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Materia: Civile — famiglia · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 1 agosto 2023, n. 23333
- L’affidamento condiviso è la regola, espressione del principio di bigenitorialità; l’affidamento esclusivo è una soluzione eccezionale.
- Si può derogare alla regola solo se la condivisione risulta pregiudizievole per il figlio.
- Il provvedimento di affidamento esclusivo deve essere motivato non solo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche sull’inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell’altro (es. inosservanza persistente dei provvedimenti del giudice).
Il caso
In sede di separazione, la Corte d’appello revoca l’affidamento condiviso di due figli minori e li affida in via esclusiva a un genitore, in ragione di gravi condotte dell’altro. Si discute quali siano i presupposti e gli oneri motivazionali per disattendere la regola della condivisione.
La decisione
La Cassazione ricorda che l’affidamento condiviso è la regola posta a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, cioè a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. La deroga a favore dell’affidamento esclusivo è ammessa solo in via eccezionale, quando sia univocamente dimostrato che l’affidamento condiviso si porrebbe in contrasto con l’interesse e il benessere psicofisico del figlio.
Ne discende un preciso onere di motivazione: la decisione che dispone l’esclusivo deve fondarsi non solo su una valutazione positiva dell’idoneità del genitore affidatario, ma anche su una valutazione negativa dell’inidoneità educativa dell’altro genitore o di una sua manifesta carenza, come accade quando questi violi in modo persistente e duraturo i provvedimenti adottati dal giudice nell’interesse della prole. Non bastano la mera conflittualità tra i genitori o una generica preferenza per l’uno.
Il principio di diritto
La deroga alla regola dell’affidamento condiviso è consentita solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la conseguenza che il provvedimento di affidamento esclusivo deve essere sorretto da motivazione non solo in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell’altro genitore.
Implicazioni pratiche
Chi chiede l’affidamento esclusivo non può limitarsi a valorizzare le proprie qualità genitoriali: deve allegare e provare condotte dell’altro genitore concretamente dannose per il minore o una grave inadeguatezza educativa. L’alta conflittualità, da sola, non giustifica la deroga alla bigenitorialità. La decisione resta ancorata al caso concreto e all’interesse superiore del minore. Per le norme civilistiche su responsabilità genitoriale e affidamento vedi la sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo?
Solo in via eccezionale, quando è provato che l’affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per il minore: serve dimostrare l’inidoneità educativa o la grave carenza dell’altro genitore, non basta il conflitto tra i genitori.
Basta dire che io sono un buon genitore per ottenere l’affido esclusivo?
No. Il giudice deve motivare anche sull’inidoneità o sulla manifesta carenza dell’altro genitore. La sola valutazione positiva del richiedente non è sufficiente.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 1 agosto 2023, n. 23333.
- Artt. 337-ter e 337-quater del codice civile (affidamento condiviso ed esclusivo).
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