Autore: Andrea Marton

  • Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire

    Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire

    Art. 163-bis c.p.c. – Termini per comparire

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta [1] giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta [1] giorni se si trova all’estero.

    Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

    Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente.

    [1] Le parole «sessanta» e «centoventi» sono state così sostituite dalla L. 263/2005 con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione

    Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione

    Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

    Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

    L’atto di citazione deve contenere:

    l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

    il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale [1] dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale [1], la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

    la determinazione della cosa oggetto della domanda;

    l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

    l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

    il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

    l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 [2][3].

    L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Le parole “il codice fiscale” aggiunte dall’art. 4, comma 8b, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [3] Le parole «di cui agli articoli 38 e 167» hanno sostituito le parole «di cui all’art. 167» in base all’art. 46, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge citata).

  • Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità

    Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità

    Art. 162 c.p.c. – Pronuncia sulla nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

    Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell’art. 60, n. 2.

  • Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza

    Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza

    Art. 161 c.p.c. – Nullità della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

    Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

  • Articolo 160 Codice di Procedura Civile: Nullità della notificazione

    Articolo 160 Codice di Procedura Civile: Nullità della notificazione

    Art. 160 c.p.c. – Nullità della notificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.

  • Articolo 159 Codice di Procedura Civile: Estensione della nullità

    Articolo 159 Codice di Procedura Civile: Estensione della nullità

    Art. 159 c.p.c. – Estensione della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

    La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

    Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

  • Articolo 158 Codice di Procedura Civile: Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Articolo 158 Codice di Procedura Civile: Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Art. 158 c.p.c. – Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.

  • Articolo 157 Codice di Procedura Civile: Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Articolo 157 Codice di Procedura Civile: Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Art. 157 c.p.c. – Rilevabilità e sanatoria della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

    Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

    La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

  • Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità

    Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità

    Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

    Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

    La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

  • Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini

    Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini

    Art. 155 c.p.c. – Computo dei termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

    Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

    I giorni festivi si computano nel termine.

    Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

    La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

    Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.