Autore: Andrea Marton

  • Articolo 729 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della sentenza

    Articolo 729 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della sentenza

    Art. 729 c.p.c. – Pubblicazione della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    . La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

    Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali e stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’annotazione sull’originale.

    Recte: Gazzetta Ufficiale.

  • Articolo 728 Codice di Procedura Civile: Comparizione

    Articolo 728 Codice di Procedura Civile: Comparizione

    Art. 728 c.p.c. – Comparizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a se del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

    Il decreto e comunicato al pubblico ministero.

    Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

  • Articolo 727 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della domanda

    Articolo 727 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della domanda

    Art. 727 c.p.c. – Pubblicazione della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

    Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato la domanda s’intende abbandonata.

    Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

  • Articolo 726 Codice di Procedura Civile: Domanda per dichiarazione di morte presunta

    Articolo 726 Codice di Procedura Civile: Domanda per dichiarazione di morte presunta

    Art. 726 c.p.c. – Domanda per dichiarazione di morte presunta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

  • Articolo 725 Codice di Procedura Civile: Immissione in possesso temporaneo

    Articolo 725 Codice di Procedura Civile: Immissione in possesso temporaneo

    Art. 725 c.p.c. – Immissione in possesso temporaneo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

    Se la domanda e proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

    Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50, ultimo comma, del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.

  • Articolo 724 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 724 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 724 c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice interroga le persone comparse sulle ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

  • Articolo 723 Codice di Procedura Civile: Fissazione dell’udienza di comparizione

    Articolo 723 Codice di Procedura Civile: Fissazione dell’udienza di comparizione

    Art. 723 c.p.c. – Fissazione dell’udienza di comparizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a se o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

    Il decreto e comunicato al pubblico ministero.

  • Articolo 722 Codice di Procedura Civile: Domanda per dichiarazione d’assenza

    Articolo 722 Codice di Procedura Civile: Domanda per dichiarazione d’assenza

    Art. 722 c.p.c. – Domanda per dichiarazione d’assenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

  • Articolo 721 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso

    Articolo 721 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso

    Art. 721 c.p.c. – Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

  • Articolo 720 Codice di Procedura Civile: Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione

    Articolo 720 Codice di Procedura Civile: Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione

    Art. 720 c.p.c. – Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

    Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.