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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Responsabilità sanitaria / nesso di causalità · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 19 maggio 2021, n. 13677

In sintesi
  • Nel processo civile il nesso causale si prova con la regola della preponderanza dell’evidenza, ossia del «più probabile che non» (non «oltre ogni ragionevole dubbio», che vale nel penale).
  • È il paziente a dover provare che la condotta del sanitario è stata, secondo quel criterio, causa del danno.
  • Se il nesso resta incerto, anche di fronte a una condotta negligente, la domanda di risarcimento va respinta.

Il caso

In un giudizio di malpractice viene accertata (o ipotizzata) una condotta negligente del sanitario, ma resta dubbio se proprio quella condotta abbia causato il danno lamentato dal paziente, oppure se l’esito sfavorevole sarebbe comunque sopraggiunto. Con quale grado di probabilità deve essere provato il legame tra errore ed evento? E su chi grava quella prova?

La decisione

La Terza Sezione ribadisce un principio consolidato: nel giudizio civile il nesso di causalità si accerta secondo la regola della preponderanza dell’evidenza, sintetizzata nella formula del «più probabile che non». Si tratta di uno standard diverso e meno rigoroso di quello penale dell’«oltre ogni ragionevole dubbio»: il giudice deve scegliere l’ipotesi ricostruttiva che presenta un grado di conferma logica superiore rispetto alle alternative.

La Corte sottolinea che l’onere di provare il nesso causale grava sul paziente che agisce: non basta dimostrare la negligenza del medico, occorre dimostrare che proprio quella negligenza ha cagionato il danno secondo il criterio del più probabile che non. Se, all’esito dell’istruttoria, il legame causale rimane assolutamente incerto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata: l’incertezza ricade su chi aveva l’onere della prova.

Il principio di diritto

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare, secondo il criterio del «più probabile che non», che la condotta del sanitario è stata causa del danno; in mancanza di tale prova — ossia quando il nesso resta incerto — la domanda va respinta, pur in presenza di una condotta colposa.

Implicazioni pratiche

La distinzione è cruciale e spesso decide la causa. La colpa del sanitario non è sufficiente: il punto centrale è il nesso causale, che va ricostruito tipicamente con la consulenza tecnica. Per il paziente significa documentare il più possibile la sequenza clinica; per la struttura, che è spesso possibile difendersi dimostrando che l’esito sfavorevole sarebbe sopraggiunto comunque. La regola del più probabile che non si applica al nesso, da non confondere con il grado di colpa. Sul piano civilistico generale il riferimento è all’art. 1223 del Codice Civile sulla causalità giuridica.

Domande frequenti

Cosa significa «più probabile che non»?

È lo standard probatorio del processo civile: il giudice ritiene provato il nesso causale quando l’ipotesi che collega la condotta al danno è più probabile, sul piano logico, di quelle alternative. È meno rigoroso dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» penale.

Se il medico ha sbagliato ho automaticamente diritto al risarcimento?

No. Oltre alla colpa occorre provare il nesso causale tra l’errore e il danno, secondo il criterio del più probabile che non. Se il nesso resta incerto, la domanda viene respinta.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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