Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Materia: Civile — condominio · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza 31 agosto 2023, n. 25559 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

In sintesi
  • Il singolo condomino può rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento e distaccarsi (art. 1118, comma 4, c.c.), purché non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.
  • L’onere di provare l’assenza di squilibri e di aggravi grava sul condomino che si distacca, non sul condominio.
  • Anche dopo il distacco il condomino resta tenuto a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria e di conservazione dell’impianto comune.

Il caso

Una condomina si oppone al decreto ingiuntivo con cui le si chiede il pagamento delle spese di riscaldamento centralizzato, sostenendo di avere un impianto autonomo e che il distacco da quello centralizzato era già stato effettuato dal precedente proprietario. Il condominio replica che non è stata fornita la prova che il distacco non abbia creato squilibri o aggravi di spesa per gli altri. Su chi grava questa prova?

La decisione

La Corte conferma che l’art. 1118, comma 4, del codice civile riconosce al condomino la facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, a una doppia condizione da verificare in concreto: che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto e non derivino aggravi di spesa per gli altri partecipanti.

Il punto centrale è l’onere della prova: spetta al condomino che si distacca dimostrare la sussistenza di entrambe le condizioni, non al condominio dimostrarne la mancanza. In difetto di tale prova il distacco non è opponibile e il condomino resta tenuto a pagare le quote. La Corte precisa inoltre che il distacco, anche se legittimo, non libera il condomino dall’obbligo di concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma, restando egli esonerato solo dalle spese di consumo.

Il principio di diritto

La facoltà del condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento è subordinata alla prova, a suo carico, che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini; in ogni caso il condomino distaccato resta obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria e di conservazione dell’impianto comune.

Implicazioni pratiche

Chi vuole staccarsi dal riscaldamento centralizzato non può limitarsi a comunicarlo: deve documentare, di norma con una relazione tecnica, che l’impianto residuo continua a funzionare correttamente e che le spese degli altri non aumentano. Va inoltre messo in conto che, pur cessando il pagamento dei consumi, restano dovute le quote di manutenzione straordinaria e conservazione. Sul punto un eventuale divieto del regolamento condominiale non è di per sé sufficiente a impedire il distacco, se ricorrono le condizioni di legge. La disciplina dei diritti dei condomini sulle parti comuni è nel Codice civile.

Fonti

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Domande frequenti

Posso distaccarmi dal riscaldamento centralizzato del condominio?

Sì, l'art. 1118 c.c. lo consente, ma devi provare che dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

Dopo il distacco smetto di pagare tutte le spese del riscaldamento?

No. Sei esonerato dalle spese di consumo, ma resti tenuto a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria e di conservazione dell'impianto centralizzato.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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