Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Consumatori — clausole vessatorie e nullità di protezione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479
- Nei contratti tra professionista e consumatore il giudice ha il dovere di rilevare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole, senza attendere l’iniziativa del consumatore.
- Il controllo va fatto già in sede di decreto ingiuntivo: il decreto deve dare conto della verifica e avvertire il consumatore che, se non fa opposizione, non potrà più eccepire l’abusività.
- Se quel controllo è mancato, la tutela non si esaurisce: il consumatore può far valere la nullità di protezione anche in fase esecutiva, con l’opposizione tardiva.
Il caso
Una banca o una finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo contro un consumatore sulla base di un contratto che contiene clausole potenzialmente abusive (per esempio penali sproporzionate, decadenze dal beneficio del termine, fori derogati). Il consumatore non propone opposizione nei termini e il decreto diventa definitivo. Può ancora difendersi quando la banca passa all’esecuzione forzata?
Il nodo, sollevato anche dalla Corte di Giustizia UE, era il conflitto tra la stabilità del decreto non opposto (una sorta di giudicato) e il dovere, di matrice europea, di proteggere il consumatore dalle clausole abusive.
La decisione
Le Sezioni Unite costruiscono un vero e proprio «vademecum». In primo luogo, il giudice del monitorio deve esercitare un controllo d’ufficio sull’abusività delle clausole prima di emettere il decreto, anche acquisendo gli elementi necessari. Il decreto deve contenere una motivazione sul punto e un avvertimento espresso: la mancata opposizione preclude la possibilità di far valere in seguito l’abusività.
Se invece quel controllo e quell’avvertimento mancano, il decreto non opposto non può produrre un effetto preclusivo pieno: in coerenza con il principio di effettività della tutela, il consumatore conserva la possibilità di far valere la nullità di protezione delle clausole abusive anche in sede di esecuzione. La Corte individua lo strumento nell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), che il consumatore può proporre entro un termine breve dal momento in cui il giudice dell’esecuzione lo informa della questione.
Il principio di diritto
Il giudice del decreto ingiuntivo deve verificare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole nei contratti col consumatore e darne conto; in difetto di tale controllo e del relativo avvertimento, il decreto non opposto non preclude al consumatore di far valere la nullità di protezione, anche nella fase esecutiva, mediante opposizione tardiva.
Implicazioni pratiche
La pronuncia rafforza in modo netto la posizione del consumatore: la tutela contro le clausole abusive non si perde per il solo fatto di non aver fatto opposizione al decreto, se il giudice non aveva svolto il controllo dovuto. Chi riceve un pignoramento fondato su un vecchio decreto ingiuntivo dovrebbe verificare se quel decreto contenesse la motivazione sull’abusività e l’avvertimento: in mancanza, c’è spazio per reagire. Sul fronte opposto, i professionisti devono pretendere decreti «motivati». La disciplina delle clausole vessatorie è nel Codice del Consumo.
Domande frequenti
Il giudice deve controllare le clausole anche se il consumatore non lo chiede?
Sì. Il controllo d’ufficio sull’abusività è un dovere del giudice, già nella fase del decreto ingiuntivo, proprio perché la tutela del consumatore è di interesse generale.
Ho un pignoramento su un vecchio decreto non opposto: posso ancora difendermi?
Può essere possibile. Se il decreto non conteneva il controllo sull’abusività e l’avvertimento, la nullità di protezione resta deducibile, anche in fase esecutiva con opposizione tardiva entro i termini indicati dal giudice.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 6 aprile 2023, n. 9479.
- Artt. 33 e 36 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo); art. 6 della direttiva 93/13/CEE; artt. 633 e 650 del codice di procedura civile.
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