Autore: Andrea Marton

  • Articolo 749 Codice di Procedura Civile: Procedimento per la fissazione dei termini

    Articolo 749 Codice di Procedura Civile: Procedimento per la fissazione dei termini

    Art. 749 c.p.c. – Procedimento per la fissazione dei termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non e proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si e aperta la successione.

    Il pretore fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

    Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo a norma dell’articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

    Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

  • Articolo 748 Codice di Procedura Civile: Forma della vendita

    Articolo 748 Codice di Procedura Civile: Forma della vendita

    Art. 748 c.p.c. – Forma della vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.

    Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

  • Articolo 747 Codice di Procedura Civile: Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    Articolo 747 Codice di Procedura Civile: Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    Art. 747 c.p.c. – Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si e aperta la successione.

    Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

    Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

    Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

  • Articolo 746 Codice di Procedura Civile: Collazione di copie

    Articolo 746 Codice di Procedura Civile: Collazione di copie

    Art. 746 c.p.c. – Collazione di copie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al pretore del mandamento nel quale il depositario esercita le sue funzioni. Il pretore, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.

  • Articolo 745 Codice di Procedura Civile: Rifiuto o ritardo nel rilascio

    Articolo 745 Codice di Procedura Civile: Rifiuto o ritardo nel rilascio

    Art. 745 c.p.c. – Rifiuto o ritardo nel rilascio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

    Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’articolo 743, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

    Il presidente, il pretore, o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

  • Articolo 744 Codice di Procedura Civile: Copie o estratti da pubblici registri

    Articolo 744 Codice di Procedura Civile: Copie o estratti da pubblici registri

    Art. 744 c.p.c. – Copie o estratti da pubblici registri

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

  • Articolo 743 Codice di Procedura Civile: Copia degli atti

    Articolo 743 Codice di Procedura Civile: Copia degli atti

    Art. 743 c.p.c. – Copia degli atti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

    La copia d’un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

  • Articolo 742-bis Codice di Procedura Civile: Ambito di applicazione degli articoli precedenti

    Articolo 742-bis Codice di Procedura Civile: Ambito di applicazione degli articoli precedenti

    Art. 742-bis c.p.c. – Ambito di applicazione degli articoli precedenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

    Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 742 Codice di Procedura Civile: Revocabilità dei provvedimenti

    Articolo 742 Codice di Procedura Civile: Revocabilità dei provvedimenti

    Art. 742 c.p.c. – Revocabilità dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

  • Articolo 741 Codice di Procedura Civile: Efficacia dei provvedimenti

    Articolo 741 Codice di Procedura Civile: Efficacia dei provvedimenti

    Art. 741 c.p.c. – Efficacia dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

    Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.