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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Penale tributario / dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 14 luglio 2025, n. 25825

In sintesi
  • Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, non con la registrazione delle fatture in contabilità.
  • Se la dichiarazione è una, uno è il reato, anche quando le fatture false utilizzate sono molteplici o provengono da fornitori diversi.
  • Conseguenza: il contribuente non può essere processato più volte per lo stesso anno d’imposta (ne bis in idem).

Il caso

A un contribuente vengono contestate fatture per operazioni inesistenti — nel caso, prestazioni di pulizia mai eseguite — utilizzate per gonfiare i costi e abbattere l’imposta. Le fatture false riferite al medesimo periodo d’imposta erano plurime e provenivano anche da soggetti diversi. Il nodo: ciascuna fattura (o ciascun fornitore) dà luogo a un autonomo reato, oppure tutte confluiscono in un’unica ipotesi delittuosa legata alla dichiarazione annuale? La questione era resa delicata dal fatto che, per lo stesso anno, l’imputato era già stato giudicato in un separato procedimento.

La decisione

La Terza Sezione penale, in continuità con l’orientamento consolidato, ribadisce la natura unitaria del reato di cui all’art. 2. La condotta penalmente rilevante non è l’annotazione delle fatture in contabilità, ma l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione: il delitto si consuma nel momento e con l’atto della presentazione della dichiarazione annuale relativa a quel tributo e a quel periodo d’imposta.

Da qui la regola: poiché la dichiarazione è una sola per ciascun anno e ciascuna imposta, uno solo è il reato, a prescindere dal numero delle fatture false utilizzate e dalla pluralità dei fornitori che le hanno emesse. Le condotte di utilizzazione confluiscono tutte nell’unica dichiarazione mendace. La Corte ne trae la conseguenza processuale: il contribuente non può essere esposto a una pluralità di processi per il medesimo anno d’imposta, e nel caso concreto l’imputato è stato assolto in applicazione del divieto di bis in idem.

Il principio di diritto

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato unitario, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale: l’utilizzo di più fatture false relative al medesimo periodo d’imposta, anche se emesse da soggetti diversi, integra un’unica fattispecie, non una pluralità di reati.

Implicazioni pratiche

Il principio ha rilievo sia sostanziale sia processuale. Sul piano della pena, non si sommano tanti reati quante sono le fatture: si risponde di un solo delitto per anno e per imposta. Sul piano del processo, una volta giudicato il fatto-dichiarazione di un certo anno, il contribuente non può essere nuovamente perseguito per le altre fatture false dello stesso periodo emerse in seguito. La difesa, perciò, deve presidiare l’unitarietà del fatto e l’eventuale litispendenza o giudicato. Resta fermo che la pena va commisurata alla complessiva imposta evasa. Per il quadro generale dei reati, vedi la sezione Codice Penale.

Domande frequenti

Se uso dieci fatture false in un anno commetto dieci reati?

No. La Cassazione qualifica la dichiarazione fraudolenta ex art. 2 come reato unitario: se la dichiarazione è una, uno è il reato, anche con molte fatture false e di fornitori diversi.

Quando si consuma il reato di dichiarazione fraudolenta?

Con la presentazione della dichiarazione annuale in cui sono indicati gli elementi passivi fittizi, non al momento della registrazione delle fatture in contabilità.

Posso essere processato due volte per lo stesso anno d’imposta?

No: trattandosi di reato unico, opera il divieto di ne bis in idem; il contribuente non può essere giudicato più volte per la medesima dichiarazione annuale.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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