Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Civile — famiglia · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287
- L’assegno divorzile abbandona il criterio del tenore di vita matrimoniale come parametro automatico.
- Ha natura composita: funzione assistenziale e, in pari misura, perequativo-compensativa.
- Va riconosciuto quando lo squilibrio economico tra gli ex coniugi è conseguenza delle scelte condivise di conduzione della vita familiare, che hanno sacrificato le aspettative professionali di uno dei due.
Il caso
Dopo lo scioglimento del matrimonio uno degli ex coniugi chiede l’assegno divorzile. Il nodo è il criterio con cui attribuirlo e quantificarlo. Per oltre vent’anni la giurisprudenza aveva ancorato il diritto al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; una pronuncia del 2017 lo aveva poi sostituito con il solo parametro dell’autosufficienza economica del richiedente. Le Sezioni Unite intervengono per superare il contrasto e ridefinire la natura stessa dell’assegno.
La decisione
Le Sezioni Unite rifiutano entrambe le impostazioni estreme. Da un lato, il tenore di vita non può essere il parametro automatico, perché il divorzio scioglie il vincolo e con esso ogni dovere di mantenimento del livello di vita coniugale. Dall’altro, ridurre tutto all’autosufficienza del richiedente trascura il contributo che quel coniuge ha dato alla famiglia.
La Corte afferma allora la natura composita dell’assegno, fondata sui principi costituzionali di pari dignità, solidarietà e autoresponsabilità (artt. 2, 3 e 29 Cost.). Accanto alla tradizionale funzione assistenziale, l’assegno ha una funzione perequativo-compensativa: deve riequilibrare la condizione di chi, durante il matrimonio, ha rinunciato ad occasioni professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, secondo scelte concordate dai coniugi. Il giudice deve quindi accertare se lo squilibrio economico attuale sia causalmente riconducibile a quelle scelte e al contributo dato alla vita familiare e al patrimonio comune.
Il principio di diritto
Il riconoscimento dell’assegno divorzile, cui va attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e della sua impossibilità di procurarseli, da valutare alla luce dei criteri dell’art. 5, comma 6, della L. 898/1970 (contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, età ed entità dei redditi), in chiave perequativa rispetto alle aspettative professionali sacrificate.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è il punto di riferimento di ogni causa di divorzio. Non basta dimostrare di guadagnare meno dell’ex coniuge: occorre provare il nesso tra lo squilibrio economico e le scelte comuni che hanno penalizzato la propria carriera (ad esempio la rinuncia al lavoro per crescere i figli o seguire i trasferimenti dell’altro). Specularmente, chi resiste alla domanda può contestare proprio quel nesso. La quantificazione resta affidata alla valutazione del giudice di merito sui criteri di legge. Approfondimenti su matrimonio e rapporti familiari nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
L’assegno di divorzio serve a mantenere il tenore di vita del matrimonio?
No. Dal 2018 il tenore di vita non è più il parametro automatico. L’assegno serve a compensare lo squilibrio economico derivante dalle scelte familiari condivise e dai sacrifici professionali di uno dei coniugi.
Quando spetta l’assegno divorzile?
Quando il richiedente non ha mezzi adeguati né può procurarseli e lo squilibrio rispetto all’altro è collegato al contributo dato alla famiglia e alle aspettative di carriera sacrificate, valutati secondo i criteri dell’art. 5 della legge sul divorzio.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 11 luglio 2018, n. 18287.
- Art. 5, comma 6, della L. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.