Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Chi deve iscriversi: i lavoratori autonomi con reddito da art. 53 comma 1 TUIR non coperti da altra cassa previdenziale obbligatoria devono versare i contributi alla gestione separata INPS.
Aliquota ordinaria 26,07%: si applica ai professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
Aliquota ridotta 24%: si applica a chi è già coperto da un’altra gestione previdenziale obbligatoria oppure è titolare di pensione diretta o di reversibilità.
Massimale 2025: 120.607 euro: oltre questa soglia di reddito non sono dovuti ulteriori contributi alla gestione separata.
Piena deducibilità: i contributi versati alla gestione separata sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, come onere deducibile.
Quadro RR sezione II: è qui che si calcola e si dichiara il contributo dovuto nella dichiarazione annuale Modello Redditi PF 2026.
Cos'è la gestione separata INPS e chi vi è obbligato
La gestione separata INPS, istituita dalla legge n. 335 del 1995, è la forma previdenziale obbligatoria per chi lavora in modo autonomo senza un’altra cassa di previdenza. Vi rientrano, tra gli altri, i consulenti con partita IVA non iscritti a un albo professionale con cassa propria, i professionisti che pur appartenendo a un albo non versano il contributo soggettivo alla rispettiva cassa (ad esempio per scelta statutaria), i collaboratori coordinati e continuativi e chi svolge attività occasionale con reddito superiore a determinate soglie.
Non devono invece iscriversi alla gestione separata INPS i professionisti già obbligati al versamento del contributo soggettivo presso le casse di previdenza dei decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (Cassa Forense per gli avvocati, Inarcassa per ingegneri e architetti, ecc.). Se già versi a una di queste casse, sei escluso dalla gestione separata per quella quota di reddito.
Il quadro RR, sezione II, del Modello Redditi PF 2026 è lo strumento con cui si determina e si dichiara il contributo dovuto. La base imponibile è la totalità dei redditi da lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF (tipicamente il reddito del quadro RE), nel limite del massimale annuo fissato per l’anno 2025 in 120.607 euro.
Aliquote gestione separata INPS per l'anno d'imposta 2025
Situazione del professionista
Aliquota
Codice nel quadro RR
Privo di altra tutela previdenziale obbligatoria
26,07%
C
Coperto da altra previdenza obbligatoria o titolare di pensione
24%
A
Magistrati onorari obbligati alla GS
25,72%
B
Massimale di reddito imponibile (limite oltre cui non si versa)
euro 120.607
–
Esempio pratico
Tizio è consulente informatico con partita IVA, senza altra cassa previdenziale. Nel 2025 ha dichiarato nel quadro RE un reddito netto di 48.000 euro. L’aliquota applicabile è 26,07%. Il contributo dovuto è 48.000 x 26,07% = 12.513,60 euro, da versare con modello F24. Questi 12.513,60 euro sono integralmente deducibili dal reddito complessivo come onere deducibile nel quadro RP (o, se anticipati nel quadro RE, riducono direttamente il reddito professionale).
Documenti necessari
Modelli F24 relativi agli acconti e al saldo contributi versati nel 2025
Quadro RE compilato con il reddito netto di lavoro autonomo 2025
Eventuale comunicazione INPS di iscrizione alla gestione separata
Certificazione Unica 2026 se hai percepito redditi da collaborazione su cui il committente ha versato la quota a suo carico
Professionista senza altra cassa: aliquota piena
Scenario. Caio è grafico freelance con partita IVA. Non è iscritto ad alcun albo professionale con cassa propria. Nel 2025 ha prodotto un reddito di lavoro autonomo di 35.000 euro.
Come si applica. Caio applica l’aliquota del 26,07% sull’intero reddito (codice C nel campo 14 del rigo RR5). Il contributo dovuto è 35.000 x 26,07% = 9.124,50 euro. Deve versare acconti durante l’anno (in giugno e novembre) e il saldo entro il termine della dichiarazione. L’intero importo versato è deducibile dal reddito complessivo.
In pratica
Versa gli acconti nei termini per evitare sanzioni: il primo acconto (40%) va con il saldo IRPEF di giugno, il secondo (60%) a novembre.
Se il reddito 2025 è inferiore a quello 2024, puoi optare per il metodo previsionale e versare acconti ridotti.
Professionista già in pensione: aliquota ridotta
Scenario. Sempronio, architetto in pensione, continua a esercitare la professione ed è iscritto a Inarcassa. Inarcassa, però, non gli applica più il contributo soggettivo pieno. Produce un reddito autonomo di 20.000 euro soggetto alla gestione separata.
Come si applica. Essendo titolare di pensione diretta, Sempronio applica l’aliquota ridotta del 24% (codice A nel campo 14 del rigo RR5). Il contributo dovuto è 20.000 x 24% = 4.800 euro. Anche questo importo è deducibile dal reddito complessivo.
In pratica
Controlla sempre quale aliquota si applica alla tua situazione: usare l’aliquota sbagliata comporta un versamento errato e potenziali sanzioni.
Se versi contributi sia a Inarcassa sia alla GS INPS, entrambi sono deducibili, ma la base imponibile GS si riduce della quota già assoggettata alla cassa professionale.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Dal 2010 il certificato di malattia è telematico: il medico lo invia direttamente all’INPS tramite il SAC. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica al datore. Non è più necessario consegnare il cartaceo, salvo casi eccezionali.
Compila e invia il certificato al SAC INPS via internet
INPS
Assegna il numero di protocollo e mette a disposizione il documento
Lavoratore
Comunica il numero di protocollo al datore di lavoro
Datore di lavoro
Consulta autonomamente il certificato tramite i servizi INPS
Il sistema SAC e il protocollo
Il medico – di base, continuità assistenziale (guardia medica) o specialista abilitato – trasmette il certificato al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) dell’INPS in tempo reale. Il sistema genera un numero di protocollo univoco che il medico comunica al paziente. Questo codice è l’unico adempimento richiesto al lavoratore: trasmetterlo al datore di lavoro, preferibilmente per iscritto, entro i termini previsti dal CCNL.
Come il lavoratore può consultare il proprio certificato
Il lavoratore può visualizzare e scaricare l’attestato di malattia (la parte non riservata del certificato) accedendo ai servizi online INPS con SPID, CIE o CNS. L’attestato indica i giorni di prognosi senza rivelare la diagnosi, che rimane riservata e consultabile solo dal medico di controllo. In caso di malfunzionamento del sistema il medico rilascia un certificato cartaceo provvisorio.
Cosa fare se il medico non può trasmettere
In caso di impedimento tecnico (guasto al sistema, mancanza di connessione) il medico rilascia un certificato cartaceo che il lavoratore consegna o invia al datore e all’INPS. Superato il blocco, il medico è tenuto a trasmettere retroattivamente il certificato telematico. Il datore non può rifiutare il certificato cartaceo in questi casi eccezionali.
Casi pratici
Tizio – certificato emesso dal medico di base
Tizio va dal medico di base che compila il certificato online. Tizio riceve il numero di protocollo via SMS o direttamente in ambulatorio e lo comunica al datore via email: il suo obbligo è assolto.
Caia – guardia medica nel weekend
Caia si ammala sabato sera e va dalla guardia medica. Anche la guardia medica è abilitata alla trasmissione telematica; Caia ottiene il protocollo e lo comunica al responsabile HR entro il primo giorno lavorativo successivo.
Sempronio – sistema INPS in down
Il SAC è irraggiungibile: il medico rilascia un certificato cartaceo. Sempronio lo consegna al datore. Appena il sistema torna disponibile, il medico invia il telematico e il flusso si normalizza.
Domande frequenti
Devo portare il certificato cartaceo al datore?
No. Dal 2010 il certificato è telematico. Devi comunicare solo il numero di protocollo; il datore recupera autonomamente l’attestato tramite i servizi INPS.
Cosa comunicare al datore quando si è malati?
Il numero di protocollo del certificato telematico, possibilmente per iscritto (email, SMS o altro canale tracciabile), entro i termini stabiliti dal CCNL.
Il datore può conoscere la mia diagnosi?
No. L’attestato accessibile al datore indica solo i giorni di prognosi; la diagnosi è riservata e può essere consultata solo dal medico di controllo INPS.
Posso consultare il mio certificato online?
Sì. Accedendo ai servizi INPS con SPID, CIE o CNS puoi visualizzare e scaricare il tuo attestato di malattia.
Cosa succede se il medico non riesce a trasmettere il certificato?
Il medico rilascia un certificato cartaceo provvisorio valido a tutti gli effetti. Appena il sistema è ripristinato, provvede a trasmettere il telematico.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Per importi molto contenuti nei primi trimestri è previsto il differimento o cumulo del versamento.
Perché il forfettario applica il bollo in fattura
Chi opera in regime forfettario emette fatture senza IVA. Proprio qui entra in gioco l’imposta di bollo: la legge prevede che i documenti non soggetti a IVA scontino il bollo quando superano una certa soglia. In pratica, il principio è semplice – o si paga l’IVA, o si paga il bollo. Non entrambi.
Il bollo dovuto è di 2 euro per ogni fattura che espone importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro. Per il forfettario questa situazione è la norma, visto che l’intero corrispettivo è esente da IVA per legge.
La domanda più frequente è: chi deve sborsare quei 2 euro, il forfettario o il cliente? La risposta pratica è che il forfettario anticipa l’imposta apponendo il bollo (o assolvendo in modo virtuale), ma di norma ne chiede il rimborso al cliente inserendo la voce ‘rimborso imposta di bollo 2 euro’ direttamente in fattura. Il cliente quindi paga quei 2 euro in più insieme al compenso.
Capire bene questo meccanismo evita errori comuni: dimenticare il bollo sulle fatture oltre soglia espone a sanzioni; applicarlo erroneamente su fatture sotto soglia è una svista inutile. Vediamo nel dettaglio come funziona e come si assolve.
Bollo su fatture forfettarie – riepilogo soglie e importi
Situazione
Bollo dovuto
Fattura senza IVA con importo fino a 77,47 euro
Nessun bollo
Fattura senza IVA con importo superiore a 77,47 euro
2 euro
Fattura con IVA (regime ordinario)
Nessun bollo (alternatività IVA/bollo)
Assolvimento su e-fattura
Virtuale – versamento trimestrale F24
Esempio pratico
Tizio è un grafico freelance in regime forfettario. A marzo emette una fattura elettronica di 1.200 euro per un lavoro di impaginazione: nessuna IVA esposta, perché il forfettario non la applica. L’importo supera 77,47 euro, quindi scatta il bollo. Tizio inserisce in fattura la voce ‘Rimborso imposta di bollo: 2 euro’ e il cliente paga in tutto 1.202 euro. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nel cassetto fiscale, Tizio vedrà il bollo calcolato e lo verserà con F24 (codice tributo 2521 se la fattura è del primo trimestre) entro la scadenza trimestrale.
Documenti necessari
Partita IVA forfettaria (documentazione apertura regime)
Fatture elettroniche emesse (archivio Sistema di Interscambio)
Modello F24 per versamento bollo trimestrale
Cassetto fiscale Agenzia delle Entrate (sezione bollo e-fatture)
DPR 642/1972 – tariffa allegata (voce fatture e ricevute)
Tizio: consulente IT forfettario con fattura da 800 euro
Scenario. Tizio lavora come consulente informatico in regime forfettario. A giugno emette una fattura elettronica di 800 euro al suo cliente aziendale. Non espone IVA perché è forfettario.
Come si applica. L’importo (800 euro) supera la soglia di 77,47 euro e la fattura non ha IVA: scatta il bollo da 2 euro. Tizio lo addebita al cliente come rimborso. Il cliente paga 802 euro. Nel trimestre successivo Tizio troverà nell’area riservata AdE l’importo di bollo calcolato e lo versa con F24 codice 2522 (secondo trimestre).
In pratica
Inserisci in fattura la riga ‘Rimborso imposta di bollo: euro 2,00’.
Non apporre alcuna marca fisica: su e-fattura il bollo è sempre virtuale.
Versa con F24 entro la scadenza trimestrale indicata nell’area riservata AdE.
Caio: personal trainer forfettario con fattura da 50 euro
Scenario. Caio è personal trainer in regime forfettario. Emette una ricevuta/fattura di 50 euro per una singola seduta di allenamento a un cliente privato. Non applica IVA.
Come si applica. L’importo (50 euro) è inferiore a 77,47 euro. Il bollo non è dovuto, indipendentemente dal fatto che la fattura non abbia IVA. Caio emette la fattura senza aggiungere i 2 euro di bollo.
In pratica
Sotto 77,47 euro: nessun bollo, nessuna marca, nessun addebito al cliente.
Controlla sempre l’importo complessivo della fattura, non solo il compenso netto.
Se in futuro emetti fatture aggregate che superano la soglia, il bollo scatta sull’intero documento.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile presso il domicilio comunicato nelle fasce orarie stabilite dalla legge. Per il settore privato: 10-12 e 17-19; per il settore pubblico: 9-13 e 15-18, tutti i giorni compresi festivi. L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità.
Riferimento normativo
D.L. 463/1983, art. 5; D.M. 15 luglio 1986 (settore privato); D.M. 17 ottobre 2017, n. 206 (pubblico impiego)
Tabella riepilogativa
Fasce di reperibilità visita fiscale
Settore
Fasce orarie
Giorni
Settore privato
10:00-12:00 e 17:00-19:00
Tutti i giorni (inclusi festivi)
Settore pubblico
09:00-13:00 e 15:00-18:00
Tutti i giorni (inclusi festivi)
Come funziona la visita fiscale
L’INPS – su richiesta del datore di lavoro o d’ufficio – può disporre una visita fiscale domiciliare per accertare la reale incapacità lavorativa del dipendente in malattia. Il medico di controllo si reca all’indirizzo comunicato nell’attestazione di malattia. Il lavoratore deve essere presente e aprire la porta: non è sufficiente essere in casa senza rispondere.
Esenzioni dall'obbligo di reperibilità
Non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori la cui malattia sia connessa a: situazioni di emergenza comprovate, patologie oncologiche, malattie gravi con prognosi infausta a breve termine, stati patologici che richiedono terapie salvavita, ricovero ospedaliero o day hospital, visite e accertamenti medici programmati. L’esenzione deve risultare dal certificato medico.
Cosa succede se sei assente
Se il medico di controllo non trova il lavoratore nella fascia oraria e l’assenza non è giustificata, l’INPS può revocare l’indennità di malattia per i giorni di assenza alla visita e, per il settore privato, il datore può applicare sanzioni disciplinari. È possibile giustificare l’assenza documentando la ragione (visita medica urgente, forza maggiore) entro i termini previsti dall’INPS.
Casi pratici
Tizio – assente per visita specialistica programmata
Tizio è fuori casa per una visita specialistica durante la fascia di reperibilità. Se documenta l’appuntamento medico con idonea attestazione, l’assenza alla visita fiscale può essere giustificata.
Caia – ricovero ospedaliero
Caia è ricoverata: il medico di controllo non può effettuare la visita domiciliare. Il ricovero è causa di esenzione: Caia non rischia sanzioni sull’indennità.
Sempronio – dimentica le fasce e non apre la porta
Sempronio è in casa ma dorme e non risponde. La visita è registrata come «assente ingiustificato»: l’INPS può sospendere l’indennità per i giorni di mancata reperibilità. Sempronio ha l’onere di giustificarsi tempestivamente.
Domande frequenti
Quali sono gli orari della visita fiscale per il privato?
Per i lavoratori del settore privato le fasce di reperibilità sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni della settimana compresi sabato, domenica e festivi.
Gli orari della visita fiscale per i dipendenti pubblici sono diversi?
Sì. Per i dipendenti pubblici le fasce sono 9:00-13:00 e 15:00-18:00, anch’esse tutti i giorni compresi i festivi.
Se sono in ospedale devo rispettare le fasce?
No. Il ricovero ospedaliero è una delle cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità domiciliare.
Cosa rischio se non sono a casa durante la visita fiscale?
L’assenza ingiustificata può comportare la perdita dell’indennità INPS per i giorni interessati e, nel privato, possibili sanzioni disciplinari da parte del datore.
Posso uscire di casa quando sono in malattia?
Sì, al di fuori delle fasce di reperibilità. Puoi uscire per visite mediche, acquistare farmaci o altre necessità, ma durante le fasce devi essere raggiungibile al domicilio comunicato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La Comunicazione Unica (ComUnica) è il modello telematico con cui si avvia un’impresa: un solo invio assolve quattro adempimenti contemporaneamente.
Con ComUnica si ottengono in un colpo solo: iscrizione al Registro delle Imprese, apertura partita IVA (Agenzia Entrate), posizione INPS e posizione INAIL.
Per le imprese artigiane, lo stesso invio alimenta anche l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane del Comune.
La stessa procedura si usa non solo per l’avvio ma anche per variazioni (cambio sede, attività, soci) e per la cessazione dell’impresa.
Si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale impresainungiorno.gov.it, con firma digitale.
Prima di presentare ComUnica è necessario disporre di un indirizzo PEC da comunicare come domicilio digitale dell’impresa.
Come funziona la Comunicazione Unica
Fino a qualche anno fa aprire un’impresa significava fare almeno quattro code separate: alla Camera di Commercio per iscriversi al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate per aprire la partita IVA, all’INPS per la posizione previdenziale e all’INAIL per quella assicurativa. Oggi tutto questo si fa con un solo invio telematico: la Comunicazione Unica, comunemente chiamata ComUnica.
Il funzionamento è semplice: si compila un unico modello sul portale delle Camere di Commercio (impresainungiorno.gov.it), lo si firma digitalmente e lo si invia. Il sistema smista automaticamente le informazioni ai quattro enti competenti – Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL – che aprono le rispettive posizioni in parallelo. Il risultato è che l’imprenditore riceve, di norma in pochi giorni, tutti i codici e le ricevute necessari per operare legalmente.
ComUnica non serve solo per avviare: è lo strumento unico anche per comunicare le variazioni durante la vita dell’impresa (trasloco della sede, cambio di attività, ingresso di un nuovo socio) e per chiudere definitivamente l’attività. In questo senso è una finestra unica che accompagna l’impresa dall’apertura alla cancellazione.
Cosa si assolve con la Comunicazione Unica
Ente destinatario
Adempimento assolto
Note
Registro delle Imprese (CCIAA)
Iscrizione, variazione o cancellazione
Sezione ordinaria o speciale a seconda della forma giuridica
Agenzia delle Entrate
Apertura partita IVA e codice fiscale (se nuovo)
Anche variazione regime IVA o chiusura
INPS
Apertura posizione previdenziale
Gestione Commercianti, Artigiani o Separata a seconda dell'attività
INAIL
Apertura posizione assicurativa
Obbligatoria per le attività con rischio infortunio
Albo imprese artigiane (Comune)
Iscrizione all'albo artigiani
Solo per le imprese artigiane; alimentato automaticamente
Esempio pratico
Tizio vuole aprire una piccola impresa di pittura edile come ditta individuale artigiana. Il 3 marzo si collega a impresainungiorno.gov.it, compila il modello ComUnica indicando il codice ATECO dell’attività, la sede, i dati anagrafici e il suo indirizzo PEC, firma digitalmente e invia. Entro i giorni successivi riceve: la ricevuta di iscrizione al Registro delle Imprese (sezione speciale artigiani), il numero di partita IVA dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di apertura della posizione INPS (gestione artigiani) e quella INAIL. L’albo delle imprese artigiane del Comune viene aggiornato automaticamente. Tizio ha completato quattro adempimenti con un unico invio, senza muoversi dagli uffici.
Documenti necessari
Documento d’identità e codice fiscale del titolare (o soci/amministratori per le società)
Firma digitale (smart card o token USB) del titolare o del soggetto delegato
Indirizzo PEC attivo da comunicare come domicilio digitale dell’impresa
Codice ATECO dell’attività principale (e secondaria, se prevista)
Per le società: atto costitutivo autenticato dal notaio in formato elettronico
Eventuale SCIA per le attività soggette a segnalazione al SUAP comunale (commercio, somministrazione, artigianato di contatto)
Caso 1 – Caio apre una Srl e usa ComUnica per l'iscrizione societaria
Scenario. Caio e un socio costituiscono una Srl davanti al notaio per gestire un’attività di consulenza informatica. Il notaio deposita l’atto costitutivo al Registro delle Imprese tramite ComUnica.
Come si applica. Per le società di capitali la Comunicazione Unica viene presentata di norma dal notaio che ha rogato l’atto costitutivo, oppure da un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro). Con il deposito dell’atto il sistema registra la Srl nella sezione ordinaria del Registro, attribuisce il numero di iscrizione (che coincide con il codice fiscale della società) e comunica all’Agenzia delle Entrate l’apertura della partita IVA. Le posizioni INPS e INAIL dei soci/dipendenti vengono gestite separatamente in funzione dei ruoli ricoperti. Da quel momento la Srl esiste giuridicamente: può aprire un conto corrente, firmare contratti e fatturare.
In pratica
Per le Srl e le Spa è quasi sempre il notaio a presentare ComUnica subito dopo la firma dell’atto costitutivo.
La società acquista personalità giuridica solo con l’iscrizione al Registro: prima di quel momento non può operare pienamente.
La partita IVA arriva di norma entro pochi giorni lavorativi dall’invio di ComUnica.
Caso 2 – Tizio trasferisce la sede e comunica la variazione
Scenario. Tizio, titolare di una ditta individuale già iscritta al Registro delle Imprese, sposta il laboratorio da Torino a Milano. Deve aggiornare tutti gli enti.
Come si applica. Tizio non deve fare quattro comunicazioni separate. Accede al portale impresainungiorno.gov.it, seleziona la pratica di ‘variazione’, indica il nuovo indirizzo della sede e il nuovo indirizzo PEC se cambiato, firma digitalmente e invia. ComUnica aggiorna il Registro delle Imprese (che ora riporterà la sede milanese) e trasmette la variazione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS. La Camera di Commercio territorialmente competente diventa quella di Milano. Se Tizio avesse omesso la comunicazione, i dati nel Registro sarebbero rimasti fermi a Torino: i terzi avrebbero continuato a fare riferimento all’indirizzo vecchio e le notifiche ufficiali sarebbero state inviate alla sede errata.
In pratica
Ogni variazione rilevante (sede, attività, titolare) si comunica con ComUnica: non servono pratiche separate per ogni ente.
La Camera di Commercio competente segue la sede legale: dopo il trasferimento è quella della nuova provincia.
Il domicilio digitale (PEC) va aggiornato tempestivamente: è l’indirizzo ufficiale per le comunicazioni degli enti.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il comporto è il tetto massimo di assenze per malattia tollerato dal datore senza perdere il posto. Superato il comporto, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso e obbligo di pagare TFR e indennità sostitutiva. La durata è fissata dal CCNL.
Secco (un unico evento) o per sommatoria (più assenze nell’anno)
Effetto del superamento
Il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo
Preavviso
Dovuto (salvo dispensa con indennità sostitutiva)
Diritti del lavoratore
TFR + indennità sostitutiva del preavviso + NASpI
Comporto secco e comporto per sommatoria
Il comporto secco riguarda un’unica malattia continuativa: il lavoratore non può essere licenziato finché dura la malattia, ma se questa supera il tetto contrattuale il datore può recedere. Il comporto per sommatoria (o «comporto breve») somma tutte le assenze per malattia nell’arco di un periodo (spesso 12 mesi): superato il totale, il datore può licenziare anche se nessuna singola malattia è lunga. Il CCNL stabilisce quale tipo si applica e la durata.
Come si contano le assenze
Di norma si contano i giorni di calendario dal primo certificato, compresi sabato, domenica e festivi se la malattia è continuativa. Alcuni CCNL contano solo i giorni lavorativi. Occorre verificare il proprio contratto. Le ricadute della stessa malattia possono essere conteggiate come un unico evento o separatamente: anche questo dipende dal CCNL (vedi articolo dedicato).
Cosa succede se superi il comporto
Il datore deve comunicare per iscritto l’intenzione di recedere. Si tratta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non disciplinare: il lavoratore ha diritto a preavviso (o indennità sostitutiva), TFR integrale e accesso alla NASpI. Non è invece dovuta l’indennità aggiuntiva prevista per il licenziamento ingiustificato.
Casi pratici
Tizio – 180 giorni di malattia oncologica
Il CCNL di Tizio prevede un comporto secco di 180 giorni. Alla scadenza il datore può recedere; Tizio ha diritto a TFR, preavviso e NASpI. Il licenziamento non è disciplinare.
Caia – assenze frequenti per patologia cronica
Caia si assenta più volte l’anno per brevi periodi. Il CCNL prevede un comporto per sommatoria di 90 giorni in 12 mesi: raggiunto il tetto, anche senza una singola lunga malattia, il datore può licenziarla.
Sempronio – torna al lavoro prima della scadenza
Sempronio ha accumulato 150 giorni su un comporto di 180. Rientra in servizio: il contatore si azzera (o si riduce) secondo le regole del CCNL, mettendolo al riparo dal recesso immediato.
Domande frequenti
Quanti giorni di comporto ho?
Dipende dal tuo CCNL. Non esiste un minimo legale unico: puoi trovare la durata nel testo del contratto collettivo applicato, nella lettera di assunzione o chiedendo al sindacato.
Posso essere licenziato mentre sono malato?
Non prima del superamento del comporto. Una volta esaurito il periodo di conservazione del posto, il datore può recedere anche se sei ancora in malattia.
Il licenziamento per superamento del comporto è disciplinare?
No. Si tratta di un recesso per giustificato motivo oggettivo: hai diritto a TFR, preavviso (o indennità sostitutiva) e NASpI, ma non alle tutele specifiche del licenziamento disciplinare ingiustificato.
La malattia durante il preavviso sospende il comporto?
No. La malattia sopraggiunta durante il preavviso non sospende il termine di preavviso: il rapporto cessa comunque alla scadenza.
Il datore deve comunicarmi che sto per esaurire il comporto?
La legge non lo prevede espressamente, ma molti CCNL impongono un obbligo di avviso preventivo. Verifica il tuo contratto e, se non è previsto, monitora autonomamente i giorni accumulati.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Durante la malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto fissato dal CCNL. L’INPS eroga un’indennità dal 4° giorno, mentre i primi tre (carenza) sono a carico del datore nella misura stabilita dal contratto collettivo. L’importo netto in busta paga dipende dall’integrazione prevista dal proprio CCNL.
Percentuale della retribuzione media giornaliera (varia per CCNL)
Integrazione datore
Datore di lavoro
Fino al 100% per il periodo previsto dal CCNL
Comporto (max assenza)
–
Durata fissata dal CCNL
Che cos'è il comporto
Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La sua durata non è fissata dalla legge ma varia per CCNL: ogni contratto collettivo stabilisce quanti giorni (o mesi) di assenza per malattia sono tollerati prima che il datore possa recedere dal contratto.
Il superamento del comporto non costituisce licenziamento disciplinare, ma un recesso per giustificato motivo oggettivo: il lavoratore ha comunque diritto al TFR e alle indennità di legge.
La carenza: i primi tre giorni
I primi tre giorni di malattia sono detti «di carenza»: l’INPS non eroga alcuna indennità. Il costo di questi giorni grava in tutto o in parte sul datore di lavoro secondo quanto previsto dal proprio CCNL. Alcuni contratti garantiscono il 100% della retribuzione fin dal primo giorno; altri prevedono una percentuale inferiore o nessuna copertura.
L'integrazione contrattuale
L’indennità INPS raramente copre l’intera retribuzione netta. Per ridurre la perdita economica, molti CCNL obbligano il datore a integrare l’indennità pubblica fino a una certa percentuale della retribuzione (spesso l’80% o il 100%) per un numero massimo di giorni nell’anno. Oltre quel limite, il lavoratore percepisce solo l’indennità INPS.
Come leggere la busta paga durante la malattia
In busta paga compariranno tipicamente: una trattenuta per i giorni non lavorati, una voce INPS malattia anticipata dal datore e riaddebitata all’istituto, e un’eventuale voce integrativa a carico aziendale. Il netto percepito può differire significativamente dallo stipendio ordinario a seconda del CCNL e del periodo di malattia.
Casi pratici
Tizio – tre giorni di influenza
Tizio si ammala tre giorni: la carenza è interamente a suo carico o coperta dal datore secondo il CCNL applicato. L’INPS non interviene perché la malattia non supera il terzo giorno.
Caia – ricovero di due settimane
Caia è ricoverata 14 giorni. Dal 4° giorno l’INPS eroga l’indennità; il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL. I giorni rientrano nel conteggio del comporto annuo.
Sempronio – malattia prolungata vicina al comporto
Sempronio ha già accumulato molte assenze nell’anno. Se raggiunge il tetto di comporto fissato dal suo CCNL, il datore può recedere dal contratto con preavviso, riconoscendo TFR e indennità di legge.
Domande frequenti
Cosa si intende per periodo di comporto?
È il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore è obbligato a conservare il posto di lavoro. La durata è stabilita dal CCNL applicato al rapporto.
Chi paga i primi tre giorni di malattia?
I primi tre giorni (carenza) non sono coperti dall’INPS. Spetta al CCNL stabilire se e in quale misura il datore deve comunque retribuire quei giorni.
L'INPS paga tutta la retribuzione durante la malattia?
No. L’INPS eroga un’indennità che di norma non copre l’intera retribuzione. Molti CCNL prevedono un’integrazione a carico del datore per avvicinare il netto a quello ordinario.
Quanti giorni di malattia posso fare in un anno?
Dipende dal comporto previsto dal tuo CCNL. Non esiste un limite unico di legge: ogni contratto collettivo stabilisce quante assenze sono tollerate prima che il datore possa recedere.
Il licenziamento durante la malattia è sempre vietato?
Non sempre. Il divieto vale fino al superamento del comporto; una volta scaduto il periodo, il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo, rispettando preavviso e indennità.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Dal 2022 il congedo di paternità obbligatorio è stabilmente fissato a 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% a carico INPS. Spetta al padre lavoratore dipendente da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o adozione/affidamento) ed è fruibile anche in caso di morte perinatale. Non è cedibile alla madre.
Riferimento normativo
Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 (introdotto dal D.Lgs. 105/2022)
Tabella riepilogativa
Congedo di paternità obbligatorio – caratteristiche 2026
Aspetto
Regola
Durata
10 giorni lavorativi
Retribuzione INPS
100% della retribuzione giornaliera
Finestra di fruizione
Entro 5 mesi dalla nascita (o adozione/affidamento)
Frazionabilità
Sì, anche non consecutivi
Casi speciali
Morte perinatale, ospedalizzazione neonato: finestra prolungata
Base normativa
Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 (D.Lgs. 105/2022)
Chi ha diritto e in quale finestra temporale
Il congedo obbligatorio di paternità spetta al padre lavoratore dipendente per ogni figlio nato (o adottato/affidato). I 10 giorni lavorativi devono essere fruiti da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). I giorni possono essere non consecutivi e il padre può anche scegliere di fruirne in tutto o in parte durante il congedo di maternità della madre.
Retribuzione e anticipazione del datore
L’indennità è pari al 100% della retribuzione ed è erogata dall’INPS: il datore anticipa in busta paga e poi recupera dall’ente. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Come si richiede
Il padre deve comunicare al datore – con almeno 5 giorni di preavviso (o con il termine previsto dal CCNL) – le date di fruizione. All’INPS va inviata apposita domanda telematica (tramite portale INPS, CAF o patronato) prima dell’inizio del congedo. Il congedo spetta anche in caso di morte perinatale, di grave infermità della madre o di abbandono del neonato.
Casi pratici
Tizio – 10 giorni presi subito dopo la nascita
Tizio comunica al datore le date con una settimana di anticipo e invia la domanda INPS online. Fruisce dei 10 giorni lavorativi nelle due settimane successive alla nascita, ricevendo il 100% della retribuzione a carico dell’INPS.
Caia (madre) – congedo maternità e padre che usa i 10 giorni contemporaneamente
Mentre Caia è in congedo di maternità obbligatoria, il padre del figlio fruisce dei suoi 10 giorni obbligatori in contemporanea. I due congedi sono indipendenti e si possono sovrapporre: la famiglia beneficia di entrambi.
Sempronio – nascita prematura con ospedalizzazione del neonato
Il figlio di Sempronio è ricoverato in TIN. La legge consente di posticipare o prolungare la finestra di fruizione in caso di ricovero del neonato: Sempronio potrà attendere il rientro a casa del bambino prima di fruire dei 10 giorni (o di parte di essi).
Domande frequenti
Il congedo di paternità obbligatorio può essere ceduto alla madre?
No. I 10 giorni spettano esclusivamente al padre e non sono trasferibili alla madre né convertibili in altre tipologie di permesso.
Spetta anche per adozione e affidamento?
Sì. Il congedo obbligatorio di paternità si applica anche in caso di adozione o affidamento, con la finestra dei 5 mesi che decorre dall’ingresso del minore nella famiglia.
Cosa succede se il datore si oppone alla fruizione?
Il congedo obbligatorio è un diritto imperativo: il datore non può opporsi. Il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al sindacato in caso di diniego.
I 10 giorni valgono anche per i padri non coniugati?
Sì. Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente a prescindere dallo stato civile, purché il figlio sia riconosciuto.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
16 euro è la misura fissa ordinaria dell’imposta di bollo: la stabilisce l’art. 7-bis, comma 3, del D.L. 43/2013, che ha portato a 16 euro tutti gli importi prima fissati in 14,62 euro.
Serve su istanze alla PA, certificati e atti rilasciati su richiesta, scritture private e atti notarili, come previsto dagli articoli 1-4 della tariffa allegata al DPR 642/1972.
Sui documenti di carta si paga per foglio: un foglio sono 4 facciate (art. 5 DPR 642/1972). Le istanze inviate per via telematica pagano invece 16 euro fissi, qualunque sia la lunghezza.
Non serve per molti atti: domande di concorso pubblico, certificati di stato civile, autocertificazioni, denunce penali, passaporti e carte d’identità, atti delle ONLUS.
Si paga in tre modi: contrassegno telematico dal tabaccaio, marca da bollo digitale @e.bollo su pagoPA (solo nei portali delle PA aderenti), bollo virtuale su autorizzazione.
Se manca, la sanzione è pari all’80% dell’imposta, oltre all’imposta stessa (art. 25 DPR 642/1972, per le violazioni dal 1° settembre 2024).
Marca da bollo 16 euro nel 2026: da dove viene l’importo
La tariffa allegata al DPR 642/1972, così come la pubblica Normattiva, riporta ancora gli importi in lire: «per ogni foglio 20.000». Quella cifra è stata convertita in 11 euro nel 2004, alzata a 14,62 euro dal decreto ministeriale del 24 maggio 2005 e infine portata a 16 euro dal D.L. 43/2013. La norma del 2013 dice che le misure fisse di 1,81 e 14,62 euro «ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00».
Per questo oggi esistono due marche di uso comune. Quella da 16 euro va su atti, istanze e certificati. Quella da 2 euro va su fatture, ricevute e quietanze senza IVA oltre 77,47 euro. Sono due imposte diverse della stessa tariffa e non si sostituiscono a vicenda.
Nel 2026 gli importi restano questi. Su Normattiva la tariffa allegata al DPR 642/1972 risulta in vigore fino al 31 dicembre 2026: gli articoli 3 e 4 riportano ancora «per ogni foglio 20.000» lire, l’articolo 13 per fatture e ricevute «2.500» lire, e per le istanze inviate per via telematica l’articolo 3, comma 1-bis, scrive direttamente «euro 16,00». Quelle cifre in lire sono state convertite e aumentate nel tempo: oggi valgono le misure dell’art. 7-bis, comma 3, del D.L. 43/2013, che nel testo vigente al 7 ottobre 2026 porta gli importi di 1,81 e 14,62 euro a «euro 2,00» e «euro 16,00».
Quando serve e quando non serve: la tabella
Marca da bollo da 16 euro: i casi principali
Documento
Serve?
Regola
Istanza, domanda o ricorso su carta a Stato, Regione, Comune, ASL, per ottenere un provvedimento o un certificato
Sì
16 euro per ogni foglio (tariffa, art. 3)
Stessa istanza inviata per via telematica
Sì
16 euro fissi, «a prescindere dalla dimensione del documento» (tariffa, art. 3, nota 5)
Atti, provvedimenti e certificati rilasciati dalla PA a chi li chiede (per esempio un certificato di residenza)
Sì
16 euro per foglio; 16 euro fissi se rilasciati per via telematica (tariffa, art. 4)
Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio
Sì
Per ogni foglio (tariffa, art. 4, n. 2)
Scritture private che creano, modificano o estinguono rapporti giuridici (contratti, accordi)
Sì
Per ogni foglio (tariffa, art. 2)
Domanda di partecipazione a un concorso pubblico e documenti allegati
No
Tariffa, art. 3, nota 2
Istanze dei dipendenti pubblici sul proprio rapporto di impiego
No
Tariffa, art. 3, nota 3
Certificati ed estratti dello stato civile (nascita, matrimonio, morte)
No
Tariffa, art. 4, nota 2, lett. c)
Duplicati di documenti smarriti, denunce di smarrimento, copie conformi delle cartelle cliniche
No
Tariffa, art. 4, nota 2
Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
No
Tabella allegato B, art. 14
Denunce e atti del procedimento penale
No
Tabella allegato B, art. 3
Dichiarazioni e atti presentati agli uffici fiscali (esclusi ricorsi e atti difensivi)
No
Tabella allegato B, art. 5
Domande e documenti per pensioni, assicurazioni sociali obbligatorie, assegni familiari
No
Tabella allegato B, art. 9
Iscrizione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo, materna e negli asili nido
No
Tabella allegato B, art. 11
Passaporti e carte d’identità
No
Tabella allegato B, art. 18 (per il passaporto si paga un contributo diverso)
Contrassegno invalidi per la sosta
No
Tabella allegato B, art. 13-bis
Atti di ONLUS e di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
No
Tabella allegato B, art. 27-bis
Contratti di lavoro individuali e collettivi
No
Tabella allegato B, art. 25
Fatture, ricevute e quietanze senza IVA
Non da 16
2 euro se l’importo supera 77,47 euro (tariffa, art. 13)
La tabella elenca i casi più frequenti, non tutti. Se il tuo documento non compare, cerca la voce nella tariffa (allegato A) e poi nella tabella delle esenzioni (allegato B) del DPR 642/1972.
Quante marche servono: il conto dei fogli
Per i documenti di carta la tariffa chiede 16 euro «per ogni foglio». L’art. 5 del DPR 642/1972 precisa che il foglio «si intende composto da quattro facciate». Una domanda di 4 facciate paga quindi una marca; una di 5 o 6 facciate ne paga due.
Il decreto fissa anche un limite di 100 linee per foglio: lo prevede per la carta bollata (art. 4) e per i documenti stampati (art. 9), e l’art. 10 lo estende a chi paga in modo virtuale. Un testo molto fitto può quindi richiedere una marca in più anche sotto le 4 facciate.
Le istanze inviate per via telematica seguono un’altra regola: 16 euro fissi per istanza, qualunque sia il numero di pagine (tariffa, art. 3, comma 1-bis e nota 5).
Esempio pratico
Tizio presenta al Comune, su carta, una domanda di autorizzazione lunga 6 facciate. Le prime 4 facciate formano un foglio, la quinta e la sesta un secondo foglio: servono due marche da 16 euro, 32 euro in tutto. Se Tizio avesse inviato la stessa domanda dal portale del Comune, pagando con @e.bollo, avrebbe speso 16 euro, perché per le istanze telematiche l’importo non dipende dalla lunghezza.
Come si paga la marca da bollo da 16 euro
I modi di pagamento
Modo
Dove
Per quali documenti
Contrassegno telematico (la «marca» adesiva)
Tabaccai e rivendite di valori bollati, cioè gli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate
Documenti di carta
Marca da bollo digitale (@e.bollo)
Portali delle amministrazioni aderenti a pagoPA, scegliendo un prestatore di pagamento convenzionato
Istanze inviate per via telematica e atti rilasciati per via telematica
Bollo virtuale
Pagamento diretto all’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione
Chi emette o riceve molti documenti dello stesso tipo
Il contrassegno telematico è quello che chiamiamo marca da bollo. L’art. 3 del DPR 642/1972 prevede il pagamento a un «intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno». È un’etichetta adesiva di 55 x 40 mm con striscia olografica e codice a barre. Le sue caratteristiche le fissa oggi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2025 (prot. 390267), che ha sostituito quelli del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.
Contrassegno telematico: cosa c’è scritto e come si controlla
Le vecchie marche da bollo non valgono più dal 1° settembre 2007. Il decreto ministeriale del 25 maggio 2007 ha dichiarato fuori corso i valori bollati in lire e in euro, salvo foglietti e marche per cambiali, e da allora si usa solo il contrassegno emesso in via telematica, già in uso dal giugno 2005 (comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2007).
Quando lo vende, il tabaccaio stampa sull’etichetta il nome e il valore facciale del contrassegno, il codice del terminale e quello dell’operatore, un codice di sicurezza, data e ora di emissione e il codice identificativo (allegato A al provvedimento del 20 ottobre 2025). L’etichetta ha punti di strappo: se provi a staccarla dal foglio si lacera.
Come verificare un contrassegno: nel servizio «Controllo valori bollati» dell’Agenzia delle Entrate si inseriscono i quattordici numeri stampati appena sopra il codice a barre. I dati arrivano dal giorno dopo l’emissione: nei primi giorni la ricerca può non dare risultati.
Contrassegno annullato dal tabaccaio: non è valido, anche se l’etichetta sembra regolare.
Contrassegno non rendicontato all’Agenzia: non è valido (allegato A, punto 3).
Contrassegno contraffatto, rubato o smarrito: va denunciato agli organi di Polizia.
Il contrassegno si compra dal tabaccaio e si applica su carta: non si acquista online. Per le istanze inviate via internet si usa la marca digitale @e.bollo, spiegata nella guida alla marca da bollo online.
La marca digitale @e.bollo è un documento informatico che collega un identificativo univoco (IUBD) all’impronta del file da bollare. Secondo l’Agenzia delle Entrate si acquista «tramite i portali telematici delle Amministrazioni» che hanno aderito a pagoPA. Non è quindi una marca da stampare e incollare su un foglio. Il funzionamento è spiegato nella guida alla marca da bollo online.
Il bollo virtuale richiede una domanda all’Agenzia delle Entrate con il numero presunto di atti dell’anno. I documenti devono poi riportare la dicitura con gli estremi dell’autorizzazione (art. 15 DPR 642/1972). Interessa enti e imprese, non il privato che presenta una domanda: i dettagli sono nella guida al bollo virtuale.
Quando e come si annulla la marca
La marca va applicata al documento e annullata. L’art. 12 del DPR 642/1972 indica come farlo: perforazione, oppure firma di una delle parti, data o timbro, apposti «parte su ciascuna marca, e parte sul foglio». L’annullamento si fa a inchiostro o con matita copiativa.
Sulla marca non si scrive e non si timbra, se non per annullarla.
È vietato usare marche deteriorate o già usate in precedenza.
Se il bollo è dovuto «fin dall’origine», come per istanze, certificati e contratti, la marca va messa quando il documento si forma, non al momento in cui lo usi (art. 2 DPR 642/1972).
Cosa succede se la marca manca: sanzioni e regolarizzazione
Chi non paga, in tutto o in parte, l’imposta dovuta fin dall’origine paga l’imposta più una sanzione amministrativa «pari all’ottanta per cento dell’imposta» (art. 25, comma 1, DPR 642/1972). Questa misura vale per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024). Su una marca da 16 euro omessa, la sanzione è di 12,80 euro, oltre ai 16 euro di imposta.
L’ufficio pubblico non può rifiutare il documento. L’art. 19 dice che i funzionari «non possono rifiutarsi di ricevere» atti non in regola con il bollo, ma devono trasmetterli entro 30 giorni all’ufficio competente per la regolarizzazione. Anche chi firma, riceve o accetta il documento non in regola risponde in solido dell’imposta e delle sanzioni (art. 22).
C’è però un’uscita per chi riceve un atto irregolare che non ha contribuito a formare. Se entro 15 giorni lo presenta all’ufficio e paga solo l’imposta, non risponde della violazione (art. 22, secondo comma).
Caio chiede due certificati in Comune
Scenario. Caio ha bisogno di un certificato di residenza per una pratica privata e di un estratto dell’atto di nascita.
Come si applica. Il certificato di residenza è un atto rilasciato a richiesta dal Comune (tariffa, art. 4): serve una marca da 16 euro. L’estratto di nascita viene dai registri dello stato civile ed è esente (tariffa, art. 4, nota 2, lett. c). Caio compra una sola marca. Anche la domanda per ottenere l’estratto di stato civile è esente (allegato B, art. 14).
In pratica
Certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia): 16 euro, salvo esenzioni legate all’uso.
Certificati ed estratti di stato civile: niente bollo.
Chiedi allo sportello se la marca la portano loro o devi portarla tu.
Sempronio partecipa a un concorso pubblico
Scenario. Sempronio invia la domanda per un concorso bandito da una Regione e allega il curriculum e una copia del titolo di studio.
Come si applica. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti allegati «l’imposta non è dovuta» (tariffa, art. 3, nota 2). Sempronio non paga il bollo, né sulla domanda né sugli allegati. Se il bando chiede un contributo di partecipazione, quello è un’altra voce e si paga a parte.
Documenti necessari
Il documento da bollare, con il numero di facciate già definito
Contrassegno telematico da 16 euro (uno per foglio) oppure ricevuta della marca digitale @e.bollo
Tabella allegato B al DPR 642/1972, per verificare un’eventuale esenzione
Se si invoca un’esenzione, la norma va citata nel documento quando la legge lo richiede (per esempio per il patrocinio a spese dello Stato, art. 18 DPR 642/1972)
Cosa cambia dal 2027
Su Normattiva il testo del DPR 642/1972 risulta in vigore «al: 31-12-2026». La disciplina dell’imposta di bollo è stata riscritta nel testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), che vi dedica un titolo apposito. Questa guida descrive le regole in vigore nel 2026; la aggiorneremo quando le nuove norme si applicheranno.
La L. 219/2005 garantisce al lavoratore dipendente donatore di sangue il diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione, con piena retribuzione a carico del datore. Non è necessario usare ferie o recuperare il tempo.
Riferimento normativo
Art. 8, L. 219/2005
Tabella riepilogativa
Permesso donazione sangue – riepilogo
Aspetto
Regola
Durata
Intera giornata lavorativa (le 24 ore del giorno di donazione)
Retribuzione
Piena, a carico del datore di lavoro
Base normativa
Art. 8 L. 219/2005
Documentazione
Attestato del centro trasfusionale
Frequenza
Ad ogni donazione (nessun limite annuo di legge)
Plasmaferesi e piastrinoaferesi
Incluse (interpretazione estensiva confermata da prassi)
Il diritto: un giorno retribuito per ogni donazione
L’art. 8 della L. 219/2005 stabilisce che i lavoratori dipendenti che donano il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, mantenendo la piena retribuzione. Non vi è un limite annuo: il beneficio spetta per ogni donazione effettuata nel rispetto degli intervalli minimi imposti dalle norme sanitarie.
Come si documenta
Il lavoratore deve esibire al datore l’attestato di donazione rilasciato dal centro trasfusionale o dall’associazione accreditata (AVIS, CRI, ecc.). Il documento indica data e tipo di donazione. Non è necessario preavviso formale, ma è buona prassi avvisare il datore la sera prima o appena possibile.
Plasmaferesi, piastrinoaferesi e altre procedure
Sebbene la legge menzioni esplicitamente il «sangue», la prassi consolidata e le circolari ministeriali estendono il beneficio alla plasmaferesi e alla piastrinoaferesi, procedure analoghe effettuate presso centri trasfusionali accreditati. In caso di dubbio è opportuno verificare quanto prevede il CCNL applicato.
Casi pratici
Tizio – donazione di mattina, turno pomeridiano
Tizio lavora nel turno pomeridiano (14-22) e dona il sangue la mattina. Ha diritto all’intera giornata lavorativa del pomeriggio: il permesso copre l’intero turno, non solo le ore di assenza effettiva al centro trasfusionale.
Caia – datore che chiede di recuperare le ore
Il datore di Caia pretende che recuperi il pomeriggio in altro giorno. La pretesa è illegittima: il permesso L. 219/2005 è pieno e non soggetto a recupero né a detrazione dalle ferie.
Sempronio – tre donazioni in un anno
Sempronio dona tre volte nell’anno rispettando gli intervalli sanitari (sangue intero: ogni 90 giorni per gli uomini). Ha diritto a 3 giornate retribuite, una per ogni donazione.
Domande frequenti
Il permesso per donazione del sangue si applica anche ai lavoratori part-time?
Sì. Il permesso copre l’intera giornata lavorativa, quindi anche il turno ridotto del part-time nel giorno della donazione.
Devo avvisare il datore in anticipo?
Non è richiesto un preavviso formale dalla legge, ma avvisare il giorno prima è buona prassi. L’unico obbligo è produrre l’attestato di donazione.
Il permesso vale anche per la donazione di midollo osseo?
Per la donazione di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche esiste una disciplina specifica (L. 52/2001 e ss.mm.ii.) che garantisce permessi retribuiti anche per il periodo di ospedalizzazione, non solo il giorno della donazione.
Il permesso per donazione è compatibile con i permessi L. 104?
Sì, sono istituti del tutto distinti. Il lavoratore che fruisce di permessi L. 104 può comunque usufruire del permesso per donazione nella giornata in cui effettua la donazione.
Se il centro trasfusionale non emette l'attestato subito?
Il lavoratore può esibire una ricevuta provvisoria e integrare con l’attestato definitivo appena disponibile; il datore non può negare il permesso in assenza del documento definitivo se la donazione è attestata anche provvisoriamente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Redditi assimilati al lavoro dipendente: i compensi per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti rientrano in questa categoria fiscale.
Quadro C, Sezione I: questi compensi si dichiarano nei righi da C1 a C3 con il codice tipo reddito ‘2’, come i normali redditi di lavoro dipendente.
Certificazione Unica 2026: il dato da riportare è quello del punto 1 o 2 della CU rilasciata dal sostituto d’imposta (la società o l’ente che ha erogato il compenso).
Detrazione spettante: per questi compensi spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo, calcolata automaticamente dal CAF o dal professionista che presta l’assistenza fiscale.
Eccezione per professionisti: se sei un commercialista o un ingegnere e percepisci compensi per cariche che rientrano nel tuo oggetto professionale, quei compensi vanno nel quadro del reddito professionale, non in Quadro C.
Cosa sono i gettoni di presenza e perché finiscono nel 730
Se siedi nel consiglio di amministrazione di una società, fai parte di un collegio sindacale o ricopri la carica di revisore di un ente, i compensi che ricevi per questo incarico sono considerati dalla legge ‘redditi assimilati al lavoro dipendente’. In pratica, ai fini fiscali, vengono trattati quasi come uno stipendio.
Stessa cosa vale per i gettoni di presenza, cioè le somme che si percepiscono per aver partecipato a riunioni di commissioni, collegi o altri organi collegiali. Che si tratti di una commissione edilizia comunale, di un organo di vigilanza societario o di un consiglio di istituto, il trattamento fiscale è il medesimo.
Questi redditi vanno dichiarati nel Quadro C del Modello 730, Sezione I, insieme agli stipendi e alle pensioni. Il punto di partenza è sempre la Certificazione Unica 2026 (la vecchia CUD) che ti consegna chi ha pagato il compenso: è lì che trovi tutti i numeri da riportare in dichiarazione.
Dove trovare i dati nella Certificazione Unica 2026
Tipo di reddito
Punto CU 2026
Codice rigo 730
Compenso per carica (tempo indeterminato)
Punto 1
C1-C3, col. 1 codice '2', col. 2 codice '1'
Compenso per carica (tempo determinato)
Punto 2
C1-C3, col. 1 codice '2', col. 2 codice '2'
Ritenute IRPEF subite
Punto 21
Rigo C9, colonna 1
Addizionale regionale trattenuta
Punto 22
Rigo C10
Giorni del periodo
Punto 6
Rigo C5, colonna 1
Esempio pratico
Tizio è consigliere di amministrazione di una piccola Srl. Nel 2025 ha percepito un compenso annuo di 6.000 euro, su cui la società ha trattenuto le ritenute IRPEF. La società gli consegna la Certificazione Unica 2026 con 6.000 euro al punto 1, le ritenute al punto 21 e 365 giorni al punto 6. Tizio riporta 6.000 euro nel rigo C1 del suo 730, colonna 3, indicando ‘2’ in colonna 1 (reddito assimilato) e ‘1’ in colonna 2 (tempo indeterminato). Le ritenute vanno nel rigo C9 e i 365 giorni nel rigo C5.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 rilasciata dalla società o dall’ente che ha erogato il compenso
Verbali di nomina alla carica (da conservare in caso di controlli)
Eventuale delibera assembleare che fissa il compenso
Ricevute di pagamento dei compensi, se il soggetto pagante non è sostituto d’imposta
Caio: consigliere di un'associazione non profit
Scenario. Caio fa parte del consiglio direttivo di un’associazione culturale. Nel 2025 ha ricevuto gettoni di presenza per un totale di 1.800 euro, per aver partecipato alle riunioni mensili. L’associazione è sostituto d’imposta e gli ha rilasciato la Certificazione Unica.
Come si applica. I 1.800 euro sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno nel Quadro C, Sezione I. Caio usa il codice ‘2’ in colonna 1 e riporta l’importo dalla CU. Spetta la detrazione per redditi assimilati, calcolata in proporzione ai giorni di partecipazione indicati nella CU.
In pratica
Usa la CU che ti ha dato l’associazione come fonte di tutti i dati numerici.
Se l’associazione non è sostituto d’imposta, tocca a te calcolare e versare le imposte: in quel caso usa il Modello Redditi, non il 730.
Sempronio: sindaco di una società e anche commercialista
Scenario. Sempronio è dottore commercialista e nel 2025 ha svolto la funzione di sindaco in una Spa. Ha percepito 12.000 euro per questa attività. Come commercialista, la funzione di sindaco rientra nel suo ordinamento professionale.
Come si applica. In questo caso i 12.000 euro NON vanno nel Quadro C come redditi assimilati. Poiché la funzione di sindaco rientra nell’oggetto proprio dell’attivita’ professionale del commercialista, il compenso va dichiarato come reddito di lavoro autonomo (Quadro RE del Modello Redditi, o quadro apposito se usa quel modello). Il 730 non è adatto per chi ha redditi di lavoro autonomo professionale abituale.
In pratica
Se sei un professionista (avvocato, commercialista, ingegnere) e la carica rientra nella tua professione, il compenso è reddito professionale, non assimilato.
Verifica con il tuo CAF o professionista quale modello usare: potrebbe servirti il Modello Redditi invece del 730.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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