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In sintesi
- Chi ha aderito a una forma pensionistica complementare (fondo pensione, PIP, sottoconto PEPP) può aver chiesto un’anticipazione della posizione maturata, sulla quale è stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta.
- Se in seguito quelle somme vengono reintegrate, spetta un credito d’imposta pari all’imposta pagata sull’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato.
- Il reintegro può avvenire in qualsiasi momento, anche con contribuzioni eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui di deducibilità: il credito riguarda proprio la parte eccedente, corrispondente alle anticipazioni reintegrate.
- Serve una comunicazione espressa al fondo con cui si dichiara se e per quale somma il versamento vale come reintegro, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
- Nel 730 il credito si indica al rigo G3, con l’anno dell’anticipazione, la misura del reintegro (totale o parziale) e l’importo reintegrato.
Perché esiste questo credito
Le forme di previdenza complementare permettono, al ricorrere di determinate esigenze (per esempio gravi spese sanitarie o l’acquisto della prima casa), di chiedere un’anticipazione delle somme accantonate. Su quell’anticipazione il fondo applica una ritenuta a titolo d’imposta: in pratica si paga subito un’imposta sulla parte di montante prelevata.
La legge consente però di ricostituire la posizione individuale, versando di nuovo le somme prelevate. Questo “reintegro” può essere fatto in un’unica soluzione o con versamenti periodici, in qualsiasi momento, e può andare anche oltre il tetto annuo di 5.164,57 euro previsto in via ordinaria per la deducibilità dei contributi.
Per evitare che chi reintegra resti penalizzato dall’imposta già pagata sull’anticipazione, viene riconosciuto un credito d’imposta pari a quell’imposta, proporzionalmente riferibile alla somma effettivamente reintegrata. È questo il credito che si fa valere al rigo G3 del Quadro G del 730.
Condizione necessaria è la dichiarazione al fondo: l’aderente deve comunicare se e in che misura il versamento debba intendersi come reintegro, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il reintegro è effettuato. Il credito spetta solo per le somme così qualificate.
| Colonna | Cosa indicare |
|---|---|
| 1 – Anno anticipazione | L'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme dalla posizione individuale |
| 2 – Reintegro totale/parziale | Codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente, codice 2 se solo in parte |
| 3 – Somma reintegrata | L'importo versato nell'anno per reintegrare l'anticipazione percepita |
| 4 – Residuo precedente dichiarazione | Il credito che non aveva trovato capienza nella dichiarazione precedente |
| 5 – Credito anno 2025 | L'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata |
| 6 – di cui compensato in F24 | La parte di credito già usata in compensazione nel modello F24 |
Un esempio di reintegro
Scenario. Tizio, iscritto a un fondo pensione, alcuni anni fa ha chiesto un’anticipazione per spese sanitarie; sull’importo anticipato il fondo ha trattenuto un’imposta. Nel 2025 decide di reintegrare parte di quelle somme con un versamento aggiuntivo, oltre ai contributi ordinari.
Come si applica. Tizio comunica al fondo che il versamento aggiuntivo vale come reintegro dell’anticipazione. Su quella parte gli spetta un credito d’imposta corrispondente all’imposta già pagata al momento dell’anticipazione, in proporzione a quanto reintegrato. Lo indica nel rigo G3: anno dell’anticipazione, codice 2 (reintegro parziale), somma reintegrata e credito spettante.
Da ricordare
- Il credito riguarda la quota di versamento eccedente il limite di 5.164,57 euro, corrispondente all’anticipazione reintegrata.
- Senza la comunicazione al fondo entro i termini, il versamento non vale come reintegro e il credito non spetta.
- Conserva la documentazione del fondo che attesta l’anticipazione, l’imposta applicata e il reintegro.
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Domande frequenti
Chi può usare il credito d'imposta del rigo G3?
Chi aderisce a una forma pensionistica complementare (fondo pensione, PIP, sottoconto PEPP), ha ricevuto in passato un’anticipazione sulla quale è stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta e successivamente reintegra, in tutto o in parte, le somme prelevate.
A quanto ammonta il credito?
È pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo effettivamente reintegrato. Se il reintegro è parziale, anche il credito è proporzionalmente ridotto.
Il reintegro può superare il limite di 5.164,57 euro?
Sì. Il reintegro può avvenire anche con contribuzioni annuali che eccedono il limite ordinario di deducibilità di 5.164,57 euro: è proprio sulla parte eccedente, corrispondente alle anticipazioni reintegrate, che matura il credito d’imposta.
Cosa devo comunicare al fondo pensione?
Una dichiarazione espressa che indichi se e per quale somma il versamento debba intendersi come reintegro. Va resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.
Domande frequenti