Autore: Andrea Marton

  • Articolo 789 Codice di Procedura Civile: Progetto di divisione e contestazioni su di esso

    Articolo 789 Codice di Procedura Civile: Progetto di divisione e contestazioni su di esso

    Art. 789 c.p.c. – Progetto di divisione e contestazioni su di esso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

    Il decreto e comunicato alle parti.

    Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187.

    In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti.

  • Articolo 788 Codice di Procedura Civile: Vendita di immobili

    Articolo 788 Codice di Procedura Civile: Vendita di immobili

    Art. 788 c.p.c. – Vendita di immobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma

    dell’art. 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

    Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

    La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.

    Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma

    delle disposizioni del presente articolo.

  • Articolo 787 Codice di Procedura Civile: Vendita di mobili

    Articolo 787 Codice di Procedura Civile: Vendita di mobili

    Art. 787 c.p.c. – Vendita di mobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista

    delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della

    vendita.

    Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

  • Articolo 786 Codice di Procedura Civile: Direzione delle operazioni

    Articolo 786 Codice di Procedura Civile: Direzione delle operazioni

    Art. 786 c.p.c. – Direzione delle operazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.

  • Articolo 785 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla domanda di divisione

    Articolo 785 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla domanda di divisione

    Art. 785 c.p.c. – Pronuncia sulla domanda di divisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.

  • Articolo 784 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Articolo 784 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Art. 784 c.p.c. – Litisconsorzio necessario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

  • Articolo 783 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni ereditari

    Articolo 783 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni ereditari

    Art. 783 c.p.c. – Vendita di beni ereditari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti.

    La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

  • Articolo 782 Codice di Procedura Civile: Vigilanza del pretore

    Articolo 782 Codice di Procedura Civile: Vigilanza del pretore

    Art. 782 c.p.c. – Vigilanza del pretore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

    Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.

  • Articolo 781 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto di nomina

    Articolo 781 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto di nomina

    Art. 781 c.p.c. – Notificazione del decreto di nomina

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente e notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

  • Articolo 780 Codice di Procedura Civile: Domanda dell’erede contro l’eredità

    Articolo 780 Codice di Procedura Civile: Domanda dell’erede contro l’eredità

    Art. 780 c.p.c. – Domanda dell’erede contro l’eredità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell’eredità.