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Materia: Responsabilità sanitaria / consenso informato · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 15 maggio 2018, n. 11749
- La violazione dell’obbligo informativo può ledere due diritti distinti: il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione.
- Il danno da lesione dell’autodeterminazione è autonomo ed è risarcibile anche se l’intervento è perfettamente riuscito, quando ne derivino conseguenze pregiudizievoli apprezzabili.
- La Corte distingue cinque scenari a seconda che il paziente avrebbe acconsentito o no, e che l’intervento abbia o meno causato un danno alla salute.
Il caso
Un paziente lamenta di non aver ricevuto un’informazione adeguata prima di un trattamento medico. Si pone la domanda di fondo: la sola omissione del consenso informato — a prescindere dalla correttezza tecnica dell’intervento e dall’esito sulla salute — è già di per sé fonte di un danno risarcibile?
La decisione
La Terza Sezione chiarisce che l’acquisizione del consenso informato è una prestazione autonoma e distinta rispetto all’atto terapeutico. La sua violazione può produrre due tipi di danno diversi:
- Danno alla salute: risarcibile quando è ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento, evitando le conseguenze invalidanti (la prova spetta al paziente).
- Danno da lesione dell’autodeterminazione: riguarda la perdita della possibilità di scegliere consapevolmente se sottoporsi al trattamento, differirlo o farlo altrove; è autonomo e prescinde dall’esito.
Su questa base la Corte costruisce cinque scenari combinando due variabili: cosa avrebbe deciso il paziente se informato (avrebbe accettato o rifiutato) e se l’intervento ha causato o no un danno alla salute. Ne discende, in particolare, che il danno da autodeterminazione è risarcibile anche quando l’intervento è stato risolutivo della patologia (esito fausto), purché dalla mancata informazione siano derivate conseguenze pregiudizievoli, di natura non patrimoniale, di apprezzabile gravità.
Il principio di diritto
La mancata acquisizione del consenso informato, non giustificata da uno stato di necessità, attribuisce al paziente il diritto al risarcimento del danno da lesione dell’autodeterminazione — consistente nella perdita della possibilità di scegliere consapevolmente sul trattamento — anche in assenza di un pregiudizio alla salute e anche quando l’intervento sia stato eseguito correttamente, a condizione che siano configurabili conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali di apprezzabile gravità.
Implicazioni pratiche
Per le strutture e i professionisti il messaggio è chiaro: la qualità tecnica dell’intervento non sana il difetto di informazione. Occorre raccogliere un consenso effettivo, comprensibile e documentato sulle alternative, sui rischi e sui possibili esiti. Per il paziente, la pronuncia distingue con chiarezza i due piani risarcitori: chi lamenta solo la lesione dell’autodeterminazione deve allegare le concrete conseguenze pregiudizievoli subite (turbamento, scelte che avrebbe operato diversamente), perché il danno non è automatico. Il fondamento resta negli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile, oltre che nella L. 219/2017 sul consenso informato.
Domande frequenti
Ho diritto al risarcimento se l’intervento è riuscito ma non mi hanno informato?
Sì, è possibile: il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione è autonomo e risarcibile anche con esito fausto, purché dalla mancata informazione siano derivate conseguenze pregiudizievoli di apprezzabile gravità.
Che differenza c’è tra danno alla salute e danno all’autodeterminazione?
Il danno alla salute presuppone che, se informato, il paziente avrebbe rifiutato il trattamento ed evitato il pregiudizio fisico. Il danno all’autodeterminazione riguarda invece la perdita della scelta consapevole, a prescindere dall’esito clinico.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 15 maggio 2018, n. 11749.
- Artt. 32 della Costituzione, 1218 e 2043 del Codice civile; L. 22 dicembre 2017, n. 219.
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