Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Esecuzione forzata / opposizione a precetto · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 luglio 2019, n. 19889
- Nell’opposizione a precetto (proposta prima che inizi l’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.) il debitore può chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.
- Il provvedimento con cui il giudice concede o nega quella sospensione è reclamabile davanti al collegio, secondo il modello dell’art. 669-terdecies c.p.c.
- Le Sezioni Unite chiudono così un contrasto: contro quel diniego non si resta privi di rimedio.
Il caso
Chi riceve un atto di precetto — l’intimazione a pagare entro dieci giorni che precede l’esecuzione — può reagire con l’opposizione a precetto contestando il diritto della controparte a procedere. In questa fase, anteriore all’inizio dell’esecuzione, l’art. 615, comma 1, c.p.c. consente di chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, per evitare che nel frattempo parta il pignoramento.
Il punto controverso: se il giudice rigetta (o accoglie) l’istanza di sospensione, quel provvedimento è impugnabile? E con quale strumento? La giurisprudenza era divisa, perché la norma non lo diceva espressamente.
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione a precetto decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., è reclamabile secondo il modello dell’art. 669-terdecies c.p.c., ossia con reclamo al collegio del tribunale (o, se la decisione viene dal giudice di pace, al tribunale nel cui circondario il giudice di pace ha sede).
La Corte valorizza l’analogia con la materia cautelare: l’istanza di sospensione del titolo ha funzione anticipatoria e interinale, e sarebbe irragionevole lasciarla priva di un controllo, mentre lo stesso tipo di provvedimento è reclamabile in altri snodi del sistema. La reclamabilità garantisce un riesame immediato di una decisione che incide, nell’immediato, sulla possibilità di avviare l’esecuzione.
Il principio di diritto
Il provvedimento, positivo o negativo, con cui il giudice dell’opposizione a precetto provvede sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. davanti al collegio.
Implicazioni pratiche
Per il debitore la pronuncia è importante: il diniego della sospensione del titolo non è l’ultima parola. Esiste un rimedio rapido — il reclamo al collegio — che consente di ottenere un secondo esame prima che il creditore avvii il pignoramento. È essenziale, però, muoversi con tempestività, perché il reclamo cautelare ha termini stretti. Va inoltre tenuta distinta questa ipotesi (opposizione a precetto, prima dell’esecuzione) dalla sospensione disposta nell’opposizione all’esecuzione già iniziata. Approfondimenti nella sezione Codice di Procedura Civile.
Domande frequenti
Se il giudice mi nega la sospensione del titolo posso fare qualcosa?
Sì. Secondo le Sezioni Unite quel provvedimento è reclamabile davanti al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.; il debitore non resta privo di rimedio.
Vale per l’opposizione a precetto o per l’esecuzione già iniziata?
La pronuncia riguarda la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo chiesta nell’opposizione a precetto, cioè prima che inizi l’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 23 luglio 2019, n. 19889.
- Artt. 615, comma 1, e 669-terdecies del codice di procedura civile.
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