Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Civile — condominio · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. II, 10 gennaio 2024, n. 980
- L’art. 1102 c.c. consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune, anche in modo più intenso, a due condizioni: non alterarne la destinazione e non impedire il pari uso agli altri.
- Il «pari uso» non significa uso identico e simultaneo da parte di tutti: va valutato in concreto la compatibilità con l’uso potenziale degli altri partecipanti.
- L’alterazione della destinazione va accertata in modo concreto e attuale, non in astratto.
Il caso
Un condomino utilizza una parte comune (tipicamente un cortile, un’area o un altro bene comune) in modo più intenso degli altri. Un altro partecipante contesta tale uso, sostenendo che esso impedisca a lui il pari godimento del bene e ne alteri la destinazione. Fino a che punto un condomino può spingere il proprio uso della cosa comune?
La decisione
La Corte ribadisce la lettura consolidata dell’art. 1102 del codice civile: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, traendone anche un’utilità maggiore e più intensa rispetto agli altri, purché rispetti due limiti — non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Il giudice chiarisce il significato di «pari uso»: non va inteso come uso identico e contemporaneo da parte di tutti, perché ciò finirebbe per paralizzare ogni utilizzo del bene comune. Occorre invece una valutazione di compatibilità e di ragionevole prevedibilità: l’uso più intenso del singolo è legittimo finché lascia agli altri la possibilità di un analogo godimento, anche solo potenziale. Allo stesso modo, l’alterazione della destinazione non si valuta in termini generici e astratti, ma in concreto, con riferimento alla situazione effettiva del bene e del suo utilizzo.
Il principio di diritto
In tema di comunione e condominio, l’art. 1102 c.c. consente a ciascun partecipante un uso anche più intenso della cosa comune, a condizione che non ne muti la destinazione e non precluda agli altri il pari uso; quest’ultimo va inteso non come godimento identico e simultaneo, ma come possibilità di utilizzo compatibile, da accertare in concreto avuto riguardo all’uso potenziale degli altri condomini.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma un approccio elastico e casistico: non ogni uso più intenso del cortile, del muro, dell’area comune è illegittimo. Per contestarlo non basta lamentare in astratto una disparità: occorre dimostrare in concreto che quell’uso impedisce agli altri un godimento compatibile o ne altera la destinazione. Viceversa, chi vuole fare un uso particolare di una parte comune ha buone probabilità di legittimità finché lascia spazio all’analogo uso altrui. La disciplina dell’uso della cosa comune è nell’art. 1102 del Codice civile.
Domande frequenti
Posso usare il cortile comune più degli altri condomini?
Sì, l’art. 1102 c.c. consente anche un uso più intenso, purché non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri di farne pari uso.
Cosa significa «pari uso» della cosa comune?
Non significa uso identico e contemporaneo di tutti, ma possibilità per ciascun condomino di un godimento compatibile: va valutato in concreto, non in astratto.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. II civile, 10 gennaio 2024, n. 980.
- Art. 1102 del Codice civile.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.