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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Civile — successioni / azione di riduzione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, 27 settembre 2025, n. 26289

In sintesi
  • Il legittimario è il familiare (coniuge, figli, ascendenti) cui la legge riserva una quota dell’eredità (la legittima): se leso, agisce con l’azione di riduzione.
  • L’art. 564 c.c. esige la previa accettazione con beneficio d’inventario per agire in riduzione, ma solo per il legittimario che sia anche erede, non per quello totalmente pretermesso.
  • Quel requisito, posto a tutela dei terzi donatari o legatari, viene meno quando l’asse ereditario è di valore irrisorio.

Il caso

Un legittimario (ad esempio un figlio) viene completamente pretermesso, cioè ignorato dal testamento, che attribuisce tutto ad altri o a terzi donatari. Egli agisce in riduzione per ottenere la propria quota di legittima, ma non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario. La controparte eccepisce l’art. 564 del codice civile, che subordina l’azione proprio a tale accettazione. Quel requisito vale anche per chi è stato del tutto escluso dal testamento?

La decisione

La Corte richiama l’orientamento consolidato e ne ribadisce la logica. La condizione dell’accettazione con beneficio d’inventario (art. 564, comma 1, c.c.) opera soltanto per il legittimario che abbia anche la qualità di erede (perché chiamato e accettante), non per il legittimario totalmente pretermesso: quest’ultimo non è chiamato all’eredità e acquista i propri diritti solo dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, che rimuove l’efficacia delle disposizioni lesive.

La Corte aggiunge una precisazione di rilievo: la ratio dell’onere è consentire ai terzi donatari o legatari estranei di verificare, attraverso l’inventario, l’effettiva esistenza della lesione di legittima. Tale esigenza di tutela, però, viene meno quando manca un asse ereditario di apprezzabile valore economico: in caso di compendio irrisorio, imporre l’inventario sarebbe un formalismo privo di scopo.

Il principio di diritto

L’accettazione con beneficio d’inventario richiesta dall’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione si applica al legittimario che sia anche erede, e non al legittimario totalmente pretermesso; il relativo onere, posto a tutela dei terzi donatari o legatari, non opera quando l’asse ereditario è di valore irrisorio, venendo meno la stessa esigenza di tutela.

Implicazioni pratiche

La pronuncia agevola il legittimario escluso del tutto dal testamento: può agire in riduzione senza il previo (e oneroso) inventario. Resta invece fermo l’obbligo per chi è insieme erede e legittimario e voglia ridurre le disposizioni a favore di terzi estranei. Sul piano pratico, prima di promuovere la causa è essenziale qualificare correttamente la propria posizione (pretermesso o erede) e valutare la consistenza dell’asse, perché da ciò dipende la necessità o meno dell’inventario. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Sono stato escluso dal testamento: devo accettare con beneficio d’inventario per agire in riduzione?

No. Secondo la Cassazione il requisito dell’art. 564 c.c. non si applica al legittimario totalmente pretermesso, che non è chiamato all’eredità prima del vittorioso esperimento dell’azione.

Quando l’inventario non serve nemmeno per l’erede?

L’onere, posto a tutela dei terzi donatari, viene meno quando l’asse ereditario è di valore irrisorio: in tal caso manca l’esigenza di tutela che lo giustifica.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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