Testo dell'articoloVigente
Con il termine mobbing si indicano comportamenti vessatori e ripetuti subiti dal lavoratore sul posto di lavoro. In Italia non esiste una legge che lo definisca espressamente: la tutela si costruisce a partire dall’articolo 2087 del Codice civile, che impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di chi lavora, e dai principi costituzionali sulla salute.
Quando si parla di mobbing
Secondo l’orientamento della giurisprudenza, il mobbing richiede:
- una pluralità di condotte ostili (umiliazioni, isolamento, demansionamento, controlli pretestuosi, sottrazione di mansioni);
- il loro carattere sistematico e prolungato nel tempo;
- un intento persecutorio o di emarginazione del lavoratore;
- un danno alla salute o alla professionalità e il nesso causale con le condotte.
Non basta quindi un singolo episodio o una normale conflittualità: serve un disegno vessatorio che si ripete nel tempo.
Mobbing, demansionamento e straining
È importante distinguere figure diverse. Il demansionamento (art. 2103 c.c.) è l’assegnazione a mansioni inferiori e può essere uno degli atti del mobbing, ma di per sé ha una tutela autonoma. Lo straining è una forma «attenuata»: una situazione stressante creata volontariamente ma priva del carattere continuativo del mobbing. Anche lo straining, secondo la giurisprudenza, può dare diritto al risarcimento.
Cosa deve provare il lavoratore
Chi lamenta il mobbing deve fornire elementi su condotte, durata e sistematicità, sull’intento persecutorio e sul danno subito. Sono utili documenti (e-mail, ordini di servizio, certificati medici), testimonianze e una valutazione medico-legale che attesti il danno alla salute e il collegamento con l’ambiente di lavoro.
Le tutele
Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno (biologico, morale ed eventualmente professionale) e, in alcuni casi, il riconoscimento da parte dell’INAIL. Sul piano pratico è opportuno raccogliere prove fin da subito, rivolgersi alle rappresentanze sindacali o a un legale e, se la salute è compromessa, documentare la situazione dal punto di vista sanitario.
Esempio pratico
Caio, dopo aver rifiutato un trasferimento, viene progressivamente svuotato delle sue mansioni, escluso dalle riunioni e sottoposto a richiami pretestuosi per mesi, fino a sviluppare un disturbo certificato. Documentando le condotte e il danno, agisce per ottenere il risarcimento, facendo valere la violazione dell’art. 2087 c.c.
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I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Domande frequenti
Esiste una legge sul mobbing?
No, non c'è una legge che lo disciplini espressamente. La tutela si fonda sull'art. 2087 c.c., che obbliga il datore a proteggere la salute e la dignità del lavoratore, e sui principi costituzionali sulla salute.
Basta un episodio per parlare di mobbing?
No. Serve una pluralità di condotte ostili, sistematiche e prolungate nel tempo, con un intento persecutorio o di emarginazione e un danno alla salute o alla professionalità collegato a quelle condotte.
Che differenza c'è con il demansionamento?
Il demansionamento è l'assegnazione a mansioni inferiori (art. 2103 c.c.) e ha una tutela autonoma; può essere uno degli atti del mobbing ma non coincide con esso. Lo straining è invece una forma attenuata e meno continuativa.
Cosa devo provare?
Le condotte vessatorie, la loro durata e sistematicità, l'intento persecutorio e il danno subito, con il nesso causale. Sono utili documenti, testimonianze e una valutazione medico-legale.
Quali tutele posso ottenere?
Il risarcimento del danno biologico, morale ed eventualmente professionale e, in alcuni casi, il riconoscimento da parte dell'INAIL. È consigliabile raccogliere prove fin da subito e farsi assistere.