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Materia: Responsabilità sanitaria / onere della prova · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 11 novembre 2019, n. 28991 («San Martino»)
- Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria l’onere della prova si ripartisce in due fasi.
- Il paziente deve provare — anche per presunzioni — il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’aggravamento o l’insorgenza della patologia.
- Solo dopo, alla struttura spetta provare che l’inadempimento è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la corretta prestazione.
Il caso
La pronuncia fa parte del cosiddetto «decalogo di San Martino», una serie di sentenze gemelle dell’11 novembre 2019 con cui la Terza Sezione ha riordinato i principi della responsabilità sanitaria. Il problema affrontato è tra i più pratici: in una causa per danni, chi deve provare che cosa? In particolare, su chi grava la prova del nesso di causalità tra la condotta del medico e il peggioramento delle condizioni del paziente?
La decisione
La Corte chiarisce la ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale della struttura (art. 1218 c.c.), distinguendo due passaggi:
- Prima fase — a carico del paziente: chi agisce deve provare, anche mediante presunzioni, il nesso causale tra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario. Il nesso causale è il fatto costitutivo della domanda e non si presume.
- Seconda fase — a carico della struttura: solo se il paziente ha assolto il primo onere, spetta al debitore (la struttura) provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
In altri termini, il rischio della causa ignota sul piano eziologico resta a carico del paziente: l’incertezza sul nesso non si trasferisce automaticamente sulla struttura.
Il principio di diritto
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, è onere del paziente danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno; assolto tale onere, spetta alla struttura provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha un peso decisivo nella strategia processuale. Il paziente non può limitarsi ad allegare il cattivo esito delle cure: deve fornire, almeno in via presuntiva, elementi che colleghino il danno alla condotta dei sanitari (cartella clinica, consulenze, anomalie del decorso). La causa rimasta ignota sul piano del nesso penalizza chi agisce. Va tenuto distinto il doppio binario introdotto dalla legge Gelli-Bianco: la struttura risponde per via contrattuale (art. 1218 c.c.), il medico dipendente di regola per via extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con riflessi anche sulla prescrizione. Il fondamento normativo è negli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile.
Domande frequenti
Nella causa per malasanità chi prova il nesso causale?
Il paziente. Deve dimostrare, anche per presunzioni, il legame tra la condotta del sanitario e l’aggravamento della patologia. Solo dopo la struttura deve provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la corretta prestazione.
Cosa succede se la causa del danno resta ignota?
Secondo le sentenze di San Martino, l’incertezza sul nesso causale ricade sul paziente che agisce: se non riesce a provarlo, la domanda viene respinta.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 11 novembre 2019, n. 28991 (tra le sentenze «di San Martino», nn. 28985-28994).
- Artt. 1218 e 2043 del Codice civile; L. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco).
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