Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Permessi ROL ed ex-festività: cosa sono e come maturano

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) e le ex-festività sono istituti introdotti dalla contrattazione collettiva per compensare la riduzione dell’orario settimanale o la soppressione di alcune festività civili. Maturano e si fruiscono secondo le regole del CCNL applicato: durata, modalità e scadenza variano da settore a settore.

    Riferimento normativo

    CCNL di categoria

    Tabella riepilogativa

    ROL ed ex-festività a confronto
    Voce ROL Ex-festività
    Origine Contrattazione collettiva (riduzione orario) Soppressione festività civili ex L. 54/1977
    Quantum Varia in base al CCNL Varia in base al CCNL
    Maturazione Di regola mensile o annuale Di regola annuale o per evento
    Scadenza Fissata dal CCNL (es. fine anno o 18 mesi) Fissata dal CCNL
    Monetizzazione alla cessazione Sì, come le ferie non godute Sì, come le ferie non godute
    Monetizzazione in costanza di rapporto Possibile se il CCNL lo prevede Possibile se il CCNL lo prevede

    Cosa sono i permessi ROL

    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) nascono dai contratti collettivi nazionali come meccanismo di compensazione: anziché ridurre l’orario settimanale su base quotidiana, le ore «risparmiate» si accumulano come permessi da fruire in giornate intere o ore. La quantità annua varia sensibilmente da CCNL a CCNL; alcuni contratti distinguono tra ROL ordinari e permessi aggiuntivi per anzianità.

    Le ex-festività civili

    Con la legge 54/1977 e successivi decreti, quattro festività civili (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo per alcune province) furono soppresse come giorni festivi nazionali. I contratti collettivi trasformarono quelle giornate in permessi retribuiti, le «ex-festività», da fruire nell’anno o secondo il calendario CCNL. Alcune festività sono rimaste locali (ad es. il patrono del Comune).

    Come si usano e cosa succede se scadono

    Sia i ROL sia le ex-festività vanno fruiti entro i termini previsti dal CCNL (spesso entro l’anno di maturazione o nei 18 mesi successivi). Se il lavoratore non li fruisce per ragioni organizzative dipendenti dal datore, ha diritto alla liquidazione in denaro. Alla cessazione del rapporto, i ROL e le ex-festività non goduti si pagano sempre come indennità sostitutiva, analogamente alle ferie.

    Casi pratici

    Tizio – ROL non fruiti per esigenze aziendali, fine anno

    Tizio ha accumulato 16 ore di ROL che il datore non gli ha permesso di fruire per picchi produttivi. A fine anno, poiché l’impedimento è imputabile all’azienda, il CCNL prevede la liquidazione in busta paga delle ore residue.

    Caia – dimissioni con ex-festività residue

    Caia si dimette a settembre con 3 giorni di ex-festività non goduti. Il datore è tenuto a liquidarglieli nella busta di fine rapporto come indennità sostitutiva, al pari delle ferie.

    Sempronio – confonde ROL con ferie

    Sempronio chiede 5 giorni di assenza indicandoli come ferie, ma il datore li imputa a ROL. Il lavoratore deve verificare sul proprio CCNL l’ordine di priorità nella fruizione; alcune aziende esauriscono prima ROL ed ex-festività e poi le ferie.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra ROL e ferie?

    Le ferie sono un diritto minimo garantito per legge (4 settimane); i ROL sono istituti contrattuali aggiuntivi. Entrambi danno diritto a indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

    I ROL si possono monetizzare durante il rapporto?

    Dipende dal CCNL. A differenza delle ferie minime legali, i ROL possono essere monetizzati se il contratto collettivo lo consente.

    Se non fruisco i ROL entro l'anno li perdo?

    Solo se il CCNL lo prevede espressamente e se il mancato utilizzo è imputabile al lavoratore. Se è il datore a impedirne la fruizione, i ROL vanno liquidati.

    Le ex-festività si applicano a tutti i lavoratori?

    Dipende dal CCNL applicato. Non tutti i contratti collettivi prevedono le ex-festività allo stesso modo.

    I ROL maturano durante la malattia?

    Dipende dal CCNL: alcuni contratti prevedono la maturazione dei ROL anche durante la malattia, altri no. Occorre verificare il contratto applicato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Come maturano le ferie: calcolo dei giorni e regole base

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Le ferie maturano proporzionalmente alle giornate lavorate o comunque retribuite nel corso dell’anno. Il minimo legale è quattro settimane l’anno. I CCNL spesso prevedono un numero superiore. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno si applica il rateo proporzionale.

    Tabella riepilogativa

    Maturazione ferie – regole principali
    Voce Regola
    Minimo legale annuo 4 settimane (D.Lgs. 66/2003)
    Ferie da CCNL Varia in base al CCNL (spesso 20-26 giorni lavorativi)
    Maturazione mensile (min. legale) 4 sett. ÷ 12 mesi = circa 2,66 giorni/mese
    Anno parziale Rateo proporzionale ai mesi lavorati
    Malattia e maternità obbligatoria Maturano le ferie
    Aspettativa non retribuita Di norma non maturano ferie (salvo CCNL diverso)

    Il minimo legale e il ruolo del CCNL

    La legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003, in attuazione della direttiva europea) garantisce a ogni lavoratore dipendente almeno quattro settimane di ferie l’anno. Nella quasi totalità dei settori i CCNL prevedono un numero di giorni superiore, spesso tra 20 e 26 giorni lavorativi, talvolta crescente con l’anzianità di servizio: per conoscere il proprio spettante è quindi necessario consultare il contratto collettivo applicato.

    Come si calcola il rateo

    Le ferie maturano proporzionalmente al periodo di lavoro. Per il minimo legale di quattro settimane, il rateo mensile è circa 2,66 giorni al mese (quattro settimane diviso dodici mesi). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, si moltiplicano i giorni annui per i mesi interi lavorati divisi dodici, arrotondando la frazione superiore a 15 giorni a un mese intero (prassi diffusa, salvo CCNL).

    Periodi che non interrompono la maturazione

    Maturano le ferie anche durante: malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo parentale indennizzato, ferie stesse, permessi retribuiti. Non maturano invece durante l’aspettativa non retribuita (salvo diversa previsione del CCNL) o i periodi di sospensione senza retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – assunto a marzo, calcolo ferie di fine anno

    Tizio è assunto il 1° marzo. Il suo CCNL prevede 24 giorni lavorativi di ferie. Avendo lavorato 10 mesi, matura: 24 × 10/12 = 20 giorni.

    Caia – sei mesi di malattia, ferie non ridotte

    Caia è stata in malattia sei mesi nell’anno. Le ferie continuano a maturare anche durante la malattia: a fine anno le spettano le ferie intere previste dal CCNL, proporzionate al solo anno di servizio in caso di assunzione recente.

    Sempronio – aspettativa non retribuita di tre mesi

    Sempronio ha preso tre mesi di aspettativa non retribuita per motivi personali. Il suo CCNL non prevede diversamente: per quei tre mesi le ferie non maturano. A fine anno gli spetterà il rateo proporzionale ai soli 9 mesi effettivi.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano al mese?

    Per il minimo legale di quattro settimane, circa 2,66 giorni al mese. Il CCNL può prevedere un numero superiore.

    Le ferie maturano durante la malattia?

    Sì. Malattia, infortunio e maternità obbligatoria non interrompono la maturazione delle ferie.

    Cosa succede se sono assunto a metà anno?

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Si applica il rateo mensile sul totale annuo previsto dal CCNL.

    Il part-time ha meno ferie?

    No. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa durata delle ferie del full-time; cambia solo il valore economico delle giornate, proporzionato all’orario ridotto.

    Le ferie aumentano con l'anzianità?

    Dipende dal CCNL: molti contratti collettivi prevedono giornate aggiuntive al raggiungimento di determinate soglie di anzianità aziendale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo parentale 2026: durata, indennità e come richiederlo

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale fino al sesto anno di vita del figlio (undicesimo per adozioni). La durata complessiva è di dieci mesi, elevabili a undici se il padre ne fruisce almeno tre. Tre mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione (misura resa strutturale dalla legge di Bilancio 2025), gli ulteriori al 30% fino a nove mesi complessivi; dal 1° gennaio 2026 il congedo si può fruire fino ai 14 anni del figlio. La domanda si presenta all’INPS.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 32; D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Congedo parentale – durata e indennità (D.Lgs. 151/2001 come mod. da D.Lgs. 105/2022)
    Parametro Regola
    Durata per ciascun genitore Fino a 6 mesi (elevabili in caso di genitore solo)
    Durata complessiva 10 mesi totali (11 se il padre ne fruisce almeno 3)
    Età massima del figlio 14 anni dal 1° gennaio 2026 (legge di Bilancio 2026, msg INPS 251/2026; prima 12)
    Indennità – primi 3 mesi 80% della retribuzione (strutturale dal 2025: 1 mese alla madre, 1 al padre non trasferibili, 1 alternativo; entro i 6 anni del figlio)
    Indennità – periodi ulteriori 30% della retribuzione, fino a 9 mesi complessivi indennizzati tra i due genitori
    Periodi oltre i 9 mesi indennizzati Non retribuiti (salvo reddito individuale sotto la soglia INPS)

    Durata e ripartizione tra i genitori

    Il congedo parentale spetta a ciascun genitore lavoratore dipendente per un massimo di sei mesi, con un totale complessivo di dieci mesi (elevabili a undici se il padre ne utilizza almeno tre, anche non continuativi). Il genitore solo può fruire fino a undici mesi. Il congedo può essere preso in modo continuativo o frazionato a ore, su base giornaliera o oraria secondo il CCNL.

    Indennità e novità del D.Lgs. 105/2022

    Dopo il D.Lgs. 105/2022 e le leggi di Bilancio 2024 e 2025, tre mesi di congedo parentale sono indennizzati all’80% della retribuzione: uno riservato alla madre, uno riservato al padre (non trasferibili tra loro) e un terzo utilizzabile in alternativa da uno dei due, purché fruiti entro il sesto anno di vita del figlio. Gli ulteriori periodi sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino a un massimo complessivo di nove mesi indennizzati tra i due genitori; oltre, il congedo non è retribuito, salvo reddito individuale sotto una soglia fissata annualmente dall’INPS. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, il congedo può essere fruito fino ai 14 anni del figlio (legge di Bilancio 2026; msg INPS n. 251 del 26 gennaio 2026): per l’indennità all’80% resta però il limite dei 6 anni.

    Come presentare la domanda

    La domanda si presenta all’INPS in via telematica (sportello online, patronato o Contact Center) prima dell’inizio del congedo – o entro 30 giorni in caso di urgenza. Occorre comunicare al datore il periodo con un preavviso minimo di cinque giorni (o diverso termine da CCNL). L’indennità è erogata dall’INPS direttamente o tramite il datore in conguaglio.

    Casi pratici

    Tizio – padre che fruisce dei 3 mesi per elevare il totale a 11

    Tizio, padre di un figlio di 2 anni, decide di fruire di tre mesi di congedo parentale. Così il totale familiare sale a undici mesi. Il mese a lui riservato è indennizzato all’80% (come l’eventuale mese “alternativo”, se non già usato dalla madre); i restanti al 30%.

    Caia – madre che fraziona il congedo a ore

    Caia preferisce fruire del congedo in forma oraria per accorciare le giornate di lavoro. Il suo CCNL prevede la frazionabilità; fa domanda all’INPS indicando le ore giornaliere e il datore è tenuto a concederle.

    Sempronio – genitore solo, figlio adottato

    Sempronio ha adottato un bambino di 5 anni e non ha un altro genitore lavoratore. Come genitore solo può fruire fino a undici mesi di congedo. Il limite di età è calcolato dall’ingresso in famiglia anziché dalla nascita, fino ai 18 anni.

    Domande frequenti

    Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?

    Dal 1° gennaio 2026 fino ai 14 anni del figlio (prima il limite era 12). I tre mesi indennizzati all’80% vanno però fruiti entro i 6 anni; gli altri periodi indennizzabili sono al 30%.

    Quanto si percepisce durante il congedo parentale?

    Tre mesi sono indennizzati all’80% (uno alla madre, uno al padre, uno alternativo, entro i 6 anni del bambino). Gli altri periodi, fino a nove mesi complessivi indennizzati, sono al 30%; oltre, di norma non è retribuito.

    Si può interrompere il congedo parentale?

    Sì. Il lavoratore può rientrare anticipatamente comunicandolo al datore e all’INPS; i giorni non fruiti restano disponibili fino al limite di età.

    Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori a tempo determinato?

    Sì, purché il rapporto sia ancora in corso al momento del congedo e il lavoratore abbia la necessaria anzianità assicurativa INPS.

    Il CCNL può migliorare le condizioni del congedo parentale?

    Sì. Molti CCNL prevedono periodi aggiuntivi o indennità integrative rispetto al minimo legale: occorre verificare il contratto applicato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Permessi legge 104: a chi spettano e come si chiedono

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    La legge 104/1992 riconosce permessi mensili retribuiti a chi ha una disabilità grave accertata o assiste un familiare in tale condizione. Per i lavoratori dipendenti spettano tre giorni mensili (o due ore giornaliere). La richiesta si presenta all’INPS tramite domanda telematica e poi al datore di lavoro.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992, art. 33

    Tabella riepilogativa

    Permessi L. 104/1992 – quadro sintetico
    Beneficiario Permesso spettante Condizione
    Lavoratore disabile grave 3 giorni mensili o 2 ore/giorno Disabilità grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92
    Genitore/coniuge/parente che assiste 3 giorni mensili Assistito disabile grave, continuativa ed esclusiva
    Fratello/sorella, figlio, affine 3 giorni mensili Riconoscimento INPS; varia in base alla presenza di altri aventi diritto
    Remunerazione Retribuiti a carico INPS Coperti da contribuzione figurativa
    Frazionabilità A giornate intere o ore A scelta del lavoratore, salvo esigenze organizzative

    Chi ha diritto ai permessi

    Hanno diritto ai permessi retribuiti ex L. 104/1992:

    • il lavoratore in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3);
    • il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente che assiste un familiare disabile grave in via continuativa ed esclusiva;
    • i genitori, anche adottivi o affidatari, i figli e i fratelli/sorelle del disabile grave, secondo l’ordine di priorità fissato dalla normativa.

    La disabilità grave deve essere riconosciuta dalla commissione medica dell’INPS (o ASL con verbale trasmesso all’INPS).

    Come si fa domanda

    Il procedimento si svolge in due fasi:

    1. Domanda all’INPS tramite il portale telematico (o patronato), allegando il verbale di handicap grave. L’INPS esamina e autorizza i permessi.
    2. Comunicazione al datore di lavoro del provvedimento di autorizzazione INPS, con indicazione dei giorni o ore che si intende fruire, rispettando il preavviso eventualmente richiesto dal CCNL o dall’azienda.

    I permessi sono retribuiti dall’INPS mediante rimborso al datore o conguaglio contributivo.

    Come si fruisce: giorni o ore

    Il lavoratore può scegliere di fruire dei tre giorni mensili come giornate intere oppure come ore giornaliere (due ore al giorno per chi lavora almeno sei ore; un’ora per chi lavora meno). Non è possibile cumulare nei mesi successivi i giorni non utilizzati: i tre giorni mensili sono un tetto per ogni mese di calendario e non maturano se non fruiti.

    Casi pratici

    Tizio – assiste il padre con disabilità grave

    Tizio è figlio unico e assiste il padre, con verbale di handicap grave. Fa domanda all’INPS e ottiene l’autorizzazione a tre giorni mensili. Comunica al datore le date con il preavviso previsto dall’azienda; i giorni sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

    Caia – disabile grave, sceglie i permessi orari

    Caia ha un riconoscimento di handicap grave e lavora 8 ore al giorno. Preferisce fruire dei permessi come due ore giornaliere anziché giornate intere, per motivi di cura personale. Comunica la scelta al datore e all’INPS.

    Sempronio – fratello già titolare dei permessi, Sempronio vuole subentrare

    Il fratello di Sempronio era già titolare dei permessi 104 per assistere la madre disabile grave. Se il fratello rinuncia, Sempronio può presentare nuova domanda INPS per subentrare. La normativa prevede che, in caso di più aventi diritto, i permessi spettino a uno solo per volta, salvo specifica compatibilità.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di permesso 104 spettano al mese?

    Tre giorni mensili (o due ore giornaliere) per i lavoratori dipendenti, sia per il disabile grave stesso sia per chi lo assiste.

    I permessi 104 si accumulano se non si usano?

    No. I tre giorni mensili non si trasferiscono al mese successivo: scadono a fine mese se non fruiti.

    Il datore può rifiutare i permessi 104?

    No, una volta ottenuta l’autorizzazione INPS il diritto è opponibile al datore. Questi può solo richiedere un ragionevole preavviso per organizzare il lavoro.

    I permessi 104 sono retribuiti?

    Sì, sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. L’onere è a carico dell’INPS.

    Si può usare la legge 104 per assistere un familiare non convivente?

    Sì. La non convivenza non è di per sé ostativa, ma occorre dimostrare l’assistenza continuativa ed esclusiva. Per i dettagli si veda la guida specifica sui permessi 104 per familiare non convivente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • 8 per mille, 5 e 2 per mille nel 730/2026: come si sceglie

    In sintesi

    • Tre scelte, una sola scheda: l’8 per mille va allo Stato o a una delle 13 confessioni religiose ammesse, il 5 per mille a una finalità (e, se vuoi, a un ente preciso), il 2 per mille a un partito politico. Si usa il modello 730-1.
    • Non sono alternative: puoi esprimerle tutte e tre insieme, solo una o nessuna.
    • Non costano nulla: le istruzioni del 730/2026 lo dicono in chiaro, «tali scelte non determinano maggiori imposte dovute».
    • Un solo beneficiario per scelta: una confessione (o lo Stato) per l’8 per mille, una finalità per il 5 per mille, un partito per il 2 per mille.
    • Se non firmi, le regole cambiano: l’8 per mille non scelto viene ripartito in proporzione alle scelte degli altri; per il 2 per mille contano solo le scelte espresse.
    • Scadenze: il 730/2026 si è chiuso il 30 settembre 2026. Chi presenta il modello REDDITI Persone fisiche 2026, e chi è esonerato e usa la scheda allegata alla Certificazione Unica, ha tempo fino al 2 novembre 2026.

    Cosa sono l’8, il 5 e il 2 per mille

    Sono tre quote dell’IRPEF che la legge ti lascia indirizzare. Non paghi nulla in più: l’imposta resta quella. Con la firma scegli soltanto a chi va una parte di un’imposta che verseresti comunque.

    Le tre quote non funzionano allo stesso modo. L’8 per mille è calcolato sul gettito IRPEF complessivo: la tua firma vale come una scelta che concorre a ripartire il totale. Il 5 e il 2 per mille sono invece calcolati sulla tua imposta: per il 5 per mille l’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’imposta personale netta di ciascun contribuente.

    Le tre scelte a confronto (730/2026, redditi 2025)
    8 per mille 5 per mille 2 per mille
    Base di calcolo Gettito IRPEF complessivo La tua IRPEF La tua IRPEF
    A chi va Stato o una delle 13 confessioni religiose ammesse Una delle 7 finalità (enti del Terzo settore, ricerca, comune, ecc.) Uno dei 32 partiti ammessi
    Come si sceglie Firma in un solo riquadro Firma in un solo riquadro + codice fiscale dell’ente (facoltativo) Firma + codice del partito (obbligatorio)
    Se non firmi Ripartito in proporzione alle scelte espresse Ripartite solo le quote di chi ha firmato Contano solo le scelte espresse
    Norma Art. 47 L. 222/1985 e leggi sulle intese Art. 3 D.Lgs. 111/2017 Art. 12 D.L. 149/2013
    Costo per te Zero Zero Zero

    Come si sceglie: i riquadri del modello 730-1

    Il modello 730-1 è la «Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF». In alto ci sono i dati anagrafici e il codice fiscale, che è obbligatorio. Sotto ci sono tre blocchi, uno per ogni scelta.

    1. Riquadro dell’8 per mille: 14 caselle, una per lo Stato e una per ciascuna confessione. Firmi in una sola. Se scegli lo Stato, puoi scrivere anche il codice di una finalità (da 1 a 6, vedi sotto).
    2. Riquadro del 5 per mille: 7 caselle, una per finalità. Firmi in una sola. In sei caselle c’è anche lo spazio «Codice fiscale del beneficiario (eventuale)»: lo usi se vuoi dare la quota a un ente preciso. La casella del comune di residenza non ha questo spazio.
    3. Riquadro del 2 per mille: una sola casella «Partito politico». Firmi e scrivi il codice del partito, che trovi nell’elenco più sotto.

    La scheda va consegnata per intero, anche se hai fatto una sola scelta o nessuna.

    Come consegnare la scheda, canale per canale
    Come presenti il 730 Cosa fai con la scheda
    Da solo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate (precompilata) Compili la scheda nell’applicazione, anche se non esprimi alcuna scelta
    Tramite il datore di lavoro o l’ente pensionistico Consegni il 730-1 in busta chiusa (va bene anche una normale busta con la scritta «Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef», cognome, nome e codice fiscale)
    Tramite CAF o professionista abilitato Consegni il 730-1 in busta chiusa, insieme alla delega
    730 congiunto Ogni coniuge usa la propria scheda, in due buste distinte, ciascuna con i dati di chi sceglie

    Documenti necessari

    • Modello 730-1 (allegato al 730/2026, o la scheda nell’applicazione della precompilata).
    • Il tuo codice fiscale e i dati anagrafici.
    • Il codice fiscale dell’ente, se vuoi destinare il 5 per mille a un’organizzazione precisa.
    • Il codice del partito, se scegli il 2 per mille (es. M20, C12, E54: vedi l’elenco).
    • Se sei esonerato dalla dichiarazione: la scheda allegata alla Certificazione Unica 2026.

    8 per mille: a chi si può dare (elenco 2026)

    Nel 730/2026 i beneficiari dell’8 per mille sono 14: lo Stato e 13 confessioni religiose. Sono gli stessi riquadri che trovi sul modello 730-1 e sulla scheda della Certificazione Unica 2026.

    8 per mille: i beneficiari nel modello 730/2026
    Beneficiario Per cosa usa i fondi (dalle istruzioni del 730/2026)
    Stato Scopi di interesse sociale o di carattere umanitario
    Chiesa Cattolica Scopi di carattere religioso o caritativo
    Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero
    Assemblee di Dio in Italia Interventi sociali e umanitari, anche a favore dei Paesi del terzo mondo
    Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) Scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali
    Chiesa Evangelica Luterana in Italia Interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero
    Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Tutela degli interessi religiosi, beni culturali ebraici, interventi sociali e umanitari, contrasto a razzismo e antisemitismo
    Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale Ministri di culto, edifici di culto e monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali
    Chiesa apostolica in Italia Interventi sociali, culturali e umanitari, anche all’estero
    Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero
    Unione Buddhista Italiana Interventi culturali, sociali, umanitari, assistenziali e di sostegno al culto
    Unione Induista Italiana Ministri di culto, esigenze di culto, interventi culturali, sociali, umanitari e assistenziali
    Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) Finalità istituzionali, interventi sociali e umanitari, promozione della pace, difesa dell’ambiente
    Associazione «Chiesa d’Inghilterra» in Italia Culto, istruzione, assistenza e beneficenza, edifici di culto, scopi filantropici e culturali

    Se scegli lo Stato: le sei finalità

    Chi firma per lo Stato può indicare, accanto alla firma, il codice di una finalità precisa. Non è obbligatorio.

    8 per mille allo Stato: codici delle finalità
    Codice Finalità
    1 Fame nel mondo
    2 Calamità
    3 Edilizia scolastica
    4 Assistenza ai rifugiati
    5 Beni culturali
    6 Prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche

    Non confondere

    • L’8 per mille alla Chiesa Cattolica (o a un’altra confessione) è una scelta gratuita sulla scheda 730-1.
    • Le offerte in denaro alle istituzioni religiose sono un’altra cosa: sono soldi tuoi che puoi dedurre dal reddito entro certi limiti. Ne parliamo nella guida alle erogazioni a istituzioni religiose nel 730.

    5 per mille: a chi si può dare

    Il 5 per mille non si dà a «chiunque»: va a una delle sette finalità previste. Dentro la finalità puoi scegliere un ente preciso scrivendo il suo codice fiscale, ma solo se quell’ente è iscritto negli elenchi dell’anno.

    5 per mille: le sette finalità del modello 730-1
    Finalità Codice fiscale dell’ente Chi cura l’elenco degli enti
    Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma di società) Sì, facoltativo Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ufficio del RUNTS); per le ONLUS, Agenzia delle Entrate
    Ricerca scientifica e università Sì, facoltativo Ministero dell’università e della ricerca
    Ricerca sanitaria Sì, facoltativo Ministero della salute
    Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici Sì, facoltativo –
    Attività sociali del comune di residenza No Va al tuo comune
    Associazioni sportive dilettantistiche con rilevante attività sociale Sì, facoltativo CONI, in convenzione con l’Agenzia delle Entrate
    Enti gestori delle aree protette Sì, facoltativo –

    Ogni amministrazione pubblica l’elenco permanente degli enti accreditati entro il 31 marzo e gli elenchi provvisorio e definitivo dell’anno entro il 20 aprile e il 10 maggio. Prima di scrivere un codice fiscale, controlla che l’ente compaia nell’elenco della sua categoria.

    Firma con o senza codice fiscale

    • Firma + codice fiscale di un ente accreditato: la quota va a quell’ente.
    • Solo firma, senza codice fiscale (oppure codice errato o di un ente non accreditato): la quota resta nella finalità che hai firmato e viene ripartita tra gli enti di quella finalità, in proporzione alle scelte dirette ricevute da ciascuno.
    • Firma in una casella e codice fiscale di un ente che sta in un’altra finalità: conta il codice fiscale.
    • Firma in più caselle: le scelte sono nulle.
    • Importi piccoli: se un ente, in una finalità, riceve in totale meno di 100 euro, la somma non gli viene versata e torna nel riparto della stessa finalità.

    2 per mille: elenco dei partiti e codici

    Il 2 per mille va a uno dei partiti iscritti nella seconda sezione del registro nazionale dei partiti politici. L’elenco lo trasmette all’Agenzia delle Entrate la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Sulla scheda firmi e scrivi il codice del partito: le istruzioni chiedono entrambe le cose.

    Partiti ammessi al 2 per mille nel 730/2026 (redditi 2025)
    Partito politico Codice
    Azione S48
    Campobase S56
    Centro Democratico A10
    Coraggio Italia A52
    Democrazia Cristiana con Rotondi A58
    Democrazia Solidale – Demo.S A41
    Europa Verde – Verdi B30
    Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale C12
    Italia dei Valori C31
    Italia Viva C46
    Lega Nord per l’Indipendenza della Padania D13
    Lega per Salvini Premier D43
    L’Italia c’è D57
    Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE E14
    Movimento 5 Stelle E54
    Movimento politico Forza Italia F15
    Noi Moderati E50
    Partito Autonomista Trentino Tirolese K18
    Partito Democratico M20
    Partito Socialista Italiano R22
    + Europa R45
    Possibile S36
    Radicali italiani S47
    Sinistra Italiana T44
    Stella Alpina U37
    Sud chiama Nord U55
    Südtiroler Volkspartei W26
    UDC – Unione di Centro Y29
    Unione Sudamericana Emigrati Italiani Z38
    Union Valdôtaine Y27
    Verdi del Sudtirolo Y60
    Volt Italia Y59

    Elenco 2025 e elenco 2026. Nel 730/2025 (redditi 2024) i partiti ammessi erano 30, con gli stessi codici. Nel 730/2026 se ne aggiungono due: UDC – Unione di Centro (Y29) e Verdi del Sudtirolo (Y60). I codici restano quelli dell’elenco in appendice alle istruzioni: copia il codice esattamente com’è, lettera compresa.

    A differenza dell’8 per mille, qui non c’è ripartizione delle scelte non espresse: la legge stabilisce che le destinazioni dipendono «esclusivamente» dalle scelte dei contribuenti. Inoltre la somma totale versata ai partiti non può superare il tetto di spesa fissato ogni anno.

    Cosa succede se non scelgo

    Scelta non espressa: cosa succede alla quota
    Quota Se non firmi
    8 per mille La quota non attribuita si divide in proporzione alle scelte espresse da chi ha firmato. La parte che spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia va allo Stato.
    5 per mille Il riparto riguarda le quote che i contribuenti hanno destinato «con la loro firma» a una finalità: senza firma non scegli né la finalità né l’ente.
    2 per mille Le destinazioni dipendono esclusivamente dalle scelte effettuate: nessun partito riceve la tua quota.

    In ogni caso non risparmi nulla: l’IRPEF che paghi è la stessa con o senza firma.

    Si può dare a più di uno?

    Sì e no. Puoi fare tutte e tre le scelte: 8, 5 e 2 per mille non sono alternative. Ma dentro ciascuna scegli un solo beneficiario: una confessione o lo Stato, una finalità del 5 per mille, un partito. Per il 5 per mille la regola è scritta: la firma in più riquadri rende nulle le scelte.

    Chi non presenta la dichiarazione può scegliere?

    Sì. Chi è esonerato dalla dichiarazione usa la scheda allegata alla Certificazione Unica 2026, che il sostituto d’imposta deve consegnare compilata nella parte dei dati del contribuente e del sostituto. In fondo alla scheda si firma anche la dichiarazione di non essere tenuti a presentare il 730 o il modello REDDITI.

    • Quando: entro la scadenza del modello REDDITI Persone fisiche 2026, cioè il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato).
    • Dove: allo sportello di un ufficio postale (servizio gratuito), a un intermediario abilitato (CAF, professionista: può chiedere un compenso e deve rilasciare una ricevuta) oppure direttamente con il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.
    • Busta: con la scritta «SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF», codice fiscale, cognome e nome.
    • Limite per il 5 per mille: l’esonerato può sceglierlo solo se nel punto 21 della CU risultano ritenute.

    Scadenze 2026

    Entro quando si fa la scelta (redditi 2025)
    Come scegli Scadenza
    Modello 730/2026, precompilato od ordinario 30 settembre 2026 (chiusa)
    Modello REDDITI Persone fisiche 2026 2 novembre 2026
    Scheda allegata alla CU 2026 (esonerati) Stesso termine del modello REDDITI: 2 novembre 2026

    Esempi pratici

    Esempio pratico

    • Tizio ha un’imposta netta di 4.000 euro. Firma per lo Stato nel riquadro dell’8 per mille e scrive il codice 4 (assistenza ai rifugiati). Nel 5 per mille firma nella casella della ricerca sanitaria e scrive il codice fiscale di un istituto che ha controllato nell’elenco del Ministero della salute. Nel 2 per mille firma e scrive M20. Paga 4.000 euro come prima. Il 5 per mille della sua imposta vale 20 euro (4.000 × 5 / 1.000) e va all’istituto; il 2 per mille vale 8 euro (4.000 × 2 / 1.000) e va al partito. Per l’8 per mille la sua firma conta come una scelta nella ripartizione del gettito complessivo.

    Caio non vuole scegliere nulla

    Scenario. Caio presenta il 730 tramite il datore di lavoro e non ha preferenze.

    Come si applica. Consegna comunque il 730-1 in busta chiusa, con codice fiscale e dati anagrafici, senza firme. La sua imposta non cambia. La sua quota dell’8 per mille segue la ripartizione proporzionale; per 5 e 2 per mille la sua quota non viene destinata a nessun ente o partito.

    In pratica

    • Scheda compilata nei dati anagrafici, nessuna firma nei riquadri.
    • Busta chiusa (o normale busta con la dicitura prevista) consegnata con il 730.

    Sempronia è pensionata, ha solo la pensione e non presenta il 730

    Scenario. Sempronia è esonerata dalla dichiarazione ma vuole dare l’8 per mille alla Chiesa Evangelica Valdese e il 5 per mille a un’associazione del suo quartiere iscritta al RUNTS.

    Come si applica. Usa la scheda allegata alla CU 2026 che le ha consegnato l’ente pensionistico. Firma nel riquadro della Chiesa Evangelica Valdese, firma nella casella degli enti del Terzo settore scrivendo il codice fiscale dell’associazione, e firma in fondo la dichiarazione di esonero. Per il 5 per mille controlla che nel punto 21 della sua CU ci siano ritenute. Porta la busta all’ufficio postale entro il 2 novembre 2026.

    In pratica

    • Scheda della CU, non il 730-1.
    • Ufficio postale: gratuito. CAF o professionista: possono chiedere un compenso.

    Da leggere insieme

    Fonti e approfondimenti

  • Ferie non godute: si pagano? Monetizzazione e prescrizione

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro in corso: il lavoratore ha diritto al riposo effettivo. L’indennità sostitutiva spetta solo alla cessazione del rapporto, per i giorni non fruiti. Il diritto alle ferie si prescrive in cinque anni dalla cessazione, ma l’imprescrittibilità può maturare se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di goderne.

    Tabella riepilogativa

    Ferie non godute: regole essenziali
    Situazione Regola
    Durante il rapporto in corso Monetizzazione vietata: il lavoratore deve fruire del riposo
    Eccedenze CCNL o accordo aziendale Possibile indennità sostitutiva se il CCNL la prevede esplicitamente
    Alla cessazione del rapporto Indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti
    Prescrizione del diritto 5 anni dalla cessazione (salvo imprescrittibilità per inadempimento datoriale)
    2 settimane entro l’anno Obbligo legale minimo ex D.Lgs. 66/2003
    Restanti 2 settimane Godimento entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione

    Il divieto di monetizzazione durante il rapporto

    L’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, attuativo della direttiva europea sull’orario di lavoro, vieta di sostituire con denaro le ferie minime di quattro settimane fintanto che il rapporto è in essere. La ratio è garantire il diritto al riposo fisico e mentale del lavoratore, che non può essere comprato. Eventuali clausole contrattuali contrarie sono nulle.

    Fanno eccezione le ferie eccedenti il minimo legale (più di quattro settimane) se il CCNL o un accordo individuale lo consentono espressamente.

    Indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto

    Quando il rapporto cessa – per dimissioni, licenziamento, pensionamento o scadenza del termine – i giorni di ferie maturati e non ancora goduti danno diritto all’indennità sostitutiva. Si calcola di regola dividendo la retribuzione giornaliera per il numero di giorni lavorativi di ferie spettanti ancora da fruire.

    La misura dell’indennità segue spesso le indicazioni del CCNL applicato; in sua assenza si ragguaglia alla retribuzione ordinaria giornaliera.

    Prescrizione e imprescrittibilità

    Secondo la Corte di Giustizia UE (C-619/16 e C-684/16) e la successiva giurisprudenza italiana, il diritto alle ferie può diventare imprescrittibile se il datore non ha invitato il lavoratore a fruirne e non lo ha avvertito delle conseguenze della perdita. In caso contrario, il diritto all’indennità si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – dimissioni con 10 giorni di ferie residue

    Tizio si dimette a luglio con 10 giorni di ferie maturate e non godute. Il datore è tenuto a corrispondergli l’indennità sostitutiva per tutti e 10 i giorni nella busta paga del mese di cessazione.

    Caia – chiede di monetizzare le ferie mentre lavora

    Caia, per far fronte a spese impreviste, chiede di convertire in denaro 5 giorni di ferie anziché fruirne. Il datore non può accettare: la monetizzazione durante il rapporto è vietata dalla legge per le ferie rientranti nelle quattro settimane minime.

    Sempronio – ferie accumulate per molti anni, datore mai sollecitato

    Sempronio ha accumulato ferie per anni senza che il datore lo invitasse mai a fruirne. Alla cessazione del rapporto, richiede l’indennità sostitutiva: poiché il datore non ha adempiuto all’obbligo di informazione e invito, la Cassazione tende a ritenere il diritto non prescritto.

    Domande frequenti

    Posso farmi pagare le ferie invece di fruirne?

    No, durante il rapporto di lavoro non è possibile monetizzare le ferie minime di quattro settimane l’anno. Il pagamento sostitutivo spetta solo alla cessazione del rapporto per i giorni residui.

    Quante ferie si perdono se non si fruiscono entro l'anno?

    Due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti due entro i 18 mesi successivi. I CCNL possono prevedere termini diversi o ferie aggiuntive.

    Come si calcola l'indennità per ferie non godute?

    Si divide la retribuzione giornaliera ordinaria per il numero di giorni di ferie residui da liquidare. Il CCNL può precisare la base di calcolo.

    Quando si prescrivono le ferie non godute?

    In generale in cinque anni dalla cessazione del rapporto. Se però il datore non ha mai invitato il lavoratore a fruire delle ferie, la giurisprudenza UE e italiana ritiene che il diritto non si prescriva.

    Il datore può obbligarmi a perdere le ferie non godute?

    No. Il datore deve mettere il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie; se non lo fa, l’indennità sostitutiva resta dovuta e il diritto non si prescrive per sua colpa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Modello 770: chi deve presentarlo e quando

    In sintesi

    • Chi lo presenta: il sostituto d’imposta (datore di lavoro, società, ente, condominio, committente) che ha operato ritenute nell’anno.
    • Scadenza: va trasmesso in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
    • Cosa riepiloga: tutte le ritenute operate nell’anno per tipologia (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, ecc.), con i dati dei versamenti F24.
    • Compensazioni: il 770 include anche le eventuali compensazioni utilizzate dal sostituto per pagare le ritenute.
    • Sanzioni: l’omessa presentazione o la presentazione tardiva è sanzionata; si può regolarizzare con il ravvedimento operoso.
    • Differenza dalla CU: la CU va al percettore e all’Agenzia, il 770 va solo all’Agenzia e riguarda il sostituto stesso come dichiarante.

    Che cos'è il modello 770 e chi lo deve presentare

    Ogni volta che un’azienda paga uno stipendio, un compenso a un professionista o una provvigione a un agente, deve trattenere una parte di quell’importo come ritenuta e versarla allo Stato. Alla fine dell’anno, la stessa azienda – in quanto sostituto d’imposta – deve rendere conto all’Agenzia delle Entrate di tutte le ritenute che ha operato e versato. Lo fa attraverso il modello 770.

    Il 770 non è la dichiarazione del lavoratore o del professionista: è la dichiarazione del sostituto. Contiene, per ogni tipologia di reddito su cui sono state applicate ritenute, il totale trattenuto, i versamenti eseguiti con F24 (compresi i codici tributo usati) e le eventuali compensazioni. In pratica è il resoconto completo del sostituto verso il fisco: ‘Ho trattenuto tot euro da queste persone, li ho versati con questi F24, non risulta nulla di sospeso.’

    Sono obbligati alla presentazione del 770 tutti i soggetti che nel periodo d’imposta hanno corrisposto somme soggette a ritenuta: datori di lavoro privati e pubblici, enti previdenziali, società che pagano compensi a professionisti o provvigioni ad agenti, condominii che applicano la ritenuta del 4% sugli appalti, intermediari e piattaforme che gestiscono locazioni brevi. Non presenta il 770 chi non è sostituto d’imposta – per esempio il privato che paga occasionalmente un lavoratore senza aprire un rapporto formale soggetto a ritenuta.

    Principali ritenute riepilogate nel modello 770
    Tipo di ritenuta Aliquota / base Codice tributo F24
    Lavoro dipendente e assimilati Scaglioni IRPEF progressivi 1001
    Lavoro autonomo e professionisti 20% sul compenso imponibile 1040
    Provvigioni agenti / rappresentanti 23% sul 50% delle provvigioni (o 20% della base se agente con dipendenti) 1040 / 1019-1020
    Prestazioni occasionali 20% sul compenso 1040
    Appalti condominio 4% sui corrispettivi Codice appalti dedicato
    Locazioni brevi (intermediari) 21% sui canoni incassati Codice locazioni brevi

    Esempio pratico

    • Alfa Srl nel 2025 ha corrisposto compensi a tre professionisti per un totale di 50.000 euro imponibili. Ha trattenuto la ritenuta d’acconto del 20%, pari a 10.000 euro, versandola ogni mese entro il giorno 16 del mese successivo tramite F24 con codice tributo 1040. Ha inoltre pagato stipendi ai propri dipendenti con ritenute IRPEF complessive di 28.000 euro (codice tributo 1001). Nel 770 presentato entro il 31 ottobre, Alfa Srl riepiloga: ritenute su lavoro autonomo 10.000 euro, versate con tot F24 (date e importi), ritenute su lavoro dipendente 28.000 euro, versate con tot F24. Se i versamenti corrispondono esattamente alle ritenute, il 770 non genera debiti residui.

    Documenti necessari

    • Ricevute dei versamenti F24 con codici tributo e importi delle ritenute operate mese per mese
    • Certificazioni Uniche emesse ai percettori durante l’anno
    • Prospetti paga e note spese dei dipendenti per riconciliazione degli imponibili
    • Contratti e fatture dei professionisti esterni per verifica dei compensi imponibili
    • Documentazione delle eventuali compensazioni utilizzate in F24
    • Credenziali Fisconline o Entratel per la trasmissione telematica

    Caso 1 – Alfa Srl, piccola impresa con dipendenti e collaboratori

    Scenario. Alfa Srl ha tre dipendenti e si avvale periodicamente di due consulenti con partita IVA. Nel 2025 ha operato ritenute IRPEF sugli stipendi e ritenute d’acconto del 20% sui compensi dei consulenti.

    Come si applica. Alfa Srl è sostituto d’imposta per entrambe le categorie. Ogni mese ha versato le ritenute entro il 16 del mese successivo con F24, usando il codice tributo 1001 per i dipendenti e 1040 per i professionisti. A marzo ha consegnato a ciascun lavoratore e consulente la rispettiva CU. Entro il 31 ottobre presenta il modello 770 all’Agenzia delle Entrate, riepilogando tutti i versamenti per tipologia con i relativi F24. Se un versamento è mancante o in ritardo, può regolarizzarlo con il ravvedimento operoso prima della presentazione del 770.

    In pratica

    • Archivia ogni F24 con data, importo e codice tributo: sono la base del 770.
    • Se hai effettuato compensazioni nel modello F24 (es. crediti IVA a compensazione delle ritenute), inseriscile correttamente nel 770.
    • Il 770 si presenta solo in via telematica: tramite Fisconline/Entratel o tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF).

    Caso 2 – Caio, amministratore di condominio come sostituto

    Scenario. Caio amministra un condominio che nel 2025 ha affidato la pulizia scale e la manutenzione del giardino a ditte esterne, pagando corrispettivi per contratti di appalto di servizi.

    Come si applica. Il condominio è sostituto d’imposta e deve applicare la ritenuta del 4% a titolo d’acconto sui corrispettivi corrisposti per le prestazioni di appalto. Caio, in qualità di amministratore, versa la ritenuta con F24 usando il codice tributo dedicato e, a fine anno, certifica gli importi alle ditte con la CU. Entro il 31 ottobre presenta il 770 del condominio, riepilogando le ritenute sugli appalti operate nell’anno. Se i corrispettivi annui non superano le soglie minime previste per il versamento cumulativo, può effettuare versamenti aggregati, documentandoli comunque nel 770.

    In pratica

    • Il condominio è sostituto solo per i contratti di appalto (pulizie, manutenzioni, ecc.): non lo è per forniture di beni o per il portiere se assunto direttamente con altro regime.
    • Anche importi modesti vanno certificati e riepilogati nel 770: l’omissione espone il condominio a sanzioni.
    • L’amministratore firma e trasmette il 770 per conto del condominio; può delegare un intermediario abilitato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Dimissioni in caso di trasferimento d’azienda: quando spetta la NASpI

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Se il trasferimento d’azienda comporta una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro, il lavoratore può dimettersi per giusta causa entro un termine ragionevole. In questo caso le dimissioni hanno gli stessi effetti di un licenziamento ai fini dell’indennità di disoccupazione (NASpI) e del TFR.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni per trasferimento d’azienda: effetti a confronto
    Aspetto Dimissioni volontarie ordinarie Dimissioni per giusta causa (art. 2112, c. 4, c.c.)
    TFR Spetta intero Spetta intero
    Preavviso Dovuto (salvo giusta causa) Non dovuto se la causa è grave; il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva
    NASpI Non spetta (dimissioni volontarie) Spetta, equiparata al licenziamento involontario
    Indennità sostitutiva del preavviso Trattenuta dal TFR o pagata dal datore A carico del datore in caso di giusta causa per colpa del cessionario
    Modalità recesso Telematica sul portale cliclavoro.gov.it Telematica + comunicazione scritta al cessionario con indicazione della causa

    Quando le dimissioni sono «per giusta causa» ai sensi dell'art. 2112

    L’art. 2112, comma 4, c.c. riconosce al lavoratore il diritto di recedere dal rapporto con effetti analoghi al licenziamento (e quindi con diritto alla NASpI) quando il trasferimento ha comportato una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro. Non ogni cambiamento è sufficiente: occorre un peggioramento oggettivo e significativo (ad esempio: spostamento della sede di lavoro che allunga sensibilmente il tragitto senza tutela; cambio di mansioni in senso fortemente deteriore; riduzione delle retribuzioni non consentita). La valutazione è caso per caso.

    Il termine per dimettersi

    Il lavoratore deve esercitare il recesso entro un termine ragionevole dalla conoscenza della modifica peggiorativa: non c’è un termine fisso di legge, ma la giurisprudenza tende a non riconoscere la giusta causa se le dimissioni sono presentate a distanza di mesi dalla scoperta della modifica senza una valida giustificazione del ritardo. È consigliabile agire con tempestività, generalmente entro poche settimane dalla conoscenza del fatto.

    Effetti su TFR e NASpI

    In caso di dimissioni per giusta causa ex art. 2112 c.c.: il TFR spetta integralmente; il lavoratore non deve il preavviso (o ha diritto all’indennità sostitutiva se il datore glielo rifiuta); la NASpI è riconoscibile dall’INPS in quanto le dimissioni sono equiparate a un’involontaria perdita del lavoro. Il lavoratore deve comunque presentare domanda NASpI nei termini ordinari (68 giorni dalla cessazione) e indicare nella domanda la causale corretta.

    Casi pratici

    Tizio – sede spostata di 80 km senza tutele di trasferta

    Il cessionario trasferisce la sede di lavoro di Tizio da Milano a Brescia senza riconoscere alcuna indennità di trasferta o rimborso. Tizio si dimette entro 3 settimane dalla comunicazione: le dimissioni sono per giusta causa ex art. 2112, il TFR è intero e la NASpI è richiedibile.

    Caia – mansioni dequalificate dopo la cessione del ramo

    Dopo la cessione del ramo, Caia viene assegnata a mansioni nettamente inferiori alla sua qualifica. Si dimette indicando la dequalificazione come giusta causa: ha diritto al TFR e alla NASpI; può anche chiedere il risarcimento del danno da dequalificazione.

    Sempronio – dimissioni molto tardive

    Sempronio scopre la modifica peggiorativa a gennaio ma aspetta 6 mesi prima di dimettersi senza allegare una giustificazione al ritardo. Il giudice (e l’INPS) potrebbero non riconoscere la giusta causa per tardività, negando la NASpI.

    Domande frequenti

    Se mi dimetto dopo il trasferimento d'azienda ho diritto alla NASpI?

    Solo se le dimissioni sono per giusta causa (art. 2112, c. 4, c.c.), cioè se il trasferimento ha comportato una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro e le dimissioni sono tempestive.

    Devo comunicare la causa delle dimissioni?

    Sì. La procedura telematica obbligatoria prevede l’indicazione della causale; occorre scegliere «giusta causa» e allegare o indicare i motivi specifici, che dovranno essere supportati da documentazione in caso di contestazione INPS o del datore.

    Se non ci sono modifiche peggiorative posso comunque dimettermi?

    Sì, con le dimissioni volontarie ordinarie, che però non danno diritto alla NASpI (salvo applicazione del D.Lgs. 22/2015 per i casi di agevolazione contributiva) né all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Il TFR spetta anche se mi dimetto senza giusta causa?

    Sì. Il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa delle dimissioni.

    Posso impugnare il trasferimento e dimettermi contemporaneamente?

    La strategia più cauta è dimettersi per giusta causa indicando le modifiche peggiorative e, eventualmente, contestare la legittimità del trasferimento (o della cessione del ramo) in sede giudiziale. Le due azioni non si escludono reciprocamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato

    In sintesi

    • La TARI è dovuta su tutti i locali detenuti, anche se non abitati stabilmente: possedere o affittare un immobile è sufficiente.
    • Locali privi di arredi e di allacci (acqua, luce, gas) non producono rifiuti e sono esclusi o esenti, ma bisogna presentare una dichiarazione.
    • Seconda casa a disposizione: molti Comuni prevedono una riduzione rispetto all’abitazione principale.
    • Residenti all’estero (AIRE): alcuni Comuni riconoscono una riduzione sull’unità immobiliare tenuta in Italia.
    • In caso di locazione superiore a sei mesi, la TARI passa in capo all’inquilino; per locazioni brevi resta al proprietario.
    • La dichiarazione di cessazione va presentata per smettere di ricevere l’avviso: la tassa si ferma dalla data dichiarata.

    Chi deve pagare la TARI sulla seconda casa

    La TARI colpisce chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo un locale o un’area scoperta, indipendentemente dall’uso effettivo. Questo significa che la seconda casa, anche se non abitata tutto l’anno, è soggetta alla tassa perché il proprietario o il conduttore ne è detentore.

    Esistono però due situazioni in cui un immobile può essere escluso o esente. La prima riguarda i locali completamente privi di arredi e senza allacci attivi a nessuna utenza (acqua, luce, gas): in questo caso il locale non è idoneo a produrre rifiuti e il Comune non può pretendere la tassa, ma devi dichiararlo formalmente. La seconda situazione è più comune: l’immobile è arredato e allacciato, ma usato solo occasionalmente. Qui la tassa è dovuta, ma il Comune può prevedere riduzioni.

    La tariffa si calcola sempre sulla superficie calpestabile in metri quadri. Per le utenze domestiche conta anche il numero degli occupanti, ma per una seconda casa tenuta a disposizione il Comune di solito applica un coefficiente ridotto. Controlla ogni anno la delibera tariffaria del Comune in cui si trova l’immobile.

    TARI sulla seconda casa: i casi principali
    Situazione TARI dovuta? Note
    Seconda casa arredata e allacciata Sì, per intero Possibile riduzione se il Comune la prevede
    Immobile privo di arredi e di tutti gli allacci No (escluso/esente) Serve dichiarazione al Comune
    Immobile a uso stagionale Sì, con possibile riduzione Dipende dal regolamento comunale
    Residente AIRE con immobile in Italia Sì, con possibile riduzione Molti Comuni la prevedono dietro dichiarazione
    Locazione > 6 mesi In capo all'inquilino Il proprietario non paga per quel periodo

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio possiede un appartamento di 80 mq in montagna che usa solo nei fine settimana invernali. L’immobile è arredato e ha i contatori attivi. La TARI è dovuta per l’intera annualità sulla superficie di 80 mq. Se il Comune prevede una riduzione per uso stagionale e Tizio presenta la dichiarazione, l’importo si riduce nella misura deliberata. Se invece Tizio svuota l’appartamento di tutti i mobili e chiude le utenze, può presentare la dichiarazione di esenzione per locali privi di arredi e allacci: da quel momento non riceverà più l’avviso, ma perderà anche la possibilità di usare il locale senza prima ripristinare la situazione e comunicarla al Comune.

    Documenti necessari

    • Regolamento TARI del Comune in cui si trova l’immobile
    • Delibera tariffaria annuale del Comune
    • Modulo di dichiarazione TARI (per l’inizio dell’occupazione, la cessazione o le variazioni)
    • Documentazione a sostegno dell’esenzione (contratti di utenza chiusi, attestazione che il locale è privo di arredi)
    • Certificato di iscrizione AIRE (per la riduzione riservata ai residenti all’estero)
    • Contratto di locazione, se l’immobile è affittato

    Tizio ha una casa al mare che non usa quasi mai

    Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento di 60 mq in una cittadina costiera. L’ha ereditato, vi va raramente e vorrebbe capire se può evitare di pagare la TARI o almeno ridurla.

    Come si applica. Poiché l’immobile è arredato e ha ancora i contatori attivi (anche se i consumi sono minimi), la TARI è dovuta: Tizio lo detiene e il locale è astrattamente idoneo a produrre rifiuti. Se il Comune prevede la riduzione per uso stagionale, Tizio deve presentare la dichiarazione indicando i periodi di utilizzo. Se invece l’appartamento è rimasto completamente sfitto, senza arredi e con tutte le utenze disdette, Tizio può chiedere l’esenzione per locali non produttivi di rifiuti, sempre con dichiarazione formale e documentazione a supporto.

    In pratica

    • Verificare lo stato degli allacci: se almeno un’utenza è attiva, l’esenzione totale non si applica.
    • Presentare la dichiarazione per uso stagionale se prevista dal regolamento comunale.
    • Se si vuole l’esenzione completa, disdire tutte le utenze e rimuovere i mobili prima di fare la dichiarazione al Comune.

    Caio vive all'estero e ha mantenuto la casa in Italia

    Scenario. Caio è iscritto all’AIRE da tre anni e vive stabilmente in Germania. Possiede ancora un appartamento di 75 mq nel Comune di origine, che usa durante le vacanze estive. Riceve ogni anno l’avviso TARI e si chiede se può pagare meno.

    Come si applica. La TARI è dovuta perché Caio detiene il locale. Tuttavia, molti Comuni prevedono nel regolamento una riduzione per i residenti all’estero iscritti all’AIRE che mantengono un immobile in Italia a uso non locativo. Per ottenerla Caio deve presentare la dichiarazione all’ufficio tributi del Comune, allegando la documentazione AIRE. La misura della riduzione varia da Comune a Comune, quindi è importante leggere il regolamento specifico o contattare direttamente lo sportello tributi.

    In pratica

    • Verificare se il regolamento TARI del Comune prevede la riduzione per iscritti AIRE.
    • Presentare la dichiarazione allegando il certificato di iscrizione AIRE.
    • Rinnovare la richiesta ogni anno se il regolamento richiede la conferma annuale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Cassa integrazione e contributi figurativi: come funziona la copertura pensionistica

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Le ore di cassa integrazione (CIGO, CIGS, FIS) sono coperte da contribuzione figurativa ai fini pensionistici: valgono come settimane lavorate per il diritto e il calcolo della pensione. La contribuzione figurativa è accreditata d’ufficio dall’INPS senza oneri per il lavoratore né per il datore.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 148/2015; D.Lgs. 314/1997; L. 153/1969

    Tabella riepilogativa

    Contribuzione figurativa in CIG: schema riepilogativo
    Aspetto Regola
    Chi la accredita INPS d’ufficio, senza domanda del lavoratore
    Base di calcolo (pensione contributiva) Retribuzione teorica persa (non solo l’integrazione percepita)
    Validità per il diritto alla pensione Sì: le settimane CIG valgono ai fini dell’anzianità contributiva
    Validità per la misura della pensione Sì, ma la retribuzione figurativa è quella persa, non quella piena in alcuni regimi
    Applicazione CIGO, CIGS, FIS (AIS), fondi di solidarietà bilaterali

    Cosa sono i contributi figurativi

    I contributi figurativi sono settimane/mesi di contribuzione accreditati dall’INPS senza che vi sia un effettivo versamento di denaro. Servono a coprire periodi in cui il lavoratore è impossibilitato a lavorare (e quindi a percepire retribuzione su cui calcolare i contributi reali) per cause previste dalla legge: malattia, maternità, cassa integrazione. Durante la CIG il lavoratore non lavora per le ore sospese, ma quelle ore vengono comunque conteggiate ai fini pensionistici.

    Come incidono sulla pensione futura

    I contributi figurativi da CIG si sommano a quelli reali per determinare: (1) il diritto alla pensione (raggiungimento dell’anzianità contributiva minima); (2) la misura della pensione nel sistema contributivo (dove il montante si calcola sui contributi versati, i figurativi aumentano il montante). La retribuzione imponibile figurativa è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato (non all’integrazione INPS effettivamente ricevuta), con le regole vigenti per il periodo considerato.

    Nessun adempimento richiesto al lavoratore

    La contribuzione figurativa da CIG è accreditata automaticamente dall’INPS sulla base dei dati comunicati dal datore con il modello di autorizzazione e i flussi Uniemens. Il lavoratore non deve presentare domande specifiche per il riconoscimento dei figurativi da CIG. È però opportuno verificare periodicamente il proprio estratto conto contributivo sul portale INPS per controllare che i periodi di CIG siano correttamente registrati.

    Casi pratici

    Tizio – 6 mesi di CIGS e pensione anticipata

    Tizio deve raggiungere 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata. Ha 42 anni e 4 mesi di contributi reali più 6 mesi di CIGS coperta da figurativi: raggiunge il requisito. I contributi figurativi valgono a tutti gli effetti.

    Caia – verifica estratto conto dopo FIS

    Caia è stata in FIS per 4 mesi. Accedendo al portale INPS verifica l’estratto conto: i 4 mesi devono comparire come contribuzione figurativa da «integrazione salariale». Se mancano, contatta il datore per la regolarizzazione dei flussi Uniemens.

    Sempronio – contributi figurativi e pensione di vecchiaia

    Sempronio, a 67 anni, deve dimostrare almeno 20 anni di contributi. Ha 19 anni di contributi reali più 1 anno complessivo di CIG: raggiunge i 20 anni grazie ai contributi figurativi. La pensione viene calcolata includendo il montante anche dei periodi figurativi.

    Domande frequenti

    I contributi figurativi da CIG valgono quanto quelli reali?

    Ai fini del diritto alla pensione sì. Per la misura della pensione nel sistema contributivo il loro peso dipende dalla retribuzione figurativa di riferimento, che di norma corrisponde alla retribuzione teorica perduta.

    Devo fare qualcosa per ricevere i contributi figurativi?

    No. L’INPS li accredita automaticamente sulla base dei dati comunicati dal datore nei flussi Uniemens. Il lavoratore deve solo verificare l’estratto conto sul portale INPS.

    I contributi figurativi da CIG valgono per la quota A (retributiva)?

    Sì, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995 che hanno anche una quota retributiva, i periodi di CIG figurativa contribuiscono al calcolo della quota retributiva secondo le regole del sistema misto.

    Cosa succede se il datore non comunica all'INPS i periodi di CIG?

    I contributi figurativi non vengono accreditati. Il lavoratore può segnalare la mancanza all’INPS e al datore, chiedendo la regolarizzazione retroattiva dei flussi informativi.

    La CIG a zero ore genera la stessa contribuzione figurativa della CIG parziale?

    La contribuzione figurativa copre le sole ore sospese/ridotte: in CIG a zero ore l’intera settimana è coperta da figurativi; in CIG parziale solo le ore effettivamente non lavorate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Canone RAI: quando si paga e chi è esente

    In sintesi

    • Presupposto: il canone RAI è dovuto per il semplice possesso di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall’uso che se ne fa.
    • Addebito in bolletta: per i titolari di utenza elettrica residenziale il canone viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia, di norma in dieci rate da gennaio a ottobre.
    • Esenzione senza TV: chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non ha alcun apparecchio televisivo può presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, che ha validità annuale.
    • Over 75 a basso reddito: esenti i cittadini con 75 anni compiuti e un reddito annuo, proprio e del coniuge, non superiore complessivamente a 8.000 euro, senza conviventi titolari di reddito proprio (esclusi colf e badanti). Per questa esenzione non ci sono scadenze annuali.
    • Importo annuo: 90 euro l’anno, addebitati nella bolletta in dieci rate mensili. Per il solo 2024 l’importo era stato ridotto a 70 euro.

    Come funziona il canone RAI e quando scatta l'obbligo

    Il canone RAI – tecnicamente denominato ‘canone di abbonamento alla televisione’ – è un tributo che si paga per il solo fatto di possedere un apparecchio televisivo. Non importa quante ore al giorno lo si accende, né se si guardano i canali RAI o altri: basta avere un televisore in casa per essere soggetti all’obbligo.

    Dal 2016 il canone è stato incorporato nella bolletta dell’energia elettrica per i titolari di un’utenza elettrica residenziale. In pratica, se hai la luce di casa intestata a tuo nome, troverai il canone RAI suddiviso in rate – di norma dieci, da gennaio a ottobre – direttamente nella bolletta. Questo meccanismo ha ridotto drasticamente l’evasione del tributo. Chi non ha un’utenza elettrica residenziale ma possiede una TV versa il canone con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, anche se le abitazioni sono più di una.

    Esistono però alcune situazioni in cui il canone non è dovuto. Le esenzioni principali riguardano chi non possiede nessun televisore, gli anziani con reddito basso e alcune categorie speciali come diplomatici e militari stranieri in servizio in Italia. Per ciascuna di queste ipotesi la legge richiede un adempimento formale: non basta la situazione di fatto, occorre presentare una dichiarazione o una richiesta.

    Modalità di pagamento ed esenzioni principali
    Situazione Modalità / effetto
    Titolare utenza elettrica residenziale con TV Addebito in bolletta, di norma 10 rate (gen-ott)
    Possesso TV senza utenza elettrica residenziale Versamento con F24 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento
    Nessun apparecchio televisivo Dichiarazione sostitutiva di non detenzione all'Agenzia delle Entrate, valida un anno (dal 1° luglio al 31 gennaio per l'intero anno successivo; dal 1° febbraio al 30 giugno per il secondo semestre)
    Over 75 con reddito fino a 8.000 euro (proprio e del coniuge) Dichiarazione sostitutiva, nessun termine annuale; l'esenzione continua negli anni successivi se i requisiti permangono
    Agenti diplomatici, funzionari consolari e di organizzazioni internazionali, militari NATO non italiani Esenzione per convenzioni internazionali, con dichiarazione sostitutiva presentabile in ogni giorno dell'anno

    Esempio pratico

    • Esempio. Tizio è pensionato, ha 78 anni e un reddito annuo, suo e del coniuge, non superiore a 8.000 euro; non convive con persone che abbiano un reddito proprio. Possiede un televisore in salotto. Tizio presenta la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione: se la invia entro il 15 del mese, l’addebito in bolletta si interrompe dalla rata del mese successivo; se la invia nella seconda metà del mese, dalla rata del secondo mese successivo. Le rate già pagate si recuperano scorporando la quota canone dalla bolletta o chiedendo il rimborso. Negli anni successivi non deve ripresentare nulla finché i requisiti restano gli stessi. Caio invece ha 45 anni, vive da solo e ha deciso di non avere più un televisore: ha consegnato il vecchio apparecchio a un centro di raccolta e ha presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Caio non paga il canone per il periodo coperto dalla dichiarazione, che vale un anno e va ripresentata ogni anno se resta senza televisore.

    Documenti necessari

    • Copia dell’ultima bolletta elettrica (per verificare se il canone è già addebitato o se è stata applicata l’esenzione)
    • Modello di dichiarazione sostitutiva di non possesso di apparecchio televisivo (disponibile sul sito Agenzia delle Entrate)
    • Documentazione reddituale (per la richiesta di esenzione over 75: dichiarazione dei redditi o certificazione del reddito complessivo)
    • Documento di identità e codice fiscale (per la presentazione della dichiarazione o della richiesta di esenzione)
    • Ricevuta della presentazione della dichiarazione sostitutiva (da conservare in caso di contestazioni)

    Caso 1 – Tizio vende il televisore e vuole smettere di pagare

    Scenario. Tizio ha ceduto il suo unico televisore e non intende acquistarne un altro. La bolletta elettrica continua ad addebitargli il canone RAI.

    Come si applica. Il canone RAI è dovuto per il possesso di un apparecchio televisivo: se Tizio non possiede più nessun televisore, può chiedere di non pagare, ma deve farlo in modo formale. La legge richiede che presenti una dichiarazione sostitutiva di non possesso all’Agenzia delle Entrate, in cui dichiara – sotto la propria responsabilità – di non detenere alcun apparecchio televisivo nella propria abitazione. La dichiarazione ha validità annuale: presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera dal pagamento per l’intero anno successivo; presentata dal 1° febbraio al 30 giugno esonera per il secondo semestre dello stesso anno. Se nel corso dell’anno cambiano i presupposti, ad esempio perché Tizio compra un televisore, deve comunicarlo all’Agenzia con il quadro C: il canone viene addebitato dal mese in cui è presentata la comunicazione.

    In pratica

    • Scaricare il modello di dichiarazione sostitutiva dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
    • Presentare la dichiarazione tra il 1° luglio e il 31 gennaio per esonerarsi dall’intero anno successivo, oppure tra il 1° febbraio e il 30 giugno per il solo secondo semestre.
    • Conservare la ricevuta della presentazione: in caso di addebito erroneo in bolletta, serve per richiedere il rimborso.
    • Se si acquista un nuovo televisore, il canone torna dovuto: va comunicata la variazione con il quadro C della dichiarazione sostitutiva.
    • La dichiarazione si presenta con l’applicazione web dell’Agenzia, tramite un intermediario abilitato, con raccomandata senza busta (allegando un documento di identità) oppure con PEC e firma digitale.

    Caso 2 – Caio ha 76 anni e vuole sapere se è esente

    Scenario. Caio ha compiuto 76 anni e ha sentito che gli anziani potrebbero non pagare il canone RAI. Il suo reddito complessivo è basso, ma non sa se rientra nell’esenzione.

    Come si applica. L’esenzione spetta ai cittadini che hanno compiuto 75 anni, hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e non hanno conviventi titolari di un reddito proprio, a esclusione di colf e badanti. L’agevolazione vale se l’apparecchio è nell’abitazione di residenza. Caio non deve aspettare una finestra: presenta la dichiarazione sostitutiva (sezione I del modello) in qualsiasi momento. L’esenzione spetta per l’intero anno se i 75 anni sono stati compiuti entro il 31 gennaio; se sono compiuti dal 1° febbraio al 31 luglio, spetta per il secondo semestre.

    In pratica

    • Verificare di avere 75 anni compiuti e che il reddito proprio e del coniuge non superi 8.000 euro, senza conviventi con reddito proprio (colf e badanti esclusi).
    • Presentare la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate: non c’è un termine, l’esenzione dipende dai requisiti. Se hai già pagato rate di canone puoi scorporarle dalla bolletta o chiedere il rimborso con il modello che contiene anche la dichiarazione.
    • Non è sufficiente l’età: senza la dichiarazione sostitutiva il canone continua a essere addebitato.
    • Non serve rinnovare ogni anno: se i requisiti restano gli stessi l’esenzione continua. Se cambiano, ad esempio perché il reddito supera 8.000 euro, va presentata la dichiarazione di variazione (sezione II).

    Quanto costa il canone RAI e quando si paga in bolletta

    L’Agenzia delle Entrate indica un importo di 90 euro l’anno; per il solo 2024 era stato ridotto a 70 euro. Il pagamento avviene con addebito sulle fatture dell’energia elettrica in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. Chi lo desidera può pagare con addebito sulla pensione, se ha una pensione non superiore a 18.000 euro e presenta la richiesta all’ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente.

    Cosa conta come apparecchio televisivo: PC, smartphone, streaming

    Per l’Agenzia delle Entrate è apparecchio televisivo quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno (nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 aprile 2016). Un dispositivo che serve solo per lo streaming e non ha il sintonizzatore non rientra in questa definizione. L’utenza elettrica residenziale fa invece presumere la detenzione di un apparecchio dal 1° gennaio 2016: per superare la presunzione serve la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

    Casa di riposo, B&B, ufficio: chi paga il canone

    Chi è ricoverato in casa di riposo ma conserva un televisore nella propria abitazione deve pagare il canone. Se nei locali dell’attività la TV è visibile anche ai clienti, come in un bed and breakfast, è dovuto il canone speciale e non quello ordinario. Se i componenti della stessa famiglia anagrafica hanno più utenze elettriche residenziali, il canone è dovuto una sola volta: va comunicato all’Agenzia su quale utenza addebitarlo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Cessione di ramo d’azienda: cosa cambia per i dipendenti

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    La cessione di ramo d’azienda si applica le stesse regole del trasferimento d’azienda: i rapporti di lavoro dei dipendenti assegnati al ramo passano automaticamente al cessionario. L’individuazione del ramo ceduto deve corrispondere a un’entità economica autonoma che conserva la sua identità.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Cessione di ramo d’azienda: elementi chiave
    Elemento Regola
    Definizione di ramo Entità economica autonoma, organizzata per produrre beni/servizi, che conserva la propria identità dopo la cessione
    Dipendenti trasferiti Quelli assegnati al ramo ceduto (anche in via non esclusiva se prevalente)
    Consenso del lavoratore Non richiesto
    Diritti conservati Anzianità, TFR, trattamento economico-normativo
    Responsabilità solidale Cedente e cessionario per crediti pregressi al trasferimento

    Cos'è un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.

    L’art. 2112 c.c. si applica anche alla cessione di ramo d’azienda: una parte dell’impresa che costituisce un’entità economica organizzata (con personale, attrezzature, contratti) capace di produrre beni o servizi in modo autonomo e che conserva la propria identità dopo il trasferimento. Non basta cedere un gruppo di lavoratori: deve esserci un’organizzazione coerente e preesistente.

    Quali dipendenti passano al cessionario

    Trasferiscono al cessionario i lavoratori assegnati al ramo ceduto. L’assegnazione può essere esclusiva o prevalente (il lavoratore dedica la maggior parte della sua attività al ramo). La giurisprudenza ha più volte contestato cessioni di ramo usate come strumento per cedere selettivamente solo determinate persone senza una reale autonomia organizzativa: in quel caso il trasferimento può essere dichiarato nullo e i rapporti considerati proseguiti con il cedente.

    Informazione sindacale preventiva

    Prima della cessione cedente e cessionario devono informare per iscritto le RSA/RSU o, in assenza, i sindacati comparativamente più rappresentativi, almeno 25 giorni prima del trasferimento (5 giorni se l’impresa è in procedura concorsuale). Le organizzazioni sindacali possono richiedere un esame congiunto entro 7 giorni dalla ricezione dell’informativa. La mancata informazione non invalida il trasferimento ma espone il datore a sanzioni.

    Casi pratici

    Tizio – ramo IT ceduto a una società specializzata

    La multinazionale di Tizio cede il dipartimento IT a una società esterna. Tizio, assegnato esclusivamente al reparto IT, passa automaticamente al cessionario con tutta l’anzianità e il TFR maturato.

    Caia – contestazione della cessione come «ramo»

    L’azienda di Caia cede 10 dipendenti scegliendoli nominativamente, senza un’organizzazione preesistente identificabile. Caia, con il supporto del sindacato, contesta che si tratti di un ramo d’azienda: il giudice potrebbe dichiarare nullo il trasferimento e mantenere i rapporti con il cedente.

    Sempronio – ramo ceduto a un'impresa in difficoltà

    Il ramo acquistato dalla nuova azienda di Sempronio attraversa una crisi. Per i crediti maturati prima della cessione (TFR, stipendi arretrati), Sempronio può agire anche contro il cedente originario, che risponde in solido.

    Domande frequenti

    Posso scegliere di non passare al cessionario del ramo?

    No: il trasferimento è automatico per legge. Il lavoratore può però dimettersi per giusta causa se il trasferimento modifica sostanzialmente le condizioni di lavoro.

    Quanto tempo prima devo essere informato della cessione del ramo?

    Almeno 25 giorni prima del trasferimento (ridotti a 5 in caso di procedura concorsuale).

    La cessione di ramo può essere impugnata dal lavoratore?

    Sì: se il ramo non ha le caratteristiche di entità economica autonoma il lavoratore (o il sindacato) può impugnarne la validità in giudizio.

    Il TFR viene liquidato al momento della cessione del ramo?

    No. Il TFR maturato segue il lavoratore al cessionario e sarà pagato alla cessazione del rapporto, salvo diverso accordo tra cedente, cessionario e lavoratore.

    Il CCNL applicato può cambiare dopo la cessione del ramo?

    Il cessionario deve applicare il CCNL in vigore al momento della cessione fino alla sua scadenza; poi si applica quello della nuova impresa, con il vincolo di non ridurre le condizioni economiche acquisite, salvo accordo sindacale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.