Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Consumatori — garanzia legale di conformità nella vendita · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 15 settembre 2022, n. 27177
- Nella vendita di beni al consumatore vale la garanzia legale di conformità: il venditore risponde dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna.
- Se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume che esistesse già: al consumatore basta allegarlo, mentre è il venditore a dover provare la conformità del bene.
- Oltre i sei mesi, l’onere si ribalta: è il consumatore a dover provare che il difetto esisteva già alla consegna (o era occultato). Resta fermo l’obbligo di denuncia entro due mesi dalla scoperta.
Il caso
Un consumatore acquista un bene che, dopo qualche tempo, manifesta un difetto. Chiede al venditore la riparazione o la sostituzione invocando la garanzia di conformità. Il venditore si difende sostenendo che il bene era perfetto alla consegna e che il guasto dipende dall’uso. Chi deve provare che cosa? E conta il momento in cui il difetto è emerso?
La decisione
La Corte applica il meccanismo della presunzione temporale previsto dal Codice del consumo. Per i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna opera una presunzione iuris tantum: si presume che il difetto preesistesse alla consegna, salvo che ciò sia incompatibile con la natura del bene o del difetto. In questa fascia temporale al consumatore è sufficiente allegare il difetto, mentre grava sul venditore l’onere di provare la conformità del bene al contratto (ad esempio dimostrando che il guasto deriva da un cattivo uso o da un evento successivo).
Trascorsi i sei mesi, la presunzione viene meno e l’onere si inverte: tocca all’acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il difetto preesisteva alla consegna o era stato occultato dal venditore. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di denuncia del difetto entro due mesi dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia.
Il principio di diritto
Nella vendita di beni di consumo il difetto manifestatosi entro sei mesi dalla consegna si presume esistente a tale data, con onere a carico del venditore di provare la conformità; decorso il semestre, è l’acquirente a dover provare la preesistenza o l’occultamento del vizio. Permane l’onere di denuncia entro due mesi dalla scoperta.
Implicazioni pratiche
Per chi compra, la regola è preziosa: se il difetto spunta nei primi mesi, non deve dimostrare nulla sull’origine del guasto, basta segnalarlo — per iscritto e nei termini — ed è il negozio a doversi giustificare. Conviene quindi denunciare subito il difetto (entro due mesi dalla scoperta) e conservare prova della comunicazione. Attenzione all’evoluzione normativa: per i beni acquistati dal 1° gennaio 2022 il periodo di presunzione è stato esteso a un anno (D.Lgs. 170/2021), più favorevole al consumatore. I rimedi (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione) sono nel Codice del Consumo.
Domande frequenti
Se il bene si rompe nei primi mesi devo provare io che era già difettoso?
No. Per i difetti che emergono entro sei mesi dalla consegna (un anno per gli acquisti dal 2022) si presume che esistessero già: è il venditore a dover provare il contrario. A te basta allegarli e denunciarli nei termini.
Entro quando devo segnalare il difetto?
Entro due mesi dalla scoperta, salvo regole più favorevoli. La denuncia tardiva può far decadere dalla garanzia, quindi conviene comunicarlo subito e per iscritto.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 15 settembre 2022, n. 27177.
- Artt. 130, 132 e 135 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nel testo applicabile ratione temporis; presunzione estesa a dodici mesi dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
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