del dipendente pubblico rientra nella discrezionalità del legislatore: il criterio fissato dalla legge non è manifestamente irragionevole e non viola l’eguaglianza.

    Domande e risposte

    Quanto spetta al dipendente pubblico licenziato illegittimamente?

    Oltre alla reintegrazione, un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR, fino a un massimo di ventiquattro mensilità.

    Il criterio di calcolo è cambiato dopo la sentenza?

    No. La Corte ha confermato la legittimità del criterio previsto dalla legge, ritenendolo non irragionevole.

    Perché il giudice lo riteneva ingiusto?

    Perché quel parametro poteva risultare inferiore a una retribuzione comprensiva di tutte le voci continuative; la Corte non ha però ravvisato la violazione dell’art. 3 Cost.

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  • Corte cost. n. 145/2025 – Concorso da vice ispettore di Polizia e anzianità di servizio

    Con la sentenza n. 145/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul requisito dei tre anni di anzianità richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato per accedere, con riserva di posti, al concorso da vice ispettore.

    Di cosa si tratta

    Il concorso per vice ispettore della Polizia di Stato prevede, in via ordinaria, un limite massimo di età (ventotto anni). Per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia, la legge riserva una quota di posti (un sesto) anche oltre quel limite di età, ma a condizione di avere almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio. Un appartenente alla Polizia ha contestato proprio questo requisito di anzianità, ritenendolo un’irragionevole barriera all’accesso al concorso. Il TAR Lazio ha sollevato la questione, dubitando che la soglia minima di servizio fosse coerente con il principio del pubblico concorso e con il buon andamento dell’amministrazione. In gioco c’erano le regole di accesso ai concorsi pubblici e il margine di scelta dell’amministrazione nel definire i requisiti di partecipazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Lazio, sezione prima quater, ha sollevato la questione sull’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982 in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ritenendo irragionevole e in contrasto con l’accesso ai pubblici uffici la richiesta di tre anni di anzianità per la riserva di posti destinata al personale interno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il requisito dei tre anni di anzianità per accedere alla riserva di posti non è irragionevole: risponde all’esigenza di valorizzare un’esperienza minima di servizio in chi accede dall’interno superando il limite di età, e rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, senza ledere il principio del pubblico concorso.

    Il principio

    L’amministrazione può legittimamente richiedere un’anzianità minima di servizio per riservare al personale interno una quota di posti in un concorso pubblico: si tratta di una scelta organizzativa ragionevole, coerente con il buon andamento e con l’accesso ai pubblici uffici.

    Domande e risposte

    Il requisito dei tre anni di servizio resta valido?

    Sì. La Corte ha confermato che richiedere tre anni di anzianità per la riserva di posti destinata al personale interno è legittimo.

    Perché esiste una riserva di posti per chi è già nella Polizia?

    Per consentire al personale interno di accedere al ruolo di vice ispettore anche oltre il limite di età ordinario, valorizzandone l’esperienza.

    Questo limita l’accesso al concorso?

    Secondo la Corte no in modo irragionevole: il requisito è proporzionato alla finalità di valorizzare l’esperienza di servizio.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 146/2025 – Termini di difesa nel rito famiglia

    Con la sentenza n. 146/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul termine concesso all’attore per replicare alle difese del convenuto nel nuovo rito unificato per le persone, i minori e le famiglie.

    Di cosa si tratta

    La riforma del processo civile (riforma Cartabia) ha introdotto un rito unificato per le cause su persone, minori e famiglie. Tra le sue regole, l’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile fissa il calendario degli scambi tra le parti: in particolare prevede che l’attore, a pena di decadenza, depositi una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza per replicare alle difese del convenuto, proporre nuove domande ed eccezioni che ne derivano e indicare prove. Il Tribunale di Genova ha ritenuto troppo breve il tempo a disposizione dell’attore (circa dieci giorni tra la costituzione del convenuto e il suo termine), soprattutto in cause complesse, lamentando una compressione del diritto di difesa. In gioco c’era l’equilibrio tra la celerità del processo, voluta dalla riforma, e l’effettività della difesa delle parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, ha sollevato la questione sull’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ritenendo il termine assegnato all’attore insufficiente a garantire un’adeguata difesa e la parità delle armi nel giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il termine previsto dalla norma, letto nel contesto complessivo del rito, non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa né viola la parità delle armi: rientra nella discrezionalità del legislatore organizzare i tempi del processo per assicurarne anche la ragionevole durata.

    Il principio

    La fissazione dei termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore: un termine contenuto per la replica dell’attore non viola il diritto di difesa né il giusto processo se inserito in un sistema che assicura comunque un contraddittorio effettivo.

    Domande e risposte

    Il termine per l’attore resta quello previsto dalla legge?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della regola: la memoria va depositata almeno venti giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza.

    Perché si parlava di diritto di difesa compresso?

    Perché il giudice riteneva troppo breve il tempo per replicare alle difese del convenuto, in particolare nelle cause complesse; la Corte non ha condiviso questa lettura.

    A quali cause si applica questa regola?

    Al rito unificato per le cause in materia di persone, minori e famiglie, introdotto dalla riforma del processo civile.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 147/2025 – Blocco delle tariffe autostradali e concessioni

    Con la sentenza n. 147/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che, durante l’emergenza Covid, avevano congelato l’adeguamento delle tariffe autostradali per i concessionari con piano economico-finanziario scaduto, estendendo la pronuncia ad altre disposizioni collegate.

    Di cosa si tratta

    Le tariffe dei pedaggi autostradali si aggiornano in base al piano economico-finanziario (PEF) concordato tra concessionario e Stato. Alcuni decreti “milleproroghe” del 2019 e del 2020 avevano differito, per i concessionari con PEF scaduto, il termine per l’adeguamento delle tariffe degli anni 2020 e 2021, in attesa della definizione dei nuovi piani. La società concessionaria del Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (autostrada Aosta-Traforo del Monte Bianco) si è vista negare l’adeguamento richiesto e ha impugnato gli atti. Il Consiglio di Stato ha dubitato che il blocco prolungato delle tariffe, deciso con norme di legge, rispettasse i principi costituzionali e il diritto dell’Unione, incidendo sui rapporti di concessione già in essere. In gioco c’erano la certezza degli accordi di concessione, la libertà di impresa e i limiti all’uso del decreto-legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione sull’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019 e sull’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183 del 2020 (come convertiti), in riferimento agli artt. 3, 41, 77 e 97 della Costituzione, nonché, tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., al diritto dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni censurate sul differimento dell’adeguamento tariffario e, in via consequenziale, di una serie di norme successive che ne avevano protratto gli effetti (decreti del 2021, 2022 e 2023). Ha invece dichiarato non fondata una delle questioni residue. Il prolungato blocco legislativo delle tariffe, incidendo sui rapporti concessori in essere, è stato ritenuto incostituzionale.

    Il principio

    Il legislatore non può, con un blocco prolungato e ripetuto delle tariffe, alterare i rapporti di concessione autostradale già in corso, comprimendo in modo irragionevole le posizioni del concessionario: la dichiarazione di illegittimità si estende, in via consequenziale, alle norme che ne hanno protratto gli effetti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il piano economico-finanziario (PEF) di un’autostrada?

    È il documento che, in una concessione autostradale, definisce investimenti, costi, ricavi e l’andamento delle tariffe: in base ad esso si aggiornano i pedaggi.

    Cosa significa “illegittimità consequenziale”?

    È il potere della Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità ad altre norme strettamente collegate a quella censurata, qui le disposizioni che avevano prorogato lo stesso blocco.

    Le tariffe aumenteranno automaticamente?

    La sentenza rimuove il blocco legislativo; gli adeguamenti restano governati dai piani economico-finanziari e dai procedimenti di concessione.

    Norme collegate

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