Autore: Andrea Marton

  • Intercettazioni del senatore Scarpinato: conflitto inammissibile (Corte cost. n. 106/2026, ord.)

    Con l’ordinanza n. 106/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal senatore Scarpinato sull’uso di sue intercettazioni davanti alla Commissione antimafia senza autorizzazione del Senato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione tutela i parlamentari prevedendo che, per utilizzare intercettazioni che li riguardano, occorra l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Il caso nasce dalla vicenda di alcune intercettazioni telefoniche del senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, mostrate ai componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle mafie senza l’autorizzazione del Senato. Il senatore ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ritenendo lese le proprie prerogative. La Corte ha esaminato la fase di ammissibilita, cioe se sussistessero i presupposti per decidere il conflitto nel merito. La questione tocca un punto sensibile: il singolo parlamentare puo attivare direttamente la Corte a tutela delle proprie prerogative, oppure quel potere spetta alla Camera nel suo complesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle mafie, del suo Presidente e Ufficio di presidenza, nonche di Camera e Senato, per l’uso senza autorizzazione di intercettazioni che lo riguardavano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal senatore Scarpinato. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la vicenda delle intercettazioni, ritenendo carenti i presupposti per la decisione di fondo.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sull’uso di intercettazioni di un parlamentare e stato dichiarato inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito, fermandosi sui presupposti del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il conflitto e inammissibile?

    Significa che la Corte non e entrata nel merito della vicenda, perche mancavano i presupposti necessari perche il conflitto fosse deciso nel suo fondamento. La pronuncia si ferma a questa valutazione preliminare.

    Perche serve l’autorizzazione per usare le intercettazioni di un parlamentare?

    Perche l’art. 68 della Costituzione tutela l’autonomia e la liberta del mandato parlamentare, prevedendo garanzie procedurali, tra cui l’autorizzazione della Camera, per l’utilizzo di intercettazioni che riguardano un suo membro.

    La pronuncia stabilisce che le intercettazioni potevano essere usate?

    No. La Corte non ha deciso questo punto: si e limitata a dichiarare inammissibile il conflitto. La questione di merito non e stata esaminata.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 107/2026 – Conflitto tra GUP e Senato sul caso di un parlamentare

    Con l’ordinanza n. 107/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal giudice dell’udienza preliminare di Roma nei confronti del Senato, aprendo la fase di merito.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice penale e il Parlamento si contendono il potere di decidere su una questione che riguarda un parlamentare, si apre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte costituzionale lo esamina in due fasi: prima decide se il conflitto e ammissibile, poi, se lo e, lo decide nel merito. Questo caso nasce da una deliberazione del Senato del 21 maggio 2025: il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ritenuto leso il proprio potere giurisdizionale e ha promosso il conflitto. Con questa ordinanza la Corte si pronuncia solo sulla prima fase, quella dell’ammissibilita. Il tema tocca il delicato confine tra le prerogative del Parlamento a tutela dei suoi membri e l’esercizio della funzione giurisdizionale, un equilibrio fondamentale per la separazione dei poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito di una deliberazione del Senato del 21 maggio 2025. Con questa ordinanza la Corte decide la sola fase di ammissibilita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice dell’udienza preliminare di Roma nei confronti del Senato, e ha disposto le notifiche necessarie per la prosecuzione del giudizio nella fase di merito.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilita del conflitto non decide chi abbia ragione: accerta solo che esistono i presupposti perche la Corte esamini nel merito la contesa sul potere tra il giudice e il Senato.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il conflitto e ammissibile?

    Significa che il ricorso ha i requisiti per essere esaminato: ci sono i poteri dello Stato in contrasto e una materia di rilievo costituzionale. Non significa che il giudice abbia gia ragione: la decisione nel merito arrivera in una fase successiva.

    Cosa succede ora?

    Il ricorso e l’ordinanza vengono notificati al Senato, che potra costituirsi, e il giudizio prosegue verso la decisione di merito, con cui la Corte stabilira a chi spettava il potere conteso.

    Perche un giudice puo entrare in conflitto con il Senato?

    Perche le prerogative parlamentari a tutela dei membri delle Camere possono incrociare l’esercizio della funzione giurisdizionale. Quando i due poteri si contendono una decisione, il conflitto serve a stabilire i rispettivi confini.

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 83/2026 – Segretari degli enti locali in Valle d’Aosta

    Con la sentenza n. 83/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge della Regione Valle d’Aosta del 2025 sull’esercizio associato di funzioni comunali e sui segretari degli enti locali, respingendo le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato nel 2025 una legge di revisione della disciplina sull’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulla figura del segretario degli enti locali. Il Governo l’ha impugnata in via principale, ritenendo che alcune disposizioni superassero i limiti della competenza regionale, in particolare rispetto ai principi statali sul pubblico impiego e sull’ordinamento degli enti locali. Il segretario comunale e una figura chiave per la legalita e il buon funzionamento dell’amministrazione locale, e la sua disciplina tocca standard che lo Stato fissa in modo uniforme. Il caso ripropone il consueto equilibrio tra l’autonomia speciale della Regione e i limiti posti dalla Costituzione a tutela del buon andamento e dell’uniformita di certe regole sul personale pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari articoli della legge della Regione Valle d’Aosta n. 15 del 2025 (esercizio associato di funzioni comunali e segretari degli enti locali), in riferimento agli artt. 3, 5, 97 e 114 della Costituzione e allo statuto speciale. Il ricorso e stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 16 della legge regionale, nella parte in cui inseriva una specifica disposizione sui segretari degli enti locali. Ha invece dichiarato inammissibili le restanti questioni, salvando le altre disposizioni della legge.

    Il principio

    La disciplina regionale sui segretari degli enti locali e sull’esercizio associato di funzioni comunali non puo derogare ai principi statali sul pubblico impiego e sull’ordinamento degli enti locali: la norma che lo fa e illegittima.

    Domande e risposte

    Chi e il segretario di un ente locale?

    E il funzionario che garantisce la legalita e il corretto funzionamento dell’amministrazione comunale, con compiti di assistenza giuridica e di coordinamento. La sua disciplina e in larga parte fissata a livello statale per assicurare uniformita.

    Cosa e stato dichiarato illegittimo della legge valdostana?

    L’art. 16, nella parte in cui inseriva una specifica disposizione sui segretari degli enti locali in contrasto con i principi statali. Le altre censure sono state dichiarate inammissibili e le restanti norme sono rimaste in vigore.

    L’autonomia speciale non basta a giustificare la norma?

    No. Anche le Regioni a statuto speciale incontrano il limite dei principi statali in materie come il pubblico impiego e l’ordinamento degli enti locali. L’autonomia non si spinge fino a derogare a quei principi.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 84/2026 – Dissesto degli enti locali e amministratori responsabili

    Con la sentenza n. 84/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma del Testo unico enti locali che disciplina le conseguenze del dissesto finanziario per gli amministratori responsabili.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune o un altro ente locale dichiara il dissesto finanziario, la legge prevede conseguenze anche per gli amministratori ritenuti responsabili del dissesto, ad esempio in termini di incandidabilita o di limiti a future cariche. La norma e l’art. 248, comma 5, del Testo unico enti locali del 2000. Il caso nasce davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, che ha sollevato dubbi sulla legittimita di queste conseguenze, ritenendole eccessive o irragionevoli rispetto al principio di uguaglianza, all’accesso alle cariche pubbliche e al buon andamento. Il tema e delicato: si tratta di bilanciare la responsabilizzazione di chi amministra denaro pubblico con il diritto di elettorato passivo, cioe la possibilita di candidarsi e ricoprire cariche, che la Costituzione tutela.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 della Costituzione, sulle conseguenze del dissesto per gli amministratori responsabili. A sollevare le questioni e stata la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 248, comma 5, del Testo unico enti locali, oltre a dichiarare inammissibili alcuni interventi nel giudizio. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i dubbi sollevati, per ragioni processuali.

    Il principio

    Le questioni sulle conseguenze del dissesto degli enti locali per gli amministratori responsabili non sono state esaminate nel merito: la Corte le ha dichiarate inammissibili per ragioni che impedivano la decisione di fondo.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione e inammissibile?

    Significa che la Corte non e entrata nel merito dei dubbi, perche mancavano condizioni processuali necessarie per decidere (ad esempio nel modo in cui la questione era stata formulata). La norma resta in vigore.

    Le conseguenze del dissesto per gli amministratori restano in vigore?

    Si. Poiche la Corte non ha annullato la norma, l’art. 248, comma 5, del Testo unico enti locali continua ad applicarsi. La questione potra eventualmente essere riproposta in modo diverso.

    Cosa rischia l’amministratore responsabile del dissesto?

    La legge prevede conseguenze come limiti all’accesso a future cariche per chi sia ritenuto responsabile del dissesto. La sentenza non modifica questa disciplina, essendosi fermata a una pronuncia di inammissibilita.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 93/2026 – Bilancio e assunzioni nella Regione Sardegna

    Con la sentenza n. 93/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come infondate, le censure del Governo contro la legge di assestamento di bilancio della Regione Sardegna del 2025.

    Di cosa si tratta

    Le leggi regionali di bilancio e di assestamento contengono spesso norme su personale, assunzioni e gestione finanziaria. Il Governo, quando ritiene che superino i limiti della competenza regionale, le impugna davanti alla Corte. In questo caso erano contestate disposizioni della legge di assestamento di bilancio della Regione Sardegna del 2025 in materia, tra l’altro, di reclutamento del personale, dove si intrecciano la competenza regionale sull’organizzazione e quella statale sull’ordinamento civile e sui principi del lavoro pubblico. Il tema riguarda l’equilibrio tra l’autonomia organizzativa della Regione e le regole uniformi sul pubblico impiego: stabilire chi e con quali criteri puo assumere nella pubblica amministrazione incide sull’imparzialita e sul buon andamento degli uffici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, commi 19, lettera b), e 26, della legge della Regione Sardegna n. 24 del 2025 (assestamento di bilancio), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione, in relazione a norme statali sul pubblico impiego e allo statuto speciale. Il ricorso e stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile una delle questioni e non fondate le altre. Le disposizioni della legge di assestamento di bilancio della Regione Sardegna impugnate sono state ritenute compatibili con la Costituzione e sono rimaste in vigore.

    Il principio

    Le norme regionali di assestamento di bilancio in materia di personale non sono illegittime quando restano nei limiti della competenza regionale e non contrastano con i principi statali sul pubblico impiego.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il Governo alla Regione Sardegna?

    Contestava alcune disposizioni della legge di assestamento di bilancio 2025, in particolare in materia di reclutamento del personale, ritenendo che superassero i limiti della competenza regionale e contrastassero con i principi statali sul lavoro pubblico.

    Come si e conclusa la vicenda?

    La Corte ha respinto le censure: una questione e stata dichiarata inammissibile, le altre non fondate. Le norme regionali impugnate restano dunque in vigore.

    Perche le assunzioni pubbliche sono materia sensibile?

    Perche toccano l’imparzialita e il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). Per questo le regole sul reclutamento devono rispettare i principi statali, anche quando a legiferare e una Regione a statuto speciale.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 86/2026 – Edilizia in Sardegna: aeroilluminazione e vincoli

    Con la sentenza n. 86/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi diversi articoli della legge urbanistica della Regione Sardegna del 2025, tra cui norme su deroghe ai requisiti igienico-sanitari delle abitazioni.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di una seconda pronuncia sulla stessa legge urbanistica sarda del 2025, relativa a un gruppo diverso di disposizioni impugnate dal Governo. Tra le norme contestate c’erano quelle che consentivano di derogare ai parametri di aeroilluminazione, cioe ai requisiti minimi di altezza, aria e luce dei locali di abitazione fissati a livello statale per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Altre disposizioni incidevano su procedimenti edilizi e su vincoli ambientali. Il caso ripropone il nodo del rapporto tra autonomia regionale e competenze statali: stabilire requisiti uniformi per la salubrita delle abitazioni e per la tutela dell’ambiente serve a garantire a tutti standard minimi, e le Regioni non possono abbassarli liberamente. Per chi abita o costruisce in Sardegna la posta in gioco riguarda la qualita e la sicurezza degli edifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2025 (riordino edilizio e urbanistico), in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione. Il ricorso e stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale di diversi articoli della legge regionale, tra cui le norme che consentivano di derogare ai parametri statali di aeroilluminazione dei locali di abitazione. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate altre questioni, salvando le restanti disposizioni e riservando a separata pronuncia ulteriori censure.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare ai requisiti igienico-sanitari minimi delle abitazioni e ai vincoli posti a tutela dell’ambiente fissati dallo Stato: le norme regionali che lo fanno sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa sono i parametri di aeroilluminazione?

    Sono i requisiti minimi di altezza, aria e luce dei locali di abitazione, fissati a livello statale per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. La legge sarda permetteva di derogarvi, e la Corte ha ritenuto illegittima questa deroga.

    E la stessa legge della sentenza n. 100/2026?

    Si, e la medesima legge regionale n. 18 del 2025, ma le due pronunce riguardano gruppi diversi di disposizioni impugnate. La Corte ha esaminato le censure in piu decisioni.

    Perche lo Stato fissa standard minimi per le case?

    Per garantire a tutti, su tutto il territorio, livelli essenziali di salubrita e sicurezza degli edifici. Su questi standard la Regione non puo intervenire al ribasso, perche si tratta di materie riservate allo Stato.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 100/2026 – Edilizia e paesaggio: bocciata in parte la legge della Sardegna

    Con la sentenza n. 100/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della legge urbanistica della Regione Sardegna del 2025, salvando le altre, in materia di edilizia, tutela del paesaggio e sanzioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna, dotata di autonomia speciale, ha approvato nel 2025 una legge di riordino della normativa edilizia e urbanistica. Il Governo l’ha impugnata in via principale, ritenendo che alcune disposizioni invadessero competenze statali, in particolare in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, e di livelli essenziali. Tra i punti piu delicati c’era una norma che escludeva l’applicazione di una sanzione paesaggistica alle opere pubbliche realizzate senza autorizzazione. Il caso tocca un equilibrio tipico delle Regioni a statuto speciale: ampi spazi di autonomia, ma con il limite della tutela del paesaggio e dell’ambiente, che la Costituzione affida allo Stato. Per cittadini e amministrazioni locali la posta in gioco riguarda quanto si possa costruire e con quali vincoli su un territorio di forte pregio ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 27, 28 e 29 della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2025 (riordino della normativa edilizia e urbanistica), in riferimento a vari parametri, tra cui l’art. 117, secondo comma, della Costituzione, sulla competenza statale in materia di tutela del paesaggio, dei beni culturali e dei livelli essenziali. Il ricorso e stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 28 e dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge regionale, in particolare nella parte in cui escludeva la sanzione paesaggistica per le opere pubbliche prive di autorizzazione. Ha invece dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le altre questioni, salvando le restanti disposizioni.

    Il principio

    L’autonomia legislativa regionale, anche speciale, non puo derogare alla tutela del paesaggio e dei beni culturali riservata allo Stato: le norme che escludono le sanzioni paesaggistiche per le opere realizzate senza autorizzazione sono illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa e stato bocciato della legge sarda?

    In particolare le norme che escludevano l’applicazione della sanzione paesaggistica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformita dall’autorizzazione, perche incidevano su una materia, la tutela del paesaggio, riservata allo Stato.

    La legge regionale e stata annullata tutta?

    No. La Corte ha annullato solo le disposizioni illegittime; le altre, in parte, sono state salvate dichiarando le questioni inammissibili o non fondate. La legge resta in vigore per la parte non colpita.

    Perche la Sardegna, pur autonoma, non poteva derogare?

    Perche anche le Regioni a statuto speciale incontrano il limite delle competenze esclusive dello Stato, tra cui la tutela del paesaggio e dei beni culturali. L’autonomia non si estende fino a comprimere quella tutela.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 106/2026 – Incentivi all’energia e legittimo affidamento delle imprese

    Con la sentenza n. 106/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sull’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 in materia di incentivi energetici, ritenendolo conforme ai principi di ragionevolezza e buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Il sistema degli incentivi all’energia da fonti rinnovabili e stato piu volte rimodulato dal legislatore, generando contenzioso tra le imprese del settore e il Gestore dei servizi energetici (GSE). L’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 e una delle norme che hanno inciso su quegli incentivi. Il caso nasce davanti al Consiglio di Stato, in una controversia tra una societa, il GSE e il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il giudice dubitava che la norma fosse irragionevole o lesiva del buon andamento, anche in relazione all’affidamento delle imprese che avevano fatto investimenti contando sugli incentivi promessi. Il tema e ricorrente: quando lo Stato modifica regimi di sostegno economico, deve bilanciare l’interesse pubblico al riequilibrio con la tutela di chi ha investito facendo affidamento sulle regole esistenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito nella legge n. 164 del 2014, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. A sollevare la questione e stato il Consiglio di Stato, sezione seconda, nel giudizio tra una societa, il GSE e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014. La disciplina degli incentivi energetici e stata ritenuta compatibile con il principio di ragionevolezza e con il buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    La rimodulazione degli incentivi energetici prevista dall’art. 22-bis del d.l. n. 133 del 2014 non e irragionevole ne lesiva del buon andamento: il legislatore puo intervenire sui regimi di sostegno nel rispetto dei limiti della ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Le imprese che avevano investito sugli incentivi vengono tutelate?

    La Corte ha respinto i dubbi sulla norma, ritenendola ragionevole. Il legittimo affidamento delle imprese e un valore rilevante, ma la Corte ha escluso che, in questo caso, la rimodulazione lo abbia violato in modo costituzionalmente illegittimo.

    La Corte ha modificato il regime degli incentivi?

    No. Ha dichiarato non fondate le questioni: l’art. 22-bis resta in vigore. Le controversie sui singoli rapporti con il GSE continuano a essere decise dai giudici amministrativi.

    Cosa e il legittimo affidamento?

    E la tutela della ragionevole aspettativa di chi ha agito confidando in una disciplina vigente. Vincola il legislatore a non mutare le regole in modo arbitrario, ma non impedisce ogni modifica giustificata da interessi pubblici.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 110/2025 – Trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici

    Con la sentenza n. 110/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, sollevate dalla Corte dei conti per la Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    Il trattamento di quiescenza è la pensione spettante ai dipendenti pubblici, calcolata secondo regole storiche contenute in più testi normativi, tra cui la legge n. 965 del 1965 e il Testo unico del 1973 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973). In una controversia tra un soggetto e l’INPS, davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, è emerso il dubbio che alcune di queste disposizioni trattassero in modo irragionevole determinate situazioni, in contrasto con vari principi costituzionali in materia di lavoro, retribuzione, previdenza e accesso ai pubblici uffici. La questione interessa i dipendenti pubblici e i pensionati perché tocca i criteri di calcolo e di riconoscimento del trattamento previdenziale. Anche in questo caso, però, prima di poter valutare la fondatezza delle censure la Corte deve verificare che la questione sia stata correttamente formulata e rilevante per il giudizio: requisiti che, se mancanti, conducono a una pronuncia di inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha impugnato l’art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e l’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione. Si erano costituiti l’INPS e la parte privata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito dei dubbi sollevati sulle norme previdenziali: si arresta sulla soglia processuale, senza stabilire se le disposizioni sul trattamento di quiescenza siano o meno legittime. Le norme impugnate restano quindi in vigore.

    Il principio

    Le censure sulle norme in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici non sono state esaminate nel merito: la loro inammissibilità lascia impregiudicata la questione, che potrà eventualmente essere riproposta in forma corretta.

    Domande e risposte

    Cos’è il trattamento di quiescenza?

    È la pensione dei dipendenti pubblici, disciplinata da testi normativi specifici come la legge n. 965 del 1965 e il d.P.R. n. 1092 del 1973.

    La Corte ha modificato le regole sulle pensioni pubbliche?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: le norme restano in vigore e non vengono toccate dalla pronuncia.

    Cosa significa che la questione è “inammissibile”?

    Significa che, per come è stata sollevata, non poteva essere esaminata nel suo contenuto; la Corte non si è pronunciata sulla legittimità delle norme.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì, se riproposta in modo corretto e rilevante in un altro giudizio.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 111/2025 – Impugnazione del licenziamento e incapacità del lavoratore

    Con la sentenza n. 111/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966: se al momento del licenziamento il lavoratore è incapace di intendere o di volere, i termini per impugnare sono sospesi e prolungati.

    Di cosa si tratta

    La legge sui licenziamenti individuali (n. 604 del 1966) prevede termini di decadenza rigidi per contestare il licenziamento: il lavoratore deve impugnarlo, anche in forma stragiudiziale, entro sessanta giorni dalla comunicazione e poi avviare l’azione giudiziale entro un ulteriore termine. Si tratta di termini molto brevi, decorsi i quali il diritto a contestare il recesso si perde. Il problema sollevato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, in una causa di lavoro, riguarda il caso del lavoratore che, proprio al momento del licenziamento o durante il termine per impugnarlo, si trovi in condizione di incapacità di intendere o di volere (ad esempio per una grave patologia): applicare comunque i termini ordinari significherebbe far perdere il diritto a chi, di fatto, non era in grado di attivarsi. La posta in gioco è la tutela effettiva del diritto di difesa di chi, in un momento di particolare fragilità, non può esercitare tempestivamente le proprie facoltà.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha impugnato l’art. 6 della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non tiene conto dell’incapacità di intendere o di volere del lavoratore al momento della ricezione del licenziamento o durante il termine per impugnarlo. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Maria Rosaria San Giorgio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione del licenziamento o durante i sessanta giorni per impugnarlo il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non operi l’onere della previa impugnazione e il licenziamento possa essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione, mediante deposito del ricorso (anche cautelare) o richiesta di conciliazione o arbitrato.

    Il principio

    I termini di decadenza per impugnare il licenziamento non possono scattare a danno del lavoratore incapace di intendere o di volere: in tal caso non opera l’onere di previa impugnazione e il termine è prolungato a duecentoquaranta giorni, a tutela del diritto di difesa di chi non poteva attivarsi.

    Domande e risposte

    Quali sono i termini ordinari per impugnare un licenziamento?

    In generale, l’impugnazione (anche stragiudiziale) entro sessanta giorni dalla comunicazione e poi l’azione giudiziale entro un ulteriore termine di decadenza previsto dalla legge.

    Cosa cambia se il lavoratore era incapace di intendere o di volere?

    Non opera l’onere della previa impugnazione entro sessanta giorni e il licenziamento può essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.

    Come si impugna in questi casi?

    Secondo la pronuncia, mediante deposito del ricorso, anche cautelare, oppure con la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato comunicata alla controparte.

    Chi accerta l’incapacità di intendere o di volere?

    È una valutazione rimessa al giudice del lavoro nel caso concreto, sulla base degli elementi disponibili.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 18/2026 – Estinzione del processo costituzionale per rinuncia

    Con l’ordinanza n. 18/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo: la causa si è chiusa per ragioni processuali, senza una decisione sul merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una pronuncia sul merito. In alcuni casi il processo si estingue per ragioni procedurali, ad esempio quando viene meno l’interesse a proseguire o le parti vi rinunciano. In queste ipotesi la Corte non valuta se la norma sia o meno conforme alla Costituzione: si limita a prendere atto che il giudizio non può proseguire e lo dichiara estinto. È un esito tecnico che chiude il procedimento senza incidere sulla validità della norma, la quale resta in vigore. Per chi seguiva la vicenda, significa che la questione costituzionale, almeno in quel procedimento, non riceve una risposta nel merito: potrà eventualmente riproporsi in futuro, in un altro giudizio, se ne ricorreranno i presupposti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso con una pronuncia di natura processuale. La Corte non è entrata nel merito delle censure, dichiarando estinto il processo per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di un esito esclusivamente processuale: non comporta alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale della norma, che pertanto non è toccata dalla decisione e continua ad applicarsi.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio, la Corte costituzionale dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito: la norma oggetto della questione resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se la norma è incostituzionale?

    No. La dichiarazione di estinzione è una decisione processuale: non contiene alcun giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa significa “processo estinto”?

    Significa che il giudizio si chiude per ragioni procedurali, senza arrivare alla decisione di merito. La questione, in quel procedimento, non viene esaminata.

    La questione potrà essere riproposta?

    In linea di principio sì: se ne ricorrono i presupposti, un giudice potrà sollevare nuovamente la questione in un altro giudizio.

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 112/2025 – IMU, abitazione principale e nucleo familiare

    Con la sentenza n. 112/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della definizione di “abitazione principale” ai fini ICI/IMU contenuta nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui richiedeva la dimora abituale anche dei familiari del contribuente.

    Di cosa si tratta

    Per l’imposta comunale sugli immobili (ICI, poi IMU) il regime dell’”abitazione principale” è particolarmente favorevole. L’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella versione modificata dalla legge finanziaria 2007, definiva abitazione principale quella in cui dimorano abitualmente il contribuente proprietario “e i suoi familiari”. Questo riferimento ai familiari ha generato un contenzioso enorme, soprattutto per i coniugi con residenze e dimore diverse (ad esempio per ragioni di lavoro): l’amministrazione finanziaria, valorizzando la dimora del nucleo familiare, negava in molti casi le agevolazioni. La Corte di cassazione a sezioni unite ha portato la questione davanti alla Corte costituzionale. La posta in gioco è concreta e diffusa: dall’interpretazione della norma dipendeva il diritto di molti contribuenti a fruire del trattamento agevolato sulla propria abitazione, con effetti diretti sull’imposta dovuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha impugnato con due ordinanze l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b, della legge n. 296 del 2006), nella parte in cui àncora la nozione di abitazione principale alla dimora abituale del contribuente “e dei suoi familiari”. I giudizi sono stati riuniti; relatore Angelo Buscema; era costituito il Comune di Pietrasanta.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 nella parte in cui definisce abitazione principale quella in cui dimorano abitualmente il contribuente “e i suoi familiari”, anziché quella in cui dimora abitualmente il solo contribuente. Cade così il riferimento alla dimora del nucleo familiare: per l’agevolazione conta la dimora abituale del contribuente che possiede l’immobile.

    Il principio

    Ai fini ICI/IMU l’abitazione principale va individuata in base alla dimora abituale del singolo contribuente che possiede l’immobile, non a quella dei suoi familiari: àncorare l’agevolazione alla dimora dell’intero nucleo familiare è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i coniugi con dimore diverse?

    L’agevolazione per l’abitazione principale va valutata sulla dimora abituale del singolo contribuente proprietario, senza che rilevi automaticamente la dimora dei familiari: cade l’ostacolo che penalizzava le coppie con residenze separate.

    Quali imposte riguarda?

    La definizione impugnata operava ai fini ICI e, nel tempo, ha inciso sull’interpretazione del regime dell’abitazione principale poi confluito nell’IMU.

    Si possono recuperare imposte pagate in passato?

    Gli effetti delle sentenze di accoglimento riguardano i rapporti non ancora definiti. Per valutare richieste di rimborso o contenziosi pendenti è opportuno rivolgersi a un professionista.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di cassazione a sezioni unite, con due distinte ordinanze poi riunite dalla Corte costituzionale.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche