Autore: Andrea Marton

  • Articolo 125 Codice di Procedura Civile: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Articolo 125 Codice di Procedura Civile: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 125 c.p.c. – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. [1]

    La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così modificato dall’art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

  • Articolo 124 Codice di Procedura Civile: Interrogazione del sordo e del muto

    Articolo 124 Codice di Procedura Civile: Interrogazione del sordo e del muto

    Art. 124 c.p.c. – Interrogazione del sordo e del muto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

    Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.

  • Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore

    Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore

    Art. 123 c.p.c. – Nomina del traduttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.

  • Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana: Nomina dell’interprete

    Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana: Nomina dell’interprete

    Art. 122 c.p.c. – Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana.

    Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

    Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

  • Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme

    Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme

    Art. 121 c.p.c. – Libertà di forme

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

  • Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza

    Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza

    Art. 120 c.p.c. – Pubblicità della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti Internet da lui designati [1].

    Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 16, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione

    Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione

    Art. 119 c.p.c. – Imposizione di cauzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

  • Articolo 118 Codice di Procedura Civile: Ordine d’ispezione di persone e di cose

    Articolo 118 Codice di Procedura Civile: Ordine d’ispezione di persone e di cose

    Art. 118 c.p.c. – Ordine d’ispezione di persone e di cose

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

    Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.

    Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a da euro 250 a euro 1.500 [1].

    [1] Le parole «non superiore a euro 5» sono così sostituite dall’art. 45, comma 15, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 117 Codice di Procedura Civile: Interrogatorio non formale delle parti

    Articolo 117 Codice di Procedura Civile: Interrogatorio non formale delle parti

    Art. 117 c.p.c. – Interrogatorio non formale delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

  • Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove

    Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove

    Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

    Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.