Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Riscossione / espropriazione immobiliare esattoriale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32759
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare l’immobile del debitore quando ricorrono cumulativamente tre condizioni (art. 76 D.P.R. 602/1973).
- Deve trattarsi dell’unico immobile di proprietà, adibito a uso abitativo e in cui il debitore risiede anagraficamente.
- L’immobile non deve essere «di lusso», cioè classato nelle categorie catastali A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi di pregio).
Il caso
Il debitore di somme iscritte a ruolo si vede aggredire dall’agente della riscossione l’immobile in cui abita. Invoca l’impignorabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973 (come modificato nel 2013), che vieta all’agente della riscossione di procedere all’espropriazione della «unica» casa di abitazione a determinate condizioni. Quali sono, esattamente, i presupposti di questa tutela?
La decisione
La Corte ribadisce che il divieto di espropriazione opera quando l’immobile possiede cumulativamente i requisiti fissati dalla norma. Deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore; deve avere destinazione abitativa ed essere adibito a residenza anagrafica del debitore; non deve appartenere alle categorie catastali A/8 o A/9, riservate agli immobili di pregio.
La protezione vale solo nei confronti dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione): non riguarda i creditori privati, che possono invece agire in via ordinaria anche sull’abitazione. Mancando anche uno solo dei requisiti — ad esempio se il debitore possiede un altro immobile, o se l’abitazione è classata A/8 — il divieto non opera e l’espropriazione esattoriale è ammessa.
Il principio di diritto
Il divieto di espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione, ex art. 76 del D.P.R. 602/1973, presuppone la contemporanea sussistenza di tre condizioni: che si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore, adibito a sua abitazione con residenza anagrafica, e non classato nelle categorie catastali A/8 o A/9. In difetto anche di una sola di esse, l’immobile è pignorabile.
Implicazioni pratiche
Il messaggio operativo è netto. La tutela dell’«unica casa» non è automatica e non coincide con il concetto fiscale di «prima casa»: occorre verificare in concreto i tre requisiti (unicità del possesso immobiliare, uso abitativo con residenza, categoria catastale non di lusso). Inoltre la protezione opera solo contro la riscossione esattoriale: di fronte a una banca o a un creditore privato, l’abitazione resta aggredibile. Chi subisce un pignoramento esattoriale sull’abitazione dovrebbe verificare la ricorrenza dei presupposti e, se difettano dal lato dell’agente della riscossione, valutare l’opposizione.
Domande frequenti
La «prima casa» è sempre impignorabile?
No. L’impignorabilità riguarda l’unico immobile di proprietà, adibito ad abitazione con residenza e non di lusso (no A/8 o A/9), e vale solo verso l’Agenzia Entrate-Riscossione, non verso i creditori privati.
Se possiedo un altro immobile perdo la tutela?
Sì. Uno dei requisiti è che si tratti dell’unico immobile di proprietà: se ne possiedi un altro, il divieto di pignoramento esattoriale non opera.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32759.
- Art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
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