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Materia: Penale — rapina e furto con strappo (artt. 628 e 624-bis c.p.) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II penale, 16 aprile 2024, n. 15919
- Il confine tra rapina (art. 628 c.p.) e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) sta nella direzione della violenza.
- Se l’energia fisica è rivolta solo sulla cosa, per strapparla, si ha furto con strappo, anche se ne deriva una ripercussione indiretta sulla persona.
- Se invece la violenza si esercita o si sviluppa sulla persona — per vincerne la resistenza — si ha rapina, reato più grave.
Il caso
Un imputato è condannato per rapina pluriaggravata: dopo aver sottratto il portafoglio, nel tentativo di fuga si determina un contatto fisico con la vittima, che è intervenuta per impedire la sottrazione e l’allontanamento. In Cassazione la difesa chiede di derubricare il fatto in furto con strappo, sostenendo che non vi fu vera violenza sulla persona, ma solo la reazione della vittima aggrappatasi alla refurtiva.
La decisione
La Corte respinge il ricorso e conferma la qualificazione come rapina. Richiama il criterio consolidato: sussiste furto con strappo quando la violenza è immediatamente e solo diretta verso la cosa per strapparla dalle mani o di dosso alla vittima, anche se da ciò derivi una ripercussione indiretta e involontaria sulla persona; sussiste invece rapina quando l’energia fisica è rivolta o si sviluppa sulla persona, per vincerne o impedirne la resistenza.
Nel caso concreto la violenza si era manifestata anche sulla persona, sia nella fase della sottrazione sia in quella successiva del tentativo di fuga: ciò ha legittimamente comportato la qualificazione come rapina. La Corte ha aggiunto che la distinzione tra rapina propria (violenza per sottrarre) e impropria (violenza dopo la sottrazione, per assicurarsi il possesso o l’impunità) non muta la sussistenza del più grave delitto di rapina.
Il principio di diritto
Il discrimine tra rapina e furto con strappo risiede nella direzione dell’energia fisica impiegata: si ha furto con strappo quando la violenza è esercitata esclusivamente sulla cosa, pur con riflessi indiretti sulla persona; si ha rapina quando la violenza è rivolta o si sviluppa sulla persona della vittima per vincerne la resistenza, a nulla rilevando che essa preceda o segua la sottrazione.
Implicazioni pratiche
La differenza non è teorica: la rapina è punita molto più severamente del furto con strappo e ha un regime aggravato e cautelare più rigido. La qualificazione dipende dalla ricostruzione concreta del gesto: dove si è diretta la forza, sulla borsa o sulla persona? Un classico «scippo» in cui si afferra e si strappa solo la cosa tende al furto con strappo; lo strattonamento, la spinta o la lotta con la vittima spostano la qualificazione verso la rapina. Per questo la dinamica dell’episodio — spesso ricostruita con testimoni e immagini — è decisiva. Approfondimenti nella sezione Codice Penale.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra rapina e furto con strappo?
La direzione della violenza: se la forza colpisce solo la cosa per strapparla è furto con strappo, anche con effetti indiretti sulla persona; se colpisce o si sviluppa sulla persona è rapina.
Uno scippo è sempre furto con strappo?
Non sempre. Se per impossessarsi del bene si esercita violenza sulla vittima — strattoni, spinte, lotta — il fatto integra la rapina, più grave, e non il furto con strappo.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 16 aprile 2024, n. 15919.
- Art. 628 del codice penale (rapina); art. 624-bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo).
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