Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Perché esiste questo credito

Le forme di previdenza complementare permettono, al ricorrere di determinate esigenze (per esempio gravi spese sanitarie o l’acquisto della prima casa), di chiedere un’anticipazione delle somme accantonate. Su quell’anticipazione il fondo applica una ritenuta a titolo d’imposta: in pratica si paga subito un’imposta sulla parte di montante prelevata.

La legge consente però di ricostituire la posizione individuale, versando di nuovo le somme prelevate. Questo “reintegro” può essere fatto in un’unica soluzione o con versamenti periodici, in qualsiasi momento, e può andare anche oltre il tetto annuo di 5.164,57 euro previsto in via ordinaria per la deducibilità dei contributi.

Per evitare che chi reintegra resti penalizzato dall’imposta già pagata sull’anticipazione, viene riconosciuto un credito d’imposta pari a quell’imposta, proporzionalmente riferibile alla somma effettivamente reintegrata. È questo il credito che si fa valere al rigo G3 del Quadro G del 730.

Condizione necessaria è la dichiarazione al fondo: l’aderente deve comunicare se e in che misura il versamento debba intendersi come reintegro, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il reintegro è effettuato. Il credito spetta solo per le somme così qualificate.

Le colonne del rigo G3
Colonna Cosa indicare
1 – Anno anticipazione L'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme dalla posizione individuale
2 – Reintegro totale/parziale Codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente, codice 2 se solo in parte
3 – Somma reintegrata L'importo versato nell'anno per reintegrare l'anticipazione percepita
4 – Residuo precedente dichiarazione Il credito che non aveva trovato capienza nella dichiarazione precedente
5 – Credito anno 2025 L'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata
6 – di cui compensato in F24 La parte di credito già usata in compensazione nel modello F24

Un esempio di reintegro

Scenario. Tizio, iscritto a un fondo pensione, alcuni anni fa ha chiesto un’anticipazione per spese sanitarie; sull’importo anticipato il fondo ha trattenuto un’imposta. Nel 2025 decide di reintegrare parte di quelle somme con un versamento aggiuntivo, oltre ai contributi ordinari.

Come si applica. Tizio comunica al fondo che il versamento aggiuntivo vale come reintegro dell’anticipazione. Su quella parte gli spetta un credito d’imposta corrispondente all’imposta già pagata al momento dell’anticipazione, in proporzione a quanto reintegrato. Lo indica nel rigo G3: anno dell’anticipazione, codice 2 (reintegro parziale), somma reintegrata e credito spettante.

Da ricordare

  • Il credito riguarda la quota di versamento eccedente il limite di 5.164,57 euro, corrispondente all’anticipazione reintegrata.
  • Senza la comunicazione al fondo entro i termini, il versamento non vale come reintegro e il credito non spetta.
  • Conserva la documentazione del fondo che attesta l’anticipazione, l’imposta applicata e il reintegro.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire l'effetto sul tuo 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

Chi può usare il credito d'imposta del rigo G3?

Chi aderisce a una forma pensionistica complementare (fondo pensione, PIP, sottoconto PEPP), ha ricevuto in passato un’anticipazione sulla quale è stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta e successivamente reintegra, in tutto o in parte, le somme prelevate.

A quanto ammonta il credito?

È pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo effettivamente reintegrato. Se il reintegro è parziale, anche il credito è proporzionalmente ridotto.

Il reintegro può superare il limite di 5.164,57 euro?

Sì. Il reintegro può avvenire anche con contribuzioni annuali che eccedono il limite ordinario di deducibilità di 5.164,57 euro: è proprio sulla parte eccedente, corrispondente alle anticipazioni reintegrate, che matura il credito d’imposta.

Cosa devo comunicare al fondo pensione?

Una dichiarazione espressa che indichi se e per quale somma il versamento debba intendersi come reintegro. Va resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.