Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 108 D.Lgs. 141/2024 – Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

    Art. 108 D.Lgs. 141/2024 – Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I processi verbali concernenti le violazioni del presente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l’estinzione ai sensi dell’articolo 112 o l’oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione.

    2. L’ufficio competente dell’Agenzia, qualora le violazioni non vengano estinte con le modalità di cui al comma 1, invia i verbali all’autorità giudiziaria territorialmente competente in base al luogo dove la violazione è stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell’articolo 107, comma 3.

  • Art. 106 D.Lgs. 141/2024 – Competenza dei funzionari dell’Agenzia

    Art. 106 D.Lgs. 141/2024 – Competenza dei funzionari dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ai funzionari dell’Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della normativa doganale unionale e nazionale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alla predetta Agenzia.

    2. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i funzionari dell’Agenzia rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

  • Art. 102 D.Lgs. 141/2024 – Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

    Art. 102 D.Lgs. 141/2024 – Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Chiunque non fornisce all’Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

  • Artigiano e anche dipendente: la doppia contribuzione INPS

    In sintesi

    • Doppia attività, doppia gestione: chi lavora come dipendente e gestisce parallelamente un’attività autonoma può dover versare contributi a due gestioni INPS distinte.
    • Iscrizione obbligatoria: l’avvio di un’attività artigiana o commerciale comporta l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione INPS, anche se si è già assicurati come dipendenti.
    • Regole specifiche: in alcuni casi – legati alla prevalenza dell’attività, al tipo di impresa, alla struttura societaria – si applicano regole particolari sull’iscrizione. Ogni situazione va valutata singolarmente.
    • Aliquota ridotta possibile: per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria possono applicarsi aliquote ridotte in alcune gestioni (come la gestione separata), ma non nella gestione artigiani/commercianti ordinaria.
    • Consiglio pratico: prima di avviare un’attività in parallelo al rapporto di lavoro dipendente, è opportuno verificare con un professionista o con l’INPS la propria situazione contributiva.

    Quando si è obbligati a due gestioni previdenziali diverse

    In Italia il sistema previdenziale è costruito per gestione: ogni tipo di attività lavorativa ha la propria «casa» contributiva. I lavoratori dipendenti confluiscono nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall’INPS; gli artigiani e i commercianti hanno le rispettive gestioni IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti); i professionisti senza cassa hanno la gestione separata. Quando una persona svolge contemporaneamente due attività che ricadono in due gestioni diverse, può scattare l’obbligo di iscrizione – e quindi di versamento – a entrambe.

    Il caso più frequente è quello di chi ha un contratto di lavoro dipendente e decide di aprire in parallelo un’attività artigiana o commerciale – una piccola impresa individuale, un laboratorio, un commercio al dettaglio. Il rapporto di lavoro subordinato non «protegge» dall’obbligo di iscriversi alla gestione artigiani o commercianti: le due posizioni coesistono, e i contributi devono essere versati su entrambi i fronti.

    Questo schema è definito comunemente «doppia contribuzione» ed è legittimo, anche se può sembrare oneroso. La ratio è che le due attività generano redditi diversi, tutelati da gestioni separate, e che la pensione futura si costruirà su entrambe le basi contributive – con le regole di cumulo o totalizzazione previste dalla normativa.

    Schema orientativo: rapporto di lavoro dipendente + attività autonoma
    Situazione Gestione INPS interessata Note
    Lavoratore dipendente AGO (assicurazione generale obbligatoria) Contributi trattenuti dal datore di lavoro
    Attività artigiana in parallelo Gestione artigiani IVS Obbligo di iscrizione separata; contributi fissi + percentuali
    Attività commerciale in parallelo Gestione commercianti IVS Come sopra; aliquota leggermente più alta per quota indennizzo
    Collaborazione co.co.co. in parallelo Gestione separata Aliquota ridotta perché già assicurato altrove

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio lavora come dipendente in un’azienda metalmeccanica e, nei ritagli di tempo, gestisce un piccolo laboratorio di lavorazione del legno aperto con partita IVA. L’attività del laboratorio è classificata come artigiana, quindi Tizio deve iscriversi alla gestione artigiani INPS. Dovrà versare i contributi fissi sul minimale in quattro rate l’anno e, se il reddito del laboratorio supera il minimale, anche la quota percentuale sull’eccedente – con l’aliquota di norma circa il 24%, da verificare sulla circolare INPS dell’anno. I contributi come dipendente continuano a essere versati dal datore di lavoro e non interferiscono con quelli della gestione artigiani. Al momento della pensione, Tizio potrà contare sui contributi accumulati in entrambe le gestioni, secondo le regole di totalizzazione o cumulo vigenti.

    Documenti necessari

    • Visura camerale o iscrizione all’albo artigiani (per verificare la classificazione dell’attività)
    • Documentazione INPS dell’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti
    • CUD o certificazione unica del datore di lavoro (per i contributi da lavoro dipendente)
    • Estratto conto contributivo INPS – sezione dedicata a ciascuna gestione
    • Circolare INPS annuale con aliquote e minimali della gestione artigiani/commercianti

    Tizio: dipendente che apre un laboratorio artigiano

    Scenario. Tizio è impiegato a tempo pieno in un’azienda. Apre un laboratorio di riparazione elettronica registrato come ditta individuale artigiana. Si chiede se deve fare qualcosa sul fronte INPS.

    Come si applica. Sì. L’iscrizione alla gestione artigiani INPS è obbligatoria e scatta con l’avvio dell’attività, non in seguito. Tizio deve presentare la domanda di iscrizione alla gestione artigiani tramite il portale INPS (o tramite il SUAP – sportello unico attività produttive – al momento dell’apertura della ditta). Da quel momento dovrà versare i contributi fissi trimestrali anche se il laboratorio non produce ancora reddito: la quota fissa sul minimale è dovuta a prescindere dall’andamento dell’attività. Il fatto di essere già dipendente non riduce l’aliquota sulla gestione artigiani: questa gestione non prevede riduzioni per i già assicurati in altra gestione.

    In pratica

    • Verificare con il SUAP o con un consulente del lavoro se l’attività è classificata come artigiana o commerciale, perché le gestioni INPS sono diverse.
    • Presentare la domanda di iscrizione INPS contestualmente all’apertura della partita IVA.
    • Mettere in conto le rate fisse trimestrali anche nei periodi di avvio, prima che il laboratorio generi reddito.

    Caio: dipendente part-time con piccola attività di commercio

    Scenario. Caio lavora part-time come commesso e apre un piccolo negozio di articoli da regalo come ditta individuale. Si chiede se la doppia contribuzione è sempre obbligatoria o se esistono eccezioni.

    Come si applica. In linea generale, l’apertura di un’attività commerciale richiede l’iscrizione alla gestione commercianti INPS indipendentemente dal rapporto di lavoro part-time. Esistono però alcune regole specifiche legate alla prevalenza dell’attività, alla forma giuridica dell’impresa e alla struttura familiare (ad esempio, i collaboratori familiari hanno regole proprie). La situazione di Caio va valutata caso per caso: è opportuno rivolgersi all’INPS o a un consulente del lavoro prima di decidere come procedere, anche per evitare irregolarità che potrebbero comportare sanzioni o lacune contributive.

    In pratica

    • Non dare per scontato che il lavoro part-time esoneri dall’iscrizione alla gestione commercianti: nella maggior parte dei casi non lo fa.
    • Chiedere una consulenza all’INPS o a un professionista per valutare la situazione specifica prima dell’apertura.
    • Ricordare che la doppia contribuzione costruisce una doppia base pensionistica: non è solo un costo, ma anche un investimento previdenziale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 37 D.Lgs. 148/2015 – Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse

    Art. 37 D.Lgs. 148/2015 – Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.

    2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà.

    3. La sussistenza dei requisiti e l’assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. articolo precedente articolo successivo

  • Beni significativi: l’IVA al 10% sulle manutenzioni

    In sintesi

    • Manutenzioni abitative al 10%: le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi beneficiano dell’aliquota IVA ridotta al 10%.
    • Cosa sono i beni significativi: sono componenti di valore rilevante forniti nell’ambito della manutenzione, come caldaie, infissi, sanitari.
    • La regola del doppio binario: l’aliquota 10% si applica al bene significativo solo fino a concorrenza del valore della prestazione (manodopera + altri materiali).
    • L’eccedenza al 22%: la parte del valore del bene significativo che supera il valore della prestazione sconta l’aliquota ordinaria del 22%.
    • Fattura unica: l’impresa deve indicare separatamente in fattura il valore del bene significativo e il valore della prestazione.
    • Nessuna agevolazione sui soli beni: se il bene significativo viene venduto separatamente, senza prestazione di manutenzione, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

    Come funziona l'IVA al 10% sulle manutenzioni e perché i beni significativi sono un caso speciale

    Chi fa eseguire lavori di manutenzione nella propria abitazione sa che la fattura riporta l’IVA al 10% invece del 22% ordinario. Questa agevolazione esiste per favorire le ristrutturazioni e la manutenzione del patrimonio edilizio residenziale. Ma quando i lavori includono la fornitura di componenti costosi – come una caldaia nuova, degli infissi o i sanitari del bagno – le cose si complicano. La legge introduce la categoria dei ‘beni significativi’, per i quali l’agevolazione al 10% non vale sempre sull’intero importo.

    La logica della norma è questa: l’aliquota ridotta al 10% premia la prestazione di servizio (l’installazione, la manodopera, il know-how dell’impresa), non la semplice fornitura di un bene. Se la caldaia che viene installata vale molto di più del lavoro dell’installatore, sarebbe distorsivo applicare il 10% all’intero importo. Per questo motivo, l’IVA agevolata sui beni significativi viene limitata a una quota precisa, e il resto sconta il 22%.

    Capire questa distinzione è importante sia per chi commissiona i lavori (per non avere brutte sorprese in fattura) sia per le imprese che devono applicare correttamente l’imposta. Un errore nell’aliquota espone sia il committente che l’impresa a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Come si calcola l'IVA sui beni significativi nelle manutenzioni
    Componente della fattura Aliquota IVA applicabile
    Prestazione di manutenzione (manodopera + materiali non significativi) 10%
    Bene significativo (es. caldaia, infissi, sanitari): parte fino al valore della prestazione 10%
    Bene significativo: parte eccedente il valore della prestazione 22%

    Esempio pratico

    • Tizio fa installare una caldaia nuova da un’impresa. Il preventivo è così composto: manodopera e materiali minori 800 euro, caldaia (bene significativo) 2.000 euro. Il valore della prestazione è 800 euro. Sul bene significativo, l’IVA al 10% si applica solo fino a 800 euro (pari al valore della prestazione); i restanti 1.200 euro della caldaia (2.000 – 800) scontano l’IVA al 22%. In fattura: 800 euro al 10% = 80 euro di IVA; 800 euro di caldaia al 10% = 80 euro di IVA; 1.200 euro di caldaia al 22% = 264 euro di IVA. Totale IVA: 424 euro invece dei 280 euro che si pagherebbero se l’intera fattura fosse al 10%.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa con indicazione separata del valore del bene significativo e del valore della prestazione
    • Preventivo o contratto d’appalto per i lavori di manutenzione
    • Eventuale documentazione tecnica del bene fornito (caldaia, infissi, sanitari) per identificare il valore di fornitura
    • Documentazione della destinazione abitativa dell’immobile (visura catastale o atto di proprietà)

    Tizio ristruttura il bagno: sanitari e posa

    Scenario. Tizio affida a un’impresa la sostituzione dei sanitari (lavabo, WC, bidet) nel bagno del suo appartamento. L’impresa fornisce i sanitari e li installa. Il valore dei sanitari (beni significativi) è 1.500 euro; la manodopera e gli altri materiali (sifonatura, raccordi, sigillatura) ammontano a 600 euro.

    Come si applica. La prestazione di manutenzione su un immobile abitativo beneficia dell’aliquota 10%. I sanitari rientrano tra i beni significativi. L’IVA al 10% si applica ai sanitari solo fino a concorrenza del valore della prestazione (600 euro). La parte eccedente dei sanitari (1.500 – 600 = 900 euro) sconta il 22%. In fattura: 600 euro di prestazione al 10% + 600 euro di sanitari al 10% + 900 euro di sanitari al 22%.

    In pratica

    • L’impresa deve indicare in fattura separatamente il valore dei beni significativi (sanitari) e il valore della prestazione (manodopera + materiali minori).
    • Tizio non può chiedere all’impresa di mettere tutto al 10%: sarebbe un’applicazione errata dell’aliquota.
    • Se Tizio avesse acquistato i sanitari separatamente in un negozio e poi fatto installare da un’altra impresa, i sanitari avrebbero scontato il 22% (vendita di bene, non prestazione di manutenzione).

    Caio sostituisce gli infissi di casa con un unico contratto

    Scenario. Caio fa sostituire tutte le finestre della sua abitazione. L’impresa fornisce gli infissi nuovi e li installa. Valore degli infissi: 4.000 euro. Valore della manodopera e degli accessori di montaggio: 1.000 euro.

    Come si applica. Gli infissi sono beni significativi. Il valore della prestazione è 1.000 euro. Sul valore degli infissi, l’IVA al 10% si applica solo ai primi 1.000 euro (pari alla prestazione); i restanti 3.000 euro (4.000 – 1.000) scontano il 22%. L’impresa deve esporre questi importi in fattura in modo trasparente. Caio paga IVA: 100 euro (10% su 1.000 di prestazione) + 100 euro (10% su 1.000 di infissi) + 660 euro (22% su 3.000 di infissi eccedenti) = 860 euro totali.

    In pratica

    • Più il bene significativo è costoso rispetto alla manodopera, maggiore è la quota soggetta al 22%.
    • L’agevolazione al 10% sulla parte eccedente non è recuperabile: è persa per legge.
    • L’impresa che applica erroneamente il 10% sull’intero importo rischia sanzioni e deve regolarizzare l’IVA non versata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 36 D.Lgs. 148/2015 – Comitato amministratore

    Art. 36 D.Lgs. 148/2015 – Comitato amministratore

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

    2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all’articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo e, per il fondo di cui all’articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali… del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

    4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

    5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

    6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

    7. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’ articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

    8. Al fine di garantire l’avvio dei fondi di cui all’articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 34 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione correlata

    Art. 34 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione correlata

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all’articolo 27 la contribuzione correlata è versata all’INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’ articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

    2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all’articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all’articolo 26 e all’articolo 27 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

  • Art. 35 D.Lgs. 148/2015 – Equilibrio finanziario dei fondi

    Art. 35 D.Lgs. 148/2015 – Equilibrio finanziario dei fondi

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

    2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

    3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

    4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all’articolo 36 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

    5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all’attività di cui al comma 4, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma 4, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 32 D.Lgs. 148/2015 – Prestazioni ulteriori

    Art. 32 D.Lgs. 148/2015 – Prestazioni ulteriori

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I fondi di cui all’articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9 del medesimo articolo.

    2. I fondi di cui all’articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere a) e b). articolo precedente articolo successivo

  • Art. 33 D.Lgs. 148/2015 – Contributi di finanziamento

    Art. 33 D.Lgs. 148/2015 – Contributi di finanziamento

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma 4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui all’articolo 35, comma 3.

    2. Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all’1,5 per cento.

    3. Per l’assegno straordinario di cui all’articolo 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell’assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata. Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

    4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 e di cui all’articolo 27 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

  • Art. 30 D.Lgs. 148/2015 – Assegno di integrazione salariale

    Art. 30 D.Lgs. 148/2015 – Assegno di integrazione salariale

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I fondi di cui all’articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all’integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 1. All’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 30 giugno 2023, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.

    2. La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. articolo precedente articolo successivo

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