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Materia: Consumatori — credito al consumo e usura · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19597
- Gli interessi moratori (quelli dovuti in caso di ritardo nei pagamenti) sono soggetti alla disciplina antiusura, esattamente come gli interessi corrispettivi.
- Per stabilire se la mora è usuraria si confronta il tasso pattuito con la soglia, eventualmente maggiorata dello spread medio degli stessi interessi di mora rilevato dalle indagini statistiche.
- Se la mora supera la soglia, è nulla la sola clausola sugli interessi moratori (non l’intero contratto): restano dovuti i corrispettivi leciti, ma il debitore in ritardo non paga la mora usuraria.
Il caso
Il tema attraversa migliaia di contenziosi tra banche, finanziarie e clienti, spesso consumatori: mutui, prestiti personali, finanziamenti. Si discuteva se, nel verificare se un finanziamento sia usurario, debbano contare anche gli interessi di mora — cioè quelli che il cliente paga in più quando è in ritardo — oppure solo gli interessi corrispettivi, il «prezzo» ordinario del denaro.
La giurisprudenza era divisa: alcune pronunce escludevano la mora dal calcolo (perché eventuale e non rilevata nei tassi medi pubblicati), altre la includevano. La posta in gioco era enorme, perché molte clausole di mora, sommate al tasso corrispettivo, sforavano i limiti.
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che la normativa antiusura (L. 108/1996) si applica anche agli interessi moratori. Il fondamento è l’art. 1, comma 1, della legge, che parla di interessi promessi «a qualunque titolo»: la ratio di tutela copre ogni remunerazione collegata all’erogazione del credito, compresa quella per il ritardo.
La Corte indica però un metodo di verifica preciso. Poiché gli interessi di mora non rientrano nel Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) ordinario, la loro usurarietà va accertata confrontando il tasso di mora pattuito con la soglia calcolata sul TEGM maggiorato della percentuale media di maggiorazione degli interessi moratori rilevata dalle indagini statistiche della Banca d’Italia. Resta ferma la verifica al momento della pattuizione, non in base alla sola applicazione successiva.
Quanto alle conseguenze, opera una nullità parziale: se la mora è usuraria, è nulla la sola clausola sugli interessi moratori, mentre restano validi gli interessi corrispettivi se contenuti entro soglia. Il debitore in mora, in tal caso, non deve nulla a titolo di interessi di ritardo, ma continua a dovere i corrispettivi leciti.
Il principio di diritto
La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, la cui soglia si determina aggiungendo al TEGM la maggiorazione media degli interessi di mora; l’eventuale usurarietà della mora travolge la sola clausola che la prevede, lasciando dovuti i corrispettivi non usurari.
Implicazioni pratiche
Per chi ha un finanziamento e va in ritardo, la sentenza segna un confine netto: non è più vero che «basta sommare mora e corrispettivi» per dichiarare usurario il contratto, ma neppure che la mora resti immune dai controlli. Il calcolo va fatto sulla soglia specifica per la mora. Se l’esito è usurario, il vantaggio per il debitore è limitato agli interessi di ritardo, non all’azzeramento di tutto il dovuto. È quindi essenziale leggere bene il contratto e, in caso di dubbio, far verificare i tassi da un tecnico. Approfondimenti sui diritti del cliente nella sezione Codice del Consumo.
Domande frequenti
Gli interessi di mora possono essere usurari?
Sì. Secondo le Sezioni Unite la normativa antiusura si applica anche agli interessi moratori, da confrontare con una soglia calcolata aggiungendo al tasso medio la maggiorazione media propria della mora.
Se la mora è usuraria non pago più nulla?
No. È nulla la sola clausola sugli interessi di mora: non li paghi, ma restano dovuti gli interessi corrispettivi se rientrano nella soglia. Il contratto non si azzera.
Quando si valuta l’usura, alla firma o dopo?
Al momento della pattuizione: si guarda al tasso promesso nel contratto, non alla sola applicazione concreta successiva.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 18 settembre 2020, n. 19597.
- Art. 1 della L. 7 marzo 1996, n. 108 (disciplina antiusura); artt. 644 c.p. e 1815 del codice civile.
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