Autore: Andrea Marton

  • Articolo 145 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle persone giuridiche

    Articolo 145 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle persone giuridiche

    Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o , in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

    La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.p.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

    Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143.

    Articolo così modificato dall’art. 2, comma 1c, nn. 1, 2 e 3, della L. n. 263/2005.

  • Articolo 144 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    Articolo 144 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    Art. 144 c.p.c. – Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato.

    Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.

  • Articolo 143 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

    Articolo 143 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

    Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [1].

    Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

    Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte [2].

    [1] Le parole «, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede» sono state soppresse dall’ari. 174, comma 6, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004

    [2] Comma così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

  • Articolo 142 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

    Articolo 142 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

    Art. 142 c.p.c. – Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta [1].

    Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 [2].

    [1] I precedenti primo e secondo comma sono stati così sostituiti dall’attuale primo comma dall’art. 174, comma 5a, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

    [2] Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. Le parole «ai commi precedenti» sono state così sostituite dall’art. 174, comma 5b, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

  • Articolo 141 Codice di Procedura Civile: Notificazione presso il domiciliatario

    Articolo 141 Codice di Procedura Civile: Notificazione presso il domiciliatario

    Art. 141 c.p.c. – Notificazione presso il domiciliatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.

    Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

    La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

    La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.

  • Articolo 140 Codice di Procedura Civile: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Articolo 140 Codice di Procedura Civile: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposi la la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata [1] alla porta della abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con a spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

    [1] Così modificato dall’art. 174, comma 4, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196. a decorrere dal 1° gennaio 2004.

  • Articolo 139 Codice di Procedura Civile: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    Articolo 139 Codice di Procedura Civile: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

    Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

    In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

    Il portiere o il vicino deve sotto scrivere una ricevuta[1], e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

    Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

    Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

    [1] Così modificato dall’art. 174, comma 3, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

  • Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie

    Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie

    Art. 138 c.p.c. – Notificazione in mani proprie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, [1] ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

    Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

    [1] Così modificato dall’art. 174, comma 2, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

  • Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni

    Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni

    Art. 137 c.p.c. – Notificazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi[1].

    Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile [2].

    Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto da secondo comma dell’art. 143, l’Ufficiale Giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto [3].

    Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni degli articoli 133 e 136 [3] [4].

    [1] Per le notificazioni a mezzo posta si veda la L. 20 novembre 1982, n. 890. Per le notificazioni a mezzo dei messi di conciliazione si veda D. L. vo 1 febbraio 1946, n. 122. Ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a decorrere dal 1° luglio 1994, l’avvocato e il procuratore legale possono effettuare notificazioni, in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, con consegna diretta in taluni casi e più in genera/e, tramite la posta, a condizione che siano muniti di procura alle liti a norma dell’ari. 83 c.p.c. e che siano autorizzati dal consiglio dell’ordine nel cui albo sono iscritti. L’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha poi disposto che le pubbliche: amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguirle utilmente avvalendosi del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge.

    [2] Comma inserito dall’art. 45, comma 18a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [3] Comma inserito dall’art. 174, comma I, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

    [4] La parola «terzo» è stata sostituita con «quarto» dall’art. 45, comma 18b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni

    Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni

    Art. 136 c.p.c. – Comunicazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [1], fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

    Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici [2].

    Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica [3].

    [abrogato] Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma [4].

    [1] Le parole «in carta non bollata» sono state soppresse dall’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

    [2] Comma così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [3] Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005 e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [4] Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.