Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Come fare testamento: olografo, pubblico e segreto

    Fare testamento è il modo più sicuro per decidere chi riceverà i tuoi beni ed evitare liti tra gli eredi. La legge prevede forme precise: rispettarle è ciò che rende il testamento valido. In questa guida vediamo i tre tipi di testamento ordinario, come si scrivono, quali limiti impone la quota di legittima e come si revoca o modifica un testamento già fatto.

    Che cos’è il testamento

    Secondo l’articolo 587 del Codice civile il testamento è l’atto, revocabile in qualsiasi momento, con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. È un atto strettamente personale: non si può fare tramite un rappresentante, né insieme ad altri nello stesso documento.

    Il testamento può contenere disposizioni di natura patrimoniale (lasciti di beni o somme) ma anche disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio o la nomina di un esecutore testamentario.

    Le tre forme ordinarie

    L’articolo 601 distingue tre forme ordinarie di testamento:

    • Olografo: scritto, datato e firmato di proprio pugno dal testatore.
    • Pubblico: ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.
    • Segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio.

    Tutte e tre hanno la stessa efficacia: cambiano solo le modalità di redazione e di conservazione.

    Il testamento olografo

    È la forma più semplice ed economica. L’articolo 602 richiede tre requisiti, tutti indispensabili: il testamento deve essere scritto per intero a mano dal testatore, datato e sottoscritto (firmato) sempre di suo pugno.

    Non vale un testo scritto al computer e poi firmato, né dettato a un’altra persona. La data serve a stabilire quale testamento prevale se ne esistono più di uno. Conviene conservarlo in luogo sicuro o depositarlo presso un notaio per evitare smarrimenti.

    Il testamento pubblico e quello segreto

    Il testamento pubblico (art. 603) è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni: il testatore dichiara le proprie volontà, il notaio le mette per iscritto e ne dà lettura. È la forma più sicura, perché il notaio garantisce identità, capacità e regolarità.

    Il testamento segreto unisce riservatezza e certezza: il testatore lo scrive (anche al computer, in questo caso) o lo fa scrivere da altri, lo sigilla e lo consegna al notaio, che redige un verbale di ricevimento. Nessuno conosce il contenuto fino all’apertura.

    Legittima e quota disponibile

    La libertà di disporre non è assoluta. La legge riserva ad alcuni familiari, detti legittimari, una quota dell’eredità chiamata legittima: si tratta del coniuge, dei figli e, in mancanza di figli, degli ascendenti.

    Solo la parte che resta, la quota disponibile, può essere attribuita liberamente a chiunque, anche a estranei. Se con il testamento si lede la legittima, gli eredi riservatari possono agire in giudizio per ottenere quanto loro spetta.

    Revoca e modifica del testamento

    Il testamento è sempre revocabile. Si può cambiare idea in qualsiasi momento redigendo un nuovo testamento, che sostituisce o integra il precedente. Un testamento posteriore revoca le disposizioni del precedente incompatibili con le nuove.

    L’olografo può anche essere revocato distruggendolo materialmente. È vietata invece qualsiasi rinuncia preventiva alla facoltà di revocare: una clausola che impegnasse a non modificare mai il testamento sarebbe nulla.

    Un esempio concreto

    Tizio è vedovo e ha due figli, Caio e Caia. Vuole lasciare alla nipote prediletta la casa al mare. Tizio non può attribuire tutto il patrimonio alla nipote, perché ai due figli spetta la legittima: può destinare alla nipote solo la quota disponibile. Scrive quindi un testamento olografo, a mano, datato e firmato, in cui lascia la casa al mare alla nipote e divide il resto tra Caio e Caia. Qualche anno dopo cambia idea e redige un nuovo testamento: quello più recente prevale.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Stipendi docenti scuola 2026 per ordine e fascia

    CCNL Istruzione e Ricerca

    Importi aggiornati al CCNL 2025-2027. Gli stipendi di questa pagina sono quelli del contratto firmato in via definitiva il 1° luglio 2026 (parte economica), applicati da NoiPA con il cedolino di agosto 2026. Aumenti per tutto il comparto e arretrati: aumenti e arretrati del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027. Tutte le fasce e le tre decorrenze: tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    In sintesi

    Nel 2026 un docente guadagna da 2.150,36 € lordi al mese (infanzia e primaria, primi 8 anni) a 3.593,80 € (laureato di secondaria di II grado, da 35 anni), sommando stipendio tabellare e retribuzione professionale docenti (RPD). Gli stipendi dei docenti italiani sono tra i più bassi della media OCSE. Il tabellare cresce per fasce di anzianità (0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35+) ed è stato rideterminato dal CCNL del 1° luglio 2026, con tre decorrenze: 1° gennaio 2025, 2026 e 2027. A regime il tabellare annuo va da 23.742,40 € per un docente di infanzia o primaria alla prima fascia a 39.953,75 € per un laureato di secondaria di II grado a fine carriera, per 12 mensilità più la tredicesima. Allo stipendio si aggiungono la RPD, portata dal 2027 fra 210,40 e 328,60 € mensili, e le voci accessorie di istituto: ore eccedenti, funzioni strumentali, indennità di sede. Le tabelle complete.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL FSUR · Federazione UIL Scuola RUA · SNALS Confsal · Federazione Gilda Unams · ANIEF (e le rispettive confederazioni)
    Contratti in vigore
    CCNL 23 dicembre 2025 per il triennio 2022-2024 e CCNL 1° luglio 2026 per la parte economica del triennio 2025-2027
    Rinnovo 2025-2027
    Parte economica sottoscritta l’1° luglio 2026: nuove tabelle stipendiali e RPD rivalutata dal 1° gennaio 2027
    Platea
    circa 1,2 milioni di dipendenti del comparto (dato ARAN al rinnovo 2025-2027)

    Tabella riepilogativa

    Stipendio tabellare mensile dei docenti dal 1° gennaio 2026 (Tabella A2 del CCNL, annuo diviso 12)
    Ordine 0-8 anni 15-20 anni 35 anni e oltre
    Infanzia e primaria 1.945,26 € 2.331,66 € 2.815,41 €
    Secondaria di I grado 2.105,59 € 2.554,64 € 3.119,71 €
    Secondaria di II grado (laureati) 2.105,59 € 2.632,49 € 3.273,50 €

    Tabellare lordo mensile, pagato per 12 mensilità più la tredicesima. Si aggiunge la retribuzione professionale docenti (RPD). Le tabelle complete per tutte le fasce e le tre decorrenze sono nella scheda tabelle stipendiali 2025-2027.

    Quanto guadagna un docente nel 2026: lordo mensile con la RPD

    Stipendio lordo mensile 2026 = tabellare (Tabella A2 / 12) + RPD (Tabella A3, valori in vigore fino al 31/12/2026)
    Fascia Infanzia e primaria Secondaria di I grado Secondaria di II grado (laureati)
    0-8 anni 2.150,36 € 2.310,69 € 2.310,69 €
    9-14 anni 2.356,21 € 2.550,38 € 2.610,66 €
    15-20 anni 2.583,76 € 2.806,74 € 2.884,59 €
    21-27 anni 2.760,18 € 3.013,23 € 3.178,09 €
    28-34 anni 3.003,40 € 3.287,13 € 3.440,01 €
    35 anni e oltre 3.135,71 € 3.440,01 € 3.593,80 €

    Importi lordi mensili per 12 mensilità. In un anno, con la tredicesima calcolata sul solo tabellare (la RPD è pagata per 12 mensilità), un docente di primaria con 0-8 anni arriva a 27.749,62 € lordi, un laureato di secondaria di II grado con 15-20 anni a 37.247,56 €, a fine carriera a 46.399,09 €. Il docente diplomato di secondaria di II grado ha gli stessi importi di infanzia e primaria fino a 14 anni e leggermente diversi dopo. Il netto dipende da IRPEF, addizionali e contributi: si può stimare con il calcolatore stipendio lordo/netto.

    Lo stipendio dei docenti dal 2027

    Dal 1° gennaio 2027 scatta la terza tranche e la RPD sale (Tabelle A2 e A3): il docente di infanzia e primaria con 0-8 anni passa a 1.978,53 € di tabellare più 210,40 € di RPD, cioè 2.188,93 € lordi al mese; il laureato di secondaria di II grado da 35 anni a 3.329,48 € più 328,60 €, cioè 3.658,08 €.

    Le fasce stipendiali per anzianità

    Lo stipendio dei docenti è strutturato per 6 fasce di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34 e da 35 anni. Il passaggio di fascia è automatico con l’anzianità di servizio; il rinnovo 2025-2027 ha cambiato gli importi, non la struttura. Le fasce valgono per tutti gli ordini di scuola, ma l’importo cambia con l’ordine: secondaria di I grado e laureati di II grado partono più alti di infanzia e primaria.

    RPD: retribuzione professionale docenti

    La RPD si aggiunge al tabellare per 12 mensilità e dipende dall’anzianità, non dall’ordine di scuola. Dal 1° gennaio 2027 il CCNL la porta a (Tabella A3):

    • da 0 a 14 anni: 210,40 € (+5,30 €)
    • da 15 a 27 anni: 258,70 € (+6,60 €)
    • da 28 anni: 328,60 € (+8,30 €)

    Fino al 31 dicembre 2026 restano gli importi precedenti: 205,10 €, 252,10 € e 320,30 €.

    Voci aggiuntive

    Lo stipendio può essere integrato da compensi di istituto: funzioni strumentali, ore eccedenti, attività aggiuntive di insegnamento e non, retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica secondo la contrattazione integrativa. Gli importi variano da scuola a scuola.

    Casi pratici

    Tizio – Docente di primaria, 12 anni
    Tizio è nella fascia 9-14: dal 1° gennaio 2026 il tabellare è 2.151,11 € al mese, più 205,10 € di RPD, cioè 2.356,21 € lordi. Dal 2027 la RPD sale a 210,40 €.
    Caia – Docente di liceo, 18 anni
    Caia, laureata, insegna in un liceo ed è nella fascia 15-20: 2.632,49 € di tabellare più 252,10 € di RPD, cioè 2.884,59 € lordi al mese nel 2026, più eventuali compensi di istituto.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un docente di scuola primaria?
    Nel 2026 il tabellare va da 1.945,26 € al mese (0-8 anni) a 2.815,41 € (da 35 anni). Con la RPD (205,10 € fino a 14 anni di servizio, 252,10 € da 15 a 27, 320,30 € da 28) il lordo mensile va da 2.150,36 € a 3.135,71 €, per 12 mensilità più la tredicesima sul tabellare.
    Quanto guadagna un docente di scuola media?
    Nel 2026 un docente di secondaria di I grado ha un lordo mensile, tabellare più RPD, da 2.310,69 € (0-8 anni) a 3.440,01 € (da 35 anni).
    Quanto guadagna un docente di liceo a inizio carriera?
    Nel 2026 2.105,59 € di tabellare più 205,10 € di RPD, cioè 2.310,69 € lordi al mese.
    Quante sono le fasce stipendiali dei docenti?
    Sei: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34 anni e da 35 anni di servizio. Il passaggio da una fascia all’altra è automatico con l’anzianità.
    La RPD dipende dall’ordine di scuola?
    No, dall’anzianità: tre fasce (0-14, 15-27, da 28 anni), uguali per tutti gli ordini. È pagata per 12 mensilità.
    Quanto guadagna in un anno un docente?
    Sommando 12 mensilità di tabellare, la tredicesima e 12 mensilità di RPD, nel 2026 si va da 27.749,62 € lordi (infanzia e primaria, 0-8 anni) a 46.399,09 € (laureato di secondaria di II grado, da 35 anni), oltre ai compensi di istituto.
    Quando arrivano gli aumenti del rinnovo 2025-2027?
    Il CCNL è stato firmato in via definitiva il 1° luglio 2026. Nella scuola NoiPA ha applicato i nuovi stipendi con il cedolino di agosto 2026 e ha pagato gli arretrati dal 2025 con un’emissione speciale nello stesso mese; la terza tranche e la nuova RPD scattano dal 1° gennaio 2027. I dettagli e gli arretrati fascia per fascia sono nella guida su aumenti e arretrati del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027.

    Fonti: CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 (ARAN), Tabelle A2 e A3; NoiPA, applicazione del CCNL ad agosto 2026. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Istruzione e Ricerca: 4 sezioni e profili

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il CCNL Istruzione e Ricerca articola il comparto in 4 sezioni: Scuola statale (docenti + ATA), Università (PTA, no docenti), Ricerca (CNR, INAF, INFN, etc.), AFAM (conservatori, accademie). Ogni sezione ha aree specifiche: nella Scuola i docenti hanno il proprio inquadramento per ordine e grado, gli ATA sono area D-Operatore esperto/Assistente/Funzionario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Sezioni e profili CCNL Istruzione e Ricerca
    Sezione Profili principali N. lavoratori
    Scuola docenti Infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno ~700.000
    Scuola ATA Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, DSGA ~200.000
    Università PTA Amministrativi, tecnici, bibliotecari, EP ~60.000
    Ricerca Ricercatori, tecnologi, CTER, operatori CNR/INAF/INFN/ISTAT ~25.000
    AFAM Docenti AFAM, personale amministrativo-tecnico conservatori/accademie ~9.000

    Le quattro sezioni del comparto

    Il CCNL Istruzione e Ricerca disciplina 4 sezioni distinte con specificità proprie:

    • Scuola statale: docenti (per ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno) + ATA (Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario)
    • Università: solo PTA (personale tecnico-amministrativo). I docenti universitari sono ordinari/associati/ricercatori, NON contrattualizzati (regime pubblicistico)
    • Ricerca: enti pubblici di ricerca (CNR, INAF, INFN, ISTAT, ENEA, etc.). Ricercatori, tecnologi, CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca)
    • AFAM: conservatori e accademie di belle arti, danza, etc. Docenti AFAM + personale amministrativo-tecnico

    Il personale ATA della scuola

    Il personale ATA è il personale amministrativo-tecnico-ausiliario della scuola statale. Profili:

    • Collaboratore scolastico (ex bidello): pulizie, sorveglianza alunni, supporto docenti
    • Assistente amministrativo: segreterie scolastiche
    • Assistente tecnico: laboratori scientifici, informatici (secondarie superiori)
    • DSGA: Direttore Servizi Generali Amministrativi (capo segreteria)

    Inquadramento per area come Funzioni Locali: Operatori (collaboratori), Operatori esperti (assistenti), Funzionari (DSGA).

    Università: solo PTA, non docenti

    Il CCNL Istruzione e Ricerca disciplina il personale tecnico-amministrativo dell’università (PTA). I docenti universitari (ordinari, associati, ricercatori) sono in regime di diritto pubblico (L. 240/2010) con stipendi tabellari fissati per decreto MUR.

    I PTA universitari hanno aree analoghe a Funzioni Locali (Operatori, Operatori esperti, Funzionari, EP) con specificità: figura del bibliotecario, tecnico di laboratorio, assistente di ricerca.

    Casi pratici

    Tizio – Docente primaria
    Tizio insegna alla scuola primaria da 12 anni. Inquadrato come docente primaria con fascia stipendiale 9-14 anni. Stipendio €2.025/mese × 13.
    Caia – DSGA scuola superiore
    Caia è DSGA in liceo classico, area Funzionari Scuola. Coordina 12 assistenti amministrativi + 22 collaboratori scolastici. Stipendio €2.480 + indennità DSGA €230.
    Sempronio – CTER al CNR
    Sempronio è CTER (Collaboratore Tecnico Enti Ricerca) al CNR, sezione Ricerca area V. Lavora in laboratorio chimica organica. Stipendio €2.180 + indennità ricerca €180.

    Domande frequenti

    I docenti universitari sono nel CCNL Istruzione e Ricerca?
    No, sono in regime pubblicistico ex L. 240/2010 con stipendi fissati da decreto MUR. Il CCNL Istruzione-Ricerca copre solo il personale tecnico-amministrativo (PTA) universitario.
    Cosa significa ATA?
    Amministrativo Tecnico Ausiliario. È il personale non docente della scuola: collaboratori scolastici (bidelli), assistenti amministrativi (segreteria), assistenti tecnici (laboratori), DSGA (capo segreteria).
    Quanti docenti ci sono in Italia?
    Circa 700.000 docenti di ruolo nella scuola statale (infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno) + circa 200.000 docenti precari/supplenti. Totale incarichi: ~900.000.
    AFAM cosa è?
    Alta Formazione Artistica e Musicale: conservatori statali, accademie di belle arti, accademie di danza/arte drammatica. Hanno propria sezione contrattuale con docenti e personale tecnico-amministrativo specifico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Pensione e cessazione Funzioni Locali 2026

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Locali può andare in pensione di vecchiaia (67 anni + 20 contributi), anticipata (42a 10m uomini / 41a 10m donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA (61 anni + 35 contributi categorie protette). Dimissioni con preavviso 2-3 mesi. Risoluzione consensuale con incentivo facoltativa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    Pensione e cessazione Funzioni Locali 2026
    Tipo Requisiti
    Vecchiaia 67 anni + 20 contributi
    Anticipata 42a 10m (M) / 41a 10m (F)
    Quota 103 62 anni + 41 contributi
    Opzione Donna PA 61 anni + 35 contributi (cat. protette)
    Dimissioni Preavviso 2-3 mesi
    Risoluzione consensuale Accordo + incentivo facoltativo

    Pensione di vecchiaia e anticipata

    Requisiti standard:

    • Vecchiaia: 67 anni + 20 anni contributi
    • Anticipata: 42 anni 10 mesi uomini, 41 anni 10 mesi donne, indipendente dall’età

    Decorrenza: 1° giorno del mese successivo alla domanda. Si consiglia domanda con almeno 3 mesi di anticipo.

    Quota 103 e Opzione Donna PA

    Quota 103: 62 anni + 41 contributi, calcolo contributivo (penalizzante -10/25%), massimale 4× trattamento minimo INPS.

    Opzione Donna PA: 61 anni + 35 contributi per disoccupate, caregiver, invalide. Calcolo totalmente contributivo (-20/30%). Soggetta a finestre annuali di legge di bilancio.

    Dimissioni e risoluzione consensuale

    Preavviso dimissioni:

    • Operatori-Operatori esperti: 2 mesi
    • Funzionari-EP: 3 mesi

    Le dimissioni non danno diritto a NASpI (non c’è per i pubblici contrattualizzati). La risoluzione consensuale con incentivo è prevista in casi di soppressione di posto o riorganizzazione: incentivo da 12 a 24 mensilità contrattato in sede locale.

    Casi pratici

    Tizio – Pensione anticipata 43 anni contributi
    Tizio, funzionario EP, 43 anni contributi a 65. Sceglie anticipata (non vecchiaia per non aspettare). Importo: 75% ultima retribuzione (quota retributiva pre-1995) + quota contributiva.
    Caia – Quota 103
    Caia, funzionaria, 62 anni + 41 contributi 2025. Quota 103, calcolo contributivo (-20%). Massimale 4× trattamento minimo INPS.
    Sempronio – Dimissioni con preavviso
    Sempronio, funzionario Comune, si dimette per privato. Preavviso 3 mesi. Niente NASpI. TFR €18.000 erogato in 12 mesi.

    Domande frequenti

    A che età vado in pensione di vecchiaia?
    67 anni con 20 anni di contributi. Vale uomini e donne. Decorre 1° del mese successivo alla domanda; consigliata domanda 3 mesi prima.
    Cos'è la pensione anticipata?
    42a 10m contributi uomini, 41a 10m donne, indipendente dall’età. Vale anche con contribuzione mista (pubblica + privata).
    Quota 103: conviene?
    Dipende: si esce prima ma con penalizzazione contributiva (-10/25% rispetto a vecchiaia). Massimale 4× trattamento minimo INPS. Da valutare individualmente con simulazione INPS.
    Le dimissioni dal Comune danno NASpI?
    No. I pubblici contrattualizzati non sono coperti da NASpI ordinaria. Solo indennità specifiche per soppressione di posto o mobilità d’ufficio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TFR/TFS Funzioni Locali: calcolo e liquidazione

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Nelle Funzioni locali chi è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 ha il TFS (indennità premio di servizio), chi è stato assunto dopo ha il TFR, che matura il 6,91% della retribuzione utile ogni anno. L’INPS paga dopo 105 giorni in caso di inabilità o decesso, dopo 12 mesi per chi lascia per limiti di età (9 mesi dal 2027) e dopo 24 mesi negli altri casi, a rate oltre i 50.000 euro. Le banche convenzionate anticipano fino a 45.000 euro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    TFS e TFR dei dipendenti degli enti locali
    Voce TFS (indennità premio di servizio) TFR
    A chi spetta assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 assunti dal 2001 e personale a termine
    Calcolo 1/15 dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, per ogni anno di servizio 6,91% della retribuzione utile ogni anno, rivalutato dell’1,5% + 75% dell’inflazione
    Pagamento 105 giorni per inabilità o decesso; 12 mesi per limiti di età o di servizio (9 mesi per chi matura i requisiti dal 2027); 24 mesi negli altri casi
    Rate fino a 50.000 euro in un’unica soluzione; oltre, una seconda rata fino a 100.000 euro dopo 12 mesi e una terza per il resto dopo altri 12
    Fondo pensione Perseo Sirio adesione possibile optando per il TFR adesione volontaria, con il TFR che confluisce nel fondo

    TFS o TFR

    Il discrimine è la data di assunzione a tempo indeterminato. Chi è stato assunto entro il 31 dicembre 2000 ha il TFS, che negli enti locali è l’indennità premio di servizio: per ogni anno di servizio vale un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi. Chi è stato assunto dal 2001 ha il TFR: ogni anno si accantona il 6,91% della retribuzione utile, rivalutato dell’1,5% più il 75% dell’aumento dei prezzi ISTAT.

    Lo stipendio tabellare comprende anche la vecchia indennità integrativa speciale, conglobata da tempo: non è più una voce da sommare a parte.

    Tempi di pagamento

    L’INPS paga dopo 105 giorni se il rapporto cessa per inabilità o decesso; dopo 12 mesi se cessa per raggiungimento dei limiti di età o di servizio; dopo 24 mesi negli altri casi, come le dimissioni o la pensione anticipata. La legge di bilancio 2026 riduce i 12 mesi a 9 mesi per chi lascia per limiti di età con requisiti maturati dal 1° gennaio 2027. Gli importi oltre 50.000 euro sono pagati a rate: la prima di 50.000 euro, la seconda fino a 100.000 euro dopo dodici mesi, la terza per il resto dopo altri dodici.

    Anticipi

    Le banche aderenti alla convenzione possono anticipare fino a 45.000 euro del TFS o TFR già maturato, con un tasso fissato per legge e rimborso direttamente dall’INPS alla scadenza (D.L. 4/2019, art. 23). Gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie possono chiedere un anticipo direttamente all’INPS al tasso dell’1%, più lo 0,50% di spese, nei limiti delle risorse disponibili.

    Perseo Sirio

    Perseo Sirio è il fondo pensione dei dipendenti delle amministrazioni locali e della sanità. Per chi è in regime di TFR l’adesione porta nel fondo il TFR, più un contributo del lavoratore e uno dell’ente. Chi ha il TFS può aderire solo optando per il TFR. Le prestazioni sono tassate al 15%, con una riduzione fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

    Casi pratici

    Tizio, TFS con pensione di vecchiaia
    Tizio, assunto nel 1995, lascia il servizio nel 2026 al compimento dei limiti di età con una retribuzione contributiva annua di 30.000 euro. Per ogni anno di servizio il TFS vale un quindicesimo di 24.000 euro (l’80%), cioè 1.600 euro: con 31 anni sono 49.600 euro lordi, pagati in un’unica soluzione dopo 12 mesi.
    Caia, TFR con dimissioni
    Caia, assunta nel 2005, si dimette per passare al settore privato. Il TFR maturato le viene pagato dall’INPS dopo 24 mesi dalla cessazione, perché le dimissioni rientrano negli altri casi.
    Sempronio, anticipo in banca
    Sempronio attende un TFS di 75.000 euro: la prima rata di 50.000 euro arriverà dopo 12 mesi, la seconda dopo altri 12. Per non aspettare chiede a una banca convenzionata l’anticipo, che al massimo arriva a 45.000 euro.

    Domande frequenti

    TFS o TFR: chi ha cosa?
    Chi è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 ha il TFS (indennità premio di servizio); chi è stato assunto dopo ha il TFR.
    Come si calcola il TFS degli enti locali?
    Per ogni anno di servizio un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi.
    Quanto si aspetta per il pagamento?
    105 giorni per inabilità o decesso, 12 mesi per limiti di età o di servizio (9 mesi per chi matura i requisiti dal 2027), 24 mesi negli altri casi; oltre 50.000 euro si paga a rate annuali.
    Si può avere un anticipo?
    Sì: le banche convenzionate anticipano fino a 45.000 euro (D.L. 4/2019) e l’INPS offre agli iscritti alla gestione credito un anticipo diretto all’1% più lo 0,50% di spese, finché ci sono risorse.
    Conviene aderire a Perseo Sirio?
    Dipende dall’orizzonte e dalla situazione personale. Chi ha il TFR porta il TFR nel fondo con un contributo dell’ente; chi ha il TFS può aderire solo optando per il TFR.

    Fonti: D.L. 79/1997, art. 3 (Normattiva) · D.L. 4/2019, art. 23 (Normattiva) · D.L. 78/2010, art. 12 (Normattiva). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Procedimento disciplinare Funzioni Locali

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il procedimento disciplinare nel Comune segue l’art. 55-bis D.Lgs. 165/2001. Fatti lievi (rimprovero, multa) gestiti dal dirigente entro 30 giorni. Fatti gravi (sospensione, licenziamento) dall’UPD entro 120 giorni. Diritto difesa 20 giorni. Falsa timbratura: licenziamento obbligatorio (art. 55-quater).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    Sanzioni Funzioni Locali
    Sanzione Competenza Termine
    Rimprovero verbale/scritto Dirigente 30 gg
    Multa fino 4h retribuzione Dirigente 30 gg
    Sospensione 1-10 gg UPD 120 gg
    Sospensione 11gg-6 mesi UPD 120 gg
    Licenziamento UPD 120 gg

    Fasi e tempi del procedimento

    Le fasi sono:

    1. Contestazione scritta entro 30gg dalla conoscenza del fatto
    2. 20gg al dipendente per scritti difensivi e/o audizione
    3. Istruttoria
    4. Decisione entro 30gg (sanzioni lievi) o 120gg (sospensione/licenziamento)

    Mancato rispetto termini = decadenza e nullità della sanzione.

    Falsa timbratura e licenziamento obbligatorio

    L’art. 55-quater D.Lgs. 165/2001 prevede licenziamento obbligatorio per falsa attestazione di presenza (uso badge altrui, timbratura e uscita, ecc.).

    Procedimento accelerato a 30 giorni. Sospensione cautelare immediata. Cassazione (es. Cass. 12108/2020) conferma proporzionalità anche per singolo episodio.

    Codice di comportamento e doveri specifici

    Oltre al CCNL, i dipendenti Funzioni Locali devono rispettare il Codice di comportamento generale (DPR 62/2013) e quello specifico dell’ente.

    Doveri specifici Funzioni Locali: rispetto delle regole anticorruzione, dichiarazione conflitto interessi, segnalazione doni ricevuti (oltre €150), assenza in atti procedimenti con familiari/parenti, divieto di partecipare a società commerciali concorrenti.

    Casi pratici

    Tizio – Rimprovero per ritardi
    Tizio ha 3 ritardi non giustificati al mese. Dirigente notifica contestazione. Tizio presenta scritti difensivi (motivi familiari). Rimprovero scritto entro 30gg.
    Caia – Sospensione 5gg per dichiarazione false
    Caia ha presentato dichiarazione falsa per ottenere permesso L. 104. UPD scopre dopo controllo INPS. Sospensione 5gg + restituzione retribuzione del periodo (€700).
    Sempronio – Licenziamento per appropriazione
    Sempronio, custode Comune, ha sottratto materiale di magazzino per uso personale. UPD attiva procedimento. Licenziamento per giusta causa entro 90gg. Cassazione conferma proporzionalità.

    Domande frequenti

    Chi mi può sanzionare?
    Sanzioni lievi (rimprovero, multa fino 4h): dirigente entro 30 giorni. Sanzioni più gravi (sospensione, licenziamento): UPD entro 120 giorni.
    Cosa rischio se non timbro?
    Per omissione una tantum: rimprovero. Per omissioni ripetute: rimprovero scritto o multa. Mai licenziamento se non collegato a frode (es. badge altrui).
    Posso essere licenziato per singolo episodio?
    Sì, per fatti di particolare gravità (falsa attestazione presenza, furto, percosse colleghi, gravi violazioni Codice comportamento). La Cassazione conferma la proporzionalità.
    Cos'è il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici?
    Il DPR 62/2013 stabilisce doveri di tutti i dipendenti pubblici: imparzialità, decoro, divieto regali oltre €150, segnalazione conflitto interessi, dichiarazione patrimoniale per dirigenti. Ogni ente adotta poi un Codice specifico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Mobilità Funzioni Locali: art. 30 e comando

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Nelle Funzioni locali il passaggio a un altro ente avviene con la mobilità dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Di regola non serve più l’assenso dell’ente di partenza, ma negli enti locali con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato serve sempre. Il comando, cioè l’assegnazione temporanea a un altro ente, dura al massimo tre anni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    Mobilità e assegnazioni nel pubblico impiego locale (D.Lgs. 165/2001)
    Istituto Cosa comporta Regola principale
    Mobilità volontaria (art. 30) passaggio definitivo a un altro ente bando dell’ente di destinazione; assenso dell’ente di partenza solo nei casi previsti
    Comando (art. 30, c. 2-sexies) assegnazione temporanea, il rapporto resta con l’ente di provenienza al massimo 3 anni, salvo norme speciali
    Trasferimento interno altro ufficio o sede dello stesso ente potere organizzativo dell’ente, con i limiti di legge
    Mobilità per eccedenze (artt. 33-34-bis) ricollocazione del personale in esubero procedura con informazione ai sindacati

    Mobilità volontaria

    Il passaggio diretto tra amministrazioni avviene a domanda del dipendente, che risponde all’avviso pubblicato dall’ente di destinazione per il proprio profilo; l’ente seleziona i candidati secondo i criteri del bando. Dopo le modifiche del 2021 l’assenso dell’ente di provenienza serve solo se il posto è dichiarato infungibile, se il dipendente è stato assunto da meno di tre anni o se l’ente ha una carenza di organico superiore al 20% nel profilo; l’ente può comunque differire il passaggio fino a 60 giorni. Negli enti locali con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato l’assenso è sempre necessario.

    Il trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare e differenziali stipendiali) è fissato dal CCNL nazionale e resta lo stesso; cambiano le voci accessorie, che dipendono dal fondo e dalla contrattazione integrativa del nuovo ente.

    Comando

    Con il comando il dipendente lavora temporaneamente per un’altra amministrazione mantenendo il rapporto con l’ente di provenienza, dove conserva il posto. L’art. 30, comma 2-sexies, consente di utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, salvo norme speciali. Di regola il costo è sostenuto o rimborsato dall’ente che utilizza il dipendente.

    Trasferimento interno

    Dentro lo stesso ente il dipendente può essere assegnato a un altro ufficio per esigenze organizzative, a mansioni equivalenti del proprio profilo. Restano i limiti di legge: chi assiste un familiare con disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso.

    Casi pratici

    Tizio, da un piccolo Comune a uno grande
    Tizio lavora in un Comune con 40 dipendenti e vince la selezione di mobilità di un Comune più grande. Poiché il suo ente ha meno di 100 dipendenti, serve l’assenso del Comune di partenza. Nel nuovo ente lo stipendio tabellare non cambia; cambiano le indennità accessorie.
    Caia, comando in Regione
    Caia, funzionaria di un Comune capoluogo, viene comandata in Regione per un progetto. Il comando può durare al massimo tre anni; Caia conserva il posto al Comune, dove rientra al termine.
    Sempronio, trasferimento interno
    Sempronio passa dall’ufficio Urbanistica all’ufficio Tributi dello stesso Comune per esigenze organizzative, con mansioni equivalenti del suo profilo. Il trasferimento non richiede il suo consenso.

    Domande frequenti

    Posso passare da un Comune all’altro?
    Sì, con la mobilità dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, rispondendo all’avviso dell’ente di destinazione. Negli enti locali con non più di 100 dipendenti serve l’assenso dell’ente di partenza.
    Quando serve il nulla osta?
    Negli altri enti solo se il posto è infungibile, se si è stati assunti da meno di tre anni o se l’ente ha una carenza di organico superiore al 20% nel profilo.
    Lo stipendio cambia con la mobilità?
    Lo stipendio tabellare è fissato dal CCNL nazionale e non cambia; cambiano le voci accessorie, che dipendono dal fondo e dalla contrattazione del nuovo ente.
    Quanto dura un comando?
    Al massimo tre anni, salvo norme speciali (art. 30, comma 2-sexies). Il dipendente conserva il posto nell’ente di provenienza.
    Posso essere trasferito senza il mio consenso?
    Dentro lo stesso ente sì, per esigenze organizzative e a mansioni equivalenti, salvo i limiti di legge, come quelli per chi assiste un familiare con disabilità grave.

    Fonti: D.Lgs. 165/2001, artt. 30 e 33-34-bis (Normattiva). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Buoni pasto e welfare Funzioni Locali

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Nelle Funzioni Locali l’ente sceglie se istituire la mensa o dare buoni pasto sostitutivi (art. 27 del CCNL 23 febbraio 2026): il valore del buono lo fissa l’ente e per legge non può superare 7 €. Il buono spetta per ogni giornata lavorata con prosecuzione pomeridiana (o serale) e pausa di almeno 30 minuti. Fondo pensione: Perseo Sirio, 1% lavoratore + 1% ente + TFR. Il welfare integrativo lo decide il contratto integrativo di ogni ente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Buono pasto e welfare Funzioni Locali: le regole

    Mensa, buono pasto, Perseo Sirio e welfare nel CCNL Funzioni Locali 2022-2024
    Voce Regola
    Mensa o buono pasto L’ente sceglie, previo confronto con i sindacati, tra servizio di mensa e buoni pasto sostitutivi (art. 27)
    Valore del buono pasto Lo fissa l’ente; per legge non può superare 7,00 € (art. 5, c. 7, D.L. 95/2012)
    Quando spetta Giornata lavorata al mattino con prosecuzione pomeridiana (o pomeriggio-sera, sera-notte) e pausa di almeno 30 minuti; un solo buono al giorno
    Mensa Il dipendente paga un terzo del costo del pasto
    Perseo Sirio 1% lavoratore + 1% ente sulla retribuzione utile al TFR, più il TFR (per gli assunti dal 2001 il 100%, accantonato figurativamente presso l’INPS)
    Welfare integrativo Lo decide il contratto integrativo dell’ente (art. 45): sostegno al reddito, istruzione dei figli, polizze sanitarie, prestiti, mobilità sostenibile

    Fonti: CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23 febbraio 2026 (ARAN), artt. 27, 41 e 45; art. 5 D.L. 95/2012 (Normattiva); nota informativa di Perseo Sirio.

    Buono pasto: importi e fruizione

    Il CCNL non fissa un importo nazionale: gli enti, secondo la loro organizzazione e le risorse disponibili, possono istituire la mensa o attribuire buoni pasto sostitutivi. Il costo del buono è pari a quanto l’ente pagherebbe per ogni pasto in mensa, e per legge il valore nominale dei buoni pasto dei dipendenti pubblici non può superare 7,00 €.

    Il buono spetta per ogni giornata effettivamente lavorata in cui l’attività prosegue dal mattino al pomeriggio (o dal pomeriggio alla sera, o dalla sera alla notte) con una pausa di almeno 30 minuti, anche per straordinario o recupero; non ne spetta più di uno al giorno e non si cumula con la mensa. Nelle giornate in lavoro agile, ai fini del buono, valgono le ore che il dipendente avrebbe lavorato in presenza (art. 41, c. 3-bis). Spendibile in supermercati, ristoranti, bar convenzionati.

    Perseo Sirio: fondo pensione

    Il fondo pensione di settore è Perseo Sirio, condiviso con Funzioni Centrali e Sanità.

    Chi aderisce versa almeno l’1% della retribuzione utile al TFR e riceve un altro 1% dall’ente; per gli assunti dal 2001 si aggiunge il 100% del TFR maturando (6,91% della retribuzione utile), che non viene versato ma accantonato figurativamente presso l’INPS e trasferito al fondo alla cessazione. I neoassunti dal 2 gennaio 2019 aderiscono anche con il silenzio-assenso, decorsi sei mesi dall’informativa dell’ente.

    Welfare integrativo decentrato

    Il welfare integrativo non ha importi nazionali: lo disciplina il contratto integrativo di ciascun ente (art. 45), che può prevedere tra l’altro:

    • iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
    • supporto all’istruzione dei figli e promozione del merito;
    • contributi per attività culturali e ricreative;
    • anticipazioni e prestiti ai dipendenti in difficoltà;
    • polizze sanitarie integrative e incentivi alla mobilità sostenibile.

    Casi pratici

    Tizio – Buoni pasto e rientri pomeridiani
    Tizio è istruttore in un Comune che attribuisce buoni pasto da 7 €, il massimo consentito. Lavora al mattino e fa il rientro pomeridiano, con mezz’ora di pausa, due giorni a settimana: in un mese con 9 rientri riceve 9 buoni, 63 €. Nei giorni di sola mattina il buono non spetta, anche se lavora più di 6 ore.
    Caia – Perseo Sirio aderente
    Caia, assunta nel 2018, aderisce a Perseo Sirio con una retribuzione utile di 30.000 € l’anno: versa 300 € (1%) e il Comune altri 300 €. Il suo TFR, circa 2.073 € l’anno (6,91%), resta accantonato figurativamente presso l’INPS e passa al fondo quando il rapporto finisce.
    Sempronio – Welfare decentrato
    Il contratto integrativo del Comune di Sempronio prevede una polizza sanitaria integrativa e contributi per le spese scolastiche dei figli, finanziati con una quota del fondo risorse decentrate. Un collega di un altro Comune, il cui integrativo non le prevede, non ne ha diritto: il welfare dipende dall’ente.

    Domande frequenti

    Quanto vale il buono pasto del Comune?
    Lo decide l’ente: il CCNL non fissa un importo, e per legge il buono dei dipendenti pubblici non può superare 7 €. Spetta per ogni giornata lavorata con prosecuzione pomeridiana e pausa di almeno 30 minuti.
    Cos'è Perseo Sirio?
    Il fondo pensione complementare di Funzioni Locali, Funzioni Centrali e Sanità. Contribuzione 1% lavoratore + 1% ente + TFR per aderenti.
    Posso aderire al fondo pensione anche se assunto da poco?
    Sì, l’adesione è possibile in qualunque momento. I dipendenti pubblici di nuova assunzione (post-2001) hanno TFR conferibile al fondo dal momento dell’adesione; per i neoassunti dal 2 gennaio 2019 vale anche il silenzio-assenso, dopo sei mesi dall’informativa.
    I Comuni hanno mensa per dipendenti?
    Dipende dall’ente, che può scegliere tra mensa e buoni pasto. Chi usa la mensa paga un terzo del costo del pasto e quel giorno non riceve il buono.
    Il buono pasto spetta in smart working?
    Il CCNL 2022-2024 stabilisce che, ai fini del buono pasto, la giornata in lavoro agile vale le ore che il dipendente avrebbe lavorato in presenza (art. 41, c. 3-bis): contano quindi le stesse condizioni di orario e di pausa della giornata in ufficio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Funzioni Locali: Legge 104 e permessi sindacali

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Locali può fruire dei 3 giorni mensili o 2h al giorno della L. 104/1992 per assistenza familiare disabile. Il congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5 è di max 2 anni nella vita lavorativa al 100% (max €52.000/anno). RSU eletti hanno 40h/anno permessi sindacali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    Permessi e congedi
    Tipo Durata Retribuzione
    L.104 – 3gg mese 3 gg/mese 100%
    L.104 – 2h/giorno 2h se orario ≥6h 100%
    Congedo straord. L.151 Max 2 anni 100% fino €52.000/anno
    RSU 40h/anno 100%
    Sindacale dirigenti Fino 30gg/anno 100%
    Mandato amministratore locale Per durata mandato Aspettativa non retribuita

    I 3 giorni mensili Legge 104

    Il lavoratore Funzioni Locali che assiste un familiare con disabilità grave (art. 3 c.3 L. 104/1992) ha diritto a 3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario <6h).

    Beneficiari: figli, coniuge, genitori, parenti entro II grado se conviventi (III grado se necessario).

    Congedo straordinario 2 anni

    Il congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5 è di max 2 anni nella vita lavorativa, retribuito al 100% fino a €52.000/anno.

    Beneficiari in ordine: coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli/sorelle. I contributi continuano a maturare.

    Mandati elettivi locali: aspettativa

    Il dipendente Funzioni Locali eletto a carica amministrativa locale (sindaco, assessore, consigliere comunale o regionale) ha diritto ad aspettativa per durata del mandato (T.U. enti locali art. 80-86 D.Lgs. 267/2000).

    Per amministratori con incarichi minori (consigliere) sono previsti permessi orari retribuiti per le sedute.

    Casi pratici

    Tizia – L.104 per figlio autistico
    Tizia, istruttrice Comune, ha figlio 12 anni con disabilità grave. Usa 3 giorni mese L. 104 per terapie e accompagnamento. Coordinato con dirigente, no impatto su valutazione.
    Caia – Congedo straordinario 12 mesi”, “Caia, funzionaria, ha fruito 12 mesi di congedo straordinario per assistere il padre con Alzheimer convivente. Retribuzione 100% (€2.300/mese). Tornata in servizio, contributi e anzianità maturati.
    Sempronio – Sindaco con aspettativa
    Sempronio, funzionario tecnico, è stato eletto sindaco di Comune limitrofo. Aspettativa non retribuita per durata mandato 5 anni. Riprende servizio a fine mandato.

    Domande frequenti

    Quanti permessi L.104 al mese nel Comune?
    3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario sotto 6h). Spettano per coniuge, figli, genitori, parenti entro II grado conviventi.
    Posso fare il sindaco e mantenere il posto al Comune?
    Sì, con aspettativa non retribuita per durata del mandato. Il rapporto resta sospeso, gli anni di mandato sono utili per anzianità e contributi (con riscatto).
    Cos'è il monte ore sindacale?
    Il complesso delle ore di permesso retribuito riconosciute dal CCNL alle organizzazioni sindacali. RSU eletti hanno 40h/anno individuali. Dirigenti sindacali fino a 30gg/anno secondo rappresentatività.
    La Legge 104 vale solo per familiari conviventi?
    Per i figli no (anche non conviventi). Per coniuge sempre. Per genitori se conviventi o anche non conviventi se necessità documentata. Per parenti entro II grado solo se conviventi (o III grado in casi specifici).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Regime IVA editoria: il sistema monofase

    In sintesi

    • IVA a carico dell’editore: per giornali, libri e periodici l’IVA è dovuta dall’editore in un’unica soluzione, calcolata sul prezzo di vendita al pubblico.
    • Passaggi successivi fuori campo ordinario: i trasferimenti da editore a distributore e da distributore a edicola non scontano ulteriore IVA in modo ordinario.
    • Forfetizzazione della resa: la legge consente di tener conto forfettariamente delle copie invendute restituite (resa), semplificando il calcolo finale.
    • Base normativa: art. 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972.
    • Aliquota agevolata: libri e periodici di informazione godono di aliquote IVA ridotte (4% per libri); verificare la tabella A allegata al DPR 633 per i dettagli per prodotto.

    Il sistema monofase: perche l'IVA la versa solo l'editore

    Quando compri un giornale all’edicola o un libro in libreria, il prezzo che paghi comprende già l’IVA. Ma a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei settori, questa imposta non passa di mano in mano lungo la catena di distribuzione: l’editore la versa una volta sola, calcolata sul prezzo finale al pubblico. Questo meccanismo si chiama ‘monofase’ e trova la sua disciplina nell’art. 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972.

    Nel sistema ordinario, ogni soggetto della filiera (produttore, grossista, rivenditore) addebita l’IVA al passaggio successivo e poi la detrae sugli acquisti, versando solo la differenza. Nell’editoria periodica e libraria il legislatore ha scelto una via più semplice: l’unico a fare i conti con l’IVA è l’editore, che calcola l’imposta sull’intero prezzo di copertina e la versa allo Stato. I passaggi successivi – da editore a distributore, da distributore a edicola – sono fuori dal campo di applicazione ordinario dell’IVA.

    Per tenere conto del fatto che non tutte le copie stampate vengono effettivamente vendute, il sistema prevede la possibilità di forfetizzare la resa, cioè la quota di copie invendute restituite. In questo modo l’editore non deve aspettare di conoscere il numero esatto di resi per liquidare l’IVA, ma può applicare una percentuale forfettaria stabilita dalla legge.

    Regime IVA editoria monofase: schema
    Aspetto Regola
    Base normativa Art. 74, c. 1, lett. c) DPR 633/1972
    Chi versa l'IVA Solo l'editore (in unica soluzione)
    Base di calcolo Prezzo di vendita al pubblico
    Resa (copie invendute) Forfetizzazione ammessa
    Passaggi distributore/edicola Fuori dal campo di applicazione ordinario
    Aliquota libri 4% (verificare tabella A DPR 633 per ogni categoria)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, casa editrice, pubblica una rivista mensile con prezzo di copertina di 5 euro. Stampa 10.000 copie e le consegna al distributore, che a sua volta le smista alle edicole. L’IVA non viene addebitata nel passaggio editore-distributore ne in quello distributore-edicola secondo le regole ordinarie: e Alfa Srl a calcolare e versare l’IVA sull’intero prezzo al pubblico moltiplicato per le copie. Grazie alla forfetizzazione della resa, non deve aspettare il ritorno delle copie invendute per chiudere il calcolo: applica la percentuale di resa forfettaria prevista dalla norma e versa l’IVA sul numero netto di copie vendute risultante da quel conteggio.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (o documenti equivalenti per le forniture ai distributori)
    • Documentazione del prezzo di vendita al pubblico per ogni testata o titolo
    • Dati delle tirature e delle rese (effettive o forfettarie) per ciascun periodo
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE e VL per la liquidazione)
    • Eventuale documentazione per l’applicazione dell’aliquota ridotta (classificazione del prodotto)

    La casa editrice che pubblica una rivista mensile

    Scenario. Alfa Srl pubblica una rivista di economia con 8.000 abbonati e 2.000 copie in edicola ogni mese. Il prezzo di copertina e 6 euro.

    Come si applica. Alfa Srl calcola l’IVA sull’intero prezzo al pubblico moltiplicato per le copie effettivamente vendute (o stimate con la forfetizzazione della resa per quelle in edicola). Versa l’IVA con le normali liquidazioni periodiche. Il distributore che riceve le copie da Alfa Srl e le edicole che le espongono non addebitano ne detraggono IVA ulteriore in modo ordinario: il carico fiscale e stato gia assolto dall’editore a monte.

    In pratica

    • L’editore deve tenere traccia delle tirature e delle rese per ogni numero, anche quando si avvale della forfetizzazione.
    • Gli abbonamenti seguono le stesse regole: l’IVA e calcolata sul corrispettivo totale dell’abbonamento.
    • I passaggi nella filiera distributiva non generano obblighi IVA aggiuntivi per distributori ed edicole sul prodotto editoriale.

    La casa editrice di libri

    Scenario. Beta Snc pubblica libri di narrativa. Vende i titoli tramite librerie e online. Il prezzo di listino e stabilito dall’editore e stampato in copertina.

    Come si applica. Beta Snc applica l’aliquota IVA vigente per i libri sul prezzo di copertina di ogni titolo e versa l’importo risultante. Le librerie acquistano con uno sconto commerciale sul prezzo di copertina, ma questo non cambia la base imponibile IVA: la detrazione di cui gode la libreria nel sistema ordinario riguarda eventualmente altri aspetti del rapporto commerciale, non l’IVA sul prodotto editoriale che e gia stata assolta dall’editore. Per le copie rese (invendute restituite), la forfetizzazione permette di non aspettare il dato reale di ogni singolo reso.

    In pratica

    • Per i libri l’aliquota agevolata si applica al prezzo di copertina; verificare sempre la classificazione nella tabella A del DPR 633.
    • Le cessioni di diritti di autore o i servizi di stampa tra editore e tipografo seguono le regole IVA ordinarie, non il monofase.
    • La forfetizzazione della resa e uno strumento semplificativo: l’editore puo anche optare per il calcolo puntuale delle copie effettivamente vendute.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 54 D.Lgs. 79/2011 – Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo

    Art. 54 D.Lgs. 79/2011 – Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell’ambito dei rispettivi settori di competenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 53 D.Lgs. 79/2011 – Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

    Art. 53 D.Lgs. 79/2011 – Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. articolo precedente articolo successivo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.