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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Consumatori — fideiussioni e tutela antitrust · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994

In sintesi
  • Le fideiussioni omnibus che riproducono lo schema ABI del 2003 contengono clausole frutto di un’intesa anticoncorrenziale vietata, accertata dalla Banca d’Italia (provv. n. 55/2005).
  • La conseguenza è la nullità parziale: sono nulle solo le clausole che riproducono gli articoli censurati (artt. 2, 6 e 8 dello schema), non l’intera fideiussione.
  • Resta salva la tutela risarcitoria: il garante danneggiato può comunque chiedere i danni, in alternativa o in aggiunta.

Il caso

Chi garantisce i debiti di un’impresa verso la banca (tipicamente un familiare, un socio, l’amministratore) firma spesso una fideiussione omnibus su un modulo standard. Negli anni è emerso che molti di questi moduli riproducevano lo schema uniforme predisposto dall’ABI nel 2003, contenente alcune clausole — reviviscenza, rinuncia ai termini, sopravvivenza della garanzia — che la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55/2005, aveva qualificato come frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata.

Il problema: la fideiussione che ricalca quello schema è nulla per intero (liberando il garante), è valida, oppure è nulla solo in parte? E il garante che cosa può ottenere?

La decisione

Le Sezioni Unite compongono il contrasto scegliendo la nullità parziale. L’intesa «a monte» tra le banche è nulla per violazione dell’art. 2 della L. 287/1990 (legge antitrust): poiché l’interesse protetto non è solo quello del singolo contraente ma quello, oggettivo, del mercato, la nullità si trasmette al contratto «a valle». Tra l’intesa e la fideiussione esiste infatti un collegamento funzionale, essendo la garanzia lo strumento attuativo dell’intesa illecita.

La trasmissione è però limitata alle clausole che costituiscono applicazione diretta degli articoli dichiarati nulli dalla Banca d’Italia (gli artt. 2, 6 e 8 dello schema), perché il provvedimento aveva espressamente fatto salve le altre. Il contratto, depurato di quelle clausole, resta in piedi: il garante rimane obbligato per il resto, in coerenza con il principio di conservazione (art. 1419 c.c.). In alternativa o in aggiunta, resta possibile l’azione di risarcimento del danno.

Il principio di diritto

I contratti di fideiussione «a valle» di intese anticoncorrenziali, che ne riproducano lo schema, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, comma 3, della L. 287/1990 e 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che costituiscono applicazione delle previsioni dell’intesa illecita, salvo che sia provata una diversa volontà delle parti; resta ferma la tutela risarcitoria.

Implicazioni pratiche

Per il garante il messaggio è pragmatico: la fideiussione su modello ABI non salta tutta, ma le clausole più insidiose — quella che fa «rivivere» la garanzia su pagamenti poi revocati, quella che lo vincola anche se la banca non agisce nei termini, quella che lo tiene obbligato pur se l’obbligazione principale è invalida — possono essere espunte. Chi ha firmato una garanzia del genere dovrebbe farla esaminare per verificare la presenza di quelle clausole e valutare sia l’eccezione di nullità parziale sia l’azione risarcitoria. La disciplina generale delle obbligazioni resta quella del Codice Civile.

Domande frequenti

La fideiussione su modello ABI è nulla per intero?

No. Le Sezioni Unite hanno scelto la nullità parziale: sono nulle solo le clausole che riproducono gli articoli 2, 6 e 8 dello schema censurato; per il resto la garanzia resta valida ed efficace.

Cosa posso ottenere come garante?

Puoi eccepire la nullità delle clausole anticoncorrenziali e, in alternativa o in aggiunta, chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell’intesa vietata.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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