Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 57/2026 – Riordino dell’ordinamento regionale del Piemonte

    Con la sentenza n. 57/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di riordino dell’ordinamento della Regione Piemonte, impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2025, legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Il giudizio in via principale è quello in cui lo Stato contesta una legge regionale che ritiene invasiva delle competenze statali o comunque in contrasto con la Costituzione. Nel caso in esame il Governo lamentava che le due disposizioni piemontesi superassero i limiti della potestà legislativa regionale. La Corte ha accolto entrambe le censure, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle due norme: la Regione, su quei punti, aveva ecceduto le proprie competenze. Le disposizioni sono state quindi espunte dall’ordinamento regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale), su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 34, comma 2, sia dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025: entrambe le disposizioni sono state espunte dall’ordinamento.

    Il principio

    La legge regionale di riordino non può eccedere i limiti della potestà legislativa regionale: le due disposizioni piemontesi censurate sono state dichiarate illegittime.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    Gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge di riordino della Regione Piemonte n. 9 del 2025.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.

    Cosa significa che la Regione ha ecceduto le competenze?

    Che ha legiferato su aspetti riservati allo Stato o comunque oltre i limiti che la Costituzione pone alla legislazione regionale.

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  • Corte cost. n. 118/2025 – Licenziamento illegittimo e indennità a tutele crescenti

    Con la sentenza n. 118/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, eliminando il tetto massimo di sei mensilità all’indennità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 23 del 2015 ha introdotto il contratto a tutele crescenti, applicabile agli assunti a tempo indeterminato dal marzo 2015. Per il licenziamento illegittimo, la legge prevede in via generale un’indennità economica crescente con l’anzianità del lavoratore. L’art. 9 dettava però una regola speciale per le imprese di minori dimensioni: l’indennità veniva dimezzata e, soprattutto, non poteva comunque superare il tetto di sei mensilità. Il Tribunale di Livorno, in una causa di lavoro, ha ritenuto che questo limite fisso fosse troppo basso e rigido, tale da rendere la tutela inadeguata e poco dissuasiva, in contrasto con il diritto al lavoro e con il principio di uguaglianza. Per migliaia di dipendenti di piccole aziende la questione è concreta: il tetto incideva direttamente sull’importo del risarcimento ottenibile in caso di licenziamento ingiustificato, spesso riducendolo a poche mensilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui fissa un tetto massimo di sei mensilità all’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Viene così rimosso il tetto massimo: l’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese non resta più ingabbiata entro le sei mensilità, lasciando al giudice la possibilità di una liquidazione adeguata al caso concreto.

    Il principio

    Il tetto rigido di sei mensilità all’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese è incostituzionale: una tutela così compressa non è adeguata né dissuasiva. Rimosso il limite, la liquidazione deve poter rispecchiare la concreta gravità della situazione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi lavora in una piccola impresa?

    In caso di licenziamento illegittimo, l’indennità non è più automaticamente limitata a sei mensilità: il giudice può riconoscere un importo superiore, valutando il caso concreto entro i criteri di legge.

    È stato cancellato tutto l’art. 9?

    No. La Corte ha colpito solo l’inciso che fissava il tetto delle sei mensilità (“e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”); il resto della norma resta in vigore.

    Vale anche per i licenziamenti già avvenuti?

    Le sentenze di accoglimento incidono sui rapporti non ancora esauriti e sui giudizi in corso. Per la propria posizione conviene rivolgersi a un professionista.

    Resta la riduzione dell’indennità per le piccole imprese?

    La pronuncia ha eliminato il tetto massimo; gli altri criteri di calcolo previsti dalla norma vanno applicati nei limiti compatibili con la decisione.

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  • Corte cost. n. 56/2026 – Composizione dell’ARPA Liguria e nomine regionali

    Con la sentenza n. 56/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione Liguria sull’organizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, sollevata dalle sezioni riunite della Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria n. 20 del 2006 disciplina l’organizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) ligure. Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, in un contenzioso che coinvolgeva la Procura contabile e la Regione Liguria, hanno sollevato una questione sull’art. 26, comma 1, lettera a), di quella legge regionale. Il dubbio riguardava la conformità della disposizione regionale ai limiti che la Costituzione pone all’organizzazione degli enti e alla legislazione regionale. La Corte ha accolto la questione, dichiarando illegittima la disposizione: la norma regionale eccedeva i limiti consentiti. La pronuncia incide quindi sull’assetto organizzativo dell’Agenzia, espungendo la previsione censurata dall’ordinamento regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20, su iniziativa della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, nell’ambito di un procedimento che coinvolgeva il Procuratore regionale, il Procuratore generale e la Regione Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera a), della legge reg. Liguria n. 20 del 2006: la disposizione è stata espunta dall’ordinamento.

    Il principio

    La disciplina regionale sull’organizzazione degli enti deve restare entro i limiti costituzionali: la previsione censurata li superava ed è stata dichiarata illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    La disposizione regionale è eliminata dall’ordinamento e non può più essere applicata.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, nell’ambito di un giudizio sull’ARPA Liguria.

    La pronuncia riguarda solo la Liguria?

    Sì. Riguarda una specifica disposizione della legge regionale ligure sull’organizzazione dell’Agenzia ambientale.

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  • Corte cost. n. 119/2025 – Patrocinio a spese dello Stato e reddito

    Con la sentenza n. 119/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), in materia di patrocinio a spese dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto gratuito patrocinio) permette a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato pagato dallo Stato. Per accedervi occorre presentare un’istanza che attesti il possesso dei requisiti di reddito previsti dalla legge. L’art. 79 del Testo unico sulle spese di giustizia disciplina il contenuto di questa istanza e le dichiarazioni che il richiedente deve rendere. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato che le formalità imposte dal comma 2 fossero ragionevoli e compatibili con il diritto di difesa, soprattutto per i non abbienti. La posta in gioco è rilevante: requisiti formali troppo rigidi rischiano di escludere dal beneficio chi ne avrebbe davvero diritto, comprimendo l’accesso alla giustizia garantito anche ai meno abbienti dall’art. 24 della Costituzione. La Corte è stata chiamata a stabilire se quegli oneri fossero un limite illegittimo o una scelta proporzionata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione (uguaglianza e diritto di difesa dei non abbienti). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Roberto Nicola Cassinelli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Gli oneri previsti per l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non violano né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa: si tratta di requisiti ragionevoli, funzionali a verificare la sussistenza dei presupposti di reddito, che non precludono in modo illegittimo l’accesso al beneficio.

    Il principio

    Le formalità richieste per l’istanza di patrocinio a spese dello Stato sono compatibili con gli artt. 3 e 24 Cost.: servono ad accertare i requisiti di reddito e non comprimono in modo irragionevole il diritto di difesa dei non abbienti.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È lo strumento che consente a chi ha redditi sotto una certa soglia di essere assistito da un avvocato a carico dello Stato, per garantire il diritto di difesa anche ai non abbienti.

    La Corte ha reso più facile l’accesso al beneficio?

    No. Le questioni sono state respinte: la disciplina dell’istanza resta quella vigente.

    Perché si invoca l’art. 24 della Costituzione?

    Perché il suo terzo comma garantisce ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio: il giudice temeva che gli oneri formali ne limitassero l’effettività.

    Le formalità dell’istanza restano obbligatorie?

    Sì. La Corte le ha ritenute legittime: vanno rispettate per ottenere l’ammissione al patrocinio.

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  • Corte cost. n. 55/2026 – Patrocinio a spese dello Stato e presunzioni di reddito

    Con la sentenza n. 55/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla presunzione di reddito che esclude dal patrocinio a spese dello Stato chi è condannato per certi reati, sollevate dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa ai non abbienti. L’art. 76, comma 4-bis, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) introduce, per i condannati per determinati reati, una presunzione sul superamento dei limiti di reddito, che può precludere l’ammissione al beneficio. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimità di questa presunzione, ritenuta operante senza limiti di tempo, sotto i profili dell’eguaglianza e del diritto di difesa. In gioco c’era l’effettività del diritto di difesa per i non abbienti, anche di chi ha precedenti per certi reati. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano impostate, lasciando la disciplina invariata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato difetti nella loro impostazione. La disciplina resta in vigore.

    Il principio

    L’inammissibilità lascia inalterata la presunzione di reddito che condiziona il patrocinio a spese dello Stato per i condannati di certi reati; il dubbio potrà essere riproposto in un giudizio meglio impostato.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È l’istituto che assicura la difesa tecnica gratuita ai cittadini non abbienti, garanzia dell’art. 24, terzo comma, Cost.

    La presunzione di reddito resta in vigore?

    Sì. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito.

    Su quali parametri si fondava la censura?

    Sull’eguaglianza (art. 3 Cost.) e sul diritto di difesa dei non abbienti (art. 24, commi secondo e terzo, Cost.).

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  • Corte cost. n. 54/2026 – Conversione delle pene pecuniarie non pagate e detenzione domiciliare

    Con la sentenza n. 54/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, in parte, le norme sulla conversione delle pene pecuniarie non pagate, perché non prevedevano la detenzione domiciliare sostitutiva, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna.

    Di cosa si tratta

    Quando una pena pecuniaria (multa o ammenda) non viene pagata per insolvenza del condannato, la legge ne prevede la conversione in altre sanzioni. Il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha dubitato della disciplina prevista dall’art. 102 della legge n. 689 del 1981 e dall’art. 660, comma 3, del codice di procedura penale, perché non contemplava, tra le forme di conversione, la detenzione domiciliare sostitutiva. Il tema riguarda il principio di eguaglianza sostanziale e la funzione rieducativa della pena: l’assenza di un’alternativa meno afflittiva poteva penalizzare in modo irragionevole chi non è in grado di pagare. La Corte ha accolto in parte la questione, dichiarando illegittime le norme nella parte in cui non prevedevano la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva; ha invece respinto e dichiarato inammissibili gli altri profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Magistrato di sorveglianza di Bologna.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di insolvenza, non prevedevano la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. Ha dichiarato inammissibili le questioni riferite all’art. 13 Cost. e non fondate quelle, sollevate in via principale, riferite agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Chi non paga la pena pecuniaria per insolvenza deve poter accedere anche alla detenzione domiciliare sostitutiva: escluderla è irragionevole e contrario alla funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi non può pagare la multa?

    La pena pecuniaria non pagata per insolvenza può ora essere convertita anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, non solo in altre forme più afflittive.

    Perché la mancata previsione era incostituzionale?

    Perché penalizzava in modo irragionevole l’insolvente, in contrasto con l’eguaglianza sostanziale e la funzione rieducativa della pena.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. È stata accolta quella sulla mancata previsione della detenzione domiciliare sostitutiva; le altre sono state respinte o dichiarate inammissibili.

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  • Corte cost. n. 53/2026 – Identificazione di polizia e termini per la perquisizione

    Con l’ordinanza n. 53/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 349 del codice di procedura penale in materia di accompagnamento per l’identificazione, sollevate dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    L’art. 349, comma 2, del codice di procedura penale disciplina l’accompagnamento coattivo della persona ai fini dell’identificazione da parte della polizia giudiziaria, con i relativi limiti di tempo, nel testo modificato dalla riforma del 2021 (legge n. 134 del 2021). Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della legittimità di questa disciplina sotto i profili dell’eguaglianza e della libertà personale, considerando che l’accompagnamento incide sulla libertà del soggetto fermato per l’identificazione. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, ravvisando difetti nel modo in cui erano state poste. La disciplina sull’accompagnamento per l’identificazione resta quindi quella vigente, senza pronuncia sulla sua conformità a Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato difetti nella loro impostazione. La disciplina resta in vigore.

    Il principio

    L’inammissibilità chiude il giudizio senza valutare il merito: la disciplina sull’accompagnamento per l’identificazione potrà essere riesaminata in un giudizio correttamente impostato.

    Domande e risposte

    Cos’è l’accompagnamento per l’identificazione?

    È la facoltà della polizia giudiziaria di condurre negli uffici, per il tempo necessario, la persona che non sia in grado o si rifiuti di farsi identificare.

    La Corte ha deciso se la norma sia legittima?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi non si è espressa sul merito.

    Quale libertà era in gioco?

    La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., che presidia ogni forma di limitazione fisica della persona.

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  • Corte cost. n. 52/2026 – Perequazione delle pensioni e tutela del trattamento previdenziale

    Con la sentenza n. 52/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme delle leggi di bilancio 2023 e 2024 che hanno rimodulato la rivalutazione delle pensioni, sollevate dal Tribunale di Trento.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) e per il 2024 (legge n. 213 del 2023) hanno previsto un meccanismo di rivalutazione (perequazione) dei trattamenti pensionistici differenziato per fasce di importo, riducendo l’adeguamento per le pensioni più elevate. Il Tribunale di Trento, in un contenzioso tra alcuni pensionati e l’INPS, ha dubitato della legittimità di questa rimodulazione sotto i profili dell’eguaglianza, della proporzionalità della retribuzione differita e dell’adeguatezza del trattamento previdenziale. La questione tocca un tema ricorrente: fino a che punto il legislatore può comprimere la rivalutazione delle pensioni per esigenze di bilancio senza tradire le garanzie costituzionali. La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e l’art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la rimodulazione della perequazione delle pensioni operata dalle due leggi di bilancio è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    Il legislatore può rimodulare temporaneamente la rivalutazione delle pensioni per esigenze di bilancio, purché non comprometta l’adeguatezza del trattamento e rispetti la ragionevolezza.

    Domande e risposte

    La rimodulazione della perequazione resta valida?

    Sì. La Corte ha respinto le censure: le norme delle leggi di bilancio 2023 e 2024 sono conformi alla Costituzione.

    Cos’è la perequazione delle pensioni?

    È il meccanismo che adegua periodicamente l’importo delle pensioni al costo della vita; può essere differenziato per fasce di importo.

    Quali garanzie tutelano i pensionati?

    L’adeguatezza del trattamento previdenziale (art. 38 Cost.), la proporzionalità della retribuzione differita (art. 36 Cost.) e l’eguaglianza (art. 3 Cost.).

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  • Corte cost. n. 51/2026 – Importazione di opere d’arte e certificazione doganale

    Con la sentenza n. 51/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72 del Codice dei beni culturali nella parte in cui non prevedeva la certificazione, a domanda, dell’ingresso in Italia di alcune categorie di opere, sollevata dal TAR del Lazio.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) disciplina la circolazione internazionale delle opere d’arte. Il TAR del Lazio, in una causa tra una società e il Ministero della cultura, ha dubitato della legittimità di alcune disposizioni che regolano l’attestazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle cose di interesse artistico. Il problema riguardava la mancata previsione di una certificazione, su domanda dell’interessato, dell’ingresso di determinate categorie di opere: una lacuna che incideva sulla libertà di circolazione dei beni e sulla certezza dei rapporti per chi importa opere d’arte. La Corte ha accolto la censura sull’art. 72, comma 1, dichiarandolo illegittimo e, in via consequenziale, ne ha esteso la portata; ha invece dichiarato inammissibili le altre questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 65, commi 3, lettera a), 4 e 4-bis, 68, 70 e 72 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevedeva la certificazione, a domanda, dell’ingresso in Italia delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera b); in via consequenziale ha esteso l’illegittimità alla lettera a) del medesimo comma. Ha invece dichiarato inammissibili le altre questioni.

    Il principio

    La disciplina dei beni culturali deve garantire, a domanda, la certificazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle opere: la sua mancanza costituiva una lacuna illegittima, ora colmata.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi importa opere d’arte in Italia?

    Può ora ottenere, su domanda, la certificazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle opere indicate dalla norma, con maggiore certezza dei rapporti.

    Cos’è l’illegittimità ‘in via consequenziale’?

    È l’estensione dell’incostituzionalità ad altre parti della stessa norma strettamente connesse, prevista dalla legge sul funzionamento della Corte.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto quella sull’art. 72, comma 1, e dichiarato inammissibili le altre.

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  • Corte cost. n. 148/2025 – Spese elettorali e decadenza del Presidente della Sardegna

    Con la sentenza n. 148/2025 la Corte costituzionale ha accolto in parte il conflitto della Regione Sardegna, dichiarando che non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale imporre la decadenza della Presidente Todde e annullando in parte qua l’ordinanza-ingiunzione.

    Di cosa si tratta

    Dopo le elezioni regionali sarde del 2024, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione a carico di Alessandra Todde, proclamata eletta Presidente della Regione, in materia di spese elettorali. In quell’atto il Collegio non si era limitato ad accertare l’eventuale irregolarità, ma aveva affermato che “si impone la decadenza dalla carica” e aveva disposto la trasmissione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza. La Regione Sardegna ha contestato questo passaggio, sostenendo che la decisione sulla decadenza dei propri eletti spetti agli organi regionali e non possa essere imposta dallo Stato. In gioco c’erano l’autonomia statutaria della Regione e la competenza del Consiglio regionale sulla permanenza in carica del Presidente e, di riflesso, sull’eventuale scioglimento dello stesso Consiglio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, il Collegio regionale di garanzia elettorale e il Ministero della giustizia, in relazione all’ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, invocando lo statuto speciale di autonomia e gli artt. 97 e 122 della Costituzione, per la parte in cui imponeva la decadenza della Presidente eletta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministro della giustizia; ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Collegio regionale di garanzia elettorale di affermare che “si impone la decadenza dalla carica” e di disporre la trasmissione dell’atto al Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza; ha annullato per l’effetto, in parte qua, l’ordinanza-ingiunzione. Resta dunque agli organi regionali ogni valutazione sulla decadenza.

    Il principio

    Il Collegio regionale di garanzia elettorale può accertare le irregolarità sulle spese elettorali, ma non può imporre la decadenza dell’eletto né vincolare il Consiglio regionale: la decisione sulla permanenza in carica degli eletti spetta agli organi della Regione, secondo la sua autonomia statutaria.

    Domande e risposte

    La Presidente Todde è decaduta per effetto di questa sentenza?

    No. La Corte ha stabilito che la decadenza non poteva essere imposta dal Collegio di garanzia elettorale: ogni decisione spetta agli organi regionali.

    Che cosa è stato annullato?

    La parte dell’ordinanza-ingiunzione in cui il Collegio affermava che “si impone la decadenza” e ne disponeva la trasmissione al Consiglio regionale per il relativo provvedimento.

    Il Collegio può ancora accertare le irregolarità?

    Sì. Resta il potere di accertare le violazioni in materia di spese elettorali; ciò che non spetta al Collegio è imporre la decadenza dell’eletto.

    C’è un legame con la sentenza n. 149/2025?

    Sì. La n. 149 ha deciso un distinto conflitto della stessa Regione, relativo alla sentenza del Tribunale di Cagliari, dichiarandolo inammissibile.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 149/2025 – Conflitto Sardegna sulla sentenza del Tribunale di Cagliari

    Con la sentenza n. 149/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Sardegna contro la sentenza del Tribunale di Cagliari relativa al procedimento sulle spese elettorali della Presidente Todde.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il procedimento sulle spese elettorali a carico di Alessandra Todde, proclamata eletta Presidente della Regione Sardegna dopo le elezioni regionali del 2024. Il Collegio regionale di garanzia elettorale aveva emesso a suo carico un’ordinanza-ingiunzione; il Tribunale di Cagliari, con una sentenza del 2025, aveva poi respinto il ricorso della Presidente. La Regione Sardegna ha sollevato un conflitto di attribuzione, sostenendo che con quella sentenza lo Stato (attraverso il giudice) avesse leso le prerogative regionali, in particolare la competenza del Consiglio regionale a decidere sulla decadenza dalle cariche elettive, vincolandolo a quanto accertato in sede giudiziaria. In gioco c’era il confine tra l’accertamento del giudice ordinario e le competenze degli organi regionali sulla permanenza in carica dei propri eletti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato (e il Tribunale di Cagliari e il Ministero della giustizia), in relazione alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 848 del 2025, lamentando la lesione delle proprie prerogative costituzionali sulla decadenza dalle cariche elettive regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito della pretesa lesione, perché ritiene mancanti i presupposti del conflitto, ad esempio l’idoneità dell’atto impugnato a ledere effettivamente le attribuzioni regionali.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti richiede presupposti rigorosi: non ogni affermazione contenuta in una sentenza è idonea a ledere le competenze regionali; in mancanza dei requisiti, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sulla decadenza della Presidente?

    No. Ha dichiarato inammissibile il conflitto: non si è pronunciata sul merito della decadenza né sulle spese elettorali.

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte stabilisce a chi spetti un potere quando Stato e Regione se ne contendono l’esercizio; qui la Regione lamentava un’invasione delle proprie competenze.

    C’è un’altra decisione collegata?

    Sì. La sentenza n. 148 del 2025 ha deciso un distinto conflitto, sempre della Regione Sardegna, riferito all’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 150/2025 – Finanziamento dell’ARPA Umbria con il Fondo sanitario

    Con la sentenza n. 150/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Umbria che finanziavano l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) attingendo in modo indistinto al Fondo sanitario regionale.

    Di cosa si tratta

    Le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) svolgono controlli e attività tecniche in materia ambientale. La Regione Umbria, con una legge del 1998, ne finanziava l’attività attingendo in modo indistinto al Fondo sanitario regionale, cioè alle risorse destinate alla sanità, anche per compiti dell’Agenzia non riconducibili alla tutela della salute. Questo meccanismo era stato confermato anche per l’esercizio 2023 dalla legge di bilancio regionale. La Corte dei conti, durante il giudizio di parificazione del rendiconto dell’Umbria (la verifica annuale dei conti regionali), ha dubitato che questo modo di finanziare l’ARPA fosse legittimo, perché distoglieva risorse vincolate alla sanità verso finalità diverse, in contrasto con i principi contabili. In gioco c’erano il corretto utilizzo delle risorse sanitarie e il rispetto delle regole di armonizzazione dei bilanci pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha sollevato la questione sull’art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 (nel testo precedente alle modifiche del 2024) e sull’art. 1 della legge reg. Umbria n. 18 del 2022, in riferimento agli artt. 32, 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettere e) e m), e 119, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 (nel testo previgente) e dell’art. 1 della legge reg. Umbria n. 18 del 2022 nella parte in cui ne ha confermato l’applicazione anche nel 2023. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti. Il finanziamento indistinto dell’ARPA tramite il Fondo sanitario è incompatibile con i vincoli di destinazione delle risorse sanitarie.

    Il principio

    Le risorse del Fondo sanitario regionale hanno un vincolo di destinazione e non possono finanziare in modo indistinto attività ulteriori, come quelle ambientali dell’ARPA non riconducibili alla tutela della salute: diversamente si violano i principi di armonizzazione dei bilanci e di copertura.

    Domande e risposte

    L’ARPA Umbria perde i suoi finanziamenti?

    No: la Corte ha colpito il meccanismo che attingeva in modo indistinto al Fondo sanitario; la Regione dovrà finanziare l’Agenzia con risorse appropriate e correttamente imputate.

    Cos’è il giudizio di parificazione?

    È il controllo annuale con cui la Corte dei conti verifica la regolarità del rendiconto della Regione, cioè dei conti dell’esercizio finanziario.

    Perché non si potevano usare i fondi della sanità?

    Perché quelle risorse hanno un vincolo di destinazione alla tutela della salute e non possono finanziare in modo generico compiti diversi.

    Norme collegate

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