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Materia: Civile / danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972
- Il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è una categoria unitaria: «danno biologico», «danno morale» e «danno esistenziale» sono solo voci descrittive, non poste autonome da sommare tra loro.
- È risarcibile oltre i casi previsti dalla legge solo quando l’illecito leda un diritto inviolabile della persona di rilievo costituzionale; vanno evitate le duplicazioni risarcitorie.
- Restano fuori i danni bagatellari: pregiudizi futili o di scarsa serietà non superano la soglia di tollerabilità e non sono risarcibili.
Il caso
La materia del risarcimento del danno alla persona era percorsa da un contrasto profondo. La giurisprudenza aveva via via affiancato al danno biologico (la lesione della salute) e al danno morale (la sofferenza interiore) una terza figura, il cosiddetto danno esistenziale, inteso come peggioramento della qualità della vita e delle attività quotidiane. Il rischio era che lo stesso pregiudizio venisse risarcito più volte sotto etichette diverse, e che si moltiplicassero le richieste per disagi minimi (le liti «bagatellari»: il mal di testa, lo stress da disservizio, e simili).
La decisione
Le Sezioni Unite — con le quattro celebri sentenze gemelle dette «di San Martino» (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008) — ricostruiscono la categoria in chiave unitaria. Il danno non patrimoniale dell’art. 2059 c.c. è uno solo: le espressioni «biologico», «morale» ed «esistenziale» non individuano distinte categorie di danno autonomamente risarcibili, ma sono sintesi descrittive dei diversi aspetti che il pregiudizio può assumere nel caso concreto.
Da qui due conseguenze. La prima: il giudice deve risarcire il danno nella sua interezza, ma senza duplicazioni, evitando di liquidare due volte la medesima sofferenza sotto nomi diversi. La seconda: in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando l’illecito leda un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione e la lesione superi una soglia minima di gravità: restano esclusi i pregiudizi futili, bagatellari, che rientrano nella tollerabilità imposta dalla convivenza.
Il principio di diritto
Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e unitaria, le cui componenti (biologica, morale, esistenziale) hanno valore meramente descrittivo: vanno risarcite tutte le concrete ripercussioni negative dell’illecito sulla persona, ma senza duplicazioni, e soltanto se è leso un interesse costituzionalmente protetto e la lesione è seria, oltre la soglia di tollerabilità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia governa ancora oggi la liquidazione del danno alla persona. Sul piano pratico significa che il danneggiato deve allegare e provare i singoli aspetti del pregiudizio (per esempio la lesione fisica e la sofferenza morale e lo stravolgimento delle abitudini di vita), perché il giudice possa tenerne conto nella cosiddetta personalizzazione: l’adeguamento, in aumento, del valore-base tabellare alle peculiarità del caso. Al tempo stesso, non si possono chiedere somme separate per la stessa identica perdita ribattezzata in modi diversi. Per il testo dell’art. 2059 e delle norme sul fatto illecito si veda la sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Il danno esistenziale esiste ancora come voce a sé?
No. Dopo le Sezioni Unite del 2008 non è una categoria autonoma da sommare alle altre: è un aspetto del danno non patrimoniale unitario, di cui il giudice tiene conto nella personalizzazione, senza duplicare il risarcimento.
Posso essere risarcito per qualunque fastidio o disagio?
No. Sono esclusi i pregiudizi bagatellari, futili o di scarsa serietà. Il danno non patrimoniale è risarcibile solo se è leso un diritto inviolabile della persona e la lesione supera una soglia minima di gravità e tollerabilità.
Che cos’è la personalizzazione del danno?
È l’aumento del valore-base previsto dalle tabelle quando il caso concreto presenta sofferenze o conseguenze particolarmente gravi rispetto alla media; va motivata in base a circostanze specifiche e provate, non applicata in modo automatico.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 11 novembre 2008, n. 26972 (e sentenze gemelle nn. 26973, 26974, 26975).
- Art. 2059 del Codice civile; art. 2 della Costituzione (diritti inviolabili della persona).
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