Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 49 D.Lgs. 79/2011 – Obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e d’informazione in relazione ai servizi turistici collegati

    Art. 49 D.Lgs. 79/2011 – Obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e d’informazione in relazione ai servizi turistici collegati

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

    2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore: a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; b) potrà invocare la protezione in caso d’insolvenza o fallimento ai sensi del comma 1.

    3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all’allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

    4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

    5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 46 D.Lgs. 79/2011 – Risarcimento del danno da vacanza rovinata

    Art. 46 D.Lgs. 79/2011 – Risarcimento del danno da vacanza rovinata

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’ articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

    2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 45 D.Lgs. 79/2011 – Obbligo di prestare assistenza

    Art. 45 D.Lgs. 79/2011 – Obbligo di prestare assistenza

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

    2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 43 D.Lgs. 79/2011 – Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni

    Art. 43 D.Lgs. 79/2011 – Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

    2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

    3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

    4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

    5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

    6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

    7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

    8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. articolo precedente articolo successivo

  • Maternità Funzioni Locali: 5+5 e paternità

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    La dipendente Funzioni Locali ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (2+3 standard o flessibile 1+4 o 0+5). Paternità obbligatoria 10gg al 100%. Congedo parentale fino a 10 mesi totali coppia (max 6 madre, 7 padre), primi 30 giorni al 100%, successivi al 30%. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno del bambino.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    Congedi parentali Funzioni Locali
    Tipo Durata Retribuzione
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Interdizione anticipata Fino al parto 80% INPS + 20% ente
    Paternità obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale (1-30gg) 30 gg 100%
    Congedo parentale (successivi) Fino 10 mesi totali coppia 30%
    Allattamento 2h/giorno fino 1 anno 100%

    I 5 mesi di maternità

    La dipendente Funzioni Locali ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (a carico ente, non INPS).

    Modalità:

    • Standard: 2 ante + 3 post
    • Flessibile: 1 ante + 4 post (con certificato medico)
    • Flessibilità totale: 0 ante + 5 post (D.Lgs. 105/2022, certificato + ginecologo SSN)

    L’interdizione anticipata INPS si applica per gravidanze a rischio: 80% INPS + 20% integrazione ente = 100% effettivo.

    Paternità obbligatoria e congedo parentale

    La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi al 100% da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (D.Lgs. 105/2022).

    Il congedo parentale è di:

    • Max 6 mesi madre + 7 mesi padre = 10 mesi totali coppia
    • 11 mesi se genitore unico
    • Primi 30 giorni al 100% (a carico ente)
    • Mesi successivi al 30% (CCNL eleva dal 30% di base)

    Allattamento e flessibilità organizzativa

    L’allattamento è di 2 ore al giorno fino al primo anno del bambino, ridotte a 1h se orario settimanale è inferiore a 6h. Cumulabili a giornate intere.

    I Comuni offrono inoltre asili nido aziendali o convenzionati con tariffe agevolate per dipendenti. Permessi extra per malattia bimbo <8 anni: alternanza coppia, non retribuiti (salvo Comuni con welfare specifico).

    Casi pratici

    Tizia – Funzionaria in maternità flessibile
    Tizia, funzionaria Comune, sceglie modalità flessibile 1+4: 1 mese ante + 4 mesi post. Retribuzione 100% (€2.700/mese) per tutto il periodo.
    Caia – Interdizione anticipata 3 mesi
    Caia, istruttrice tributi, gravidanza a rischio. Interdizione anticipata 3 mesi INPS + integrazione ente = 100% retribuzione.
    Sempronio – Paternità + parentale
    Sempronio padre di bimbo: 10gg paternità obbligatoria + 30gg congedo parentale, tutti al 100%. Totale 40gg full pay nei primi 5 mesi del bambino.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità nel Comune?
    5 mesi al 100% (2+3 standard, o flessibile 1+4 o 0+5). Più eventuale interdizione anticipata INPS per gravidanze a rischio.
    Posso chiedere il congedo parentale a tempo parziale?
    Sì, dal D.Lgs. 105/2022 il congedo parentale è frazionabile anche su base oraria. L’amministrazione deve concordare le ore con il dipendente.
    La paternità è obbligatoria o facoltativa?
    Obbligatoria: 10 giorni lavorativi al 100% da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Non sostituisce la maternità madre. È un diritto autonomo del padre lavoratore.
    Asilo nido aziendale Comune: c'è?
    Alcuni Comuni grandi (capoluoghi, città metropolitane) hanno asili nido per dipendenti o convenzioni con tariffe agevolate (-30/50%). Disponibilità variabile.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Come si calcola l’IMU: rendita e moltiplicatori

    In sintesi

    • La base imponibile parte dalla rendita catastale dell’immobile, che si trova sulla visura catastale.
    • La rendita va prima rivalutata del 5%, poi moltiplicata per il moltiplicatore della categoria catastale.
    • I moltiplicatori vanno da 55 (negozi C/1) a 160 (abitazioni e pertinenze A, C/2, C/6, C/7).
    • Sul risultato si applica l’aliquota deliberata dal Comune: verifica sempre quella in vigore per l’anno.
    • Se possiedi solo una quota dell’immobile o lo hai avuto per meno di un anno, l’imposta si riduce proporzionalmente.

    La formula dell'IMU spiegata passo dopo passo

    Calcolare l’IMU non è difficile se si segue la formula nella giusta sequenza. Il punto di partenza è la rendita catastale dell’immobile, cioè un valore attribuito dallo Stato al tuo immobile ai fini fiscali. Non è il valore di mercato, né l’affitto reale: è un valore convenzionale che puoi trovare sulla visura catastale o nel rogito di acquisto.

    Una volta ottenuta la rendita catastale, la formula si sviluppa in tre passaggi: rivalutazione del 5%, moltiplicazione per il coefficiente della categoria catastale, applicazione dell’aliquota. Se poi possiedi l’immobile solo in parte (ad esempio al 50% con un’altra persona) o solo per una parte dell’anno, l’imposta si riduce in proporzione.

    Il moltiplicatore è il numero che ‘gonfia’ la rendita per avvicinarsi a un valore fiscale dell’immobile. È diverso per ogni tipo di immobile: le abitazioni hanno un moltiplicatore alto (160), i negozi uno basso (55). Questo riflette la diversa natura degli immobili e il loro peso fiscale.

    Infine, l’aliquota. La legge fissa un valore di riferimento (chiamato aliquota di base), ma ogni Comune può alzarla o abbassarla ogni anno con una propria delibera. Questo significa che due appartamenti identici in Comuni diversi possono avere IMU diversa. Prima di fare i calcoli, cerca sempre la delibera aggiornata del tuo Comune.

    Moltiplicatori IMU per categoria catastale
    Moltiplicatore Categorie catastali
    160 Gruppo A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7
    140 Gruppo B, C/3, C/4, C/5
    80 A/10 (uffici e studi privati), D/5 (istituti di credito e assicurazioni)
    65 Gruppo D (escluso D/5): capannoni, alberghi, teatri, ecc.
    55 C/1 (negozi e botteghe)

    Esempio pratico

    • Esempio con Tizio: l’appartamento di Tizio (categoria A/3) ha una rendita catastale di 600 euro. Passo 1 – rivalutazione del 5%: 600 × 1,05 = 630 euro. Passo 2 – moltiplicatore 160 per il gruppo A: 630 × 160 = 100.800 euro (questa è la base imponibile). Passo 3 – aliquota: supponendo che il Comune abbia deliberato un’aliquota dello 0,86% per gli ‘altri fabbricati’, l’IMU annua è: 100.800 × 0,0086 = 866,88 euro. Se Tizio possiede l’immobile al 50% con Caio, ciascuno paga la metà: 433,44 euro.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per rendita catastale e categoria)
    • Delibera IMU del Comune per l’anno in corso (aliquote aggiornate)
    • Rogito di acquisto (contiene spesso la rendita catastale)
    • Modello F24 (per il versamento)
    • Eventuale atto di divisione o successione (per la quota di possesso)

    Caso 1 – Tizio, proprietario al 100% di un capannone (gruppo D)

    Scenario. Tizio possiede al 100% un capannone industriale di categoria D/7 con rendita catastale di 4.000 euro. Lo ha avuto per tutto l’anno. Vuole calcolare la base imponibile IMU.

    Come si applica. Il capannone D/7 rientra nel gruppo D (escluso D/5), quindi il moltiplicatore è 65. Calcolo: rendita 4.000 × 1,05 = 4.200 euro (rivalutazione). Poi 4.200 × 65 = 273.000 euro di base imponibile. Su questa cifra si applica l’aliquota deliberata dal Comune per i fabbricati del gruppo D. Tizio possiede il 100% per 12 mesi, quindi non ci sono riduzioni proporzionali. La quota destinata allo Stato (codice tributo 3925) e quella destinata al Comune (3930) vanno versate separatamente per gli immobili del gruppo D.

    In pratica

    • Per gli immobili del gruppo D l’IMU si divide tra Stato e Comune: usa i codici tributo 3925 e 3930 sull’F24.
    • La rendita catastale è il punto di partenza: trovala sulla visura catastale o nel rogito.
    • Verifica l’aliquota deliberata dal tuo Comune per i fabbricati D: può differire da quella di base.

    Caso 2 – Caio, comproprietario al 50% di un negozio acquistato a luglio

    Scenario. Caio e un socio acquistano in comproprietà (50% ciascuno) un negozio di categoria C/1 il 10 luglio. La rendita catastale è 1.200 euro. Quanta IMU deve pagare Caio per quell’anno?

    Come si applica. Il negozio C/1 ha moltiplicatore 55. Base imponibile piena: 1.200 × 1,05 × 55 = 69.300 euro. Caio possiede il 50%, quindi la sua quota di base imponibile è 34.650 euro. Ora i mesi: l’acquisto è il 10 luglio; luglio non si conta (meno di 15 giorni di possesso quel mese). Si contano agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre: 5 mesi. IMU di Caio = 34.650 × aliquota del Comune × (5/12). Conviene verificare l’aliquota deliberata dal Comune per i negozi C/1 prima di versare.

    In pratica

    • Il mese si conta per intero solo se il possesso dura almeno 15 giorni in quel mese.
    • La quota di comproprietà riduce l’imposta proporzionalmente: Caio paga solo sulla sua metà.
    • Controlla sempre l’aliquota specifica per la categoria C/1 nella delibera comunale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Calcolatore IMU — da rendita catastale
  • Contributi INPS: come chiedere la rateizzazione

    In sintesi

    • Rateizzazione INPS: l’ente può concedere il pagamento dilazionato dei contributi non versati e delle sanzioni civili maturate, in caso di comprovata difficoltà economica.
    • Domanda telematica: la richiesta di dilazione si presenta tramite il portale INPS o lo sportello di competenza, con documentazione sulla situazione economica.
    • Sanzioni civili durante la rateizzazione: le sanzioni civili continuano a maturare sulle rate non ancora pagate, quindi è importante rispettare il piano concordato.
    • Decadenza dal beneficio: l’omesso o parziale pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, comporta la revoca della dilazione e il debito residuo può essere richiesto per intero (Regolamento INPS, circolare n. 60 del 21 maggio 2026, art. 8).
    • Nessuna sospensione automatica: la domanda di rateizzazione non blocca automaticamente eventuali azioni di recupero INPS già avviate; è necessario coordinarsi con l’ente.
    • Estratto conto aggiornato: durante il piano rateale i periodi rimangono scoperti ai fini pensionistici finché ogni rata non viene effettivamente versata.

    Quando e perché chiedere la rateizzazione all'INPS

    Quando ci si accorge di avere contributi INPS non versati – o quando l’INPS lo comunica con un avviso – l’importo da pagare può essere consistente, soprattutto se si tratta di più anni e se alle somme dovute si aggiungono le sanzioni civili. In questi casi la legge prevede la possibilità di chiedere all’INPS di suddividere il debito in rate periodiche: è la cosiddetta dilazione o rateizzazione contributiva.

    Non si tratta di un condono né di uno sconto automatico: il debito viene comunque pagato per intero, comprensivo delle sanzioni civili già maturate. Il vantaggio è che si può spalmare il pagamento nel tempo, rendendo la regolarizzazione sostenibile anche per chi attraversa un momento di difficoltà economica. L’INPS valuta la richiesta e, se accolta, fissa un piano di rate con scadenze precise.

    È importante sapere che le sanzioni civili continuano a maturare sulle rate residue anche durante il piano di dilazione. Rispettare le scadenze è quindi essenziale: l’omesso o parziale pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, comporta la revoca della dilazione e il debito residuo può essere richiesto per intero. Quanto al numero di rate, la dilazione può arrivare a 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro e a 60 rate mensili per importi da 500.001 euro (Regolamento INPS, art. 1). Prima si chiede la rateizzazione e prima si inizia a versare, minori saranno gli importi aggiuntivi che si accumulano.

    Rateizzazione INPS: punti chiave del piano di dilazione
    Aspetto Come funziona
    Chi può chiederla Artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata e altri soggetti con debiti contributivi verso l'INPS
    Dove si presenta la domanda Portale telematico INPS (Cassetto previdenziale) o sportello INPS territoriale di competenza
    Documentazione richiesta Estratto conto contributivo, documentazione economica a supporto della difficoltà di pagamento in unica soluzione
    Sanzioni durante la rateizzazione Continuano a maturare sulle rate ancora da versare; non sono 'congelate' dalla concessione della dilazione
    Decadenza L’omesso o parziale pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, comporta la revoca della dilazione; la dilazione è revocata anche se, trascorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata, risultano non pagate meno di tre rate
    Effetti sul conto pensionistico I periodi restano scoperti ai fini pensionistici finché la singola rata non viene accreditata; la copertura viene riconosciuta man mano che si paga

    Esempio pratico

    • Caio è un professionista iscritto alla gestione separata INPS. Ha accumulato contributi non versati per due anni e, sommando le sanzioni civili maturate, il debito complessivo risulta elevato. Caio non è in grado di pagare tutto in una volta. Accede al Cassetto previdenziale, verifica l’estratto conto e presenta domanda di rateizzazione allegando la documentazione sulla propria situazione economica. L’INPS accoglie la richiesta e gli concede un piano di rate mensili. Caio inizia a versare le rate con modello F24: man mano che paga, i periodi scoperti vengono progressivamente riconosciuti nel suo estratto conto contributivo, avvicinandolo al diritto alla pensione.

    Documenti necessari

    • Estratto conto contributivo aggiornato (Cassetto previdenziale INPS)
    • Comunicazione INPS del debito contributivo o avviso bonario ricevuto
    • Modulo di istanza di rateizzazione (disponibile sul portale INPS per la gestione di appartenenza)
    • Documentazione reddituale e patrimoniale a supporto (dichiarazione dei redditi, eventuale situazione debitoria complessiva)
    • Codice fiscale e matricola/codice INPS di iscrizione alla gestione previdenziale

    Tizio: artigiano con debito pluriennale

    Scenario. Tizio è un artigiano che ha accumulato contributi non versati su più anni. L’INPS gli ha inviato un avviso con il prospetto del debito, comprensivo di sanzioni civili. L’importo totale è superiore a quanto Tizio può permettersi di pagare in una volta sola.

    Come si applica. Tizio può presentare domanda di rateizzazione direttamente tramite il Cassetto previdenziale, accedendo con SPID. Nella domanda deve indicare l’importo del debito che intende rateizzare e allegare elementi che documentino la difficoltà di pagamento in unica soluzione (ad esempio la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno). Se l’INPS accoglie la richiesta, Tizio riceve un piano di rate con importi e scadenze. Dovrà rispettarlo con precisione: ogni rata va versata con modello F24 alla data concordata, altrimenti rischia di perdere il beneficio e di dover pagare tutto il residuo in un’unica soluzione.

    In pratica

    • Scaricare dal Cassetto previdenziale l’estratto conto aggiornato con il dettaglio del debito.
    • Presentare l’istanza di rateizzazione online o allo sportello INPS, con la documentazione economica richiesta.
    • Attendere la risposta INPS e, in caso di accoglimento, annotare con cura le scadenze di ogni rata.
    • Versare ogni rata con modello F24 entro la data stabilita, conservando tutte le ricevute.

    Caio: professionista gestione separata con difficoltà momentanea

    Scenario. Caio è un professionista iscritto alla gestione separata. Ha saltato i versamenti di un anno perché il suo fatturato era calato significativamente. Ora la situazione è migliorata ma non riesce ancora a pagare il debito intero in una volta sola. Non ha ricevuto accertamenti INPS: si tratta di una regolarizzazione spontanea.

    Come si applica. La regolarizzazione spontanea consente a Caio di accedere alla riduzione delle sanzioni civili prevista per chi si fa avanti prima di un accertamento. Contemporaneamente, poiché l’importo rimane comunque rilevante, Caio può abbinare la regolarizzazione alla richiesta di rateizzazione: prima quantifica il debito esatto (contributi + sanzioni ridotte), poi chiede il piano di rate. In questo modo mette in regola la propria posizione contributiva – proteggendo la futura pensione – senza compromettere la liquidità corrente. Le sanzioni civili sulle rate residue continueranno a maturare, ma l’importo sarà comunque inferiore rispetto all’attesa di un accertamento d’ufficio.

    In pratica

    • Verificare l’estratto conto nel Cassetto previdenziale e quantificare il debito contributivo con le sanzioni ridotte per spontaneità.
    • Presentare la domanda di rateizzazione allegando documentazione che attesti la difficoltà economica temporanea.
    • Rispettare rigorosamente il piano di rate: anche un solo inadempimento può far decadere il beneficio.
    • Monitorare l’estratto conto dopo ogni versamento per verificare che i periodi vengano progressivamente riconosciuti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Malattia Funzioni Locali: comporto e Polo Unico

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Nelle Funzioni locali il posto si conserva per 18 mesi di malattia, sommando le assenze degli ultimi tre anni; nei casi particolarmente gravi si possono chiedere altri 18 mesi, non retribuiti (art. 36 CCNL 2022-2024). La retribuzione è intera per 9 mesi, al 90% per 3 e al 50% per 6. Nei primi 10 giorni di ogni malattia si perde il trattamento accessorio (art. 71 D.L. 112/2008); i giorni di terapia salvavita non si contano nel comporto e sono pagati per intero (art. 30).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    Malattia nel CCNL Funzioni locali 2022-2024 (artt. 30 e 36)
    Periodo Trattamento
    Primi 9 mesi intera retribuzione fissa mensile; nei primi 10 giorni di ogni episodio senza trattamento accessorio
    Mesi 10-12 90%
    Mesi 13-18 50%
    Ulteriori 18 mesi (su richiesta, casi gravi) non retribuiti
    Giorni di terapia salvavita esclusi dal comporto, retribuzione intera

    Comporto: 18 mesi nel triennio

    Il dipendente non in prova conserva il posto per 18 mesi, sommando tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’ultimo episodio (art. 36). L’ente deve avvisarlo almeno 60 giorni prima della scadenza. Nei casi particolarmente gravi il dipendente può chiedere un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuito: prima di concederlo l’ente fa accertare dall’organo medico competente se esiste un’inidoneità assoluta e permanente.

    Superati i limiti, se il dipendente è idoneo ad altro lavoro ma non al proprio profilo l’ente segue la procedura del DPR 171/2011 per ricollocarlo; se non è possibile, o se l’inidoneità è assoluta, risolve il rapporto pagando l’indennità di preavviso.

    Trattamento economico

    Per i primi 9 mesi spetta l’intera retribuzione fissa mensile, per i successivi 3 mesi il 90%, per gli ulteriori 6 mesi il 50%. Nei primi 10 giorni di ogni malattia si applica l’art. 71 del D.L. 112/2008: si riceve il solo trattamento fondamentale, senza indennità ed emolumenti accessori. Dall’undicesimo giorno, e in caso di ricovero, day hospital e convalescenza successiva, tornano anche le indennità fisse e continuative. L’IIS non esiste più come voce autonoma: è compresa nello stipendio tabellare.

    Gravi patologie e terapie salvavita

    Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come chemioterapia ed emodialisi, i giorni di ricovero, day hospital, terapia, visite ed esami di controllo, e quelli dovuti agli effetti collaterali delle terapie, non si contano nel comporto e sono pagati per intero (art. 30). La patologia deve essere attestata dalla ASL o da una struttura pubblica o accreditata; la disciplina vale anche per i trapianti.

    Comunicazione e visite fiscali

    L’assenza va comunicata all’ufficio all’inizio dell’orario del giorno in cui si verifica, anche quando prosegue. Le visite fiscali sono disposte dall’INPS (Polo unico); per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni compresi i festivi. Chi deve uscire durante le fasce per visite o esami deve avvisare l’ente prima. La malattia che dura più di tre giorni o comporta un ricovero sospende le ferie.

    Casi pratici

    Tizio, influenza di quattro giorni
    Tizio, istruttore in un Comune, resta a casa quattro giorni con l’influenza. Per quei giorni riceve lo stipendio tabellare e le altre voci fondamentali, ma non le indennità accessorie, per effetto dell’art. 71 del D.L. 112/2008; il buono pasto non spetta perché non lavora.
    Caia, chemioterapia
    Caia, funzionaria, segue un ciclo di chemioterapia riconosciuto dalla ASL. I giorni di terapia, di day hospital e quelli di malessere dovuti agli effetti collaterali non si contano nei 18 mesi di comporto e sono pagati per intero (art. 30).
    Sempronio, malattia lunga
    Sempronio è assente da 15 mesi negli ultimi tre anni: riceve il 50% della retribuzione. L’ente gli comunica, almeno 60 giorni prima, che il comporto scade; Sempronio chiede gli ulteriori 18 mesi non retribuiti e l’ente dispone l’accertamento medico.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nelle Funzioni locali?
    Diciotto mesi nell’arco dei tre anni precedenti l’ultimo episodio; nei casi particolarmente gravi si possono chiedere altri 18 mesi non retribuiti (art. 36 CCNL 2022-2024).
    Quanto si prende in malattia?
    Retribuzione intera per 9 mesi, 90% per i 3 successivi, 50% per gli ultimi 6. Nei primi 10 giorni di ogni episodio non spetta il trattamento accessorio.
    Le terapie salvavita contano nel comporto?
    No. I giorni di terapia, ricovero, day hospital, visite e quelli dovuti agli effetti collaterali sono esclusi dal comporto e pagati per intero (art. 30).
    Quali sono le fasce di reperibilità?
    Per i dipendenti pubblici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni compresi i festivi.
    Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
    Le ferie sono sospese se la malattia, documentata, dura più di tre giorni o comporta un ricovero.

    Fonti: CCNL Funzioni Locali 2022-2024, artt. 30 e 36 (ARAN) · D.L. 112/2008, art. 71 (Normattiva). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 21 D.Lgs. 175/2016 – Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

    Art. 21 D.Lgs. 175/2016 – Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’ articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’ articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

    2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria: a) l’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente.

    3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante. 3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 22 D.Lgs. 175/2016 – Trasparenza

    Art. 22 D.Lgs. 175/2016 – Trasparenza

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  • Art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

    Art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

    2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

    3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’ articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

    4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

    5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.

    6. Resta ferma la disposizione dell’ articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

    8. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’ articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 D.Lgs. 175/2016 – Gestione del personale

    Art. 19 D.Lgs. 175/2016 – Gestione del personale

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

    2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’ articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

    3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

    4. Salvo quanto previsto dall’ articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

    5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

    6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

    7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’ articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

    8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all’ articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’ articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell’ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

    9. Le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall’ articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno, sono rinnovabili e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2027.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.