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L’amministrazione di sostegno è lo strumento pensato per tutelare chi, a causa di una malattia, della vecchiaia o di una disabilità, ha difficoltà a gestire da solo i propri interessi, senza però privarlo del tutto della capacità di agire. È disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile, introdotti dalla legge n. 6 del 2004.
Chi può chiedere la nomina
Il ricorso può essere presentato dallo stesso interessato (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali che assistono la persona sono tenuti a segnalare la situazione al pubblico ministero.
Come si presenta il ricorso
La domanda si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Non è obbligatorio l’avvocato. Nel ricorso vanno indicati le generalità del beneficiario, la sua dimora, le ragioni della richiesta e il nominativo e domicilio dei parenti più stretti.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona da assistere, recandosi se necessario nel luogo dove si trova, e tiene conto dei suoi bisogni e delle sue richieste. La nomina avviene con decreto motivato.
Quali poteri ha l’amministratore
È il giudice a stabilire, nel decreto, quali atti l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (potere di rappresentanza) e quali atti il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore. Per tutto ciò che non è espressamente indicato, la persona conserva la propria capacità di agire: può quindi continuare a compiere gli atti della vita quotidiana e quelli necessari a soddisfare le proprie esigenze.
L’amministratore deve operare nell’interesse del beneficiario, tenerne in considerazione i bisogni e le aspirazioni, e riferire periodicamente al giudice con il rendiconto della gestione.
Differenza con interdizione e inabilitazione
L’amministrazione di sostegno ha in gran parte sostituito, nella pratica, l’interdizione e l’inabilitazione, perché è più elastica e meno limitante. L’interdizione resta riservata ai casi di infermità abituale e grave, in cui è necessario privare la persona della capacità di agire per proteggerla; l’inabilitazione è una misura intermedia.
Esempio pratico
Tizio, anziano e con una malattia degenerativa, fatica a gestire pensione e bollette ma è ancora lucido nelle scelte quotidiane. La figlia presenta ricorso al giudice tutelare chiedendo di essere nominata amministratrice per la sola gestione economica e bancaria. Il giudice, dopo aver sentito Tizio, la nomina limitando i poteri agli atti finanziari: Tizio resta libero per tutto il resto.
Vedi anche
- Art. 405 c.c.: il decreto di nomina dell’amministratore
- Ricorso e reclamo: scelta dell’atto e termini
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Domande frequenti
Serve l'avvocato per nominare un amministratore di sostegno?
No. Il ricorso al giudice tutelare può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato. Resta consigliabile farsi aiutare nei casi più complessi o conflittuali.
Chi può essere nominato amministratore?
Di regola il giudice sceglie tra le persone più vicine al beneficiario: coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli o altri parenti. Può nominare anche un soggetto esterno (ad esempio un professionista) quando non vi sono familiari idonei.
Il beneficiario perde la capacità di agire?
No, non automaticamente. Conserva la capacità per tutti gli atti che il decreto non riserva all'amministratore e per gli atti necessari alla vita quotidiana. È questa la differenza principale rispetto all'interdizione.
Quanto dura l'amministrazione di sostegno?
Può essere a tempo determinato o indeterminato, secondo quanto stabilisce il giudice. Può essere modificata o revocata se vengono meno i presupposti o se cambiano le esigenze del beneficiario.
Che differenza c'è con l'interdizione?
L'amministrazione di sostegno è una misura flessibile che limita la capacità solo per gli atti indicati dal giudice. L'interdizione è più invasiva e priva la persona della capacità di agire: oggi è riservata ai casi di infermità grave e abituale.