Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L’atto di citazione deve contenere:
l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale [1] dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale [1], la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
la determinazione della cosa oggetto della domanda;
l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 [2][3].
L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] Le parole “il codice fiscale” aggiunte dall’art. 4, comma 8b, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24.
[2] Comma così sostituito dall’art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[3] Le parole «di cui agli articoli 38 e 167» hanno sostituito le parole «di cui all’art. 167» in base all’art. 46, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge citata).