Autore: Andrea Marton

  • Credito d’imposta per redditi esteri (art. 165 TUIR): come funziona

    Hai redditi che arrivano dall’estero — uno stipendio, una pensione, dividendi, un affitto, un compenso da freelance — e ti è già stata trattenuta un’imposta in quel Paese. Ora l’Italia te lo tassa di nuovo: stai pagando due volte? Lo strumento che evita la doppia imposizione esiste e si chiama credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 165 TUIR). Ma attenzione: non recuperi automaticamente tutto quello che hai pagato fuori. Il credito ha un limite preciso, calcolato con una formula, e spetta solo per le imposte pagate a titolo definitivo. Capire come funziona può valere migliaia di euro, e gli errori in dichiarazione sono frequentissimi. Questa guida spiega il meccanismo, la formula e le trappole.

    Il principio: detrai l’imposta estera, ma entro un tetto

    L’art. 165 del TUIR stabilisce che, se al tuo reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo si detraggono dall’imposta italiana dovuta. Non è però un rimborso pieno: la detrazione spetta fino a concorrenza della quota di imposta italiana che corrisponde proporzionalmente a quei redditi esteri. In altre parole, l’Italia ti “restituisce” al massimo quanto avrebbe chiesto lei su quel reddito, non quanto hai pagato all’estero.

    La formula che decide quanto recuperi

    Il limite del credito si calcola così:

    Credito massimo = (Reddito estero / Reddito complessivo al netto delle perdite pregresse) × Imposta italiana
    Reddito estero il reddito prodotto fuori, come rideterminato secondo le regole italiane
    Reddito complessivo tutti i redditi, al netto delle perdite dei periodi precedenti
    Imposta italiana l’imposta netta dovuta in Italia

    Il risultato è il tetto entro cui puoi scomputare l’imposta estera. Se hai pagato all’estero più di questo tetto (tipico nei Paesi a tassazione alta), l’eccedenza non si perde sempre: in molti casi può essere riportata. Se hai pagato meno, recuperi solo quanto effettivamente versato.

    La condizione spesso fraintesa: imposte “a titolo definitivo”

    È l’errore più comune. Danno diritto al credito solo le imposte estere divenute definitive, cioè non più ripetibili. Non contano gli acconti, le ritenute provvisorie o le imposte per le quali è previsto un rimborso totale o parziale nel Paese estero. Chi inserisce in dichiarazione una ritenuta provvisoria, o un’imposta che si farà rimborsare, espone la propria posizione a una rettifica. La definitività va documentata.

    Le eccedenze: il meccanismo di riporto

    Se l’imposta estera supera il credito spettante in un anno, il comma 6 dell’art. 165 consente, a certe condizioni, di gestire l’eccedenza: la parte che eccede l’imposta accreditabile nel periodo può costituire un credito riportabile, da utilizzare quando il rapporto si inverte. È un meccanismo prezioso per chi ha redditi esteri ricorrenti in Paesi con prelievo alto, ma richiede di compilare correttamente i quadri dedicati anno dopo anno, mantenendo memoria delle eccedenze.

    Convenzioni e quadri dichiarativi

    Sul credito incidono anche le convenzioni contro le doppie imposizioni, che stabiliscono quale Stato può tassare e in quale misura, e talvolta prevedono aliquote convenzionali più basse di quelle applicate alla fonte: se all’estero ti hanno trattenuto più del dovuto per convenzione, l’eccedenza va chiesta a rimborso lì, non scaricata come credito qui. In dichiarazione il credito si espone nei quadri dedicati ai redditi esteri (per le persone fisiche, tipicamente quadro CE/CR a seconda del reddito): un passaggio tecnico in cui un dettaglio sbagliato annulla il beneficio.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, dividendi da azioni estere. A Tizio è stata applicata una ritenuta definitiva all’estero sui dividendi. Può far valere il credito d’imposta entro il limite della quota italiana riferita a quel reddito; l’eccedenza eventualmente trattenuta oltre l’aliquota convenzionale va invece chiesta a rimborso nello Stato estero.

    Caso 2 – Caia, stipendio in un Paese ad alta tassazione. Caia, residente in Italia, ha lavorato all’estero pagando lì un’imposta alta e definitiva. Il credito le spetta fino al tetto della formula; la parte eccedente non si perde, ma può essere gestita come eccedenza riportabile. La compilazione corretta dei quadri è decisiva.

    Gli errori che costano caro

    Pensare di recuperare tutta l’imposta estera. Il credito ha un tetto: la quota italiana su quel reddito.
    Indicare acconti o ritenute provvisorie. Vale solo l’imposta pagata a titolo definitivo.
    Scaricare imposte rimborsabili. Ciò che ti verrà restituito all’estero non dà diritto al credito.
    Ignorare le convenzioni. Oltre l’aliquota convenzionale, l’eccedenza va chiesta a rimborso nello Stato della fonte.
    Perdere le eccedenze. Spesso sono riportabili: vanno tracciate e riportate negli anni.

    Fonti normative

    • DPR 917/1986 (TUIR), art. 165 — credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
    • TUIR, art. 165, comma 6 — riporto delle eccedenze di imposta estera
    • Convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello OCSE) — ripartizione della potestà impositiva e aliquote convenzionali
    • Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ai quadri dei redditi esteri (CE/CR)

    Guida aggiornata a giugno 2026. Il calcolo del credito dipende dal tipo di reddito, dal Paese e dalla convenzione applicabile: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

  • Frontalieri Svizzera: tassazione, nuovo accordo, vecchi e nuovi

    Lavori in Svizzera e vivi in Italia, e dal cambio delle regole non capisci più dove e quanto paghi di tasse? È la confusione più diffusa tra i frontalieri, e nasce da un punto preciso: dal 1° gennaio 2024 è in vigore un nuovo accordo che divide i lavoratori in due categorie con regimi opposti. I “vecchi frontalieri” continuano a pagare le imposte solo in Svizzera. I “nuovi frontalieri” entrano invece nella tassazione concorrente: pagano in Svizzera e poi dichiarano in Italia, con un credito per le imposte già versate e una franchigia di 10.000 euro. C’è poi il nodo del telelavoro, con un tetto del 25% oltre il quale si perde lo status. Questa guida chiarisce in quale categoria rientri e cosa devi davvero fare.

    La divisione che cambia tutto: vecchi e nuovi frontalieri

    Il nuovo accordo Italia-Svizzera, firmato nel 2020 ed entrato in applicazione dal 1° gennaio 2024, distingue due categorie in base alla data in cui hai acquisito lo status di frontaliere:

    Vecchi frontalieri: chi ha svolto attività come frontaliere nella fascia di confine tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Restano nel regime previgente: imposte pagate al 100% in Svizzera, nessuna imposizione in Italia sul reddito da lavoro dipendente.
    Nuovi frontalieri: chi ha acquisito lo status dopo il 17 luglio 2023. Rientrano nella tassazione concorrente, pienamente operativa dal 1° gennaio 2024.

    Capire in quale gruppo sei è il primo passo: i due regimi portano a conti molto diversi.

    Come funziona la tassazione concorrente (nuovi frontalieri)

    Per i nuovi frontalieri il meccanismo è questo: la Svizzera trattiene l’imposta alla fonte sul reddito da lavoro (fino a un massimo dell’80% di quanto previsto dalle proprie regole), e poi l’Italia, Stato di residenza, tassa lo stesso reddito riconoscendo un credito d’imposta per quanto già pagato in Svizzera. In questo modo si evita la doppia imposizione, ma il prelievo complessivo si allinea, di fatto, a quello italiano, generalmente più alto.

    La prima dichiarazione in Italia riguarda i redditi 2024 ed è avvenuta nel 2025, grazie allo scambio automatico di dati tra le autorità fiscali, che si trasmettono le informazioni entro il 20 marzo di ogni anno. Significa che il Fisco italiano conosce il reddito svizzero: non dichiararlo è un rischio concreto.

    La franchigia di 10.000 euro

    C’è una mitigazione importante per i nuovi frontalieri: i redditi da lavoro dipendente svolto nella zona di frontiera, con rientro giornaliero al proprio domicilio, beneficiano di un’esenzione fino a 10.000 euro. È una franchigia che riduce la base imponibile in Italia e che va applicata correttamente in dichiarazione: un dettaglio che incide sul conto finale.

    Il nodo telelavoro: il tetto del 25%

    È il tema più attuale e fonte di errori. Un protocollo modificativo del giugno 2024 ha fissato la regola: il frontaliere può svolgere fino al 25% dell’orario di lavoro in telelavoro dal proprio domicilio in Italia senza perdere lo status fiscale di frontaliere. Superare il 25% significa perdere lo status per quell’anno, con conseguenze sul regime applicabile. Per chi lavora ibrido è una soglia da monitorare con attenzione, giorno per giorno.

    Definizione di frontaliere: la fascia dei 20 km

    Non basta lavorare in Svizzera per essere “frontaliere” ai fini dell’accordo. Servono requisiti precisi: residenza in un Comune entro 20 km dal confine, lavoro dipendente nella zona di frontiera dell’altro Stato e rientro giornaliero al proprio domicilio. Chi non rientra ogni giorno, o risiede oltre la fascia, segue regole diverse: è un punto che cambia il regime applicabile e va verificato.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, frontaliere storico in Ticino. Tizio lavora in Ticino dal 2015 e risiede a 10 km dal confine. È un “vecchio frontaliere”: continua a pagare le imposte solo in Svizzera, senza dichiarare quel reddito da lavoro in Italia. Il suo regime non cambia.

    Caso 2 – Caia, assunta in Svizzera nel 2024. Caia è una “nuova frontaliera”: subisce la ritenuta in Svizzera, poi dichiara il reddito in Italia con credito d’imposta e franchigia di 10.000 euro. Se lavora da casa più del 25% del tempo, rischia di perdere lo status: deve tenere il conto delle giornate.

    Gli errori che costano caro

    Non sapere in quale categoria sei. Vecchio o nuovo frontaliere cambia completamente il regime.
    Pensare di non dover dichiarare in Italia. I nuovi frontalieri dichiarano qui, con credito d’imposta; il Fisco riceve i dati dalla Svizzera.
    Dimenticare la franchigia di 10.000 euro. Va applicata in dichiarazione per non pagare più del dovuto.
    Superare il 25% di telelavoro senza accorgersene. Si perde lo status di frontaliere per l’anno.
    Trascurare la fascia di 20 km e il rientro giornaliero. Senza i requisiti, l’accordo non si applica.

    Fonti normative

    • Accordo Italia-Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri (firmato il 23 dicembre 2020, in vigore dal 17 luglio 2023, applicazione dal 1° gennaio 2024)
    • L. 83/2023 — ratifica ed esecuzione dell’Accordo
    • Protocollo modificativo del giugno 2024 — disciplina del telelavoro (soglia 25%)
    • Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

    Guida aggiornata a giugno 2026. La posizione del frontaliere dipende dalla categoria, dal Comune di residenza e dalle giornate di telelavoro: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

  • Trust: la tassazione dopo la riforma 2025 (imposta in uscita)

    Stai valutando un trust per proteggere un patrimonio o organizzare il passaggio generazionale, e hai letto tutto e il contrario di tutto sulla tassazione? Dal 1° gennaio 2025 le regole sono cambiate in modo netto, e finalmente sono scritte nella legge. Il principio nuovo è questo: l’imposta di successione e donazione sul trust si paga “in uscita”, cioè quando i beni vengono attribuiti ai beneficiari, e non quando li conferisci nel trust. Aliquote e franchigie si calcolano sul rapporto tra disponente e beneficiario al momento dell’attribuzione: dal 4% con franchigia di 1 milione per coniuge e figli, fino all’8% tra estranei. Esiste anche un’opzione per pagare subito, al conferimento. Questa guida spiega cosa cambia davvero e quando il trust ha senso.

    La riforma del 2025: tassazione “in uscita”

    Per anni la tassazione del trust è stata terreno di battaglia tra Agenzia delle Entrate e Cassazione. Il D.Lgs. 139/2024 ha messo ordine, introducendo l’art. 4-bis nel Testo Unico sulle successioni e donazioni, con effetto dal 1° gennaio 2025. La regola: l’imposta proporzionale di successione e donazione è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, non all’atto di dotazione del trust.

    È un capovolgimento pratico: conferire beni nel trust non fa scattare l’imposta proporzionale; sarà l’attribuzione finale al beneficiario, quando il suo arricchimento si concretizza, a determinarla.

    Il presupposto: si tassa l’arricchimento, non il vincolo

    Un chiarimento che evita errori grossolani: non è il vincolo di destinazione in sé a essere tassato, ma l’arricchimento gratuito che il beneficiario effettivamente riceve. Ne deriva una conseguenza importante: i trust che non producono un arricchimento liberale — come i trust di garanzia, i trust liquidatori o i trust di scopo — restano esclusi dall’imposta proporzionale di donazione. Conta la sostanza economica, non la forma dell’atto.

    Aliquote e franchigie: si guarda al rapporto con il beneficiario

    Imposta e franchigia si determinano in base al grado di parentela tra disponente e beneficiario al momento dell’attribuzione:

    Rapporto disponente-beneficiario Aliquota Franchigia
    Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori) 4% 1.000.000 € per beneficiario
    Fratelli e sorelle 6% 100.000 € per beneficiario
    Altri parenti fino al 4° grado e affini 6% nessuna
    Altri soggetti (estranei) 8% nessuna

    Anche la base imponibile si determina con le regole in vigore al momento del trasferimento ai beneficiari: è quel momento, non il conferimento, a fotografare valore, aliquote e franchigie.

    L’opzione per pagare subito (tassazione “in entrata”)

    La riforma lascia una scelta strategica. Il disponente può optare per la tassazione anticipata al conferimento: paga l’imposta già al momento della dotazione del trust, calcolandola sul rapporto disponente-beneficiario e sulle regole vigenti in quell’istante. Il vantaggio: le successive attribuzioni ai beneficiari della stessa categoria non saranno più tassate. L’altra faccia: se in futuro i valori scendono o cambiano le regole, non spetta alcun rimborso. È una scommessa sul futuro che va valutata sui numeri concreti del patrimonio e sull’orizzonte temporale.

    A cosa serve davvero un trust (e a cosa no)

    Il trust non è uno strumento per “pagare meno tasse”: è uno strumento di protezione e organizzazione del patrimonio. Ha senso quando serve segregare beni a tutela di un familiare fragile, garantire un passaggio generazionale ordinato in presenza di più eredi o attività d’impresa, separare patrimoni da rischi professionali. Usarlo con il solo obiettivo di abbattere il carico fiscale, o per occultare beni, espone invece a contestazioni di interposizione e a un trust considerato “non genuino” (sham trust), con conseguenze pesanti.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, imprenditore con figlio minore. Tizio istituisce un trust per proteggere i beni a favore del figlio. Conferendo i beni non paga l’imposta proporzionale; questa sarà dovuta quando, in futuro, i beni saranno attribuiti al figlio, al 4% oltre la franchigia di 1 milione. La scelta tra pagare ora o dopo dipende dalle prospettive del patrimonio.

    Caso 2 – Caia e il trust di garanzia. Caia costituisce un trust a garanzia di un’operazione, senza alcun intento liberale verso un beneficiario. Non c’è arricchimento gratuito: il trust resta fuori dall’imposta proporzionale di donazione. La natura dell’atto fa la differenza.

    Gli errori che costano caro

    Pensare di pagare al conferimento per forza. La regola ora è la tassazione in uscita, salvo opzione.
    Usare il trust solo per risparmiare imposte. Senza una causa concreta rischia di essere considerato non genuino.
    Ignorare il rapporto con il beneficiario. Aliquota e franchigia dipendono da quel legame al momento dell’attribuzione.
    Scegliere l’opzione “paga subito” senza calcoli. Non dà diritto a rimborsi se i valori scendono.
    Confondere i trust. Garanzia, liquidatori e di scopo seguono regole diverse dai trust liberali.

    Fonti normative

    • D.Lgs. 139/2024 — riforma del Testo Unico su successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025
    • D.Lgs. 346/1990 (TUS), art. 4-bis — disciplina della tassazione dei trust e dei vincoli di destinazione
    • Convenzione dell’Aja del 1985 — riconoscimento dei trust
    • Prassi dell’Agenzia delle Entrate sui trust e sull’interposizione

    Guida aggiornata a giugno 2026. La fiscalità del trust dipende dalla struttura, dai beneficiari e dagli scopi: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

  • Stock option e RSU: come si tassano in Italia (e il quadro RW)

    Lavori per una multinazionale o una startup estera e ti hanno assegnato stock option, RSU o ESPP? La domanda che ti tiene sveglio è una sola: quando e quanto pago di tasse in Italia? La risposta sorprende molti: il guadagno principale non è tassato come una plusvalenza finanziaria leggera, ma come reddito da lavoro dipendente, quindi con la tua aliquota IRPEF marginale (fino al 43% più addizionali). Il momento in cui scatta l’imposta è preciso e cambia tra stock option e RSU. E c’è un secondo obbligo che quasi tutti dimenticano e che fa scattare le sanzioni: il quadro RW per le azioni estere che ti ritrovi in portafoglio. Questa guida mette in fila i tre momenti impositivi e i due errori più costosi.

    Il punto che spiazza tutti: è reddito di lavoro, non capital gain

    Il vantaggio che ottieni quando entri in possesso delle azioni a un prezzo inferiore al loro valore di mercato è un fringe benefit, cioè un compenso in natura legato al rapporto di lavoro. Per questo viene tassato come reddito da lavoro dipendente, con l’aliquota IRPEF progressiva e non con l’imposta sostitutiva del 26% riservata alle rendite finanziarie. Il vecchio regime agevolato generale sulle stock option è stato abrogato nel 2008: oggi un’agevolazione vera resta solo per i piani delle start-up e PMI innovative, a precise condizioni.

    Capire questo cambia tutto: significa che il guadagno “sulla carta” può portarsi via quasi metà del valore, e che la pianificazione del momento di esercizio o vendita pesa moltissimo.

    Stock option: il fringe benefit all’esercizio

    Con le stock option ti viene riconosciuto il diritto di acquistare azioni a un prezzo prefissato (lo strike price). Il momento impositivo è l’esercizio: quando compri le azioni, si genera un fringe benefit pari alla differenza tra il valore normale dell’azione in quel momento e lo strike price che hai pagato. Quella differenza entra nel tuo reddito da lavoro dipendente e sconta l’IRPEF.

    Da quel momento le azioni sono tue: un’eventuale ulteriore crescita di valore fino alla vendita seguirà le regole delle plusvalenze finanziarie (imposta sostitutiva del 26%). Si creano così due livelli di tassazione distinti, con due nature diverse.

    RSU: tre momenti impositivi autonomi

    Le Restricted Stock Units sono una promessa di consegnarti azioni gratuitamente al termine di un periodo di maturazione (vesting). Qui i momenti da presidiare sono tre, ciascuno con regole proprie:

    Al vesting: quando le azioni ti vengono effettivamente assegnate, l’intero valore di mercato delle azioni costituisce fringe benefit tassato come reddito da lavoro dipendente (le RSU di norma non hanno strike price, quindi è tassato il valore pieno).
    I dividendi: se le azioni estere distribuiscono dividendi, questi sono redditi di capitale di fonte estera, da dichiarare in Italia.
    La vendita: l’eventuale plusvalenza tra prezzo di vendita e valore tassato al vesting è un reddito diverso di natura finanziaria, con imposta sostitutiva del 26%.

    Una semplificazione importante sui contributi: al primo momento (il fringe benefit) è previsto un esonero contributivo strutturale per i piani di azionariato, indipendente dall’importo. Resta invece l’IRPEF piena.

    Il dato che decide tutto: la residenza fiscale al vesting

    È il fattore che molti trascurano. L’imponibilità in Italia del fringe benefit dipende da dove sei residente fiscale al momento del vesting o dell’esercizio. Chi ha lavorato parte del periodo di maturazione all’estero può dover ripartire (“sourcing”) il benefit tra i Paesi in cui ha prestato lavoro nel periodo di vesting, applicando le convenzioni contro le doppie imposizioni. È uno dei punti più tecnici e più sbagliati: chi è rientrato in Italia, o si è trasferito durante il vesting, ha quasi sempre bisogno di una valutazione dedicata.

    L’obbligo dimenticato: il quadro RW

    Una volta che le azioni estere sono tue, scatta il monitoraggio fiscale: vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione, perché sono attività finanziarie detenute all’estero. Sullo stesso quadro si liquida l’IVAFE (l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere, lo “0,2%” annuo). Anche le stock option non ancora esercitate, in certi casi, vanno monitorate. Dimenticare l’RW espone a sanzioni che partono dal 3% degli importi non dichiarati: un errore puramente formale che diventa caro.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, manager con RSU di una big tech USA. A Tizio maturano RSU per 40.000 euro di valore. Al vesting quei 40.000 entrano nel reddito da lavoro e scontano l’IRPEF marginale; le azioni vanno nel quadro RW con IVAFE. Quando le venderà a 50.000, i 10.000 di plusvalenza pagheranno il 26%. Due tassazioni, due nature.

    Caso 2 – Caia, rientrata in Italia durante il vesting. Caia ha maturato le sue RSU lavorando metà periodo all’estero e metà in Italia. Solo la quota riferibile al lavoro prestato in Italia è pienamente imponibile qui; per il resto contano convenzione e crediti d’imposta esteri. Il fai-da-te qui è rischioso: serve ricostruire il sourcing.

    Gli errori che costano caro

    Pensare di pagare solo il 26%. Il guadagno principale è reddito da lavoro, tassato a IRPEF piena.
    Sbagliare il momento impositivo. Per le stock option conta l’esercizio; per le RSU il vesting.
    Dimenticare il quadro RW. Le azioni estere vanno monitorate, con IVAFE; l’omissione costa sanzioni.
    Ignorare la residenza durante il vesting. Chi si è trasferito deve ripartire il benefit tra Paesi.
    Trascurare i dividendi esteri. Vanno dichiarati a parte, come redditi di capitale.

    Fonti normative

    • DPR 917/1986 (TUIR), art. 51 — redditi di lavoro dipendente e fringe benefit
    • TUIR, art. 67 e 68 — redditi diversi di natura finanziaria, plusvalenze su partecipazioni
    • D.L. 112/2008 — abrogazione del regime agevolato generale sulle stock option
    • D.L. 167/1990 — monitoraggio fiscale, quadro RW e IVAFE
    • Convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello OCSE) — ripartizione del reddito di lavoro

    Guida aggiornata a giugno 2026. La tassazione di stock option e RSU dipende dal piano, dai tempi e dalla residenza: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

  • Concordato preventivo biennale: come funziona e se conviene aderire (2025-2026)

    Hai ricevuto la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) e devi decidere entro il 30 settembre se aderire? È una scelta che vale due anni di tasse e che non va presa “a sensazione”. In sintesi: il CPB è un patto con l’Agenzia delle Entrate riservato ai soggetti ISA, in cui concordi in anticipo il reddito su cui pagherai le imposte per il biennio 2025-2026. Se guadagni di più, l’eccedenza non viene tassata in più (e sull’incremento si applica una flat tax dal 10% al 15%); se guadagni di meno, paghi comunque sul concordato. In cambio ottieni protezione dagli accertamenti. I forfettari, invece, dal 2025 ne sono esclusi. Questa guida spiega come funziona e quando conviene davvero.

    Cos’è il concordato preventivo biennale

    Il CPB è uno strumento di “compliance” introdotto per i titolari di partita IVA che applicano gli ISA (gli indici sintetici di affidabilità fiscale): imprese e professionisti. Funziona così: l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei tuoi dati, propone un reddito per i due anni successivi; tu decidi se accettarlo. Se aderisci, pagherai imposte e contributi su quel reddito concordato, a prescindere da quanto effettivamente guadagnerai.

    È un patto volontario e a “doppio taglio”: dai la certezza al Fisco di un imponibile minimo, e in cambio ottieni prevedibilità e una serie di protezioni.

    Se guadagni di più (o di meno): il cuore della convenienza

    È il meccanismo che spiazza tutti, ed è il punto su cui si decide.

    Guadagni più del concordato. L’eccedenza rispetto al reddito concordato non viene tassata in più: paghi sempre sul reddito patteggiato. È qui che il CPB può convenire a chi prevede una crescita.

    Guadagni meno del concordato. Paghi comunque sul reddito concordato, anche se quello reale è inferiore. È il rischio del patto: se l’anno va male, hai promesso un imponibile che dovrai onorare.

    Sulla parte di reddito concordato che eccede quello dichiarato in precedenza (il “reddito incrementale”) si può applicare una flat tax sostitutiva, più bassa dell’IRPEF ordinaria.

    La flat tax sull’incremento: 10%, 12% o 15%

    L’aliquota dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale dipende dal tuo punteggio ISA:

    Punteggio ISA Flat tax sull’incremento
    Superiore a 8 10%
    Tra 6 e 8 12%
    Inferiore a 6 15%

    Attenzione a una novità introdotta dal decreto correttivo (D.Lgs. 81/2025): la flat tax si applica fino a un’eccedenza massima di 85.000 euro tra reddito concordato e reddito dichiarato l’anno prima. Oltre quella soglia, sulla parte eccedente si torna alla tassazione ordinaria (fino al 43% IRPEF o 24% IRES, più addizionali).

    I vantaggi: protezione dagli accertamenti

    Aderire al CPB non è solo questione di aliquote. Chi entra nel concordato ottiene benefici concreti sul fronte dei controlli:

    • l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
    • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento;
    • l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito (il cosiddetto redditometro).

    Per chi cerca tranquillità e prevedibilità, è un valore in sé, oltre al puro calcolo fiscale.

    Forfettari: esclusi dal 2025

    Una precisazione che evita perdite di tempo: dal 2025 i contribuenti in regime forfettario sono esclusi dal concordato preventivo biennale. Era stato previsto un CPB sperimentale di durata annuale per il solo 2024, ma non è stato confermato. I forfettari restano quindi sul proprio regime, senza la possibilità di concordare il reddito.

    Quando conviene (e quando no)

    Non esiste una risposta valida per tutti: dipende dai numeri. In linea generale:

    Può convenire a chi prevede di crescere (l’eccedenza non tassata premia chi guadagnerà di più), a chi ha un punteggio ISA alto (flat tax al 10%) e a chi dà valore alla protezione dagli accertamenti.
    Può non convenire a chi si attende un calo di fatturato (pagheresti su un reddito che non realizzi) o a chi ha una proposta di reddito concordato sproporzionata rispetto alla realtà dell’attività.

    La decisione va presa sui numeri concreti, confrontando la proposta dell’Agenzia con le tue previsioni reali: è esattamente il tipo di valutazione su cui conviene un confronto con un professionista, entro la scadenza del 30 settembre.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, professionista in crescita con ISA alto. Tizio ha un punteggio ISA superiore a 8 e prevede un anno migliore del precedente. Aderendo, blocca l’imponibile, paga il 10% di flat tax sull’incremento e non viene tassato sull’eventuale extra-guadagno. Per lui il concordato è appetibile.

    Caso 2 – Caia, attività in flessione. Caia prevede un calo dei ricavi. Se aderisse, pagherebbe su un reddito concordato superiore a quello reale: per lei il CPB rischia di essere uno svantaggio. Meglio valutare con attenzione prima di firmare.

    Gli errori che costano caro

    Aderire senza fare i conti. Il CPB conviene o no a seconda delle tue previsioni: va calcolato.
    Dimenticare che paghi anche se guadagni meno. Il reddito concordato è un impegno.
    Ignorare il punteggio ISA. Determina l’aliquota della flat tax (10, 12 o 15%).
    Pensare che valga per i forfettari. Dal 2025 sono esclusi.
    Lasciar scadere il 30 settembre. È il termine per aderire al biennio.

    Fonti normative

    • D.Lgs. 13/2024 — istituzione del concordato preventivo biennale
    • D.Lgs. 81/2025 (decreto correttivo) — flat tax sull’incremento e limite di 85.000 euro
    • Disciplina ISA — indici sintetici di affidabilità fiscale
    • Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità e i termini di adesione

    Guida aggiornata a giugno 2026. La convenienza del concordato dipende dai numeri specifici e dalla proposta ricevuta: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

  • Aprire la partita IVA da dipendente, studente o pensionato: chi può e cosa cambia

    Hai già un lavoro, studi o sei in pensione e vuoi aprire la partita IVA per un’attività in proprio? Nella maggior parte dei casi si può, ma le regole cambiano molto a seconda della tua situazione — e un dettaglio sbagliato può farti perdere il regime forfettario o metterti in conflitto con il datore di lavoro. Il nodo principale per i dipendenti e i pensionati è una soglia: per il 2026 puoi accedere al forfettario solo se i tuoi redditi da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non superano 35.000 euro. Per gli studenti conta invece restare entro i limiti per essere “a carico”. Questa guida spiega, caso per caso, chi può aprirla e cosa deve sapere prima.

    Dipendente: sì, ma occhio a due cose

    Un lavoratore dipendente può tranquillamente aprire la partita IVA per un’attività autonoma. Due aspetti però vanno verificati prima.

    1. La soglia per il forfettario. Costituisce causa ostativa all’accesso al regime forfettario aver percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente e assimilati (pensione compresa) superiori a 35.000 euro. È una soglia innalzata e confermata per il 2026 (in assenza di nuovi interventi tornerebbe a 30.000 euro dal 2027). La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente e non percepisci altri redditi da dipendente o pensione.

    2. Il vincolo con il datore di lavoro. Non puoi accedere al forfettario se fatturi in prevalenza verso il tuo datore di lavoro attuale o verso quello dei due anni precedenti: è la regola anti “finto autonomo”. Attenzione poi alle clausole del contratto: esclusiva, patto di non concorrenza e dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.). Per i dipendenti pubblici serve di norma l’autorizzazione dell’amministrazione.

    I contributi non si pagano due volte

    Un timore frequente: “pago i contributi sia da dipendente sia da autonomo?”. Per l’attività professionale ci si iscrive alla Gestione Separata INPS, ma chi è già assicurato presso un’altra gestione (come il lavoratore dipendente) o è pensionato applica l’aliquota ridotta del 24%, invece di quella piena del 26,07%. I contributi da autonomo si calcolano solo sul reddito dell’attività, non si sovrappongono a quelli già versati sul lavoro dipendente.

    Studente: nessun ostacolo, ma attento al “a carico”

    Uno studente può aprire la partita IVA senza limiti particolari e accedere al forfettario. Il punto da non trascurare riguarda lo status di familiare a carico: si resta fiscalmente a carico dei genitori se il proprio reddito complessivo non supera 4.000 euro (per i figli fino a 24 anni) o 2.840,51 euro (dai 25 anni in su). Superando questi importi con l’attività, si esce dal carico e i genitori perdono le relative detrazioni: un effetto da mettere in conto.

    Pensionato: sì, con attenzione al cumulo

    Anche un pensionato può aprire la partita IVA. Per il forfettario vale la stessa soglia dei dipendenti: la pensione dell’anno precedente non deve superare i 35.000 euro (regola 2026). C’è però un aspetto ulteriore: alcune pensioni anticipate prevedono limiti o divieti di cumulo con i redditi da lavoro (autonomo o dipendente). Prima di avviare l’attività conviene verificare il tipo di pensione, per non incorrere in trattenute o nella sospensione dell’assegno.

    Disoccupato e percettore di NASpI

    Chi percepisce la NASpI può avviare un’attività autonoma, ma con regole specifiche su comunicazioni, riduzione o sospensione dell’indennità ed eventuale erogazione anticipata in un’unica soluzione. È un capitolo a sé, con tempistiche da rispettare per non perdere il sussidio.

    Tabella: chi può e cosa verificare

    Situazione Può aprire? Da verificare
    Dipendente privato Reddito ≤ 35.000 € per il forfettario; ex datore; clausole contratto
    Dipendente pubblico Sì, con autorizzazione Nulla osta dell’amministrazione
    Studente Soglie per restare a carico (4.000 / 2.840,51 €)
    Pensionato Soglia 35.000 €; limiti di cumulo della pensione

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, impiegato che vuole fare il consulente la sera. Tizio guadagna 28.000 euro da dipendente: sotto i 35.000, può aprire la partita IVA in forfettario. Deve solo evitare di lavorare in prevalenza per il proprio datore e controllare le clausole del contratto. Sui contributi, gestione separata al 24%.

    Caso 2 – Caia, studentessa che fa grafica freelance. Caia apre la partita IVA forfettaria. Se con l’attività supera i 4.000 euro di reddito, esce dal carico dei genitori, che perdono le detrazioni: un calcolo da fare in famiglia prima di partire.

    Gli errori che costano caro

    Superare la soglia di 35.000 euro. Oltre, niente forfettario: si va in regime ordinario.
    Fatturare al proprio datore di lavoro. È causa ostativa al forfettario (datore attuale o degli ultimi due anni).
    Ignorare le clausole del contratto. Esclusiva e non concorrenza possono vietare l’attività; nel pubblico serve l’autorizzazione.
    Dimenticare il “a carico”. Lo studente che supera le soglie fa perdere le detrazioni ai genitori.
    Trascurare il cumulo della pensione. Alcune pensioni anticipate non si cumulano con i redditi da lavoro.

    Fonti normative

    • L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 — regime forfettario e cause ostative (lett. d-bis e d-ter)
    • Legge di Bilancio 2026 — conferma soglia 35.000 euro per redditi da dipendente/pensione
    • D.Lgs. 165/2001, art. 53 — incompatibilità e autorizzazioni per i dipendenti pubblici; art. 2105 c.c. — obbligo di fedeltà
    • TUIR, art. 12 — limiti di reddito per i familiari a carico

    Guida aggiornata a giugno 2026. Soglie e regole possono variare con le leggi di bilancio: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

  • Vendere su Vinted, eBay e Amazon: quando scatta la partita IVA (e il Fisco)

    Hai ricevuto un avviso da Vinted o temi che vendere su eBay o Amazon ti faccia finire nel mirino del Fisco? Mettiamo subito i due punti fermi che fanno chiarezza. Primo: svuotare l’armadio vendendo i tuoi oggetti usati, senza scopo di lucro, non genera reddito tassabile e non richiede partita IVA. Secondo: le famose soglie DAC730 vendite o 2.000 euro l’anno — servono solo a far scattare la comunicazione della piattaforma all’Agenzia delle Entrate, non a stabilire se devi pagare le tasse. Il vero discrimine è un altro: occasionalità o attività d’impresa. Questa guida spiega dove passa la linea, quando serve la partita IVA e cosa cambia se vendi anche all’estero.

    La linea che conta davvero: rivendi le tue cose o fai impresa?

    Il criterio non è quanto incassi, ma cosa vendi e come. La vendita occasionale di beni personali usati — vestiti, libri, oggetti già tuoi — senza intento speculativo e senza organizzazione, non genera reddito imponibile: stai semplicemente dismettendo roba tua, spesso a un prezzo inferiore a quello d’acquisto.

    Diverso è il caso di chi acquista per rivendere, produce per vendere, fa dropshipping o compra stock con l’obiettivo di guadagnarci: qui c’è scopo di lucro e abitualità, quindi attività d’impresa. In questo caso scatta l’obbligo di partita IVA e di dichiarare i ricavi, a prescindere dagli importi.

    DAC7: cosa comunicano davvero le piattaforme

    È la fonte di gran parte della confusione. Con la direttiva DAC7, le piattaforme (Vinted, eBay, Amazon, Subito e simili) sono obbligate a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che, nell’anno, superano 30 operazioni di vendita oppure 2.000 euro di incassi.

    Due chiarimenti fondamentali:

    • queste soglie riguardano la comunicazione, non la tassazione: superarle non significa automaticamente dover pagare imposte (se vendi beni propri usati, resti fuori dal reddito imponibile);
    • specularmente, restare sotto le soglie non ti mette al riparo: se di fatto operi con continuità e scopo di lucro, sei comunque qualificabile come impresa, comunicazione o meno.

    In sostanza, DAC7 dà al Fisco visibilità; la tassabilità dipende dalla natura dell’attività.

    Quando l’attività diventa impresa: cosa comporta la partita IVA

    Se vendi in modo abituale e con scopo di lucro, la gestione cambia volto:

    • apri la partita IVA con il codice ATECO del commercio elettronico (47.91.10);
    • puoi accedere al regime forfettario se rientri nei requisiti (limite 85.000 euro, imposta sostitutiva);
    • ti iscrivi alla Gestione commercianti INPS, che prevede contributi fissi dovuti sul reddito minimale a prescindere dall’effettivo guadagno (più una quota percentuale oltre il minimale): è un costo strutturale da mettere a budget, diverso dalla Gestione Separata dei professionisti;
    • emetti i documenti fiscali e dichiari i ricavi.

    La differenza con il professionista è proprio l’INPS commercianti: chi vende beni vi si iscrive, ed è un onere da conoscere prima di partire.

    Vendere all’estero: la soglia OSS dei 10.000 euro

    Se vendi beni a consumatori privati in altri Paesi UE (vendite a distanza intracomunitarie), entra in gioco una soglia unica europea: 10.000 euro l’anno. Fino a quel limite applichi l’IVA italiana; superata la soglia, devi applicare l’IVA del Paese di destinazione.

    Per non doverti registrare in ogni Stato, esiste il regime OSS (One Stop Shop): con un’unica dichiarazione trimestrale versi l’IVA dovuta in tutti i Paesi UE. Anche i contribuenti in regime forfettario possono optare per l’OSS per le vendite transfrontaliere. Chi vende su Amazon con magazzini in altri Paesi UE ha poi adempimenti aggiuntivi, da valutare caso per caso.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio svuota l’armadio. Tizio vende su Vinted 40 capi suoi usati e incassa 1.800 euro in un anno. Supera le 30 vendite, quindi Vinted comunica i dati al Fisco; ma trattandosi di beni personali venduti senza scopo di lucro, non c’è reddito imponibile né obbligo di partita IVA. La comunicazione non si traduce in tasse.

    Caso 2 – Caia compra per rivendere. Caia acquista stock di abbigliamento e li rivende online con margine, in modo continuativo. È attività d’impresa: deve aprire la partita IVA (ATECO 47.91.10), iscriversi all’INPS commercianti e dichiarare i ricavi, indipendentemente dal superamento delle soglie DAC7.

    Gli errori che costano caro

    Credere che le soglie DAC7 stabiliscano le tasse. Misurano la comunicazione, non la tassabilità.
    Pensare di essere “invisibili” sotto soglia. Se operi con continuità e lucro, sei impresa comunque.
    Confondere beni propri e merce. Rivendere ciò che acquisti per guadagnarci è tutt’altra cosa dal vendere le tue cose usate.
    Dimenticare l’INPS commercianti. Per la vendita di beni i contributi fissi sono un costo strutturale.
    Ignorare l’OSS. Oltre 10.000 euro di vendite UE a privati si applica l’IVA di destinazione.

    Fonti normative

    • DPR 917/1986 (TUIR) — redditi d’impresa e redditi diversi; vendita di beni propri
    • Direttiva UE 2021/514 (DAC7) e D.Lgs. 32/2023 — obblighi di comunicazione delle piattaforme
    • DPR 633/1972 e regime OSS — vendite a distanza intracomunitarie, soglia 10.000 euro
    • L. 190/2014 — regime forfettario; normativa Gestione commercianti INPS

    Guida aggiornata a giugno 2026. La qualificazione come occasionale o impresa dipende dal caso concreto: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

  • Nomadi digitali e partita IVA italiana: dove si pagano le tasse

    Lavori da remoto e sogni di gestire la tua partita IVA italiana girando il mondo? Si può fare, ma la domanda giusta non è “posso”, è dove pago le tasse. Finché resti residente fiscale in Italia, dichiari qui i tuoi redditi ovunque prodotti e puoi tenere la partita IVA (anche in forfettario). Ma se passi oltre 183 giorni in un altro Paese, o sposti lì il centro della tua vita, quel Paese può reclamarti come residente — e rischi di pagare due volte. C’è poi un’insidia tecnica che pochi conoscono: lavorando stabilmente da un altro Stato puoi creare lì una stabile organizzazione tassabile. Questa guida spiega come stare in regola senza brutte sorprese.

    Il punto di partenza: dove sei residente fiscale

    Tutto ruota attorno alla residenza fiscale, non alla partita IVA. Se per la maggior parte dell’anno (più di 183 giorni) mantieni in Italia la residenza, il domicilio (dal 2024 inteso come centro delle relazioni personali e familiari) o anche solo una presenza fisica significativa, resti residente fiscale italiano. Conseguenza: dichiari in Italia i redditi ovunque prodotti e puoi tranquillamente operare con la partita IVA italiana, ovunque ti trovi fisicamente.

    Perdi la residenza fiscale italiana solo se, per oltre 183 giorni, nessuno di quei criteri si radica più in Italia. Iscriversi all’AIRE è un passaggio necessario ma non sufficiente: se la famiglia e il centro dei tuoi interessi restano qui, per il Fisco sei ancora italiano a tutti gli effetti.

    Tenere la partita IVA italiana lavorando all’estero

    È perfettamente possibile lavorare da remoto in altri Paesi mantenendo la partita IVA italiana, soprattutto se ti sposti spesso e nessuno Stato diventa la tua “base”. Il regime forfettario resta accessibile per chi è residente in Italia: imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni (in presenza dei requisiti delle start-up), poi al 15%, sul reddito forfettizzato.

    Una nota tecnica utile: il forfettario è aperto anche ai soggetti residenti in un altro Stato UE o SEE, a condizione che producano almeno il 75% del reddito complessivo in Italia. Fuori da questa ipotesi, il trasferimento della residenza all’estero impone di rivedere l’intera posizione.

    L’insidia tecnica: la stabile organizzazione

    È il rischio meno conosciuto e più sottovalutato. Se ti fermi a lungo in un Paese e vi lavori in modo continuativo, potresti configurare lì una stabile organizzazione: una presenza che attribuisce a quello Stato il diritto di tassare il reddito prodotto sul suo territorio. L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, verifica se un nomade formalmente “estero” mantenga in realtà in Italia gli elementi che lo rendono tassabile qui. Il risultato può essere una doppia pretesa impositiva, da districare con le convenzioni internazionali.

    Il mito del “non residente da nessuna parte”

    Molti nomadi pensano che, non risiedendo stabilmente in nessuno Stato, non debbano pagare tasse da nessuna parte. È un errore pericoloso. In assenza di una nuova residenza effettiva altrove, l’Italia continua a considerarti residente in base ai criteri visti sopra. E se ti “trasferisci” in un Paese a fiscalità privilegiata, scatta una presunzione di residenza italiana che ribalta su di te l’onere della prova. Non esistere fiscalmente da nessuna parte, nella pratica, significa quasi sempre restare tassabili in Italia.

    Doppia imposizione: le convenzioni e il tie-breaker

    Quando due Stati ti considerano entrambi residente, interviene la convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese in questione, con i criteri a cascata (tie-breaker): abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità. Spettano inoltre crediti per le imposte pagate all’estero. Anche qui, la posizione va documentata: dove dormi, dove lavori, dove tieni i conti e gli affetti diventano elementi di prova.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, sviluppatore in viaggio continuo. Tizio mantiene casa e famiglia in Italia, gira il Sud-est asiatico qualche mese l’anno ma non si ferma mai oltre poche settimane in un Paese. Resta residente fiscale italiano: tiene la partita IVA in forfettario, dichiara tutto in Italia, nessuna stabile organizzazione estera. La posizione è lineare.

    Caso 2 – Caia, otto mesi in Spagna. Caia passa otto mesi l’anno a Barcellona, dove affitta un appartamento e lavora stabilmente. La Spagna può considerarla residente (e ipotizzare una stabile organizzazione); se in Italia non resta più il centro dei suoi interessi, deve rivedere residenza, AIRE e regime. Qui il fai-da-te è sconsigliato.

    Gli errori che costano caro

    Pensare che basti l’AIRE. Conta la sostanza: famiglia, casa, interessi.
    Fermarsi troppo in un solo Paese. Oltre 183 giorni, o con presenza stabile, l’altro Stato può reclamarti.
    Ignorare la stabile organizzazione. Lavorare a lungo da un Paese può creare lì un obbligo fiscale.
    Credere di non pagare da nessuna parte. Senza nuova residenza effettiva, resti tassabile in Italia.
    Trasferirsi in un paradiso fiscale senza prove. Scatta la presunzione di residenza italiana.

    Fonti normative

    • Art. 2 TUIR — residenza fiscale delle persone fisiche (criteri 2024, D.Lgs. 209/2023)
    • Art. 162 TUIR e Modello OCSE, art. 5 — stabile organizzazione
    • L. 190/2014 — regime forfettario (accesso anche a residenti UE/SEE con 75% del reddito in Italia)
    • Convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello OCSE, art. 4) — criteri tie-breaker

    Guida aggiornata a giugno 2026. La posizione del nomade digitale dipende dai Paesi e dal tempo trascorso in ciascuno: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

  • Tasse per influencer e creator: partita IVA, regali, OnlyFans e YouTube

    Guadagni con Instagram, TikTok, YouTube, Twitch o OnlyFans e ti chiedi se e quando devi aprire la partita IVA? E soprattutto: i prodotti gratis e i viaggi che ti mandano i brand sono tassati? La risposta breve è che la fiscalità del creator è molto più ampia di quanto sembri. La partita IVA scatta con l’abitualità dell’attività (non da una soglia di guadagno), i regali ricevuti per visibilità sono compensi in natura tassabili al loro valore di mercato, e dal 2025 esiste un codice ATECO dedicato. In più, con la normativa DAC7, le piattaforme comunicano ora all’Agenzia delle Entrate chi monetizza online: il “tanto non mi vedono” non esiste più. Questa guida mette ordine in tutto.

    Quando serve la partita IVA: abitualità, non guadagno

    L’errore più comune è pensare che la partita IVA dipenda da quanto guadagni. Non è così: dipende dall’abitualità e dalla continuità dell’attività. Chi pubblica sporadicamente un video monetizzato e guadagna poche centinaia di euro all’anno può rientrare nei redditi diversi (prestazione occasionale). Ma chi ha affiliazioni, sponsorizzazioni e collaborazioni ricorrenti sta svolgendo un’attività abituale: in questo caso la partita IVA è obbligatoria, a prescindere dagli importi. Operare senza, in presenza di abitualità, espone a sanzioni pesanti.

    Dal 1° gennaio 2025 esiste anche un codice ATECO dedicato, il 73.11.03 (“attività di influencer marketing”), operativo dalla primavera 2025: riconosce ufficialmente influencer, youtuber, content creator, streamer, blogger, podcaster e gamer come categoria economica autonoma.

    Il punto che sorprende tutti: i regali sono reddito

    È il dubbio numero uno, e la risposta spiazza: i prodotti ricevuti gratis dai brand — capi, tecnologia, cosmetici — e i viaggi o soggiorni offerti in cambio di contenuti non sono fiscalmente irrilevanti. Sono compensi in natura, da valutare al loro valore normale (il prezzo di mercato) e da tassare come reddito.

    Quando il prodotto è il corrispettivo di un post o di una recensione, si configura una permuta: l’Agenzia richiede di emettere fattura per il valore normale del bene ricevuto, con rilevanza sia ai fini del reddito sia, dove dovuta, dell’IVA. Il borsone di prodotti che arriva “in regalo” in cambio di una storia, insomma, ha un prezzo fiscale.

    Tutte le entrate da dichiarare

    I ricavi del creator non sono solo i bonifici dei brand. Vanno dichiarati, tra gli altri:

    • i compensi per collaborazioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni su Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, OnlyFans;
    • le donazioni e gli abbonamenti dei follower (donation, sub, membership);
    • i proventi da affiliazioni e dalla vendita di prodotti digitali (corsi, preset, e-book);
    • le entrate pubblicitarie da AdSense e dai programmi partner delle piattaforme;
    • i prodotti ricevuti in cambio di visibilità (compensi in natura).

    Regime e contributi: forfettario e Gestione Separata INPS

    Per chi parte con ricavi contenuti, il regime forfettario è spesso la scelta naturale: tassazione agevolata (imposta sostitutiva al 15%, o 5% per le start-up) e adempimenti ridotti, fino al limite di 85.000 euro.

    Sul fronte previdenziale, in assenza di un’altra cassa, il creator versa i contributi alla Gestione Separata INPS, con aliquota ordinaria del 26,07% (dato 2025). È un costo da mettere in conto fin dall’inizio: si calcola sul reddito e si versa con gli acconti e il saldo delle imposte.

    Sponsor e piattaforme estere: l’IVA con reverse charge

    Molti compensi arrivano da soggetti esteri: una piattaforma, una rete pubblicitaria, un brand con sede fuori dall’Italia. Quando fatturi una prestazione pubblicitaria a un’azienda estera — ad esempio a Google Ireland per gli introiti AdSense — l’operazione, di regola, non è imponibile IVA in Italia: emetti fattura senza IVA con la dicitura “inversione contabile / reverse charge”, previa iscrizione al VIES. Specularmente, se acquisti servizi (advertising, software) da fornitori esteri, l’IVA la versi tu in reverse charge, e da forfettario non la recuperi. È un capitolo a sé, che conviene gestire bene fin da subito.

    DAC7: perché il Fisco ora ti vede

    Il vecchio assunto “tanto online non mi controllano” è superato. Con la normativa europea DAC7, le piattaforme digitali — YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, programmi di affiliazione, marketplace — sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di chi monetizza: identità, somme percepite, conti collegati. L’incrocio di questi dati con le dichiarazioni rende molto più semplici gli accertamenti su chi non dichiara o opera senza partita IVA quando dovrebbe.

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio, micro-influencer con sponsor ricorrenti. Tizio riceve ogni mese due o tre collaborazioni a pagamento e diversi prodotti in omaggio per recensioni. L’attività è abituale: deve aprire la partita IVA (ATECO 73.11.03), può optare per il forfettario, e deve dichiarare anche i prodotti ricevuti, al loro valore normale.

    Caso 2 – Caia, streamer con entrate estere. Caia guadagna da sub di Twitch, AdSense di YouTube e qualche sponsor. Apre la partita IVA, si iscrive al VIES per i compensi esteri (fatturati in reverse charge), versa i contributi alla Gestione Separata e mette a budget l’IVA non detraibile sull’advertising che acquista.

    Gli errori che costano caro

    “Guadagno poco, non apro la partita IVA”. Conta l’abitualità, non l’importo: sponsor ricorrenti non sono mai occasionali.
    Non dichiarare i regali. I prodotti per visibilità sono compensi in natura tassabili.
    Dimenticare donazioni e sub. Anche le entrate dai follower sono reddito.
    Ignorare l’estero. Sponsor e piattaforme estere richiedono VIES e reverse charge.
    Contare sull’invisibilità. Con DAC7 le piattaforme comunicano tutto all’Agenzia.

    Fonti normative

    • DPR 917/1986 (TUIR) — redditi di lavoro autonomo e redditi diversi; valore normale (art. 9)
    • L. 190/2014 — regime forfettario
    • Classificazione ATECO 2025 — codice 73.11.03 “influencer marketing”
    • DPR 633/1972, art. 7-ter e art. 11 — territorialità IVA e permuta
    • Direttiva UE 2021/514 (DAC7) — obblighi di comunicazione delle piattaforme digitali

    Guida aggiornata a giugno 2026. Aliquote contributive e regole possono variare: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

  • Superare la soglia del forfettario: cosa succede a 85.000 e 100.000 euro

    Stai per superare gli 85.000 euro di incassi in regime forfettario e non sai cosa ti aspetta? La risposta dipende da quanto sfori, e la differenza è enorme. Se resti tra 85.000 e 100.000 euro, non cambia nulla per l’anno in corso: esci dal forfettario con calma, dall’anno successivo. Ma se superi i 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata: dalla fattura che fa scattare il superamento devi già applicare l’IVA, e l’intero reddito dell’anno viene tassato in modo ordinario. Capire in anticipo in quale scenario ti trovi — e muoverti prima di emettere quella fattura — può valere migliaia di euro. Questa guida spiega cosa succede in ogni caso.

    Le due soglie che cambiano tutto: 85.000 e 100.000

    Il regime forfettario ha un limite di ricavi e compensi di 85.000 euro. Ma per la fuoriuscita esistono due scenari ben distinti, a seconda di quanto si supera quel limite.

    Scenario 1 – ricavi tra 85.000 e 100.000 euro. Mantieni il regime forfettario per tutto l’anno in corso: nessun effetto immediato su fatture e IVA. Esci dal forfettario e passi al regime ordinario soltanto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Hai quindi mesi per organizzarti.

    Scenario 2 – ricavi oltre 100.000 euro. La fuoriuscita è immediata, nello stesso anno fiscale. È lo scenario che coglie impreparati, perché gli effetti scattano subito.

    Cosa significa “uscita immediata” oltre i 100.000 euro

    Quando superi i 100.000 euro, due conseguenze si attivano nello stesso anno.

    Ai fini IVA. La fuoriuscita decorre dalla fattura (incassata) che determina il superamento della soglia. Da quella in poi devi applicare l’IVA. Le operazioni fatturate prima dell’incasso che sfora restano nel regime forfettario, anche se l’incasso arriva dopo. Il forfettario ragiona per cassa: conta il momento dell’incasso che fa scattare il superamento.

    Ai fini delle imposte sui redditi. L’intero reddito dell’anno di superamento viene tassato in modo ordinario, con l’IRPEF a scaglioni e le relative addizionali, non più con l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up). È il colpo più pesante: l’intero anno cambia regime di tassazione, retroattivamente.

    C’è un’attenuante: nell’anno del superamento puoi operare la rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2 del DPR 633/1972), recuperando l’imposta non detratta in costanza di regime forfettario su beni e servizi ancora “in carico”. Non compensa l’aggravio, ma riduce in parte il danno.

    Cosa cambia quando passi all’ordinario

    Che la fuoriuscita sia immediata o dall’anno dopo, il regime ordinario (o semplificato) comporta:

    • l’applicazione e la gestione dell’IVA su tutte le operazioni (con liquidazioni periodiche);
    • la contabilità (semplificata o ordinaria) e i relativi obblighi;
    • la tassazione IRPEF a scaglioni sul reddito effettivo (ricavi meno costi documentati), non più sul reddito forfettizzato;
    • l’applicazione degli ISA (indici di affidabilità fiscale);
    • la possibilità, finalmente, di detrarre l’IVA sugli acquisti e dedurre analiticamente i costi.

    Non è solo un aggravio: con costi reali elevati, l’ordinario può persino convenire. Ma va gestito, e la transizione va pianificata.

    Non solo i ricavi: le altre cause di fuoriuscita

    Si può uscire dal forfettario anche senza superare gli 85.000 euro, se sopraggiunge una causa ostativa. Le principali:

    redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro (soglia 2025-2026, poi 30.000 euro dal 2027; salvo che il rapporto sia cessato);
    spese per personale e collaboratori superiori a 20.000 euro;
    • il possesso di partecipazioni in società di persone, o il controllo di una SRL che svolge attività riconducibile alla tua;
    • l’attività svolta prevalentemente verso l’ex datore di lavoro (nei due anni precedenti).

    Differenza importante: una causa ostativa sopravvenuta in corso d’anno comporta la fuoriuscita dall’anno successivo (mai immediata come per il superamento dei 100.000 euro).

    Tabella: i tre esiti a confronto

    Situazione Quando esci Effetto sull’anno in corso
    Ricavi 85.000–100.000 € Dall’anno successivo Nessuno: resti forfettario
    Ricavi oltre 100.000 € Subito, stesso anno IVA dalla fattura che sfora; reddito tassato ordinario
    Causa ostativa (es. dipendente > 35.000 €, soglia 2025-2026) Dall’anno successivo Nessuno nell’anno in corso

    Due casi pratici

    Caso 1 – Tizio chiude l’anno a 92.000 euro. Ha superato gli 85.000 ma è sotto i 100.000: per quest’anno resta forfettario, fattura senza IVA fino al 31 dicembre e passa all’ordinario dal 1° gennaio. Ha tutto il tempo per attrezzarsi.

    Caso 2 – Caia incassa una fattura che la porta a 105.000 euro a novembre. Con quell’incasso supera i 100.000: da quella fattura deve applicare l’IVA, e l’intero reddito 2026 sarà tassato in modo ordinario. Se avesse saputo di essere vicina alla soglia, avrebbe potuto pianificare tempi di incasso e fatturazione con il proprio consulente.

    Gli errori che costano caro

    Non monitorare gli incassi. Il forfettario va per cassa: serve sapere in tempo reale a che punto sei.
    Confondere 85.000 e 100.000. Sono due mondi: rinvio dolce o uscita immediata.
    Emettere la fattura che sfora senza IVA. Oltre i 100.000 quella fattura va già con IVA.
    Dimenticare la rettifica della detrazione. È un recupero che spetta nell’anno del superamento.
    Ignorare le cause ostative. Un reddito da dipendente o una partecipazione possono farti uscire a prescindere dai ricavi.

    Fonti normative

    • L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 — regime forfettario, limite di 85.000 euro e soglia di 100.000 euro
    • DPR 633/1972, art. 19-bis2 — rettifica della detrazione IVA
    • Cause ostative all’accesso e alla permanenza nel regime forfettario (L. 190/2014 e successive modifiche)

    Guida aggiornata a giugno 2026. La convenienza tra forfettario e ordinario dipende dai numeri specifici dell’attività: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

  • Forfettario e freelance con clienti esteri: come fatturare (UE, USA, reverse charge)

    Sei in regime forfettario (o stai per aprirlo) e hai un cliente in Germania, negli Stati Uniti o nel Regno Unito? Le regole della fattura cambiano completamente, e gli errori qui sono tra i più frequenti — e costosi. In sintesi: a un’azienda UE fatturi senza IVA con il reverse charge, ma devi prima iscriverti al VIES e presentare gli INTRASTAT; quando invece compri servizi dall’estero — tipico caso di Google o Facebook Ads — sei tu a dover versare l’IVA italiana, che da forfettario non recuperi mai. Dal 2024, infine, anche i forfettari emettono fattura elettronica per l’estero. Questa guida mette in fila tutti i casi: vendite e acquisti, UE ed extra-UE, aziende e privati.

    Vendere servizi a un’azienda UE (B2B): fattura senza IVA

    È il caso più comune del freelance. Per le prestazioni di servizi a un soggetto passivo (azienda/partita IVA) di un altro Paese UE vale la regola di territorialità dell’art. 7-ter del DPR 633/1972: l’operazione non è imponibile IVA in Italia e l’imposta è assolta dal committente estero con il reverse charge.

    Concretamente:

    • emetti la fattura senza addebito di IVA, con la dicitura “inversione contabile – reverse charge, art. 7-ter DPR 633/1972”;
    • devi essere iscritto al VIES (l’archivio dei soggetti abilitati alle operazioni intra-UE): senza iscrizione l’operazione è irregolare;
    • devi presentare il modello INTRASTAT per i servizi resi, con periodicità mensile o trimestrale.

    Verifica sempre che il cliente abbia una partita IVA valida nel VIES: se non ce l’ha, l’operazione si tratta come verso un privato (vedi più avanti).

    Vendere servizi a un’azienda extra-UE (USA, UK, Svizzera)

    Anche qui, per i servizi “generici” resi a un’azienda fuori dalla UE, l’operazione è fuori campo IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale (art. 7-ter). La fattura si emette senza IVA, con dicitura “operazione non soggetta, art. 7-ter DPR 633/1972”. Non c’è INTRASTAT (riguarda solo la UE), ma l’operazione va comunque trasmessa per via elettronica (vedi l’obbligo di fattura elettronica). Per il Regno Unito, dopo la Brexit, si applicano le regole extra-UE.

    Vendere a privati esteri (B2C)

    Quando il cliente è un privato consumatore (senza partita IVA), la regola generale cambia: per molti servizi l’IVA segue il luogo del prestatore, quindi l’operazione resterebbe rilevante in Italia. Il forfettario, che non addebita IVA per natura del regime, emette comunque fattura senza imposta secondo le regole del forfettario, ma occorre fare attenzione ai servizi digitali/elettronici resi a privati UE, che seguono regole speciali e il sistema OSS. È uno degli ambiti in cui un errore di qualificazione è più facile: il confine B2B/B2C va verificato caso per caso.

    Il rovescio che pochi si aspettano: comprare servizi dall’estero

    Qui sta la trappola più sottovalutata. Quando un forfettario acquista un servizio da un fornitore estero — il caso tipico è la pubblicità su Google, Meta/Facebook, LinkedIn, o un software in abbonamento — scatta il reverse charge in acquisto:

    • ti iscrivi al VIES (necessario anche per gli acquisti UE);
    integri la fattura UE applicando l’IVA italiana, oppure emetti autofattura se il fornitore è extra-UE (ad esempio un servizio digitale dagli USA);
    versi tu l’IVA allo Stato (in genere entro il 16 del mese successivo);
    • presenti l’INTRASTAT acquisti per le operazioni UE.

    Il punto che fa male: quell’IVA non è detraibile. Da forfettario non la recuperi, è un costo secco. Su 1.000 euro di Google Ads versi 220 euro di IVA italiana che non rientrano: il legislatore considera questo onere già “coperto” dalla deduzione forfettaria delle spese. Chi investe in advertising senza saperlo si ritrova versamenti e adempimenti del tutto inattesi.

    Fattura elettronica: obbligatoria anche per l’estero

    Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza più soglie. La fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SDI) assorbe anche il vecchio esterometro: i dati delle operazioni da e verso soggetti non residenti (vendite e acquisti esteri) si trasmettono tramite file XML allo SDI, con gli appositi codici documento. Non c’è più una comunicazione separata, ma l’obbligo resta: ogni operazione estera va “passata” dallo SDI.

    Tabella: cosa fai in ogni caso

    Operazione IVA in fattura Adempimenti
    Vendi servizi ad azienda UE No (reverse charge art. 7-ter) VIES + INTRASTAT servizi + FE
    Vendi servizi ad azienda extra-UE No (fuori campo) FE/trasmissione SDI
    Vendi a privati esteri No (regole forfettario; attenzione servizi digitali/OSS) verifica caso per caso
    Compri servizi UE (Google, Meta…) Integri e versi tu l’IVA (non detraibile) VIES + integrazione + INTRASTAT acquisti
    Compri servizi extra-UE (USA…) Autofattura con IVA italiana (non detraibile) versamento IVA + FE

    Due casi pratici

    Caso 1 – la freelance con cliente tedesco. Una grafica forfettaria lavora per un’azienda di Berlino. Si iscrive al VIES, emette fattura senza IVA con dicitura reverse charge art. 7-ter, presenta gli INTRASTAT trimestrali. Nessuna IVA da addebitare, ma adempimenti da non dimenticare.

    Caso 2 – il consulente che fa advertising. Un consulente forfettario investe 500 euro al mese in Meta Ads (fatturati dall’Irlanda). Deve iscriversi al VIES, integrare ogni fattura con l’IVA italiana e versarla: 110 euro al mese di IVA non recuperabile, oltre agli adempimenti. Un costo che va messo a budget fin dall’inizio.

    Gli errori che costano caro

    Non iscriversi al VIES. Senza, le operazioni intra-UE sono irregolari, in vendita e in acquisto.
    Addebitare l’IVA a un’azienda UE. Va emessa senza IVA con reverse charge: l’errore inverte tutta la fattura.
    Ignorare l’IVA sugli acquisti esteri. Google e Meta Ads fanno scattare versamenti che il forfettario non recupera.
    Dimenticare gli INTRASTAT. Per le operazioni UE sono dovuti, con sanzioni in caso di omissione.
    Confondere B2B e B2C. Cambia la territorialità e il trattamento: la partita IVA del cliente va verificata nel VIES.

    Fonti normative

    • DPR 633/1972, art. 7-ter — territorialità IVA delle prestazioni di servizi
    • DPR 633/1972, art. 17 — reverse charge / inversione contabile
    • L. 244/2007 e normativa sull’esterometro assorbito dalla fattura elettronica (obbligo FE forfettari dal 2024)
    • Normativa INTRASTAT e iscrizione VIES (art. 35 DPR 633/1972)

    Guida aggiornata a giugno 2026. Le regole di territorialità IVA hanno molte eccezioni (servizi immobiliari, digitali, trasporti, ecc.): il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

  • Successioni transfrontaliere: beni ed eredi all’estero, imposte e legge applicabile

    Una successione con beni o eredi all’estero intreccia due piani che quasi tutti confondono: quello civile — chi eredita e in quali quote, regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del defunto (Regolamento UE 650/2012) — e quello fiscale, cioè chi paga l’imposta di successione e su quali beni. Sono governati da regole diverse e spesso da Stati diversi. Sul fronte fiscale italiano vale un principio netto: se il defunto era residente in Italia, l’imposta colpisce tutti i beni ovunque situati, anche quelli esteri; se non lo era, solo i beni in Italia. E poiché l’Italia ha pochissime convenzioni contro la doppia imposizione successoria, il rischio di pagare due volte è concreto. Questa guida mette ordine.

    Due piani da non confondere: legge civile e imposta

    È l’equivoco di partenza. Una cosa è stabilire chi sono gli eredi, quali quote spettano e come funziona la legittima (piano civile); un’altra è stabilire quanta imposta si paga e a quale Stato (piano fiscale). Il Regolamento europeo sulle successioni disciplina solo il primo: non tocca le imposte. Può quindi accadere che la legge civile applicabile sia quella di un Paese, mentre l’imposta di successione sia dovuta in Italia. Tenerli distinti è il primo passo per non sbagliare i conti.

    Quale legge regola l’eredità: il Regolamento UE 650/2012

    Per le successioni con elementi di internazionalità, il Regolamento UE 650/2012 fissa una regola generale: la successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. La residenza abituale è il luogo del legame più forte in termini di affetti e interessi, e non coincide necessariamente con la residenza fiscale.

    Due principi importanti:

    Professio iuris: con una disposizione testamentaria, il defunto può scegliere che alla sua successione si applichi la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza, anziché quella di residenza. È uno strumento di pianificazione potente (ad esempio per un italiano che vive all’estero e vuole mantenere la disciplina italiana della legittima).
    Unità della successione: un’unica legge regola tutta l’eredità, beni mobili e immobili, ovunque si trovino. Esiste inoltre il certificato successorio europeo per far valere la qualità di erede negli altri Stati UE.

    Chi paga l’imposta italiana e su cosa: il principio worldwide

    Sul piano fiscale il criterio è la residenza del defunto (art. 2 del Testo Unico sulle successioni e donazioni):

    Defunto residente in Italia → l’imposta si applica su tutti i beni e diritti, anche esistenti all’estero (tassazione mondiale). La casa in Spagna, il conto in Svizzera, le azioni estere: tutto entra nella base imponibile italiana.
    Defunto non residente in Italia → l’imposta colpisce solo i beni esistenti nel territorio dello Stato (base territoriale). L’immobile italiano del parente emigrato è tassato in Italia anche se gli eredi vivono all’estero.

    Attenzione: la residenza degli eredi non sposta questo principio. Gli eredi residenti all’estero restano tenuti all’imposta italiana sui beni situati in Italia.

    Franchigie e aliquote dell’imposta di successione

    L’imposta italiana varia in base al rapporto di parentela con il defunto, con franchigie (importi esenti) per i parenti più stretti:

    Erede Aliquota Franchigia
    Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori) 4% 1.000.000 € per erede
    Fratelli e sorelle 6% 100.000 € per erede
    Altri parenti fino al 4° grado e affini (entro i limiti di legge) 6% nessuna
    Tutti gli altri soggetti 8% nessuna

    Per gli eredi con handicap grave (L. 104/1992) la franchigia è elevata a 1.500.000 euro. La franchigia opera per ciascun erede e sul valore netto della quota.

    Il rischio doppia imposizione e il credito d’imposta

    È il punto più insidioso delle successioni internazionali. Lo stesso bene estero può essere tassato due volte: in Italia (perché il defunto era residente) e nello Stato in cui il bene si trova (o in cui risiede l’erede). L’Italia ha stipulato poche convenzioni contro la doppia imposizione sulle successioni — circa sette Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Danimarca, Svezia, Grecia e Israele. Con la Francia, ad esempio, la convenzione elimina il doppio prelievo alla radice; con la Germania, in assenza di trattato, il doppio prelievo è reale.

    Fuori dai trattati, il rimedio è il credito d’imposta previsto dall’art. 26 del Testo Unico: dall’imposta italiana si detraggono le imposte di successione pagate allo Stato estero sui beni lì esistenti, fino a concorrenza della quota proporzionale. Riduce, ma non sempre azzera, il doppio carico. La pianificazione successoria serve proprio a prevenire questi cortocircuiti.

    Novità 2025: l’autoliquidazione (D.Lgs. 139/2024)

    Dal 1° gennaio 2025, con la riforma del Testo Unico (D.Lgs. 139/2024), l’imposta di successione è passata all’autoliquidazione: è il contribuente a calcolare e versare l’imposta sulla base della dichiarazione presentata, non più l’ufficio a liquidarla. Aliquote e franchigie sono ora codificate direttamente nel Testo Unico. La semplificazione ha un risvolto: l’errore di calcolo — particolarmente probabile quando ci sono beni esteri da valutare — ricade sul dichiarante.

    Dopo l’eredità: i beni esteri vanno nel quadro RW

    Un passaggio spesso dimenticato: una volta ereditati, i beni esteri (immobili, conti, partecipazioni) entrano nel patrimonio dell’erede residente in Italia, che da quel momento dovrà indicarli ogni anno nel quadro RW e versare le relative imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE). La successione non è il punto di arrivo: apre un obbligo dichiarativo annuale che va presidiato per non incorrere in sanzioni di monitoraggio.

    Due casi pratici

    Caso 1 – il padre emigrato con la casa in Italia. Il padre di Tizio viveva da anni in Germania, dov’è deceduto, ma possedeva un appartamento in Italia. Sul piano civile la successione segue la legge tedesca (residenza abituale), salvo che avesse scelto quella italiana con professio iuris; sul piano fiscale, l’immobile italiano sconta comunque l’imposta di successione in Italia, anche se Tizio vive all’estero.

    Caso 2 – l’erede italiano con beni esteri. Caia, residente in Italia, eredita dal padre — anch’egli residente in Italia — un conto e un immobile in Svizzera. Tutto entra nella base imponibile italiana (worldwide); sull’eventuale imposta svizzera spetta il credito d’imposta. Dall’anno successivo, conto e immobile vanno indicati nel suo quadro RW.

    Gli errori che costano caro

    Confondere legge civile e imposta. Il Regolamento UE 650/2012 decide chi eredita, non chi tassa.
    Dimenticare i beni esteri nella dichiarazione. Se il defunto era residente, vanno dichiarati in Italia.
    Ignorare il rischio di doppia imposizione. Senza convenzione, il credito d’imposta attenua ma non sempre azzera.
    Sottovalutare l’autoliquidazione 2025. Il calcolo — e l’errore — sono ora a carico del dichiarante.
    Trascurare il quadro RW dopo l’eredità. I beni esteri ereditati generano obblighi annuali di monitoraggio.

    Fonti normative

    • D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico successioni e donazioni), artt. 2 e 26 — territorialità e credito d’imposta
    • D.Lgs. 139/2024 — riforma e autoliquidazione dell’imposta dal 2025; aliquote e franchigie (art. 7 TUS)
    • Regolamento UE 650/2012 — legge applicabile alle successioni internazionali e certificato successorio europeo
    • Convenzioni contro le doppie imposizioni sulle successioni stipulate dall’Italia

    Guida aggiornata a giugno 2026. Le successioni internazionali dipendono da molte variabili (Paesi coinvolti, trattati, natura dei beni): il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.